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1 luglio 1931
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15 gennaio 2000
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25 febbraio 2026
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25 aprile 2026
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Art. 654.
(Grida e manifestazioni sediziose)
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 400 a euro 2.400)) .
(Grida e manifestazioni sediziose)
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 400 a euro 2.400)) .
Commentari • 12
- 1. Organizzare un sit-in di protesta è legale?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 novembre 2025 · 29.458176
[…] La legge (art. 654 cod. pen.) prevede una sanzione amministrativa – e non una condanna penale – per chi pronuncia grida sediziose in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per tale dovendosi intendere le affermazioni che possono mettere a rischio l'ordine pubblico, ad esempio quelle che incitano alla fine della democrazia e all'instaurazione di una dittatura. […]
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Giurisprudenza • 136
- 1. TAR Venezia, sez. II, sentenza 07/12/2017, n. 1115Provvedimento: […] L'efficacia extrapenale del giudicato ex art. 654 c.p.p. non può essere utilmente invocata nel presente giudizio in quanto: […] b) la P.A. non si è costituita parte civile nel processo penale, rimanendo estranea a quel giudizio (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 7 novembre 2016 n. 4637, secondo cui ai sensi dell'art. 654 c.p., la sentenza penale che ha accertato la sussistenza o meno di fatti materiali ha autorità di cosa giudicata nel giudizio amministrativo solo se l'Amministrazione si è costituita parte civile nel giudizio penale, mentre se non è intervenuta i suoi poteri istituzionali non possono essere incisi da accertamenti o da valutazioni del giudice penale resi in un processo al quale è rimasta estranea).Leggi di più...
- valutazioni giuridiche e accertamenti di fatto·
- art. 74 c.p.a.·
- violazione di legge·
- efficacia extrapenale del giudicato·
- costituzione di parte civile nel processo penale·
- art. 654 c.p.p.·
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- giudicato penale e giudizio amministrativo·
- diniego autorizzazione