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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/07/2024, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 578/2022AZ R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 5.02.2024
vertente tra
in persona del Sindaco pro tempore, dott. p.i. Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliato in NA via Ghibellina n. 48 presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Nino Favazzo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado giusta delibera di G.M. n. 141 del 22.07.2022;
Appellante
e
con sede legale in Milano Palazzo Largo Augusto n. 1/A ang. Via Verziere c.f. Controparte_1
in persona del dott. , in qualità di Procuratore speciale Responsabile, P.IVA_2 Controparte_2 elettivamente domiciliata in NA Viale Europa n. 83 presso lo studio dell'avv. Giovanni Previti,
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina De Tilla che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Appellata/appellante incidentale
con sede legale in Roma Viale Margherita n. 125 c.f. in persona Controparte_3 P.IVA_3
del procuratore avv. , tale in virtù dei poteri conferiti con atto a rogito Notaio CP_4 Per_1
di Roma del 26.06.2015 (rep. 12877 racc. 6942 ) , rappresentata e difesa dall'avv. Franco
[...]
Biggini del Foro di La Spezia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, elettivamente domiciliata in Patti via Aldo Moro presso lo studio dell'avv. Maria
ZA ;
Appellata
e
con sede legale in Roma Viale Tor di Quinto n. 45/47 (ora via Flaminia n.970) c.f. Controparte_5
in persona del procuratore avv. in virtù dei poteri conferiti con atto a P.IVA_4 Controparte_6
rogito Notaio di Roma del 6.07.2015 (rep. 50610 racc. 25040) , rappresentata e difesa Persona_2
dall'avv. Franco Biggini del Foro di La Spezia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, elettivamente domiciliata in Patti via Aldo Moro presso lo studio dell'avv. Maria ZA;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 468/22 emessa dal Tribunale di Patti in data 16.06.2022 e pubblicata in data 24.06.2022
Conclusioni dei procuratori delle parti: : come da note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 in date 29.01.2024 per l'appellante; in data 31.01.2024 per l'appellata/appellante incidentale ed in data 24.01.2024 per le appellate e Controparte_1 Controparte_3 CP_5
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , il proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 472/2014 con cui il Tribunale di Patti gli aveva stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 454.655,00, oltre interessi e spese, quale crediti Controparte_1
derivanti dal mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di energia da parte di CP_3
e di , successivamente ceduti alla società istante, in forza di atti stipulati
[...] Controparte_5
rispettivamente in data 22 novembre 2013 e 28 marzo 2013.
A sostegno dell'opposizione, il lamentava la mancanza del requisito di certezza e di Pt_1
esigibilità del credito;
l'inopponibilità delle cessione per mancata adesione della pubblica amministrazione ed, in ogni caso, l'erroneità della somma ingiunta, atteso il pregresso pagamento di talune delle fatture poste a fondamento della pretesa creditizia risultavano già pagate .
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in giudizio le società cedenti, nei cui confronti e per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione dei rispettivi contratti di cessione con condanna di ciascuna di esse al pagamento delle somme versate da essa cessionaria quale corrispettivo per l'acquisto dei crediti o, in via di ulteriore subordine, a mantenere indenne essa cessionaria da ogni conseguenza patrimoniale negativa che fosse derivata dal giudizio.
Autorizzata la chiesta chiamata, anche ed si costituivano in Controparte_3 Controparte_5
giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di manleva, stante l'infondatezza dell'opposizione o, in subordine, l'accoglimento nei limiti di legge e del credito ceduto. Esperito negativamente il procedimento di mediazione, in esito all'istruzione il Tribunale, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione, annullava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il al pagamento delle spese di lite in favore di ed entrambe Parte_1 Controparte_1
dette parti al pagamento di quelle in favore delle terze chiamate in ragione del 50% ciascuna.
Avverso la sentenza il proponeva appello . Pt_1
Si costituiva preliminarmente contestando l'ammissibilità dell'appello , Controparte_1
concludendo, nel merito per il rigetto e proponendo, altresì, appello incidentale.
Si costituivano in giudizio anche , ciascuna instando per il rigetto Controparte_7
dell'appello.
Con ordinanza del 16-23.12.2022 la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
16.12.2022, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dall'appellante e, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termini per il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35
d.lgs. 149/22.
Alla scadenza di detti termini ,la Corte, preso atto delle note depositate dalle parti, con ordinanza del
5.02.2024 poneva la causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va preliminarmente osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata sia da sia dalle altre appellate ai sensi dell' art. 348 bis c.p.c. è stata già disattesa dalla Controparte_1
Corte con l'ordinanza del 16-23.12.2022.
2.-Con il primo motivo di gravame, il appellante lamenta che il primo decidente, Pt_1
trincerandosi dietro la scelta di motivare concisamente la sentenza, “secondo i dettami di cui all'art. le sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria da CP_8
[...]
che , contrariamente a quanto riportato in sentenza circa la mancanza di contestazioni
[...]
sollevate da esso opponente, in realtà tanto nell'atto introduttivo, quanto nei successivi atti di causa,
era stata eccepita l'inopponibilità della cessione per mancata adesione e tale questione era stata pure reiterata in sede di atti conclusivi, ex artt. 69 della Legge di Contabilità di Stato e 9 L. 2248/1865
all.E, come richiamato dall'art. 70 della Legge di Contabilità di Stato
Nel ribadire, anche in forza di alcune pronunce della Suprema Corte, la dedotta inopponibilità della cessione a fronte di un contratto di fornitura di energia elettrica in corso di esecuzione, eccepisce la nullità della sentenza, poiché basata su motivazione apparente , con conseguente violazione dell'art.132 comma 2 n. 4 c.p.c.
3.- Con il secondo motivo di gravame, il appellante eccepisce la nullità della sentenza per Pt_1
omessa e/o apparente, contraddittoria e/o insufficiente motivazione in ordine all'eccezione di nullità
/inefficacia del contratto sotteso al rapporto di cessione, azionato in giudizio.
In proposito, rileva che non solo , in corso di esecuzione della convenzione stipulata con Enel Sole
s.p.a., era stata riscontrata l'esistenza di anomalie nell'erogazione e della contabilizzazione del servizio, con riferimento, in particolare, alla discrasia tra il numero dei corpi illuminanti indicati in fattura e quelli effettivi, ma che, inoltre, era sopravvenuta l'inefficacia del contratto.
Sotto tale profilo, rappresenta:
-che la convenzione era divenuta inefficace ex art. 23 bis comma 8 D.L. 112/2008, dovendo l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali avvenire tramite procedure ad evidenza pubblica;
- che , tenuto conto della disciplina transitoria di cui alla lettera e del citato art. 23 bis, con delibera n. 432/2013 e del 3.12.3013 esso ente aveva dato atto dell'intervenuto scioglimento ex lege del contratto a far data dal 31.12.2010, al contempo evidenziando, per l'ipotesi in cui fosse stata esclusa detta cessazione ex lege, la mancanza delle condizioni e dei requisiti previsti dall'art. 34 commi 20
e 21 D.L. 179/2012 in ordine al rispetto della concorrenzialità, della disciplina europea, della disciplina europea in materia di trasparenza, di parità tra gli operatori ed economicità della gestione,
che avrebbero potuto consentire l'ultrattività del contratto (fino al 31.12.2013).
Lamenta che detta eccezione di inefficacia non era stata valutata dal primo decidente, come pure quella di nullità , quale eccepita nel corso del giudizio in sede di trattazione scritta (udienza
24.02.2021), in conseguenza della mancanza della necessaria attestazione di copertura finanziaria e dell'imprescindibile previo impegno di spesa, ex art. 191 D.Lvo 267/2000.
Aggiunge che detta eccezione è deducibile in ogni stato e grado del processo e che, inoltre Enel Sole
s.p.a era consapevole della mancanza di copertura finanziaria, come desumibile dall'art. 15 della convenzione del 2001, con cui la società si era impegnata a fornire entro il 31 .dicembre di ogni anno l'impegno di spesa presunto per l'anno successivo, al fine di consentire al l'inserimento in Pt_1
bilancio delle voci di spese relative alla pubblica illuminazione.
4.- Con il terzo motivo di gravame, il appellante eccepisce la nullità della sentenza per avere Pt_1
il primo decidente disatteso l'eccezione relativa alla difformità tra gli importi certificati da esso ente in data 29.10.2012 e quelli ceduti da Enel Sole s.p.a. a Controparte_1
Sostiene che la mancanza , a supporto della cessione, dell'imprescindibile requisito della certificazione del ceduto inficia la legittimità del decreto ingiuntivo che, pertanto, andava revocato.
Quanto, invece, alla cessione avvenuta tra e osserva che non CP_3 CP_3 Controparte_1
era mai stata richiesta ad esso ceduto alcuna certificazione, così precludendogli la possibilità di verificare l'esattezza dei conteggi con conseguente carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
5.- Con il quarto motivo di gravame, il appellante eccepisce la nullità della sentenza per Pt_1
avere il primo decidente disatteso la richiesta di espletamento di c.t.u., in ordine alla quale il G.I. si era riservato di decidere in esito all'assunzione delle prove orali. Pur riconoscendo che la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice, rileva , però, il dovere di adeguata motivazione in merito al rigetto, laddove,
nella specie, il decidente si era limitato a dare atto della sufficienza, dal punto di vista probatorio,
della documentazione acquisita.
Insiste, pertanto, nella richiesta di espletamento della c.t.u. per la determinazione degli importi effettivamente dovuti.
6.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la regolamentazione delle spese in ragione della fondatezza dell'impugnazione.
7.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente, ponendo questioni intimamente connesse.
a) Primo motivo di appello.
Giova premettere, in punto di diritto, che secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione,
sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorché essa sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione ovvero quando la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi"
(Cass.n.161/09; Cass. S.U. 642/15; 22652/15;Cass. 16581/2009; Cass. 18108/2010).
Orbene, nella specie, il primo decidente, dopo aver illustrato le regole che disciplinano la ripartizione dell'onere probatorio, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, si è limitato a rilevare che ,
mentre la società opposta aveva assolto all'onere probatorio su essa gravante, provando i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata attraverso la produzione dei contratti, delle fatture,
dell'estratto notarile del libro giornale e degli atti di cessione, il opponente non aveva mosso Pt_1
“alcuna specifica contestazione” al riguardo.
Tale motivazione risulta all'evidenza carente, non avendo il Tribunale preso in considerazione i motivi posti dal a fondamento dell'opposizione (inopponibilità della cessione;
inefficacia Pt_1
e/o nullità del contratto di somministrazione), peraltro neanche succintamente illustrati sul presupposto di una presunta “mancata contestazione”. Nessun argomento risulta speso in sentenza atto ad evidenziare il convincimento del decidente in merito alle questioni poste dall'opponente né, poi, le ragioni su cui si sorregge la pronuncia hanno carattere esaustivo, tale da rendere inutile l'esame delle questioni introdotte dall'opposizione.
Ricorre, pertanto, ad avviso della Corte, l'omessa pronunzia , eccepita dall'appellante e che si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento,
quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto ( Cass. n. 21257 del 2014)
Contrariamente all'assunto di e di tale motivazione non può essere Controparte_5 Controparte_3
giustificata dal principio dell'assorbimento.
Ed invero, le questioni poste dal non potevano ritenersi assorbite, dato che erano Pt_1
potenzialmente idonee a condurre ad un esito definitorio diverso rispetto a quello raggiunto dal primo decidente e basato sull'accoglimento delle ragioni della banca opposta.
La sentenza va, pertanto, ritenuta nulla nella parte in cui ha omesso di provvedere in merito alle questioni sollevate dall'opponente ed oggi devolute alla Corte.
Passando alla disamina del secondo profilo in cui si articola il motivo in esame , concernente l'inefficacia del contratto stipulato con va premesso che, in materia di cessione dei Controparte_5
crediti verso la P.A., è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo cui il divieto di cessione senza l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre
1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, -in deroga al principio generale previsto dal codice civile- il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. n.24758/2021; Cass. 18339/2014).
La legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione è necessaria,
oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della Amministrazione interessata della cessione in parola (Cass. 2541/2007).
E' stato precisato che l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti di enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019; Cass.29420/204).
Peraltro, le cessioni dei crediti oggetto del presente giudizio risalgono al 2013, quando era entrato in vigore l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al d. lgslv. 25 febbraio 1995, n.
77, che non contiene né un richiamo all'art. 69 del r. d. n. 2240 del 1923, né alcuna norma a questa analoga, così come non li conteneva la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante l'ordinamento delle autonomie locali.
L'inapplicabilità di tale disciplina trova conferma nel D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109
applicabile, a norma del suo art. 2, tra l'altro, oltre che alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, "agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi").
L'art. 115 prevede, infatti, che in materia di appalti : "Ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge quadro, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli imprenditori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace e opponibile alla PA qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica".
Ebbene, tale disciplina, benchè limitata al contratto di appalto, richiedendo, ai fini dell'opponibilità
della cessione, una mera presa d'atto, conferma che, quanto agli enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali , non è necessaria l'adesione del ceduto.
Ne deriva che, nell'ambito del contesto normativo applicabile alla fattispecie, l'art. 69, coma 3, del r.
d. n. 2440 del 1923, specificamente riguardante l'amministrazione statale, non era direttamente applicabile al caso di specie, in mancanza di un esplicito richiamo della norma ivi contenuta nell'ordinamento degli enti locali.
Né detta norma può essere applicata per analogia - stante il suo carattere eccezionale - alle cessioni di crediti verso gli enti locali.
Tanto basta per disattendere l'eccezione di inopponibilità delle cessioni, tenuto conto dell'allegata –
e non contestata- notifica degli atti di cessione al debitore ceduto nel rispetto della disciplina codicistica
Può, pertanto, ritenersi assorbita la questione sollevata da e dalle società Controparte_1
appellate, volta a far valere un ulteriore profilo di infondatezza dell'eccezione, basato sull'avvenuta esecuzione delle prestazioni, a cui si riferivano i crediti ceduti, con conseguente applicazione della disciplina del codice civile ed irrilevanza dell'accettazione da parte della P.A. (Cass.2541/2007).
b) Secondo motivo di gravame.
Passando alla disamina del secondo motivo di gravame, generica si appalesa la doglianza dell'appellante in punto di anomalie nell'erogazione del servizio e nella contabilizzazione dei costi.
Essa, invero, risulta non solo esposta in termini vaghi, ma, peraltro, non supportata da alcun elemento di riscontro, essendo inverosimile che in un rapporto di fornitura di rilevante entità simili contestazioni possano essere state affidate a mere lamentele verbali.
A ciò aggiungasi che – come pure rilevato da secondo i principi costantemente Controparte_1
affermati dalla Corte di Cassazione in materia di riparto degli oneri probatori circa la fondatezza degli importi addebitati in fattura ( ex ultimis Cass.297/2020),”il contatore , quale strumento deputato alla
misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di
contabilizzazione , di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che
l'inadempimento non è a lui imputabile”
E poiché le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e richiedono verifiche tecniche non eseguibili dal debitore, sprovvisto delle necessarie competenze, il Supremo Collegio ha precisato che “l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la
verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato
statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati
impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte – impresa, famiglia, persona singola -
,ove dimostrabili equivalenti anche al periodo in contestazione ); il gestore è tenuto, invece, a
dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante “.
Orbene, alla luce di tali principi risulta evidente la genericità della contestazione .
L'appellante ,infatti, si è limitato alla labiale allegazione delle anomalie, senza indicare quali fossero quelle riscontrate e senza rilevare l'eccessività dei costi rispetto al dato ricavabile dalle precedenti bollette a fronte degli ordinari impieghi di energia , derivanti da attività mantenutesi costanti anche nel periodo di riferimento.
A fronte della generica contestazione , sollevata dall'utente senza l'indicazione di elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misurazioni effettuate, queste devono ritenersi sufficienti a comprovare la corrispondenza dei consumi indicati in fattura con il dato reale.
Quanto, invece, all'inefficacia del contratto di somministrazione , sostenuta dall'appellante in forza dell'art. 23 bis L. 112/2008, deve rilevarsi che detta disposizione ha introdotto il principio generale per cui l'affidamento dei servizi pubblici locali deve essere effettuato, in via ordinaria, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria e al fine di favorire, da un lato, la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale;
dall'altro, di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni.
Tale disposizione, però, non solo non si applicava al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239 (v. regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 168/2010), ma è stata, peraltro, abrogata a seguito del referendum del giugno 2011.
Pertanto, la convenzione del 2001, stipulata tra Enel Sole s.p.a. ed il per la Parte_1
durata di anni 25, rinnovabili, non può ritenersi – come assunto dall'appellante – cessata ex lege in forza del citato art. 23 bis .
Mette conto, altresì, rilevare che, contrariamente all'assunto di che ha citato a Controparte_5
sostegno della vigenza della convenzione l'art. 34 comma 22 L. 221/12 – a mente del quale gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31.12.204 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentari erano destinati a cessare alla scadenza prevista nel contratto - neanche tale disposizione si applica al servizio di distribuzione dell'energia elettrica (v.comma 25).
Quanto alla eccezione di nullità del contratto per difetto di copertura finanziaria -che, nei termini in cui è sollevata, riguarda esclusivamente la convenzione del 2001 stipulata con vale CP_3 CP_5
ricordare il costante orientamento della Corte di legittimità, secondo cui l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come quanto previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000.
A ciò aggiungasi che l'art. 192 d.lgs. n. 267 del 2000 sotto la rubrica “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, stabilisce che: “
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto
si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le
procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente
nell'ordinamento giuridico italiano”.
La determinazione del responsabile del procedimento di spesa deve essere prodotta all'atto della stipula e costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione.
In assenza dell'attestazione di copertura finanziaria è configurabile una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa e ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (così Cass. nn.13159/2024; 9364/2023; 33768/2019; 15410/2018).
Non sembrerebbe, pertanto, prima facie fondata l'eccezione di tardività della questione, sollevata dalle parti appellate sul rilievo della sua introduzione sono nel corso del giudizio di primo grado e,
precisamente, nelle note di trattazione depositate dall'opponente in data 19.06.2020 , in funzione di partecipazione all'udienza c.d. cartolare fissata al 24.06.2020 per la precisazione delle conclusioni.
Senonchè, come sopra detto, il rilievo d'ufficio della nullità postula che il dato per essa determinante emerga da quanto già acquisito al processo e che non sussista alcun giudicato esterno ostativo a tale rilevazione.
Ed invero, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata , siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, fermo restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionale alla dimostrazione degli stessi (Cass.
4867/2024).
Nella specie, invece, la documentazione di rilievo ( delibera del Consiglio Comunale, proposta di delibera ecc.) è stata depositata nel giudizio di merito in allegato alle note di trattazione del giugno
2020, quando erano abbondantemente maturate le preclusioni istruttorie.
Ne discende che l'eccezione, sebbene, in astratto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo , non può, però, nel caso di specie, essere accolta, poiché basata su un documento irritualmente prodotto e, dunque, inutilizzabile ai fini della decisione.
Ove, invece, la documentazione prodotta dall'opponente (v. allegato 14 fascicolo I grado) a sostegno della dedotta nullità dovesse ritenersi ammissibile, l'eccezione risulterebbe infondata.
Risulta, infatti, che con delibera n. 34 datata 8 ottobre 2001 il Consiglio Comunale ha approvato la proposta del Sindaco avente ad oggetto la“convenzione di fornitura di servizi relativi agli impianti di
illuminazione pubblica “ con la ditta SO. CP_9
Nella proposta sindacale di delibera si evidenziava che l'affidamento predetto non avrebbe comportato oneri aggiuntivi per l'ente in quanto la spesa trovava copertura negli interventi di bilancio ex art. 27 D.Lvo 77/95.
Risulta, altresì, che il Responsabile di Ragioneria del ha espresso il proprio parere Pt_1
favorevole per quanto riguarda la “regolarità contabile” e il Responsabile Finanziario ha attestato
“la copertura finanziario al capitolo 1080203 del bilancio 2001 e pluriennale”.
Successivamente il ha sottoscritto con il contratto da cui derivano (all. 3 in Pt_1 CP_5
fascicolo I grado opponente ) , di guisa che risulta validamente osservato l'iter procedimentale di riferimento. .
c) mancanza di certificazione del credito.
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'illegittimità del decreto ingiuntivo per mancanza di certificazione del credito.
La censura non fa i conti con il costante insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass.
14473/2019).
Ebbene, nel caso in esame, al di là del fatto che la certificazione non assurge a requisito imprescindibile della cessione del credito, l'eventuale illegittimità dell'ingiunzione non assumerebbe rilievo dirimente, avendo il primo giudice , con motivazione che, in parte qua, non risulta contestata,
ritenuto fondata la pretesa creditoria avanzata dalla banca cessionaria, alla luce della documentazione prodotta.
d) c.t.u. contabile.
Non coglie nel segno neanche il motivo di gravame, con cui l'appellante si duolo del mancato espletamento della c.t.u. contabile, volta alla quantificazione degli importi dovuti.
Come pure riconosciuto dal rientra nel potere discrezionale del giudice di Parte_1
merito accogliere o rigettare la richiesta di c.t.u., senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti giudice .
Nella specie, pur in mancanza di esplicita motivazione a supporto del rigetto della richiesta, tale implicita statuizione resiste alle censure dell'appellante.
Attesa, invero, la genericità dell'allegazione in merito alle anomalie nell'erogazione del servizio e nella contabilizzazione, cui si è già fatto cenno a proposito del secondo motivo di gravame, non solo la c.t.u. avrebbe avuto valenza meramente esplorativa, ma, peraltro, le misurazioni effettuate devono ritenersi sufficienti a comprovare la corrispondenza dei consumi indicati in fattura con il dato reale.
8.-Resta a questo punto, da esaminare l'appello incidentale di che investe il Controparte_1
capo concernente la regolamentazione delle spese ed, in particolare, la condanna al pagamento in ragione di 1/2 di quelle liquidate in favore delle società terze chiamate .
Deduce, a sostegno della censura, che, in forza dei principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza regola la regolamentazione delle spese, il Tribunale avrebbe dovuto porle a carico del Pt_1
Ciò in quanto la chiamata delle società si era resa necessaria in conseguenza delle tesi del predetto opponente, che si erano rivelate infondate
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza in parte qua.
Il motivo è fondato, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato ( ex ultimis Cass.6144/2024).
Nella specie, atteso il rigetto dell'opposizione, il primo decidente avrebbe dovuto porre le spese sostenute dai terzi chiamati integralmente a carico del , posto che l'iniziativa Parte_1
assunta da Banca Sistema s.p.a.non risulta manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
Ne discende che, in riforma della sentenza impugnata, il va condannato al Parte_1
pagamento integrale nei confronti di e di delle spese di lite come Controparte_5 Controparte_3
già liquidate dal primo decidente.
Atteso il rigetto dell'appello, possono ritenersi assorbite le domande riproposte ex art. 346 c.p.c. o “
occorrendo tramite appello incidentale condizionato “, da , ossia quelle volte Controparte_1
ad ottenere la dichiarazione di risoluzione dei contratti stipulati con e con Controparte_5 CP_3 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1456 c.c. e 9 delle Condizioni generali di Contratto
[...]
o, in subordine, art. 1453 c.c.; la condanna di e di al pagamento Controparte_5 Controparte_3
fino alla concorrenza , rispettivamente, di euro 350.803,22 e di euro 80030,31, degli importi versato per l'acquisto dei crediti;
la condanna delle stesse a tenere indenne e manlevare da ogni conseguenza patrimoniale negativa derivante dal giudizio.
Al rigetto dell'appello, segue la condanna del al pagamento in favore delle Parte_1
parti appellate delle spese anche di questo grado di giudizio.
Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione del dichiarato valore,
dei parametri (medi) di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato
D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
La non particolare complessità delle questioni trattate giustifica l'applicazione di parametri inferiori ai medi e prossimi ai minimi.
Va precisato che, ai fini della liquidazione delle spese, va pure tenuto conto della fase di trattazione ,
a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass. 8561/2023).
La circostanza che le appellate ed che hanno la medesima CP_3 CP_5 Controparte_3
posizione processuale , siano assistite dal medesimo difensore e che le questioni affrontate siano quasi integralmente sovrapponibili , giustifica la liquidazione di un compenso unico.
Secondo il principio reiteratamente affermato dal giudice di legittimità in tema di liquidazione degli onorari, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55
del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi
(art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue,
desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c. (Cass. 17215/2015; Cass.1036/2024)
In applicazione di tali principi, il compenso che si sarebbe dovuto liquidare per una sola parte va maggiorato nella misura del 10%.
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono pure i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello,
giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 578/22 sull'appello proposto dal in Parte_1
persona del pro tempore avverso la sentenza n. 468/22 emessa dal Tribunale di Patti in data Pt_3
16.06.2022 e pubblicata in data 24.06.2022 e sull'appello incidentale proposto da CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...]
che conferma nel resto, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale , condanna il in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore al pagamento integrale in favore delle terze chiamate delle spese di lite,
così come liquidate dal primo decidente;
3) condanna il in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore Parte_1
dell'appellante incidentale e delle appellate delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in favore di in complessivi euro 12.700,00 (di cui euro 3.000,00 per la Controparte_1
fase di studio;
euro 2.000,00 per quella introduttiva, euro 3.500,00 per quella di trattazione ed euro 4.200,00 per quella decisoria ) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ed in favore di e di in complessivi euro 13.970,00 (di Controparte_3 Controparte_5
cui euro 3.300,00 per la fase di studio;
euro 2.200,00 per quella introduttiva, euro 3.850,00
per quella di trattazione ed euro 4.620,00 per quella decisoria ) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante principale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'
appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 21.06.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
118 c.p.c” , non aveva esaminato tutte le questioni sollevate da esso opponente, limitandosi a valutare
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 578/2022AZ R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 5.02.2024
vertente tra
in persona del Sindaco pro tempore, dott. p.i. Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliato in NA via Ghibellina n. 48 presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Nino Favazzo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado giusta delibera di G.M. n. 141 del 22.07.2022;
Appellante
e
con sede legale in Milano Palazzo Largo Augusto n. 1/A ang. Via Verziere c.f. Controparte_1
in persona del dott. , in qualità di Procuratore speciale Responsabile, P.IVA_2 Controparte_2 elettivamente domiciliata in NA Viale Europa n. 83 presso lo studio dell'avv. Giovanni Previti,
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina De Tilla che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Appellata/appellante incidentale
con sede legale in Roma Viale Margherita n. 125 c.f. in persona Controparte_3 P.IVA_3
del procuratore avv. , tale in virtù dei poteri conferiti con atto a rogito Notaio CP_4 Per_1
di Roma del 26.06.2015 (rep. 12877 racc. 6942 ) , rappresentata e difesa dall'avv. Franco
[...]
