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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia Oronos, in sostituzione dell'udienza del 21 marzo 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 536/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carmen Borgese come da procura in atti;
ricorrente
e
in persona del per la , rappresentato e difeso dell'avv. CP_1 Controparte_2 CP_3
A. Manuela Nucera per procura in atti,
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21 febbraio 2024 premesso di aver Parte_1
lavorato dal 16/12/2022 al 31/12/2023 alle dipendenze della società con Controparte_4
la qualifica di operaio, inquadramento al livello D1 del CCNL Metalmeccanica Industria, mansione di Aiuto Elettromeccanico e di aver subito un infortunio sul lavoro il 23/03/2023, a seguito del quale le veniva riconosciuto un grado di invalidità pari all'8%, ha adito questo giudice del lavoro per l'accertamento del grado di menomazione dell'integrità psicofisica in misura non inferiore al 16 %.
Nella resistenza dell' sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito CP_1
telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate. Occorre premettere che nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
- comprendente tutti i casi di eventi verificatisi per causa violenta in occasione del lavoro - il diritto alle prestazioni di cui al d.p.r. n. 1124/1965 non consegue alla semplice circostanza che l'evento avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito, che tra l'attività lavorativa ed il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica, in quanto l'infortunio deve dipendere dal rischio inerente ad atto intrinseco a determinate prestazioni e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo e al perseguimento delle relative finalità; l'onere di provare la sussistenza del suddetto requisito incombe su colui che chiede la prestazione previdenziale (v. Cass. n. 7486/1999).
Nella specie, va però rilevato che la derivazione eziologica tra l'attività lavorativa svolta dall'istante e l'infortunio occorsogli non è in contestazione, avendo l'istituto riconosciuto al lavoratore un danno biologico dell'8 %.
Orbene, il nominato consulente tecnico d'ufficio, dott. attraverso Persona_1
accurate indagini, ha confermato la valutazione operata dall' resistente. Nel dettaglio, CP_5
ha specificato che il ricorrente ha riportato dall'evento “esiti di frattura scomposta epifisi distale del radio di sinistra, trattata chirurgicamente, con mezzi di sintesi in situ e cicatrice chirurgica ben consolidata, frattura processo stiloide ulnare di sinistra, in destrimane: codici 36 (1%) 234 (2%) 235 (1%) 306 (2%) 238 (2%); Frattura dei processi trasversi di L1
e L2: codice 203”, con un danno biologico ascrivibile all'infortunio sul lavoro valutabile nella misura dell'8%.
L'analisi del c.t.u., logicamente motivata e sorretta da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, approfondite dopo le osservazioni di parte ricorrente,
è condivisa da questo giudice, che non ha motivi per discostarsene.
La domanda va pertanto rigettata.
2.- Ricorrendo le condizioni previste dall'art 152 disp. att. c.p.c., alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese del giudizio. Palmi, 25/03/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos