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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 580/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti LO BELLO GIOVANNI, TORNAMBÈ TERESA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. MILANA DARIO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 15/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente euro 17.492,94, oltre accessori di legge dal
1.3.2025 sino al soddisfo;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CT già liquidate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.1.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...] deducendo di aver svolto dal 2009 al 2015 “secondo una turnazione le mansioni superiori del CP_1 parametro 210 e dal gennaio 2016 (…) sempre a rotazione con altri nove addetti all'esercizio (…)”, chiedeva pertanto, previo accertamento del diritto all'inquadramento superiore con decorrenza 01/01/2016, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 13.657,88 a titolo di differenze retributive;
chiedeva inoltre, previo accertamento del “diritto alla riliquidazione del TFR con l'inclusione delle indennità aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo indennità art 12 accordo 31.7.2003, indennità art 7/a e 7/b, incentivo redd, superminimo, accordo 29.7.05, incentivo professionale)”, con determinazione delle relative somme, nonché la declaratoria del “diritto a 4 giorni di ferie per le ex festività soppresse mai godute e mai concesse dall'azienda conseguentemente per il pregresso si chiede la monetizzazione degli stessi nei modi e termini di legge”, ed ancora del
“diritto nelle giornate di ferie godute alla normale retribuzione spettante secondo contratto (…)” incluse indennità accessorie ed eventuali e con condanna della convenuta “al pagamento delle somme derivanti sia dal riconoscimento della riliquidazione del periodo di ferie sia alla monetizzazione delle 4 giornate di ferie ex festività soppresse (..) pari ad € 3.245,89”.
Parte resistente, ritualmente costituita, contestava la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Con sentenza non definitiva del 10.12.2024 il Tribunale dichiarava che il ricorrente aveva svolto mansioni inquadrabili nel parametro 210 sin dal 1.1.2016, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive sino al 31.8.2021, disponendo, con separata ordinanza istruttoria, il consequenziale accertamento contabile, affidato al CT . Persona_1
Quindi, sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
****
Preliminarmente richiamate le argomentazioni già espresse nella sentenza del 10.12.2024 e ribadito conseguentemente il diritto a percepire le differenze retributive maturate dall'1.1.2016 al 31.8.2021 secondo i valori persuasivamente indicati dal CT nella relazione depositata in data 7.4.2025 che qui si richiama integralmente ed i cui importi sono consequenzialmente riportati nel dispositivo.
Le spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio, vanno compensate tra le parti, dovendosi definitivamente porre a carico della convenuta quelle di CT già liquidate.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 580/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti LO BELLO GIOVANNI, TORNAMBÈ TERESA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. MILANA DARIO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 15/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente euro 17.492,94, oltre accessori di legge dal
1.3.2025 sino al soddisfo;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CT già liquidate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.1.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...] deducendo di aver svolto dal 2009 al 2015 “secondo una turnazione le mansioni superiori del CP_1 parametro 210 e dal gennaio 2016 (…) sempre a rotazione con altri nove addetti all'esercizio (…)”, chiedeva pertanto, previo accertamento del diritto all'inquadramento superiore con decorrenza 01/01/2016, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 13.657,88 a titolo di differenze retributive;
chiedeva inoltre, previo accertamento del “diritto alla riliquidazione del TFR con l'inclusione delle indennità aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo indennità art 12 accordo 31.7.2003, indennità art 7/a e 7/b, incentivo redd, superminimo, accordo 29.7.05, incentivo professionale)”, con determinazione delle relative somme, nonché la declaratoria del “diritto a 4 giorni di ferie per le ex festività soppresse mai godute e mai concesse dall'azienda conseguentemente per il pregresso si chiede la monetizzazione degli stessi nei modi e termini di legge”, ed ancora del
“diritto nelle giornate di ferie godute alla normale retribuzione spettante secondo contratto (…)” incluse indennità accessorie ed eventuali e con condanna della convenuta “al pagamento delle somme derivanti sia dal riconoscimento della riliquidazione del periodo di ferie sia alla monetizzazione delle 4 giornate di ferie ex festività soppresse (..) pari ad € 3.245,89”.
Parte resistente, ritualmente costituita, contestava la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Con sentenza non definitiva del 10.12.2024 il Tribunale dichiarava che il ricorrente aveva svolto mansioni inquadrabili nel parametro 210 sin dal 1.1.2016, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive sino al 31.8.2021, disponendo, con separata ordinanza istruttoria, il consequenziale accertamento contabile, affidato al CT . Persona_1
Quindi, sulle conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
****
Preliminarmente richiamate le argomentazioni già espresse nella sentenza del 10.12.2024 e ribadito conseguentemente il diritto a percepire le differenze retributive maturate dall'1.1.2016 al 31.8.2021 secondo i valori persuasivamente indicati dal CT nella relazione depositata in data 7.4.2025 che qui si richiama integralmente ed i cui importi sono consequenzialmente riportati nel dispositivo.
Le spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio, vanno compensate tra le parti, dovendosi definitivamente porre a carico della convenuta quelle di CT già liquidate.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno