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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico dott.ssa Ester Rita Difrancesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9412023 R.G., promossa da:
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Massimo Francesco C.F._2
Nemola;
Attori opponenti
Contro
(P.I. ) e, per essa (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata da P.I. ), rappresentata e P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulio Rossetto;
Convenuta opposta
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 09.06.2023, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio introducendo la fase di merito del giudizio di Controparte_1
opposizione ad esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposto dai due debitori esecutati nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al n. 41/2022 R.G., pendente presso il Tribunale di Caltanissetta, la cui fase cautelare si era conclusa con il rigetto della domanda di sospensione della procedura.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli attori chiedevano:
1 - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della convenuta e per l'effetto l'inesistenza del diritto di parte creditrice ad agire in executivis;
- accertare e dichiarare l'inidoneità dei contratti di mutuo azionati a costituire validi titoli esecutivi e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del pignoramento immobiliare;
- accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare per omessa notifica dell'atto di precetto;
- in subordine e nel merito, accertare e dichiarare non dovuta la somma precettata, oggetto di esecuzione forzata, e rideterminarla tenuto conto di tutti i versamenti corrisposti dagli attori;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi di mora, contenuta nei contratti di mutuo azionati e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo dare/avere tra le parti;
- accertare e dichiarare la nullità parziale dei mutui per indeterminatezza delle condizioni contrattuali, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 cod. civ. e dell'art. 117 T.U.B.
e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo dare/avere tra le parti;
- accertare e dichiarare la nullità parziale dei mutui per illegittimità del tasso EURIBOR contrattualizzato, perché contrario alla l. 287/1990 e all'art. 101 TFUE e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo dare/avere tra le parti;
- condannare parte convenuta al pagamento delle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.12.2023, si costituiva in giudizio
[...]
e, per essa rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_2
chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli attori, poiché inammissibili e infondate,
[...]
oltre alla condanna di questi ultimi al pagamento delle spese.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. ed esaminate le istanze delle parti, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 24.06.2024, rigettava le istanze istruttorie formulate dagli attori e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
Fatte precisare le conclusioni alle parti, il giudice poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dai debitori esecutati e va rigettata Parte_1 Parte_2
per i motivi che seguono.
1. Sulla eccezione preliminare relativa al difetto di titolarità attiva e di legittimazione in capo a
Controparte_1
2 L'eccezione è infondata.
La è titolare del credito di cui all'atto di precetto per averlo acquistato pro Controparte_1
soluto dalla Banca cedente (Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo) in forza di contratto di cessione stipulato il 25.06.2018 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Risultano depositati in atti i seguenti documenti comprovanti la titolarità del credito in capo alla cessionaria, nonché l'inclusione dello stesso nell'operazione di cessione in blocco dei crediti:
- l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
Seconda, Foglio delle Inserzioni n. 75 del 30.06.2018;
- l'attestazione di avvenuta cessione del credito a firma del direttore generale della banca cedente;
- l'elenco dei rapporti ceduti.
Dall'esame dei documenti sopra indicati è possibile evincere senza dubbio alcuno che la
[...]
sia la titolare del credito per cui è causa. CP_1
Innanzitutto l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale reca l'indicazione delle categorie di crediti ceduti in blocco dalla Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo alla
[...]
risultando compiutamente indicati i criteri identificativi delle categorie dei crediti Controparte_1 oggetto di cessione da parte della cedente in favore della cessionaria (“finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra il 1975 e il 2017e/o crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti […]”).
In seno all'elenco relativo ai crediti ceduti, inoltre, è espressamente riportato il numero NDG 123605, certamente riferibile al rapporto in sofferenza, in quanto risultante anche dall'intestazione del piano di rientro allegato al contratto di mutuo del 23.01.2007 e di quello allegato al contratto di mutuo del
04.07.2007.
Infine la Banca cedente ha espressamente attestato di aver ceduto alla i crediti Controparte_1
originariamente vantati dalla stessa nei confronti di in relazione ai rapporti di Parte_1
cui al contratto di mutuo fondiario del 23.01.2007 (rep. 235.650; racc. 24.486) e al contratto di mutuo fondiario del 04.07.2007 (rep. 236.369; racc. 24.935).
Per tutto quanto sopra non può che ritenersi provata l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., conseguentemente la legittimazione sostanziale del creditore che ha notificato il precetto (si veda sul punto, ex multis, Cass. Civ., 24 giugno 2024, n. 17262).
3 2. Sulla eccepita nullità del pignoramento per inidoneità dei contratti di mutuo azionati a costituire valido titolo esecutivo
Parte opponente ha formulato la superiore eccezione rilevando che in entrambi i contratti di mutuo azionati dal creditore procedente in sede esecutiva risulta che, dopo l'erogazione delle somme in favore del mutuatario, le stesse siano state costituite presso la medesima banca in deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata, sì che non può dirsi che ne sia stata trasferita effettivamente la disponibilità alla parte mutuataria né che il mutuo costituisca valido titolo esecutivo.
La superiore eccezione è infondata.