Biggini del Foro di La Spezia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, elettivamente domiciliata in Patti via Aldo Moro presso lo studio dell'avv. Maria
ZA ;
Appellata
e
con sede legale in Roma Viale Tor di Quinto n. 45/47 (ora via Flaminia n.970) c.f. Controparte_5
in persona del procuratore avv. in virtù dei poteri conferiti con atto a P.IVA_4 Controparte_6
rogito Notaio di Roma del 6.07.2015 (rep. 50610 racc. 25040) , rappresentata e difesa Persona_2
dall'avv. Franco Biggini del Foro di La Spezia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, elettivamente domiciliata in Patti via Aldo Moro presso lo studio dell'avv. Maria ZA;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 468/22 emessa dal Tribunale di Patti in data 16.06.2022 e pubblicata in data 24.06.2022
Conclusioni dei procuratori delle parti: : come da note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 in date 29.01.2024 per l'appellante; in data 31.01.2024 per l'appellata/appellante incidentale ed in data 24.01.2024 per le appellate e Controparte_1 Controparte_3 CP_5
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , il proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 472/2014 con cui il Tribunale di Patti gli aveva stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 454.655,00, oltre interessi e spese, quale crediti Controparte_1
derivanti dal mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di energia da parte di CP_3
e di , successivamente ceduti alla società istante, in forza di atti stipulati
[...] Controparte_5
rispettivamente in data 22 novembre 2013 e 28 marzo 2013.
A sostegno dell'opposizione, il lamentava la mancanza del requisito di certezza e di Pt_1
esigibilità del credito;
l'inopponibilità delle cessione per mancata adesione della pubblica amministrazione ed, in ogni caso, l'erroneità della somma ingiunta, atteso il pregresso pagamento di talune delle fatture poste a fondamento della pretesa creditizia risultavano già pagate .
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in giudizio le società cedenti, nei cui confronti e per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione dei rispettivi contratti di cessione con condanna di ciascuna di esse al pagamento delle somme versate da essa cessionaria quale corrispettivo per l'acquisto dei crediti o, in via di ulteriore subordine, a mantenere indenne essa cessionaria da ogni conseguenza patrimoniale negativa che fosse derivata dal giudizio.
Autorizzata la chiesta chiamata, anche ed si costituivano in Controparte_3 Controparte_5
giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di manleva, stante l'infondatezza dell'opposizione o, in subordine, l'accoglimento nei limiti di legge e del credito ceduto. Esperito negativamente il procedimento di mediazione, in esito all'istruzione il Tribunale, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione, annullava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il al pagamento delle spese di lite in favore di ed entrambe Parte_1 Controparte_1
dette parti al pagamento di quelle in favore delle terze chiamate in ragione del 50% ciascuna.
Avverso la sentenza il proponeva appello . Pt_1
Si costituiva preliminarmente contestando l'ammissibilità dell'appello , Controparte_1
concludendo, nel merito per il rigetto e proponendo, altresì, appello incidentale.
Si costituivano in giudizio anche , ciascuna instando per il rigetto Controparte_7
dell'appello.
Con ordinanza del 16-23.12.2022 la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
16.12.2022, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dall'appellante e, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termini per il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35
d.lgs. 149/22.
Alla scadenza di detti termini ,la Corte, preso atto delle note depositate dalle parti, con ordinanza del
5.02.2024 poneva la causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va preliminarmente osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata sia da sia dalle altre appellate ai sensi dell' art. 348 bis c.p.c. è stata già disattesa dalla Controparte_1
Corte con l'ordinanza del 16-23.12.2022.
2.-Con il primo motivo di gravame, il appellante lamenta che il primo decidente, Pt_1
trincerandosi dietro la scelta di motivare concisamente la sentenza, “secondo i dettami di cui all'art. le sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria da CP_8
[...]
che , contrariamente a quanto riportato in sentenza circa la mancanza di contestazioni
[...]
sollevate da esso opponente, in realtà tanto nell'atto introduttivo, quanto nei successivi atti di causa,
era stata eccepita l'inopponibilità della cessione per mancata adesione e tale questione era stata pure reiterata in sede di atti conclusivi, ex artt. 69 della Legge di Contabilità di Stato e 9 L. 2248/1865
all.E, come richiamato dall'art. 70 della Legge di Contabilità di Stato
Nel ribadire, anche in forza di alcune pronunce della Suprema Corte, la dedotta inopponibilità della cessione a fronte di un contratto di fornitura di energia elettrica in corso di esecuzione, eccepisce la nullità della sentenza, poiché basata su motivazione apparente , con conseguente violazione dell'art.132 comma 2 n. 4 c.p.c.
3.- Con il secondo motivo di gravame, il appellante eccepisce la nullità della sentenza per Pt_1
omessa e/o apparente, contraddittoria e/o insufficiente motivazione in ordine all'eccezione di nullità
/inefficacia del contratto sotteso al rapporto di cessione, azionato in giudizio.
In proposito, rileva che non solo , in corso di esecuzione della convenzione stipulata con Enel Sole
s.p.a., era stata riscontrata l'esistenza di anomalie nell'erogazione e della contabilizzazione del servizio, con riferimento, in particolare, alla discrasia tra il numero dei corpi illuminanti indicati in fattura e quelli effettivi, ma che, inoltre, era sopravvenuta l'inefficacia del contratto.
Sotto tale profilo, rappresenta:
-che la convenzione era divenuta inefficace ex art. 23 bis comma 8 D.L. 112/2008, dovendo l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali avvenire tramite procedure ad evidenza pubblica;
- che , tenuto conto della disciplina transitoria di cui alla lettera e del citato art. 23 bis, con delibera n. 432/2013 e del 3.12.3013 esso ente aveva dato atto dell'intervenuto scioglimento ex lege del contratto a far data dal 31.12.2010, al contempo evidenziando, per l'ipotesi in cui fosse stata esclusa detta cessazione ex lege, la mancanza delle condizioni e dei requisiti previsti dall'art. 34 commi 20
e 21 D.L. 179/2012 in ordine al rispetto della concorrenzialità, della disciplina europea, della disciplina europea in materia di trasparenza, di parità tra gli operatori ed economicità della gestione,
che avrebbero potuto consentire l'ultrattività del contratto (fino al 31.12.2013).
