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13 ottobre 2011
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28 dicembre 2012
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26 novembre 2014
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Art. 88. Termini per il rilascio della comunicazione antimafia 1. Il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.
2. Quando dalla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla ((banca dati nazionale unica)) .
3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della ((banca dati nazionale unica)) e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.
(( 4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1. )) (( 4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.
4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) puo' essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.
4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva e' comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata, secondo le modalita' previste dall' articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . ))
2. Quando dalla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.
3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla ((banca dati nazionale unica)) .
3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della ((banca dati nazionale unica)) e' eseguita per un soggetto che risulti non censito.
(( 4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1. )) (( 4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.
4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) puo' essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.
4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva e' comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata, secondo le modalita' previste dall' articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . ))
Commentari • 31
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 1
FATTO E DIRITTO 1. L'odierna appellante, Diddi s.r.l., ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana avverso la nota dell'Azienda USL Toscana Centro del 2 gennaio 2019 (di qui in avanti, per brevità, l'Azienda), che reca il diniego dell'istanza di accesso agli atti, presentata il 6 dicembre 2018, avente ad oggetto i documenti relativi all'esecuzione del «Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni», svolto dal r.t.i. composto dal CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (di seguito, per brevità, CNS) e dalle società Prima Vera - Exitone - Termotecnia Sebina - SOF. 1.1. A supporto di tale richiesta, l'appellante ha esposto di …
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Giurisprudenza • 332
- 1. TAR Catania, sez. V, sentenza breve 03/02/2025, n. 452Provvedimento: […] 1. Con il ricorso in esame la società ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, primi fra tutti la comunicazione antimafia ex art. 88 del codice antimafia ed il successivo conseguente provvedimento di decadenza di diritto dal Registro delle imprese, lamentando, in particolare, che la medesima comunicazione sarebbe stata adottata unicamente in ragione dell'applicazione nel 2020, in capo al legale rappresentante della società della misura della sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno nel comune di residenza per la durata di un anno.Leggi di più...
- art. 60 cod. proc. amm.·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 88 d.lgs. 159/2011·
- sorveglianza speciale·
- comunicazione antimafia·
- illegittimità derivata·
- interdizione attività·
- decadenza iscrizione registro imprese·
- società unipersonale·
- partecipazione procedimento amministrativo