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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2025, n. 4401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4401 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1836/2022 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall' avv. FRANCESCO CONTI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rapp. e dif. dagli avv.ti CLAUDIA PANNARALE e DOMENICO Controparte_1
ANDREA LISI;
RESISTENTE
nonché contro rapp. e dif. dall' avv. FRANCESCO Controparte_2
RISOLI;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del 18.02.2022, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere stato assunto e di aver lavorato dal 9 gennaio 2020 al
13 settembre 2021 formalmente alle dipendenze della Sig.a CP_1
, titolare della omonima ditta esercente attività di polleria e
[...] macelleria, ma di essere stato distaccato presso la ditta
[...]
e di aver lavorato sostanzialmente in Controparte_2 favore di quest'ultima; di essere stato inquadrato al liv. G1 del C.C.N.L.
Autotrasporto Merci-Artigianato, con la mansione di conducente con patente b non dotato di cronotachigrafo, ma di aver di fatto svolto superiore mansione, quale impiegato addetto al servizio di esazione, addetto ai versamenti in cassa, con maneggio di contante, nonché magazziniere con responsabilità di carico e scarico, riconducibile al liv. 3 di detto
C.C.N.L; di aver lavorato nel suddetto periodo per circa settanta ore settimanali, in luogo delle trentanove ore settimanali previste dal contratto di assunzione (con orario 7-13,30); che l'orario osservato decorreva invece dalle ore 4 alle ore 14, tutti i giorni esclusa la domenica, nonché dalle 15 alle 20 due pomeriggi alla settimana, a giorni variabili;
di aver quindi ricevuto a fine mese buste-paga del tutto non veritiere, avendo lavorato anche nei periodi in cui le buste paga lo portano in cassa integrazione, ferie, riposo;
di non aver goduto di alcun giorno di ferie ecc. - ha agito in giudizio per sentir: “accertare e dichiarare il diritto del Sig. per i motivi sopra detti, Parte_1
a ricevere a titolo di differenza paga, straordinario, maggiorazione straordinario, ferie non godute, ex festività, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto il pagamento da parte di essi resistenti: 1) nella qualità di Parte_2 titolare della ditta omonima, con sede in Locorotondo (Ba) alla Via
Alberobello n. 118, 2) con sede in Controparte_2
Locorotondo (Ba) alla Via Corrente Francesco n. 52, della somma di euro
33.143,46 per il periodo di lavoro svolto alle loro dipendenze dal
9.01.2020 al 13.09.2021; b) condannare per l'effetto le predette CP_1
ed in solido tra di loro al pagamento in
[...] Controparte_3 favore del ricorrente della predetta somma, oltre interessi e svalutazione come per legge sino al dì del soddisfo;
c) accertare e dichiarare che le resistenti non hanno provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente per tutto quanto non dichiarato in busta paga;
d) condannare per l'effetto le predette in solido a provvedere a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente per il periodo dal
9.06.2020 al 13.09.2021; e) dichiarare il buon diritto del ricorrente nella fattispecie a rassegnare le dimissioni per giusta causa;
f) con riserva di agire nelle opportune sedi per l'accertamento del mobbing sul lavoro subito dal ricorrente, determinato da orari di lavoro stressanti, mansioni non dovute, buste paga non veritiere, ingiusti e continui rimproveri;
g) con vittoria di spese ed onorari di causa”, con distrazione.
Si costituivano le parti convenute domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria, la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame, parte ricorrente sostiene di essere stato formalmente assunto dalla convenuta (titolare dell'omonima ditta) per il CP_1 periodo dal 9 gennaio 2020 al 13 settembre 2021, con mansioni di conducente con patente b non dotato di cronotachigrafo (liv. G1 del CCNL C.C.N.L.