In ragione delle diverse posizioni assunte dalla giurisprudenza anche di legittimità, la questione circa l'idoneità del mutuo con deposito cauzionale a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è stata rimessa, con ordinanza depositata il 10.10.2024, alle Sezioni Unite della Corte di AZ le quali, con pronuncia n. 5968 del 06.03.2025, hanno sancito il principio della piena efficacia esecutiva dei mutui contenenti la clausola del deposito cauzionale o del pegno, senza che sia necessario un ulteriore atto in forma solenne ex art. 474 c.p.c. che attesti il definitivo svincolo della somma mutuata in favore del mutuatario.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha così statuito “[…] Nella fattispecie oggetto del rinvio pregiudiziale, invece, non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto unilaterale. Ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta – sebbene indissolubilmente collegata- obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto. […] È ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove – come nella specie – non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata. […] né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
4 Per quanto sopra va ritenuto che la traditio, necessaria per il perfezionamento del contratto di mutuo, si realizzi con la consegna del denaro o con il conseguimento della sua disponibilità giuridica, sì che la successiva costituzione delle somme in deposito cauzionale costituisce previsione di una ipotesi di deposito irregolare cauzionale, in cui il denaro è entrato già nella disponibilità giuridica del mutuatario, restando solo temporaneamente vincolato, in attesa che il mutuatario stesso ottemperi agli adempimenti previsti in contratto (già in tal senso Cass. 9229/2022 e Cass. 25632/2017).
La costituzione del denaro in deposito, quindi, costituisce un passaggio che presuppone necessariamente l'avvenuta traditio, sì che il contratto di mutuo non può che ritenersi perfezionato.
Intervenuta, infatti, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante ed acquisito lo stesso al patrimonio del mutuatario con l'erogazione dei fondi, il contratto di mutuo si è perfezionato e costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
L'unica eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo, come chiarito dalle Sezioni Unite,
è l'ipotesi in cui risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della somma mutuata da parte del mutuatario.
Nel caso di specie l'erogazione delle somme in favore di parte mutuataria è avvenuta contestualmente all'atto di mutuo.
Si legge, invero, all'art. 1 del contratto di mutuo stipulato il 23.01.2007 e di quello concluso il
04.07.2007 che “[…]La parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma mediante accredito sul conto corrente intestato alla medesima, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto […]”.
La parte mutuataria, pertanto, ha riconosciuto l'intervenuta consegna della somma in suo favore, rilasciandone quietanza.
Dall'esame del piano di ammortamento allegato al primo contratto, inoltre, emerge l'obbligo di restituzione delle somme mediante il pagamento della prima rata (per sorte capitale ed interessi) già
a far data dal 23.07.2007, quindi il primo semestre immediatamente successivo alla stipula dell'atto
(ove era previsto il rimborso del mutuo mediante pagamento di rate semestrali).
Anche il piano di ammortamento allegato al secondo contratto prevede l'obbligo di restituzione delle somme mediante il pagamento della prima rata (per sorte capitale ed interessi) già a far data dal
04.01.2008, quindi il primo semestre immediatamente successivo alla stipula dell'atto (ove era previsto il rimborso del mutuo mediante pagamento di rate semestrali).
Dall'esame delle superiori circostanze e pattuizioni, quindi, non può che ricavarsi l'attualità dell'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, che era immediata ed incondizionata.
Da tutto quanto sopra emerge conclusivamente che il mutuatario, proprio in ragione della disponibilità giuridica effettiva delle somma concessa a mutuo, si è obbligato alla sua restituzione
5 (per sorte capitale ed anche interessi), contestualmente utilizzando la provvista per costituire un deposito cauzionale a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori (deposito che costituisce un negozio giuridico distinto, logicamente e cronologicamente successivo al mutuo, sia pure inserito nel medesimo atto, ed in ogni caso inidoneo a condizionare sospensivamente l'obbligazione restitutoria sorta per effetto del mutuo stesso).
Per tutti i superiori motivi i contratti di mutuo di cui trattasi costituisce idoneo titolo esecutivo stragiudiziale.
3. Sulla eccezione di nullità del pignoramento per omessa notifica dell'atto di precetto
Anche la superiore eccezione va disattesa, poiché inammissibile.
Invero l'eccezione con la quale viene fatta valere la nullità del precetto per asserita mancanza di notifica dello stesso va considerata opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine di venti giorni dalla conoscenza effettiva del vizio.
Nel caso di specie, trattandosi di doglianza relativa al precetto, che non è stato possibile proporre prima a causa dell'asserito vizio di notificazione del precetto stesso, il dies a quo è costituito dalla notifica del primo atto esecutivo, ossia dalla notifica dell'atto di pignoramento.
Nel caso di specie il debitore opponente ha ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento in data
05.05.2022, come dallo stesso dichiarato in seno al ricorso in opposizione, mentre il suddetto ricorso in opposizione è stato depositato solo in data 10.10.2022, quindi oltre il termine di decadenza di venti giorni.
Per quanto sopra l'eccezione è inammissibile.
