(Grida e manifestazioni sediziose)
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 400 a euro 2.400)) .