Lamenta che detta eccezione di inefficacia non era stata valutata dal primo decidente, come pure quella di nullità , quale eccepita nel corso del giudizio in sede di trattazione scritta (udienza
24.02.2021), in conseguenza della mancanza della necessaria attestazione di copertura finanziaria e dell'imprescindibile previo impegno di spesa, ex art. 191 D.Lvo 267/2000.
Aggiunge che detta eccezione è deducibile in ogni stato e grado del processo e che, inoltre Enel Sole
s.p.a era consapevole della mancanza di copertura finanziaria, come desumibile dall'art. 15 della convenzione del 2001, con cui la società si era impegnata a fornire entro il 31 .dicembre di ogni anno l'impegno di spesa presunto per l'anno successivo, al fine di consentire al l'inserimento in Pt_1
bilancio delle voci di spese relative alla pubblica illuminazione.
4.- Con il terzo motivo di gravame, il appellante eccepisce la nullità della sentenza per avere Pt_1
il primo decidente disatteso l'eccezione relativa alla difformità tra gli importi certificati da esso ente in data 29.10.2012 e quelli ceduti da Enel Sole s.p.a. a Controparte_1
Sostiene che la mancanza , a supporto della cessione, dell'imprescindibile requisito della certificazione del ceduto inficia la legittimità del decreto ingiuntivo che, pertanto, andava revocato.
Quanto, invece, alla cessione avvenuta tra e osserva che non CP_3 CP_3 Controparte_1
era mai stata richiesta ad esso ceduto alcuna certificazione, così precludendogli la possibilità di verificare l'esattezza dei conteggi con conseguente carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
5.- Con il quarto motivo di gravame, il appellante eccepisce la nullità della sentenza per Pt_1
avere il primo decidente disatteso la richiesta di espletamento di c.t.u., in ordine alla quale il G.I. si era riservato di decidere in esito all'assunzione delle prove orali. Pur riconoscendo che la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice, rileva , però, il dovere di adeguata motivazione in merito al rigetto, laddove,
nella specie, il decidente si era limitato a dare atto della sufficienza, dal punto di vista probatorio,
della documentazione acquisita.
Insiste, pertanto, nella richiesta di espletamento della c.t.u. per la determinazione degli importi effettivamente dovuti.
6.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la regolamentazione delle spese in ragione della fondatezza dell'impugnazione.
7.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente, ponendo questioni intimamente connesse.
a) Primo motivo di appello.
Giova premettere, in punto di diritto, che secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione,
sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorché essa sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione ovvero quando la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi"
(Cass.n.161/09; Cass. S.U. 642/15; 22652/15;Cass. 16581/2009; Cass. 18108/2010).
Orbene, nella specie, il primo decidente, dopo aver illustrato le regole che disciplinano la ripartizione dell'onere probatorio, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, si è limitato a rilevare che ,
mentre la società opposta aveva assolto all'onere probatorio su essa gravante, provando i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata attraverso la produzione dei contratti, delle fatture,
dell'estratto notarile del libro giornale e degli atti di cessione, il opponente non aveva mosso Pt_1
“alcuna specifica contestazione” al riguardo.
Tale motivazione risulta all'evidenza carente, non avendo il Tribunale preso in considerazione i motivi posti dal a fondamento dell'opposizione (inopponibilità della cessione;
inefficacia Pt_1
e/o nullità del contratto di somministrazione), peraltro neanche succintamente illustrati sul presupposto di una presunta “mancata contestazione”. Nessun argomento risulta speso in sentenza atto ad evidenziare il convincimento del decidente in merito alle questioni poste dall'opponente né, poi, le ragioni su cui si sorregge la pronuncia hanno carattere esaustivo, tale da rendere inutile l'esame delle questioni introdotte dall'opposizione.
Ricorre, pertanto, ad avviso della Corte, l'omessa pronunzia , eccepita dall'appellante e che si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento,
quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto ( Cass. n. 21257 del 2014)
Contrariamente all'assunto di e di tale motivazione non può essere Controparte_5 Controparte_3
giustificata dal principio dell'assorbimento.
Ed invero, le questioni poste dal non potevano ritenersi assorbite, dato che erano Pt_1
potenzialmente idonee a condurre ad un esito definitorio diverso rispetto a quello raggiunto dal primo decidente e basato sull'accoglimento delle ragioni della banca opposta.
La sentenza va, pertanto, ritenuta nulla nella parte in cui ha omesso di provvedere in merito alle questioni sollevate dall'opponente ed oggi devolute alla Corte.
Passando alla disamina del secondo profilo in cui si articola il motivo in esame , concernente l'inefficacia del contratto stipulato con va premesso che, in materia di cessione dei Controparte_5
crediti verso la P.A., è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo cui il divieto di cessione senza l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre
1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, -in deroga al principio generale previsto dal codice civile- il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. n.24758/2021; Cass. 18339/2014).
La legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione è necessaria,
oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della Amministrazione interessata della cessione in parola (Cass. 2541/2007).
E' stato precisato che l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti di enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019; Cass.29420/204).
Peraltro, le cessioni dei crediti oggetto del presente giudizio risalgono al 2013, quando era entrato in vigore l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al d. lgslv. 25 febbraio 1995, n.
77, che non contiene né un richiamo all'art. 69 del r. d. n. 2240 del 1923, né alcuna norma a questa analoga, così come non li conteneva la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante l'ordinamento delle autonomie locali.
L'inapplicabilità di tale disciplina trova conferma nel D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109
applicabile, a norma del suo art. 2, tra l'altro, oltre che alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, "agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi").
L'art. 115 prevede, infatti, che in materia di appalti : "Ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge quadro, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli imprenditori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace e opponibile alla PA qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica".
Ebbene, tale disciplina, benchè limitata al contratto di appalto, richiedendo, ai fini dell'opponibilità
della cessione, una mera presa d'atto, conferma che, quanto agli enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali , non è necessaria l'adesione del ceduto.
Ne deriva che, nell'ambito del contesto normativo applicabile alla fattispecie, l'art. 69, coma 3, del r.
d. n. 2440 del 1923, specificamente riguardante l'amministrazione statale, non era direttamente applicabile al caso di specie, in mancanza di un esplicito richiamo della norma ivi contenuta nell'ordinamento degli enti locali.