Vale la pena rilevare che detta eccezione è, in ogni caso, anche infondata nel merito, emergendo dagli atti che la notifica del precetto si è regolarmente perfezionata sia nei confronti di Parte_1
che nei confronti di ed è stata eseguita a mezzo del servizio postale mediante Parte_2 raccomandata spedita all'indirizzo di residenza di questi ultimi, i quali non ha ritirato il plico postale.
Giova, infine, precisare che nel caso di notificazione eventualmente nulla, l'opposizione successivamente proposta sana l'irregolarità, a meno che l'intimato provi che la mancata tempestiva conoscenza del precetto abbia pregiudicato un suo interesse sostanziale. Detta prova non è stata né dedotta né fornita dall'opponente.
4. Sulla dedotta illegittimità della somma precettata perché erronea e non dovuta.
Il debitore ha contestato l'illegittimità della pretesa creditoria azionata, eccependo l'erroneità degli importi indicati in precetto e sostenendo che il creditore procedente non avrebbe tenuto conto dei versamenti eseguiti dai signori e successivamente alla chiusura del rapporto, Pt_1 Pt_2
6 tra il 2013 ed il 2020, avendo quindi incamerato dette somme senza imputarle al pagamento del debito esistente.
Non vi sono sufficienti elementi per rideterminare, sotto tale aspetto, il quantum della pretesa creditoria azionata dal creditore procedente, stante che gli opponenti hanno omesso di indicare in dettaglio l'importo complessivamente corrisposto in favore della banca di cui chiedono tener conto ai fini della rideterminazione del debito, né hanno contestato con esattezza gli importi indicati in precetto dalla banca.
Si evidenzia sul punto che non è necessario che nel precetto vengano specificate, oltre alla somma precettata, anche le modalità di calcolo utilizzate per determinare l'importo della sorte capitale ovvero degli interessi, atteso che l'intimato ha a disposizione tutti gli elementi per individuare l'importo effettivamente dovuto, come il titolo contrattuale, la data, l'ammontare degli eventuali pagamenti dallo stesso eseguiti, sì che grava su quest'ultimo l'onere di dar prova della restituzione della somma mutuata o di parte di essa, ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (si vedano sul punto Cass. n. 4008/2013; n. 9389/2016).
Si osserva che, a fronte della omessa puntuale indicazione degli elementi sopra indicati da parte degli opponenti, risulta invece compiutamente determinato nell'atto di precetto non solo l'importo del debito residuo con riferimento a ciascuno dei due contratti di mutuo alla data del 25.01.2012, ma anche l'importo dei pagamenti ricevuti dalla banca a deconto del debito sino al 09.03.2021, sì che risulta che l'istituto di credito ne abbia tenuto conto, mentre non risulta che i debitori abbiano contestato con precisione l'ammontare indicato in precetto.
In ragione del mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte dei debitori, per i motivi sopra indicati, anche il superiore motivo di opposizione va rigettato.
5. Sulla eccepita usurarietà degli interessi di mora
Gli opponenti hanno eccepito la nullità parziale di entrambi i contratti di mutuo di cui al credito azionato per la previsione in essi di un tasso di mora superiore al tasso soglia usura.
Ebbene ricade sul debitore, che intenda provare l'usurarietà degli interessi, l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, insieme con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento
(si veda Corte di AZ, Sezioni Unite, sentenza n. 19597/2020).
Parte opponente, nel formulare l'eccezione di usurarietà degli interessi di mora, si è limitata ad indicare che l'interesse di mora previsto in contratto sarebbe superiore al tasso soglia usura, ma non ha fornito tutti gli elementi sopra indicati.
7 Sul punto si evidenzia che, ai fini dell'individuazione della soglia limite per gli interessi di mora, occorre tener conto del tasso medio di mora applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M.
In particolare per l'individuazione del tasso soglia degli interessi di mora, secondo le indicazioni della
Corte di AZ a Sezioni Unite (sentenza n. 19597/2020), si deve applicare la formula “T.E.G.M.
+ 2,1%”.
Gli opponenti, neppure nella consulenza tecnica di parte allegata all'atto di citazione, hanno fatto riferimento alla superiore formula, così di fatto sollevando una eccezione di usurarietà fondata su di una erronea valutazione del tasso soglia usura degli interessi moratori.
Si rileva che, sulla base della stessa ricostruzione dei tassi indicata in seno all'atto introduttivo del presente giudizio, applicando la maggiorazione di 2,1 punti percentuali sui citati tassi soglia- previsti per gli interessi corrispettivi, i pattuiti interessi usurari risultano contenuti entro i limiti del tasso soglia usura applicabile agli interessi di mora.
Si evidenzia infine che appare erronea anche la ricostruzione operata dal consulente tecnico di parte in ordine agli interessi di mora effettivamente richiesti dalla banca in seno al precetto, stante che il consulente riferisce che il creditore avrebbe richiesto in precetto la somma di € 83.366,72 a titolo di interessi di mora, mentre dalla lettura dell'atto di precetto risulta un importo complessivo pari ad €
51.210,81 per entrambi i mutui, a titolo di interessi moratori calcolati dall'01.01.2017 al 09.03.2021.
Per tutto quanto sopra l'eccezione va disattesa.
6. Sulla nullità del mutuo per indeterminatezza delle condizioni contrattuali – violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 c.c. e 117 T.U.B.
Secondo parte opponente, dalla mancata indicazione, nei contratti di mutuo, del regime di capitalizzazione (composto) degli interessi adottato, deriverebbe un vizio di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, in particolare di quelle relative agli interessi applicati.
Giova premettere sul punto che in materia sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di AZ
(sentenza n. 15130 del 20.05.2024) escludendo la nullità dei mutui con ammortamento alla francese ed affermando il seguente principio di diritto: “In un prestito bancario a tasso fisso, la cui restituzione avviene a rate secondo un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione del metodo di ammortamento e della capitalizzazione degli interessi dovuti secondo la formula degli interessi composti, a causa dell'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto o della
8 violazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e clienti, non costituisce motivo di nullità parziale del contratto”.
Per di più, nel caso di specie, dall'esame dei piani di ammortamento allegati ai contratti di mutuo per cui è causa risultano compiutamente indicati l'ammontare di ciascuna rata e delle singole voci che la compongono (a titolo di sorte capitale ed interessi corrispettivi), sì che non può ravvisarsi alcuna indeterminatezza.
Non colgono nel segno, inoltre, le conclusioni di cui alla consulenza tecnica di parte, stante che nel pattuito regime di ammortamento alla francese non risulta configurabile alcuna forma di anatocismo, ossia alcuna trasformazione di interessi scaduti e non pagati in debito aggiuntivo, produttivo di interessi nei periodi successivi, sì che non vi è ragione di rideterminare gli importi dovuti secondo un diverso regime di capitalizzazione degli interessi.
Anche il superiore motivo di opposizione è, pertanto, infondato.
7. Sulla nullità parziale del mutuo concluso il 23.01.2007 per illegittimità del tasso EURIBOR, poiché contrario alla legge 287/1990 e all'art. 101 TFUE
Viene eccepita la nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto di mutuo concluso il 23.01.2007 stante la previsione di un tasso di interesse indicizzato all'Euribor, dunque contra legem, poiché frutto di manipolazione anticoncorrenziale.
Si premette gli opponenti - pur avendo formuato la superiore eccezione - non hanno poi richiesto una rideterminazione del tasso degli interessi corrispettivi al tasso legale, piuttosto fornendo una rideterminazione degli importi dovuti sulla base quanto convenuto in contratto, secondo il regime di capitalizzazione semplice (si veda la consulenza tecnica di parte).
Per quanto sopra la richiesta CTU si appalesa esplorativa e superflua.
In ogni caso, occorre sottolineare che sulla questione dei contratti di finanziamento con tasso di interesse indicizzato all'Euribor, le Sezioni Unite della Corte di AZ, con ordinanza del
15.03.2025, hanno disposto un rinvio a nuovo ruolo della trattazione del procedimento per approfondimenti.
La Corte d'Appello di Cagliari, con ordinanza del 24.01.2025, ha sollevato questione interpretativa pregiudiziale del diritto dell'U.E., ritenendo in ogni caso contraddittorio che sia possibile richiamare i dati forniti per la determinazione dell'Euribor, nel periodo dell'accertata manipolazione, in qualsiasi mercato, tra cui quello dei mutui.
9 In attesa della decisione delle Sezioni Unite sul punto, questo giudice ritiene di aderire a quell'orientamento che nega che il contratto di finanziamento di banche non aderenti all'intesa anticoncorrenziale possa essere qualificato “a valle” di un'intesa illecita (così da ultimo Corte di
AZ, ordinanza n. 19900 del 19.07.2024).
In mancanza di prova della partecipazione della banca contraente all'intesa illecita, quindi, va disattesa l'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo.
8. Sulle spese processuali
In ossequio al principio della soccombenza e considerato - quanto alle questioni trattate ai punti nn.
2 e 7 della motivazione - l'intervenuto mutamento della giurisprudenza su di esse, si ritiene che le spese processuali vadano compensate per un terzo tra le parti, e poste carico degli attori opponenti per i restanti due terzi, che si liquidano, avuto riguardo allo scaglione di riferimento individuato secondo i parametri del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 ed avuto riguardo all'attività processuale espletata dalle parti nel giudizio, in € 7.486,00 per compensi (in applicazione dei parametri minimi per ciascuna fase prevista), oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge, in favore di e per essa Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da Controparte_3