Autotrasporto Merci-Artigianato), ma che in realtà sarebbe stato distaccato presso altra ditta, la per la quale Controparte_2 avrebbe sostanzialmente lavorato;
che quindi in favore di quest'ultima avrebbe osservato le mansioni superiori, a suo dire riconducibili al III liv. CCNL di categoria, nonché un orario di lavoro (70 settimanali) superiore a quello previsto contrattualmente (39 ore settimanali), prestando attività i anche nei giorni destinati a ferie, riposi, malattia e cassa integrazione;
conseguentemente, ha domandato in questa sede la condanna delle convenute, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive a titolo di mansioni superiori, straordinario, maggiorazione straordinario, ferie non godute, ex festività, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Dunque, l'odierno ricorrente, in questa sede, non domanda l'accertamento e la costituzione del rapporto di lavoro con la Ditta Itria Agroalimentari, a suo dire distaccataria, bensì unicamente la condanna, in solido con la sig.
titolare dell'omonima ditta (datore di lavoro), al pagamento CP_1 delle differenze retributive di cui si vedrà a breve.
D'altro canto, le resistenti, nel contestare integralmente le avverse pretese, hanno rappresentato e documentato la sussistenza di un contratto di trasporto (cfr. contratto di trasporto in atti) intercorrente la ditta
(Mittente) e la ditta (Vettore), Controparte_2 CP_1 ove quest'ultima tramite i propri mezzi e forza lavoro, si occupa dell'attività di autotrasporto per conto terzi ( Controparte_2
Mittente).
Inoltre, la ha prodotto in atti altresì i certificati di CP_1 proprietà concernenti la propria flotta di veicoli (cfr. doc. 2), nonché il certificato anagrafico della Camera di Commercio (cfr. doc. 4) dal quale si evince che tra le attività compiute dalla v'è altresì Parte_3
l'autotrasporto merci per conto terzi.
Ciò posto, per quanto concerne il superiore inquadramento, l'art. 2103
c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (per tutte,
Cass. lav. 21.10.99, n. 11856).
È pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (da ultimo, Cass. lav., 21.4.2000 n.
5203).
Allorché il lavoratore abbia assolto tale onere probatorio, il giudice, per pervenire ad un corretto accertamento del diritto all'inquadramento superiore, deve operare il raffronto con le declaratorie contrattuali, tenuto conto delle modalità di espletamento delle mansioni e della configurazione dell'unità produttiva (così Cass. 7170/98).
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass.
Sez. Lav. sent. n. 18943 del 27.09.2016).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Trib. Milano 15.02.2013).
Tanto premesso, ai fini di un ordinato svolgimento dell'iter motivazionale, appare opportuno riportare testualmente le declaratorie delle fasce di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva di settore dedotta in giudizio, sia con riferimento al livello di appartenenza del ricorrente “liv. IV-G1.” che a quello richiesto di
“III liv.”.
Ai sensi dell'art. 6, concernente la classificazione del personale, appartengono al liv. III i lavoratori “che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro.
Appartengono, invece, al IV liv. profilo economico G1 “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio
o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico- operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso
l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia. Profili esemplificativi: Operai -
Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci); - operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento
e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
- gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
- lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
- altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;
- preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
- facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico - scarico;
- conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li
(CCNL trasporto merci); - operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
- bilancisti addetti alle bilance automatiche;
- addetti alla conduzioni di nastri trasportatori;
- personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
- aiuto macchinisti frigoristi;
- trattoristi (CCNL Assologistica); - carrellisti (CCNL Assologistica); - attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;
- altri capisquadra.
Impiegati
- Aiuto contabile d'ordine; fattorini di ufficio non rientranti nel 3° livello;
dattilografi, anche con sistemi di videoscrittura;
altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti nel 3° livello anche con sistemi computerizzati;
(CCNL trasporto merci) - agente di smistamento ed operatore aeroportuale junior
(air couriers); - commessi contatori di calata;
- spuntatori;
- fattorini con mansioni impiegatizie d'ufficio o magazzino che prevalentemente facciano prelevamenti in banca, pagamenti e incassi di fatture, pagamenti di noli, trasporti, ecc.; archivisti;
centralinista responsabile anche del servizio di comunicazioni automatiche (office automation) e reception aziendale;
contabili d'ordine; compilatori di polizze di carico e bolle di accompagnamento e lettere di vettura. (CCNL
Assologistica)”.