Né detta norma può essere applicata per analogia - stante il suo carattere eccezionale - alle cessioni di crediti verso gli enti locali.
Tanto basta per disattendere l'eccezione di inopponibilità delle cessioni, tenuto conto dell'allegata –
e non contestata- notifica degli atti di cessione al debitore ceduto nel rispetto della disciplina codicistica
Può, pertanto, ritenersi assorbita la questione sollevata da e dalle società Controparte_1
appellate, volta a far valere un ulteriore profilo di infondatezza dell'eccezione, basato sull'avvenuta esecuzione delle prestazioni, a cui si riferivano i crediti ceduti, con conseguente applicazione della disciplina del codice civile ed irrilevanza dell'accettazione da parte della P.A. (Cass.2541/2007).
b) Secondo motivo di gravame.
Passando alla disamina del secondo motivo di gravame, generica si appalesa la doglianza dell'appellante in punto di anomalie nell'erogazione del servizio e nella contabilizzazione dei costi.
Essa, invero, risulta non solo esposta in termini vaghi, ma, peraltro, non supportata da alcun elemento di riscontro, essendo inverosimile che in un rapporto di fornitura di rilevante entità simili contestazioni possano essere state affidate a mere lamentele verbali.
A ciò aggiungasi che – come pure rilevato da secondo i principi costantemente Controparte_1
affermati dalla Corte di Cassazione in materia di riparto degli oneri probatori circa la fondatezza degli importi addebitati in fattura ( ex ultimis Cass.297/2020),”il contatore , quale strumento deputato alla
misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di
contabilizzazione , di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che
l'inadempimento non è a lui imputabile”
E poiché le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e richiedono verifiche tecniche non eseguibili dal debitore, sprovvisto delle necessarie competenze, il Supremo Collegio ha precisato che “l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la
verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato
statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati
impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte – impresa, famiglia, persona singola -
,ove dimostrabili equivalenti anche al periodo in contestazione ); il gestore è tenuto, invece, a
dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante “.
Orbene, alla luce di tali principi risulta evidente la genericità della contestazione .
L'appellante ,infatti, si è limitato alla labiale allegazione delle anomalie, senza indicare quali fossero quelle riscontrate e senza rilevare l'eccessività dei costi rispetto al dato ricavabile dalle precedenti bollette a fronte degli ordinari impieghi di energia , derivanti da attività mantenutesi costanti anche nel periodo di riferimento.
A fronte della generica contestazione , sollevata dall'utente senza l'indicazione di elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misurazioni effettuate, queste devono ritenersi sufficienti a comprovare la corrispondenza dei consumi indicati in fattura con il dato reale.
Quanto, invece, all'inefficacia del contratto di somministrazione , sostenuta dall'appellante in forza dell'art. 23 bis L. 112/2008, deve rilevarsi che detta disposizione ha introdotto il principio generale per cui l'affidamento dei servizi pubblici locali deve essere effettuato, in via ordinaria, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria e al fine di favorire, da un lato, la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale;
dall'altro, di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni.
Tale disposizione, però, non solo non si applicava al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239 (v. regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 168/2010), ma è stata, peraltro, abrogata a seguito del referendum del giugno 2011.
Pertanto, la convenzione del 2001, stipulata tra Enel Sole s.p.a. ed il per la Parte_1
durata di anni 25, rinnovabili, non può ritenersi – come assunto dall'appellante – cessata ex lege in forza del citato art. 23 bis .
Mette conto, altresì, rilevare che, contrariamente all'assunto di che ha citato a Controparte_5
sostegno della vigenza della convenzione l'art. 34 comma 22 L. 221/12 – a mente del quale gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31.12.204 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentari erano destinati a cessare alla scadenza prevista nel contratto - neanche tale disposizione si applica al servizio di distribuzione dell'energia elettrica (v.comma 25).
Quanto alla eccezione di nullità del contratto per difetto di copertura finanziaria -che, nei termini in cui è sollevata, riguarda esclusivamente la convenzione del 2001 stipulata con vale CP_3 CP_5
ricordare il costante orientamento della Corte di legittimità, secondo cui l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come quanto previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000.
A ciò aggiungasi che l'art. 192 d.lgs. n. 267 del 2000 sotto la rubrica “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, stabilisce che: “
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto
si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le
procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente
nell'ordinamento giuridico italiano”.
La determinazione del responsabile del procedimento di spesa deve essere prodotta all'atto della stipula e costituisce il presupposto necessario ai fini di una valida conclusione del contratto, in quanto atto decisionale che stabilisce il contenuto del futuro contratto e conferisce la legittimazione negoziale a contrarre all'organo cui compete la manifestazione della volontà negoziale dell'ente di fronte all'altro contraente, così consentendo il riferimento all'ente della volontà che manifesterà all'esterno l'organo cui spetta tale legittimazione.
In assenza dell'attestazione di copertura finanziaria è configurabile una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa e ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (così Cass. nn.13159/2024; 9364/2023; 33768/2019; 15410/2018).
Non sembrerebbe, pertanto, prima facie fondata l'eccezione di tardività della questione, sollevata dalle parti appellate sul rilievo della sua introduzione sono nel corso del giudizio di primo grado e,
precisamente, nelle note di trattazione depositate dall'opponente in data 19.06.2020 , in funzione di partecipazione all'udienza c.d. cartolare fissata al 24.06.2020 per la precisazione delle conclusioni.
Senonchè, come sopra detto, il rilievo d'ufficio della nullità postula che il dato per essa determinante emerga da quanto già acquisito al processo e che non sussista alcun giudicato esterno ostativo a tale rilevazione.
Ed invero, la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata , siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, fermo restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionale alla dimostrazione degli stessi (Cass.
4867/2024).
Nella specie, invece, la documentazione di rilievo ( delibera del Consiglio Comunale, proposta di delibera ecc.) è stata depositata nel giudizio di merito in allegato alle note di trattazione del giugno
2020, quando erano abbondantemente maturate le preclusioni istruttorie.
Ne discende che l'eccezione, sebbene, in astratto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo , non può, però, nel caso di specie, essere accolta, poiché basata su un documento irritualmente prodotto e, dunque, inutilizzabile ai fini della decisione.
Ove, invece, la documentazione prodotta dall'opponente (v. allegato 14 fascicolo I grado) a sostegno della dedotta nullità dovesse ritenersi ammissibile, l'eccezione risulterebbe infondata.