P. Q. M.
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 941/2023 R.G., così dispone:
- dichiara inammissibili ed infondate le eccezioni formulate da e Parte_1 per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, rigetta l'opposizione Parte_2 all'esecuzione da essi proposta;
- compensa tra le parti le spese di lite per un terzo;
- condanna, in solido tra loro, e al pagamento dei Parte_1 Parte_2
restanti due terzi delle spese di lite, che si liquidano in favore di e per Controparte_1 essa appresentata da in € 7.486,00 Controparte_2 Controparte_3
per compensi (in applicazione dei parametri minimi per ciascuna fase prevista), oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Caltanissetta, 12.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico dott.ssa Ester Rita Difrancesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9412023 R.G., promossa da:
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Massimo Francesco C.F._2
Nemola;
Attori opponenti
Contro
(P.I. ) e, per essa (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata da P.I. ), rappresentata e P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulio Rossetto;
Convenuta opposta
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 09.06.2023, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio introducendo la fase di merito del giudizio di Controparte_1
opposizione ad esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposto dai due debitori esecutati nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al n. 41/2022 R.G., pendente presso il Tribunale di Caltanissetta, la cui fase cautelare si era conclusa con il rigetto della domanda di sospensione della procedura.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli attori chiedevano:
1 - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della convenuta e per l'effetto l'inesistenza del diritto di parte creditrice ad agire in executivis;
- accertare e dichiarare l'inidoneità dei contratti di mutuo azionati a costituire validi titoli esecutivi e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del pignoramento immobiliare;
- accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare per omessa notifica dell'atto di precetto;
- in subordine e nel merito, accertare e dichiarare non dovuta la somma precettata, oggetto di esecuzione forzata, e rideterminarla tenuto conto di tutti i versamenti corrisposti dagli attori;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi di mora, contenuta nei contratti di mutuo azionati e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo dare/avere tra le parti;
- accertare e dichiarare la nullità parziale dei mutui per indeterminatezza delle condizioni contrattuali, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 cod. civ. e dell'art. 117 T.U.B.
e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo dare/avere tra le parti;
- accertare e dichiarare la nullità parziale dei mutui per illegittimità del tasso EURIBOR contrattualizzato, perché contrario alla l. 287/1990 e all'art. 101 TFUE e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo dare/avere tra le parti;
- condannare parte convenuta al pagamento delle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.12.2023, si costituiva in giudizio
[...]
e, per essa rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_2
chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli attori, poiché inammissibili e infondate,
[...]
oltre alla condanna di questi ultimi al pagamento delle spese.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. ed esaminate le istanze delle parti, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 24.06.2024, rigettava le istanze istruttorie formulate dagli attori e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
Fatte precisare le conclusioni alle parti, il giudice poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dai debitori esecutati e va rigettata Parte_1 Parte_2
per i motivi che seguono.
1. Sulla eccezione preliminare relativa al difetto di titolarità attiva e di legittimazione in capo a
Controparte_1
2 L'eccezione è infondata.
La è titolare del credito di cui all'atto di precetto per averlo acquistato pro Controparte_1
soluto dalla Banca cedente (Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo) in forza di contratto di cessione stipulato il 25.06.2018 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione.
Risultano depositati in atti i seguenti documenti comprovanti la titolarità del credito in capo alla cessionaria, nonché l'inclusione dello stesso nell'operazione di cessione in blocco dei crediti:
- l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
Seconda, Foglio delle Inserzioni n. 75 del 30.06.2018;
- l'attestazione di avvenuta cessione del credito a firma del direttore generale della banca cedente;
- l'elenco dei rapporti ceduti.
Dall'esame dei documenti sopra indicati è possibile evincere senza dubbio alcuno che la
[...]
sia la titolare del credito per cui è causa. CP_1
Innanzitutto l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale reca l'indicazione delle categorie di crediti ceduti in blocco dalla Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo alla
[...]
risultando compiutamente indicati i criteri identificativi delle categorie dei crediti Controparte_1 oggetto di cessione da parte della cedente in favore della cessionaria (“finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra il 1975 e il 2017e/o crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti […]”).
In seno all'elenco relativo ai crediti ceduti, inoltre, è espressamente riportato il numero NDG 123605, certamente riferibile al rapporto in sofferenza, in quanto risultante anche dall'intestazione del piano di rientro allegato al contratto di mutuo del 23.01.2007 e di quello allegato al contratto di mutuo del
04.07.2007.
Infine la Banca cedente ha espressamente attestato di aver ceduto alla i crediti Controparte_1
originariamente vantati dalla stessa nei confronti di in relazione ai rapporti di Parte_1
cui al contratto di mutuo fondiario del 23.01.2007 (rep. 235.650; racc. 24.486) e al contratto di mutuo fondiario del 04.07.2007 (rep. 236.369; racc. 24.935).
Per tutto quanto sopra non può che ritenersi provata l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., conseguentemente la legittimazione sostanziale del creditore che ha notificato il precetto (si veda sul punto, ex multis, Cass. Civ., 24 giugno 2024, n. 17262).
3 2. Sulla eccepita nullità del pignoramento per inidoneità dei contratti di mutuo azionati a costituire valido titolo esecutivo
Parte opponente ha formulato la superiore eccezione rilevando che in entrambi i contratti di mutuo azionati dal creditore procedente in sede esecutiva risulta che, dopo l'erogazione delle somme in favore del mutuatario, le stesse siano state costituite presso la medesima banca in deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata, sì che non può dirsi che ne sia stata trasferita effettivamente la disponibilità alla parte mutuataria né che il mutuo costituisca valido titolo esecutivo.
La superiore eccezione è infondata.
In ragione delle diverse posizioni assunte dalla giurisprudenza anche di legittimità, la questione circa l'idoneità del mutuo con deposito cauzionale a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è stata rimessa, con ordinanza depositata il 10.10.2024, alle Sezioni Unite della Corte di AZ le quali, con pronuncia n. 5968 del 06.03.2025, hanno sancito il principio della piena efficacia esecutiva dei mutui contenenti la clausola del deposito cauzionale o del pegno, senza che sia necessario un ulteriore atto in forma solenne ex art. 474 c.p.c. che attesti il definitivo svincolo della somma mutuata in favore del mutuatario.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha così statuito “[…] Nella fattispecie oggetto del rinvio pregiudiziale, invece, non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto unilaterale. Ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta – sebbene indissolubilmente collegata- obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto. […] È ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove – come nella specie – non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata. […] né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
4 Per quanto sopra va ritenuto che la traditio, necessaria per il perfezionamento del contratto di mutuo, si realizzi con la consegna del denaro o con il conseguimento della sua disponibilità giuridica, sì che la successiva costituzione delle somme in deposito cauzionale costituisce previsione di una ipotesi di deposito irregolare cauzionale, in cui il denaro è entrato già nella disponibilità giuridica del mutuatario, restando solo temporaneamente vincolato, in attesa che il mutuatario stesso ottemperi agli adempimenti previsti in contratto (già in tal senso Cass. 9229/2022 e Cass. 25632/2017).
La costituzione del denaro in deposito, quindi, costituisce un passaggio che presuppone necessariamente l'avvenuta traditio, sì che il contratto di mutuo non può che ritenersi perfezionato.
Intervenuta, infatti, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante ed acquisito lo stesso al patrimonio del mutuatario con l'erogazione dei fondi, il contratto di mutuo si è perfezionato e costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
L'unica eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo, come chiarito dalle Sezioni Unite,
è l'ipotesi in cui risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della somma mutuata da parte del mutuatario.
Nel caso di specie l'erogazione delle somme in favore di parte mutuataria è avvenuta contestualmente all'atto di mutuo.
Si legge, invero, all'art. 1 del contratto di mutuo stipulato il 23.01.2007 e di quello concluso il
04.07.2007 che “[…]La parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma mediante accredito sul conto corrente intestato alla medesima, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto […]”.
La parte mutuataria, pertanto, ha riconosciuto l'intervenuta consegna della somma in suo favore, rilasciandone quietanza.
Dall'esame del piano di ammortamento allegato al primo contratto, inoltre, emerge l'obbligo di restituzione delle somme mediante il pagamento della prima rata (per sorte capitale ed interessi) già
a far data dal 23.07.2007, quindi il primo semestre immediatamente successivo alla stipula dell'atto
(ove era previsto il rimborso del mutuo mediante pagamento di rate semestrali).
Anche il piano di ammortamento allegato al secondo contratto prevede l'obbligo di restituzione delle somme mediante il pagamento della prima rata (per sorte capitale ed interessi) già a far data dal
04.01.2008, quindi il primo semestre immediatamente successivo alla stipula dell'atto (ove era previsto il rimborso del mutuo mediante pagamento di rate semestrali).
Dall'esame delle superiori circostanze e pattuizioni, quindi, non può che ricavarsi l'attualità dell'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, che era immediata ed incondizionata.
Da tutto quanto sopra emerge conclusivamente che il mutuatario, proprio in ragione della disponibilità giuridica effettiva delle somma concessa a mutuo, si è obbligato alla sua restituzione
5 (per sorte capitale ed anche interessi), contestualmente utilizzando la provvista per costituire un deposito cauzionale a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori (deposito che costituisce un negozio giuridico distinto, logicamente e cronologicamente successivo al mutuo, sia pure inserito nel medesimo atto, ed in ogni caso inidoneo a condizionare sospensivamente l'obbligazione restitutoria sorta per effetto del mutuo stesso).
Per tutti i superiori motivi i contratti di mutuo di cui trattasi costituisce idoneo titolo esecutivo stragiudiziale.
3. Sulla eccezione di nullità del pignoramento per omessa notifica dell'atto di precetto
Anche la superiore eccezione va disattesa, poiché inammissibile.
Invero l'eccezione con la quale viene fatta valere la nullità del precetto per asserita mancanza di notifica dello stesso va considerata opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine di venti giorni dalla conoscenza effettiva del vizio.
Nel caso di specie, trattandosi di doglianza relativa al precetto, che non è stato possibile proporre prima a causa dell'asserito vizio di notificazione del precetto stesso, il dies a quo è costituito dalla notifica del primo atto esecutivo, ossia dalla notifica dell'atto di pignoramento.
Nel caso di specie il debitore opponente ha ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento in data
05.05.2022, come dallo stesso dichiarato in seno al ricorso in opposizione, mentre il suddetto ricorso in opposizione è stato depositato solo in data 10.10.2022, quindi oltre il termine di decadenza di venti giorni.
Per quanto sopra l'eccezione è inammissibile.
