Versione
23 ottobre 2005
23 ottobre 2005
Art. 119. Messa in circolazione del prodotto 1. Il prodotto e' messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilita' non e' esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilita' non e' esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
Commentari • 2
- 1. Diritto eredi ex art. 119 TUB di richiedere documentazione bancariaSarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 23 gennaio 2024 · 13.943811
[…]
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Giurisprudenza • 488
- 1. Trib. Chieti, sentenza 22/02/2021, n. 27Provvedimento: […] La messa in circolazione è definita dall'art. 119 del codice del consumo, che recita: “il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova. […]Leggi di più...
- decadenza azione·
- elemento psicologico·
- CTU·
- responsabilità del produttore·
- difetto del prodotto·
- codice del consumo·
- compensazione spese·
- danno ingiusto·
- prescrizione azione·
- diligenza qualificata