Si osserva che il tratto differenziale delle superiori mansioni domandate sono lo svolgimento di “attività esecutive di natura tecnico amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro” svolte “con autonomia della esecuzione del lavoro […]”
Sicché, ai fini del superiore inquadramento risulta preminente la verifica della sussistenza dei suddetti “requisiti”. Al riguardo, preme evidenziare che parte ricorrente non ha dedotto né provato di avere:
a) una “particolare preparazione” mediante l'allegazione di ideona documentazione (ad esempio, di istituti o centri professionali), ovvero di aver svolto precedentemente analoga “esperienza” di lavoro;
b) svolto le relative mansioni con la richiesta autonomia.
La parte ricorrente non ha neppure articolato circostanze di prova orale in tal senso.
Pertanto, l'assenza di tali elementi risulta assorbente in ordine al vaglio del superiore inquadramento domandato, determinandone l'infondatezza della domanda.
Ritiene, inoltre, la scrivente che le mansioni indicate in ricorso
(“organizzazione consegna merci, controllo, imballaggio e carico delle stesse, controllo delle fatture accompagnatorie e/o documenti di trasporto in partenza[…];consegna e scarico della merce, consegna fatture accompagnatorie o documenti di trasporto, maneggio di denaro per esazione pagamenti in contanti effettuati da alcuni clienti, ed infine dopo lunghi giri ritorno in ditta e versamento degli incassi presso la cassa automatica ivi presente, con responsabilità esclusiva in caso di smarrimento”) siano peraltro riconducili al liv.
4-G1, attribuito al ricorrente, il quale prevede tra i profili:
-Operai - Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
-altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;
-fattorini con mansioni impiegatizie d'ufficio o magazzino che prevalentemente facciano prelevamenti in banca, pagamenti e incassi di fatture.
In definitiva, la domanda deve essere respinta con assorbimento delle domande ulteriori relative alle conseguenti differenze retributive.
Con riferimento alle domandate differenze retributive per lavoro straordinario ecc., si osserva che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006;
Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n.
776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav.
19.4.83, n. 2694).
E' noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi” (Cass. civ.
Sez. lavoro, del 7/11/2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent., 08/02/2013, n. 3046); inoltre, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. civ. Sez. lavoro, 16-02-2009, n. 3714).
Al riguardo, parte ricorrente sostiene di aver osservato il seguente orario di lavoro dalle ore 4 alle ore 14, tutti i giorni esclusa la domenica, nonché dalle 15 alle 20 due pomeriggi alla settimana, a giorni variabili, per un totale di circa 70 ore settimanali (in luogo delle 39 previste da contratto, cfr. doc. 1).
Ebbene, sul punto preme richiamare le dichiarazioni dei testi escussi:
-il sig. dipendente della (da novembre 2020 Tes_1 Controparte_2 sino a maggio 2023), dopo aver confermato la circostanza sub 1 della memoria difensiva della società, confermava altresì la circostanza sub 2 precisando di aver visto “personalmente il sig. ritirare la merce CP_1 ai fini della consegna alle H. 6:00 am perché coincidenti con il mio turno lavorativo quando io stesso lavoravo di mattina. A precisazione aggiungo che mi è capitato talvolta di vedere anche il rientro in sede del
, sebbene in orari variabili”. CP_1
-il sig. , già all'epoca dei fatti di causa dipendente della Pt_4 [...]
, il quale confermava che il - dipendente della CP_2 CP_1
- con mansioni di conducente, si occupava della Parte_5 consegna dei prodotti della società ma con veicoli della flotta CP_2 [...]
