Articolo 654 del Codice penale
Articolo 648Articolo 699
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1 luglio 1931
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15 gennaio 2000
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25 febbraio 2026
Art. 654.

(Grida e manifestazioni sediziose)

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. ((389)) -------------- AGGIORNAMENTO (389)
Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 , ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "All' articolo 654, primo comma, del codice penale , le parole «da euro 103 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2400»".
Entrata in vigore il 25 febbraio 2026
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