Art. 28.
(Aeromobili a bordo di navi da guerra).
Gli aeromobili a bordo di navi da guerra belligeranti, comprese quelle porta-aerei, sono considerati come facenti parte delle navi stesse.
(Aeromobili a bordo di navi da guerra).
Gli aeromobili a bordo di navi da guerra belligeranti, comprese quelle porta-aerei, sono considerati come facenti parte delle navi stesse.