[...] e pur sempre sotto la direzione di quest'ultima (datore Parte_5 di lavoro). Il teste confermava altresì che il ricorrente, con i suddetti mezzi della ditta , si recava dal lunedì al sabato alle ore 6 del CP_1 mattino presso la Ditta Itria provvedendo al ritiro della merce ed alla loro consegna presso i clienti finali (macellerie).
Peraltro, il teste non confermava le circostanze sub 1 e 3 del ricorso introduttivo, precisando che il ha sempre svolto attività CP_1 lavorativa per osservando l'orario di lavoro come da Controparte_1 contratto dalle 6:00 alle 12:00.
In ordine alla circostanza sub 5 sempre del ricorso, lo stesso precisava che la consegna della merce avveniva sostanzialmente dalla ore 06:00/07:00 alle 12:00.
-il teste (di parte ricorrente), nel confermare la circostanza Tes_2 ammessa di cui al verbale di udienza del 10 marzo 2023, ha dichiarato che il ricorrente o suoi colleghi, dal lunedì al venerdì (mattina e pomeriggio) mentre il sabato solo mattina, si occupavano di scaricare la merce ordinata della ditta Itria.
Risultano, poi inconferenti le dichiarazioni rese dai testi
[...]
, le quali, sebbene abbiano in Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 linea di massima confermato gli orari, avendo ognuno di esse dichiarato di aver “accompagnato”, a proprio tempo, il ricorrente presso la agro alimentari, tuttavia non hanno riferito di aver avuto accesso alla ditta né di aver effettivamente visto il ricorrente lavorare (né tanto meno di averlo visto materialmente iniziare e finire la prestazione lavorativa).
Risulta, invece, il teste , il quale, come rappresentato dalla Tes_6 difesa di parte ricorrente, ha ritrattato una parte delle dichiarazioni - rese in qualità di testimone all'udienza del 24.02.2024 – come da nota a/r notificata in data 07.03.2025 all'odierno ricorrente c/o lo studio del difensore (cfr. doc. 3 in atti).
Risulta altresì di dubbia attendibilità il teste , il quale prima ha Tes_7 dichiarato di non poter riferire nulla in ordine allo svolgimento delle attività degli autisti e dei loro orari, essendo lo stesso addetto all'ufficio acquisti - la cui dislocazione non gli consente di constatare appunto lo svolgimento delle attività degli autisti e dei loro orari – salvo poi dichiarare successivamente che quando si fermava talvolta il pomeriggio in ufficio non notava mai la presenza di autisti.
Parimenti, di scarsa attendibilità risulta il teste il quale Tes_8 prima ha confermato che il ricorrente osservava l'orario di lavoro di cui alla circostanza sub 2 della memoria difensiva della Parte_3
(lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 06:00 alle ore 13:00; il giovedì dalle ore 06:00 alle 12:00, ed il sabato dalle ore 06:00 alle
11:00), salvo poi – nel negare la circostanza sub. 3 del ricorso introduttivo - precisare che l'orario di lavoro del ricorrente era dalle
06:00 alle 13/14:00.
Dunque, essendo sul punto necessaria una prova rigorosa circa l'orario lavorativo effettivamente osservato dal ricorrente (della quale il medesimo era onerato), tenuto conto della non univocità delle dichiarazioni sul punto e non potendosi ritenere sufficienti a tal fine eventuali indicazioni operative a mezzo messaggistica whatsapp (del l.r.p.t. della Ditta Itria, sig. , senza univoco riscontro con l'istruttoria orale, non può CP_2 dirsi provato l'orario di lavoro asseritamente osservato dal ricorrente oltre le ore contrattualmente previste.
Conseguentemente, la domanda risulta infondata con assorbimento delle ulteriori differenze retributive a titolo di rivalutazione.
Parimenti infondate sono le domande in ordine a ferie non godute, ex festività ecc., atteso che parte ricorrente non ha dato prova dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati (cfr. Cass.
n. 26985/2009).
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tenuto conto degli esiti non univoci dell'istruttoria, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese.