Vale la pena rilevare che detta eccezione è, in ogni caso, anche infondata nel merito, emergendo dagli atti che la notifica del precetto si è regolarmente perfezionata sia nei confronti di Parte_1
che nei confronti di ed è stata eseguita a mezzo del servizio postale mediante Parte_2 raccomandata spedita all'indirizzo di residenza di questi ultimi, i quali non ha ritirato il plico postale.
Giova, infine, precisare che nel caso di notificazione eventualmente nulla, l'opposizione successivamente proposta sana l'irregolarità, a meno che l'intimato provi che la mancata tempestiva conoscenza del precetto abbia pregiudicato un suo interesse sostanziale. Detta prova non è stata né dedotta né fornita dall'opponente.
4. Sulla dedotta illegittimità della somma precettata perché erronea e non dovuta.
Il debitore ha contestato l'illegittimità della pretesa creditoria azionata, eccependo l'erroneità degli importi indicati in precetto e sostenendo che il creditore procedente non avrebbe tenuto conto dei versamenti eseguiti dai signori e successivamente alla chiusura del rapporto, Pt_1 Pt_2
6 tra il 2013 ed il 2020, avendo quindi incamerato dette somme senza imputarle al pagamento del debito esistente.
Non vi sono sufficienti elementi per rideterminare, sotto tale aspetto, il quantum della pretesa creditoria azionata dal creditore procedente, stante che gli opponenti hanno omesso di indicare in dettaglio l'importo complessivamente corrisposto in favore della banca di cui chiedono tener conto ai fini della rideterminazione del debito, né hanno contestato con esattezza gli importi indicati in precetto dalla banca.
Si evidenzia sul punto che non è necessario che nel precetto vengano specificate, oltre alla somma precettata, anche le modalità di calcolo utilizzate per determinare l'importo della sorte capitale ovvero degli interessi, atteso che l'intimato ha a disposizione tutti gli elementi per individuare l'importo effettivamente dovuto, come il titolo contrattuale, la data, l'ammontare degli eventuali pagamenti dallo stesso eseguiti, sì che grava su quest'ultimo l'onere di dar prova della restituzione della somma mutuata o di parte di essa, ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (si vedano sul punto Cass. n. 4008/2013; n. 9389/2016).
Si osserva che, a fronte della omessa puntuale indicazione degli elementi sopra indicati da parte degli opponenti, risulta invece compiutamente determinato nell'atto di precetto non solo l'importo del debito residuo con riferimento a ciascuno dei due contratti di mutuo alla data del 25.01.2012, ma anche l'importo dei pagamenti ricevuti dalla banca a deconto del debito sino al 09.03.2021, sì che risulta che l'istituto di credito ne abbia tenuto conto, mentre non risulta che i debitori abbiano contestato con precisione l'ammontare indicato in precetto.
In ragione del mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte dei debitori, per i motivi sopra indicati, anche il superiore motivo di opposizione va rigettato.
5. Sulla eccepita usurarietà degli interessi di mora
Gli opponenti hanno eccepito la nullità parziale di entrambi i contratti di mutuo di cui al credito azionato per la previsione in essi di un tasso di mora superiore al tasso soglia usura.
Ebbene ricade sul debitore, che intenda provare l'usurarietà degli interessi, l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, insieme con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento
(si veda Corte di AZ, Sezioni Unite, sentenza n. 19597/2020).
Parte opponente, nel formulare l'eccezione di usurarietà degli interessi di mora, si è limitata ad indicare che l'interesse di mora previsto in contratto sarebbe superiore al tasso soglia usura, ma non ha fornito tutti gli elementi sopra indicati.
7 Sul punto si evidenzia che, ai fini dell'individuazione della soglia limite per gli interessi di mora, occorre tener conto del tasso medio di mora applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M.
In particolare per l'individuazione del tasso soglia degli interessi di mora, secondo le indicazioni della
Corte di AZ a Sezioni Unite (sentenza n. 19597/2020), si deve applicare la formula “T.E.G.M.
+ 2,1%”.
Gli opponenti, neppure nella consulenza tecnica di parte allegata all'atto di citazione, hanno fatto riferimento alla superiore formula, così di fatto sollevando una eccezione di usurarietà fondata su di una erronea valutazione del tasso soglia usura degli interessi moratori.
Si rileva che, sulla base della stessa ricostruzione dei tassi indicata in seno all'atto introduttivo del presente giudizio, applicando la maggiorazione di 2,1 punti percentuali sui citati tassi soglia- previsti per gli interessi corrispettivi, i pattuiti interessi usurari risultano contenuti entro i limiti del tasso soglia usura applicabile agli interessi di mora.
Si evidenzia infine che appare erronea anche la ricostruzione operata dal consulente tecnico di parte in ordine agli interessi di mora effettivamente richiesti dalla banca in seno al precetto, stante che il consulente riferisce che il creditore avrebbe richiesto in precetto la somma di € 83.366,72 a titolo di interessi di mora, mentre dalla lettura dell'atto di precetto risulta un importo complessivo pari ad €
51.210,81 per entrambi i mutui, a titolo di interessi moratori calcolati dall'01.01.2017 al 09.03.2021.