Risulta, infatti, che con delibera n. 34 datata 8 ottobre 2001 il Consiglio Comunale ha approvato la proposta del Sindaco avente ad oggetto la“convenzione di fornitura di servizi relativi agli impianti di
illuminazione pubblica “ con la ditta SO. CP_9
Nella proposta sindacale di delibera si evidenziava che l'affidamento predetto non avrebbe comportato oneri aggiuntivi per l'ente in quanto la spesa trovava copertura negli interventi di bilancio ex art. 27 D.Lvo 77/95.
Risulta, altresì, che il Responsabile di Ragioneria del ha espresso il proprio parere Pt_1
favorevole per quanto riguarda la “regolarità contabile” e il Responsabile Finanziario ha attestato
“la copertura finanziario al capitolo 1080203 del bilancio 2001 e pluriennale”.
Successivamente il ha sottoscritto con il contratto da cui derivano (all. 3 in Pt_1 CP_5
fascicolo I grado opponente ) , di guisa che risulta validamente osservato l'iter procedimentale di riferimento. .
c) mancanza di certificazione del credito.
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'illegittimità del decreto ingiuntivo per mancanza di certificazione del credito.
La censura non fa i conti con il costante insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass.
14473/2019).
Ebbene, nel caso in esame, al di là del fatto che la certificazione non assurge a requisito imprescindibile della cessione del credito, l'eventuale illegittimità dell'ingiunzione non assumerebbe rilievo dirimente, avendo il primo giudice , con motivazione che, in parte qua, non risulta contestata,
ritenuto fondata la pretesa creditoria avanzata dalla banca cessionaria, alla luce della documentazione prodotta.
d) c.t.u. contabile.
Non coglie nel segno neanche il motivo di gravame, con cui l'appellante si duolo del mancato espletamento della c.t.u. contabile, volta alla quantificazione degli importi dovuti.
Come pure riconosciuto dal rientra nel potere discrezionale del giudice di Parte_1
merito accogliere o rigettare la richiesta di c.t.u., senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti giudice .
Nella specie, pur in mancanza di esplicita motivazione a supporto del rigetto della richiesta, tale implicita statuizione resiste alle censure dell'appellante.
Attesa, invero, la genericità dell'allegazione in merito alle anomalie nell'erogazione del servizio e nella contabilizzazione, cui si è già fatto cenno a proposito del secondo motivo di gravame, non solo la c.t.u. avrebbe avuto valenza meramente esplorativa, ma, peraltro, le misurazioni effettuate devono ritenersi sufficienti a comprovare la corrispondenza dei consumi indicati in fattura con il dato reale.
8.-Resta a questo punto, da esaminare l'appello incidentale di che investe il Controparte_1
capo concernente la regolamentazione delle spese ed, in particolare, la condanna al pagamento in ragione di 1/2 di quelle liquidate in favore delle società terze chiamate .
Deduce, a sostegno della censura, che, in forza dei principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza regola la regolamentazione delle spese, il Tribunale avrebbe dovuto porle a carico del Pt_1
Ciò in quanto la chiamata delle società si era resa necessaria in conseguenza delle tesi del predetto opponente, che si erano rivelate infondate
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza in parte qua.
Il motivo è fondato, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato ( ex ultimis Cass.6144/2024).
Nella specie, atteso il rigetto dell'opposizione, il primo decidente avrebbe dovuto porre le spese sostenute dai terzi chiamati integralmente a carico del , posto che l'iniziativa Parte_1
assunta da Banca Sistema s.p.a.non risulta manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
Ne discende che, in riforma della sentenza impugnata, il va condannato al Parte_1
pagamento integrale nei confronti di e di delle spese di lite come Controparte_5 Controparte_3
già liquidate dal primo decidente.
Atteso il rigetto dell'appello, possono ritenersi assorbite le domande riproposte ex art. 346 c.p.c. o “
occorrendo tramite appello incidentale condizionato “, da , ossia quelle volte Controparte_1
ad ottenere la dichiarazione di risoluzione dei contratti stipulati con e con Controparte_5 CP_3 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1456 c.c. e 9 delle Condizioni generali di Contratto
[...]
o, in subordine, art. 1453 c.c.; la condanna di e di al pagamento Controparte_5 Controparte_3
fino alla concorrenza , rispettivamente, di euro 350.803,22 e di euro 80030,31, degli importi versato per l'acquisto dei crediti;
la condanna delle stesse a tenere indenne e manlevare da ogni conseguenza patrimoniale negativa derivante dal giudizio.
Al rigetto dell'appello, segue la condanna del al pagamento in favore delle Parte_1
parti appellate delle spese anche di questo grado di giudizio.
Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione del dichiarato valore,
dei parametri (medi) di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato
D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
La non particolare complessità delle questioni trattate giustifica l'applicazione di parametri inferiori ai medi e prossimi ai minimi.
Va precisato che, ai fini della liquidazione delle spese, va pure tenuto conto della fase di trattazione ,
a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass. 8561/2023).
La circostanza che le appellate ed che hanno la medesima CP_3 CP_5 Controparte_3
posizione processuale , siano assistite dal medesimo difensore e che le questioni affrontate siano quasi integralmente sovrapponibili , giustifica la liquidazione di un compenso unico.
Secondo il principio reiteratamente affermato dal giudice di legittimità in tema di liquidazione degli onorari, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55
del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi
(art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue,
desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c. (Cass. 17215/2015; Cass.1036/2024)
In applicazione di tali principi, il compenso che si sarebbe dovuto liquidare per una sola parte va maggiorato nella misura del 10%.
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono pure i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello,
giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 578/22 sull'appello proposto dal in Parte_1
persona del pro tempore avverso la sentenza n. 468/22 emessa dal Tribunale di Patti in data Pt_3
16.06.2022 e pubblicata in data 24.06.2022 e sull'appello incidentale proposto da CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in parziale riforma della sentenza impugnata,
[...]
che conferma nel resto, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale , condanna il in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore al pagamento integrale in favore delle terze chiamate delle spese di lite,
così come liquidate dal primo decidente;
3) condanna il in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore Parte_1
dell'appellante incidentale e delle appellate delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in favore di in complessivi euro 12.700,00 (di cui euro 3.000,00 per la Controparte_1
fase di studio;
euro 2.000,00 per quella introduttiva, euro 3.500,00 per quella di trattazione ed euro 4.200,00 per quella decisoria ) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ed in favore di e di in complessivi euro 13.970,00 (di Controparte_3 Controparte_5
cui euro 3.300,00 per la fase di studio;
euro 2.200,00 per quella introduttiva, euro 3.850,00
per quella di trattazione ed euro 4.620,00 per quella decisoria ) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante principale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'
appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 21.06.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
118 c.p.c” , non aveva esaminato tutte le questioni sollevate da esso opponente, limitandosi a valutare