Bari, 21.11.2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1836/2022 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall' avv. FRANCESCO CONTI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rapp. e dif. dagli avv.ti CLAUDIA PANNARALE e DOMENICO Controparte_1
ANDREA LISI;
RESISTENTE
nonché contro rapp. e dif. dall' avv. FRANCESCO Controparte_2
RISOLI;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del 18.02.2022, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere stato assunto e di aver lavorato dal 9 gennaio 2020 al
13 settembre 2021 formalmente alle dipendenze della Sig.a CP_1
, titolare della omonima ditta esercente attività di polleria e
[...] macelleria, ma di essere stato distaccato presso la ditta
[...]
e di aver lavorato sostanzialmente in Controparte_2 favore di quest'ultima; di essere stato inquadrato al liv. G1 del C.C.N.L.
Autotrasporto Merci-Artigianato, con la mansione di conducente con patente b non dotato di cronotachigrafo, ma di aver di fatto svolto superiore mansione, quale impiegato addetto al servizio di esazione, addetto ai versamenti in cassa, con maneggio di contante, nonché magazziniere con responsabilità di carico e scarico, riconducibile al liv. 3 di detto
C.C.N.L; di aver lavorato nel suddetto periodo per circa settanta ore settimanali, in luogo delle trentanove ore settimanali previste dal contratto di assunzione (con orario 7-13,30); che l'orario osservato decorreva invece dalle ore 4 alle ore 14, tutti i giorni esclusa la domenica, nonché dalle 15 alle 20 due pomeriggi alla settimana, a giorni variabili;
di aver quindi ricevuto a fine mese buste-paga del tutto non veritiere, avendo lavorato anche nei periodi in cui le buste paga lo portano in cassa integrazione, ferie, riposo;
di non aver goduto di alcun giorno di ferie ecc. - ha agito in giudizio per sentir: “accertare e dichiarare il diritto del Sig. per i motivi sopra detti, Parte_1
a ricevere a titolo di differenza paga, straordinario, maggiorazione straordinario, ferie non godute, ex festività, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto il pagamento da parte di essi resistenti: 1) nella qualità di Parte_2 titolare della ditta omonima, con sede in Locorotondo (Ba) alla Via
Alberobello n. 118, 2) con sede in Controparte_2
Locorotondo (Ba) alla Via Corrente Francesco n. 52, della somma di euro
33.143,46 per il periodo di lavoro svolto alle loro dipendenze dal
9.01.2020 al 13.09.2021; b) condannare per l'effetto le predette CP_1
ed in solido tra di loro al pagamento in
[...] Controparte_3 favore del ricorrente della predetta somma, oltre interessi e svalutazione come per legge sino al dì del soddisfo;
c) accertare e dichiarare che le resistenti non hanno provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente per tutto quanto non dichiarato in busta paga;
d) condannare per l'effetto le predette in solido a provvedere a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente per il periodo dal
9.06.2020 al 13.09.2021; e) dichiarare il buon diritto del ricorrente nella fattispecie a rassegnare le dimissioni per giusta causa;
f) con riserva di agire nelle opportune sedi per l'accertamento del mobbing sul lavoro subito dal ricorrente, determinato da orari di lavoro stressanti, mansioni non dovute, buste paga non veritiere, ingiusti e continui rimproveri;
g) con vittoria di spese ed onorari di causa”, con distrazione.
Si costituivano le parti convenute domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria, la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame, parte ricorrente sostiene di essere stato formalmente assunto dalla convenuta (titolare dell'omonima ditta) per il CP_1 periodo dal 9 gennaio 2020 al 13 settembre 2021, con mansioni di conducente con patente b non dotato di cronotachigrafo (liv. G1 del CCNL C.C.N.L.