Per tutto quanto sopra l'eccezione va disattesa.
6. Sulla nullità del mutuo per indeterminatezza delle condizioni contrattuali – violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 c.c. e 117 T.U.B.
Secondo parte opponente, dalla mancata indicazione, nei contratti di mutuo, del regime di capitalizzazione (composto) degli interessi adottato, deriverebbe un vizio di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, in particolare di quelle relative agli interessi applicati.
Giova premettere sul punto che in materia sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di AZ
(sentenza n. 15130 del 20.05.2024) escludendo la nullità dei mutui con ammortamento alla francese ed affermando il seguente principio di diritto: “In un prestito bancario a tasso fisso, la cui restituzione avviene a rate secondo un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione del metodo di ammortamento e della capitalizzazione degli interessi dovuti secondo la formula degli interessi composti, a causa dell'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto o della
8 violazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e clienti, non costituisce motivo di nullità parziale del contratto”.
Per di più, nel caso di specie, dall'esame dei piani di ammortamento allegati ai contratti di mutuo per cui è causa risultano compiutamente indicati l'ammontare di ciascuna rata e delle singole voci che la compongono (a titolo di sorte capitale ed interessi corrispettivi), sì che non può ravvisarsi alcuna indeterminatezza.
Non colgono nel segno, inoltre, le conclusioni di cui alla consulenza tecnica di parte, stante che nel pattuito regime di ammortamento alla francese non risulta configurabile alcuna forma di anatocismo, ossia alcuna trasformazione di interessi scaduti e non pagati in debito aggiuntivo, produttivo di interessi nei periodi successivi, sì che non vi è ragione di rideterminare gli importi dovuti secondo un diverso regime di capitalizzazione degli interessi.
Anche il superiore motivo di opposizione è, pertanto, infondato.
7. Sulla nullità parziale del mutuo concluso il 23.01.2007 per illegittimità del tasso EURIBOR, poiché contrario alla legge 287/1990 e all'art. 101 TFUE
Viene eccepita la nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto di mutuo concluso il 23.01.2007 stante la previsione di un tasso di interesse indicizzato all'Euribor, dunque contra legem, poiché frutto di manipolazione anticoncorrenziale.
Si premette gli opponenti - pur avendo formuato la superiore eccezione - non hanno poi richiesto una rideterminazione del tasso degli interessi corrispettivi al tasso legale, piuttosto fornendo una rideterminazione degli importi dovuti sulla base quanto convenuto in contratto, secondo il regime di capitalizzazione semplice (si veda la consulenza tecnica di parte).
Per quanto sopra la richiesta CTU si appalesa esplorativa e superflua.
In ogni caso, occorre sottolineare che sulla questione dei contratti di finanziamento con tasso di interesse indicizzato all'Euribor, le Sezioni Unite della Corte di AZ, con ordinanza del
15.03.2025, hanno disposto un rinvio a nuovo ruolo della trattazione del procedimento per approfondimenti.
La Corte d'Appello di Cagliari, con ordinanza del 24.01.2025, ha sollevato questione interpretativa pregiudiziale del diritto dell'U.E., ritenendo in ogni caso contraddittorio che sia possibile richiamare i dati forniti per la determinazione dell'Euribor, nel periodo dell'accertata manipolazione, in qualsiasi mercato, tra cui quello dei mutui.
9 In attesa della decisione delle Sezioni Unite sul punto, questo giudice ritiene di aderire a quell'orientamento che nega che il contratto di finanziamento di banche non aderenti all'intesa anticoncorrenziale possa essere qualificato “a valle” di un'intesa illecita (così da ultimo Corte di
AZ, ordinanza n. 19900 del 19.07.2024).
In mancanza di prova della partecipazione della banca contraente all'intesa illecita, quindi, va disattesa l'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi del contratto di mutuo.
8. Sulle spese processuali
In ossequio al principio della soccombenza e considerato - quanto alle questioni trattate ai punti nn.
2 e 7 della motivazione - l'intervenuto mutamento della giurisprudenza su di esse, si ritiene che le spese processuali vadano compensate per un terzo tra le parti, e poste carico degli attori opponenti per i restanti due terzi, che si liquidano, avuto riguardo allo scaglione di riferimento individuato secondo i parametri del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 ed avuto riguardo all'attività processuale espletata dalle parti nel giudizio, in € 7.486,00 per compensi (in applicazione dei parametri minimi per ciascuna fase prevista), oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge, in favore di e per essa Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da Controparte_3
P. Q. M.
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 941/2023 R.G., così dispone:
- dichiara inammissibili ed infondate le eccezioni formulate da e Parte_1 per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, rigetta l'opposizione Parte_2 all'esecuzione da essi proposta;
- compensa tra le parti le spese di lite per un terzo;
- condanna, in solido tra loro, e al pagamento dei Parte_1 Parte_2
restanti due terzi delle spese di lite, che si liquidano in favore di e per Controparte_1 essa appresentata da in € 7.486,00 Controparte_2 Controparte_3
per compensi (in applicazione dei parametri minimi per ciascuna fase prevista), oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Caltanissetta, 12.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco
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