Autotrasporto Merci-Artigianato), ma che in realtà sarebbe stato distaccato presso altra ditta, la per la quale Controparte_2 avrebbe sostanzialmente lavorato;
che quindi in favore di quest'ultima avrebbe osservato le mansioni superiori, a suo dire riconducibili al III liv. CCNL di categoria, nonché un orario di lavoro (70 settimanali) superiore a quello previsto contrattualmente (39 ore settimanali), prestando attività i anche nei giorni destinati a ferie, riposi, malattia e cassa integrazione;
conseguentemente, ha domandato in questa sede la condanna delle convenute, in solido tra loro, al pagamento delle differenze retributive a titolo di mansioni superiori, straordinario, maggiorazione straordinario, ferie non godute, ex festività, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Dunque, l'odierno ricorrente, in questa sede, non domanda l'accertamento e la costituzione del rapporto di lavoro con la Ditta Itria Agroalimentari, a suo dire distaccataria, bensì unicamente la condanna, in solido con la sig.
titolare dell'omonima ditta (datore di lavoro), al pagamento CP_1 delle differenze retributive di cui si vedrà a breve.
D'altro canto, le resistenti, nel contestare integralmente le avverse pretese, hanno rappresentato e documentato la sussistenza di un contratto di trasporto (cfr. contratto di trasporto in atti) intercorrente la ditta
(Mittente) e la ditta (Vettore), Controparte_2 CP_1 ove quest'ultima tramite i propri mezzi e forza lavoro, si occupa dell'attività di autotrasporto per conto terzi ( Controparte_2
Mittente).
Inoltre, la ha prodotto in atti altresì i certificati di CP_1 proprietà concernenti la propria flotta di veicoli (cfr. doc. 2), nonché il certificato anagrafico della Camera di Commercio (cfr. doc. 4) dal quale si evince che tra le attività compiute dalla v'è altresì Parte_3
l'autotrasporto merci per conto terzi.
Ciò posto, per quanto concerne il superiore inquadramento, l'art. 2103
c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (per tutte,
Cass. lav. 21.10.99, n. 11856).
È pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (da ultimo, Cass. lav., 21.4.2000 n.
5203).
Allorché il lavoratore abbia assolto tale onere probatorio, il giudice, per pervenire ad un corretto accertamento del diritto all'inquadramento superiore, deve operare il raffronto con le declaratorie contrattuali, tenuto conto delle modalità di espletamento delle mansioni e della configurazione dell'unità produttiva (così Cass. 7170/98).
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass.
Sez. Lav. sent. n. 18943 del 27.09.2016).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Trib. Milano 15.02.2013).
Tanto premesso, ai fini di un ordinato svolgimento dell'iter motivazionale, appare opportuno riportare testualmente le declaratorie delle fasce di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva di settore dedotta in giudizio, sia con riferimento al livello di appartenenza del ricorrente “liv. IV-G1.” che a quello richiesto di
“III liv.”.
Ai sensi dell'art. 6, concernente la classificazione del personale, appartengono al liv. III i lavoratori “che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro.
Appartengono, invece, al IV liv. profilo economico G1 “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio
o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico- operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso
l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia. Profili esemplificativi: Operai -
Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci); - operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento
e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
- gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
- lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
- altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;
- preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
- facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico - scarico;
- conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li
(CCNL trasporto merci); - operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
- bilancisti addetti alle bilance automatiche;
- addetti alla conduzioni di nastri trasportatori;
- personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
- aiuto macchinisti frigoristi;
- trattoristi (CCNL Assologistica); - carrellisti (CCNL Assologistica); - attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;
- altri capisquadra.
Impiegati
- Aiuto contabile d'ordine; fattorini di ufficio non rientranti nel 3° livello;
dattilografi, anche con sistemi di videoscrittura;
altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti nel 3° livello anche con sistemi computerizzati;
(CCNL trasporto merci) - agente di smistamento ed operatore aeroportuale junior
(air couriers); - commessi contatori di calata;
- spuntatori;
- fattorini con mansioni impiegatizie d'ufficio o magazzino che prevalentemente facciano prelevamenti in banca, pagamenti e incassi di fatture, pagamenti di noli, trasporti, ecc.; archivisti;
centralinista responsabile anche del servizio di comunicazioni automatiche (office automation) e reception aziendale;
contabili d'ordine; compilatori di polizze di carico e bolle di accompagnamento e lettere di vettura. (CCNL
Assologistica)”.
Si osserva che il tratto differenziale delle superiori mansioni domandate sono lo svolgimento di “attività esecutive di natura tecnico amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro” svolte “con autonomia della esecuzione del lavoro […]”
Sicché, ai fini del superiore inquadramento risulta preminente la verifica della sussistenza dei suddetti “requisiti”. Al riguardo, preme evidenziare che parte ricorrente non ha dedotto né provato di avere:
a) una “particolare preparazione” mediante l'allegazione di ideona documentazione (ad esempio, di istituti o centri professionali), ovvero di aver svolto precedentemente analoga “esperienza” di lavoro;
b) svolto le relative mansioni con la richiesta autonomia.
La parte ricorrente non ha neppure articolato circostanze di prova orale in tal senso.
Pertanto, l'assenza di tali elementi risulta assorbente in ordine al vaglio del superiore inquadramento domandato, determinandone l'infondatezza della domanda.
Ritiene, inoltre, la scrivente che le mansioni indicate in ricorso
(“organizzazione consegna merci, controllo, imballaggio e carico delle stesse, controllo delle fatture accompagnatorie e/o documenti di trasporto in partenza[…];consegna e scarico della merce, consegna fatture accompagnatorie o documenti di trasporto, maneggio di denaro per esazione pagamenti in contanti effettuati da alcuni clienti, ed infine dopo lunghi giri ritorno in ditta e versamento degli incassi presso la cassa automatica ivi presente, con responsabilità esclusiva in caso di smarrimento”) siano peraltro riconducili al liv.
4-G1, attribuito al ricorrente, il quale prevede tra i profili:
-Operai - Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
-altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;
-fattorini con mansioni impiegatizie d'ufficio o magazzino che prevalentemente facciano prelevamenti in banca, pagamenti e incassi di fatture.
In definitiva, la domanda deve essere respinta con assorbimento delle domande ulteriori relative alle conseguenti differenze retributive.
Con riferimento alle domandate differenze retributive per lavoro straordinario ecc., si osserva che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006;
Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n.
776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav.
19.4.83, n. 2694).
E' noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi” (Cass. civ.
Sez. lavoro, del 7/11/2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent., 08/02/2013, n. 3046); inoltre, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. civ. Sez. lavoro, 16-02-2009, n. 3714).
Al riguardo, parte ricorrente sostiene di aver osservato il seguente orario di lavoro dalle ore 4 alle ore 14, tutti i giorni esclusa la domenica, nonché dalle 15 alle 20 due pomeriggi alla settimana, a giorni variabili, per un totale di circa 70 ore settimanali (in luogo delle 39 previste da contratto, cfr. doc. 1).
Ebbene, sul punto preme richiamare le dichiarazioni dei testi escussi:
-il sig. dipendente della (da novembre 2020 Tes_1 Controparte_2 sino a maggio 2023), dopo aver confermato la circostanza sub 1 della memoria difensiva della società, confermava altresì la circostanza sub 2 precisando di aver visto “personalmente il sig. ritirare la merce CP_1 ai fini della consegna alle H. 6:00 am perché coincidenti con il mio turno lavorativo quando io stesso lavoravo di mattina. A precisazione aggiungo che mi è capitato talvolta di vedere anche il rientro in sede del
, sebbene in orari variabili”. CP_1
-il sig. , già all'epoca dei fatti di causa dipendente della Pt_4 [...]
, il quale confermava che il - dipendente della CP_2 CP_1
- con mansioni di conducente, si occupava della Parte_5 consegna dei prodotti della società ma con veicoli della flotta CP_2 [...]
[...] e pur sempre sotto la direzione di quest'ultima (datore Parte_5 di lavoro). Il teste confermava altresì che il ricorrente, con i suddetti mezzi della ditta , si recava dal lunedì al sabato alle ore 6 del CP_1 mattino presso la Ditta Itria provvedendo al ritiro della merce ed alla loro consegna presso i clienti finali (macellerie).
Peraltro, il teste non confermava le circostanze sub 1 e 3 del ricorso introduttivo, precisando che il ha sempre svolto attività CP_1 lavorativa per osservando l'orario di lavoro come da Controparte_1 contratto dalle 6:00 alle 12:00.
In ordine alla circostanza sub 5 sempre del ricorso, lo stesso precisava che la consegna della merce avveniva sostanzialmente dalla ore 06:00/07:00 alle 12:00.
-il teste (di parte ricorrente), nel confermare la circostanza Tes_2 ammessa di cui al verbale di udienza del 10 marzo 2023, ha dichiarato che il ricorrente o suoi colleghi, dal lunedì al venerdì (mattina e pomeriggio) mentre il sabato solo mattina, si occupavano di scaricare la merce ordinata della ditta Itria.
Risultano, poi inconferenti le dichiarazioni rese dai testi
[...]
, le quali, sebbene abbiano in Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 linea di massima confermato gli orari, avendo ognuno di esse dichiarato di aver “accompagnato”, a proprio tempo, il ricorrente presso la agro alimentari, tuttavia non hanno riferito di aver avuto accesso alla ditta né di aver effettivamente visto il ricorrente lavorare (né tanto meno di averlo visto materialmente iniziare e finire la prestazione lavorativa).
Risulta, invece, il teste , il quale, come rappresentato dalla Tes_6 difesa di parte ricorrente, ha ritrattato una parte delle dichiarazioni - rese in qualità di testimone all'udienza del 24.02.2024 – come da nota a/r notificata in data 07.03.2025 all'odierno ricorrente c/o lo studio del difensore (cfr. doc. 3 in atti).
Risulta altresì di dubbia attendibilità il teste , il quale prima ha Tes_7 dichiarato di non poter riferire nulla in ordine allo svolgimento delle attività degli autisti e dei loro orari, essendo lo stesso addetto all'ufficio acquisti - la cui dislocazione non gli consente di constatare appunto lo svolgimento delle attività degli autisti e dei loro orari – salvo poi dichiarare successivamente che quando si fermava talvolta il pomeriggio in ufficio non notava mai la presenza di autisti.
Parimenti, di scarsa attendibilità risulta il teste il quale Tes_8 prima ha confermato che il ricorrente osservava l'orario di lavoro di cui alla circostanza sub 2 della memoria difensiva della Parte_3
(lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 06:00 alle ore 13:00; il giovedì dalle ore 06:00 alle 12:00, ed il sabato dalle ore 06:00 alle
11:00), salvo poi – nel negare la circostanza sub. 3 del ricorso introduttivo - precisare che l'orario di lavoro del ricorrente era dalle
06:00 alle 13/14:00.
Dunque, essendo sul punto necessaria una prova rigorosa circa l'orario lavorativo effettivamente osservato dal ricorrente (della quale il medesimo era onerato), tenuto conto della non univocità delle dichiarazioni sul punto e non potendosi ritenere sufficienti a tal fine eventuali indicazioni operative a mezzo messaggistica whatsapp (del l.r.p.t. della Ditta Itria, sig. , senza univoco riscontro con l'istruttoria orale, non può CP_2 dirsi provato l'orario di lavoro asseritamente osservato dal ricorrente oltre le ore contrattualmente previste.
Conseguentemente, la domanda risulta infondata con assorbimento delle ulteriori differenze retributive a titolo di rivalutazione.
Parimenti infondate sono le domande in ordine a ferie non godute, ex festività ecc., atteso che parte ricorrente non ha dato prova dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati (cfr. Cass.
n. 26985/2009).
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tenuto conto degli esiti non univoci dell'istruttoria, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese.
Bari, 21.11.2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli