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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/08/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 574 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Capone, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Gianluca Coluccia, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 25 settembre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.1.2023, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 27.10.2001 secondo il rito Controparte_1 concordatario in SA IN (LE) (iscritto nei registri di matrimonio di detto Comune dell'anno 2001, n. 43, P. II S. A, come attestato dal certificato depositato il 7.8.2025); che dalla loro unione erano nati i figli e (nati, secondo quanto desumibile dai Per_1 Per_2 documenti successivamente depositati in atti, rispettivamente nel 2002 e il 21.1.2006); che con sentenza depositata il 21.3.2016 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra loro concordate in corso di causa;
che con decreto ex art. 710 c.p.c. il Tribunale di Lecce del 19.12.2016, reso sull'accordo delle parti, le
1 condizioni della separazione venivano parzialmente modificate, riducendo, tra l'altro, a complessivi euro 450,00, con pagamento diretto da parte del datore di lavoro, l'assegno a carico di (euro 175,00 per ciascuno dei due figli ed euro 100,00 per la CP_1 moglie;
che dopo la separazione il convenuto si era disinteressato della prole, era stato condannato per il reato di cui all'art. 570 co. 2 c.p. per non aver versato alcunché per il mantenimento di figli e moglie, era stato imputato per il reato di stalking ai danni della ricorrente, per atti persecutori, con ingiurie, minacce e lesioni personali;
che il convenuto continuava a non versare alcun contributo, benché in grado di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico, in quanto impegnato in attività lavorativa, lasciando il nucleo familiare in difficoltà economiche, dovendo fare affidamento solo su esigui guadagni percepiti dalla ricorrente da occupazioni prive di stabilità; che la figlia aveva patito gravi problemi Per_2 di salute, anche con ricoveri ospedalieri, per anoressia e stati depressivi, nel persistente disinteresse del padre. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con affidamento esclusivo della minore alla Per_2 madre, incontri tra padre e figlia subordinati alla volontà della ragazza, data la sua età, contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di euro 250,00 per ciascuno (il figlio era disoccupato e la figlia studentessa), oltre al 50% delle spese Per_1 Per_3 straordinarie, un assegno divorzile in suo favore pari a euro 100,00 al mese.
costituendosi con memoria depositata il 7.4.2023, ha Controparte_1 contestato le deduzioni della ricorrente e ha dedotto a sua volta: che i fatti a cui si riferivano le condanne penali in primo grado e in appello erano ricompresi tra settembre
2014 e maggio 2015 e la sentenza di secondo grado era stata impugnata in Cassazione;
che i fatti indicati come stalking dovevano essere ancora accertati dall'autorità giudiziaria;
che egli non era in grado di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico perché, come desumibile dalle dichiarazioni dei redditi depositate, la sua situazione economica era negli anni peggiorata e attualmente svolgeva lavori a giornata, saltuari e non contrattualizzati;
che il figlio svolgeva lavori non contrattualizzati;
che la ricorrente aveva idonea capacità Per_1 lavorativa ed era in grado di essere economicamente indipendente, sicché non aveva diritto all'assegno divorzile;
che egli non aveva mai fatto mancare l'affetto e la presenza in favore dei figli, interagendo con loro quotidianamente. Ha chiesto, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie e la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio . Per_1
CP_ All'esito dell'ascolto delle parti, con ordinanza del 20.5.2023 la ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre e, quanto agli aspetti patrimoniali, Per_2 tenendo conto della formale riduzione, rispetto all'epoca della separazione e del successivo provvedimento ex art. 710 c.p.c., del reddito di , comunque dotato di CP_1
2 adeguata capacità ed esperienza lavorativa, il contributo per i figli è stato rideterminato in euro 150,00 mensili per ciascuno ed è stato confermato, tenuto conto del persistente squilibrio reddituale, l'assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili in favore della moglie.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 22.2.2024 la G.I. ha disatteso le prove orali richieste dal solo resistente, poiché non rilevanti ai fini della decisione sulle questioni in questa sede controverse.
Quindi all'udienza del 25.9.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e disponendo la trasmissione degli atti al p.m. in sede per le sue conclusioni.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
1. Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed erano già ampiamente decorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
2. In ordine ai provvedimenti da assumere nell'interesse dei figli delle parti, va, preliminarmente, evidenziato che anche la figlia (nata il [...]) è diventata Per_2 maggiorenne, nel corso del giudizio, sicché nessuna statuizione dovrà essere adottata in ordine al suo affidamento e alle questioni connesse.
Per quanto attiene ai profili economici, va confermato, innanzi tutto, il rigetto delle richieste di prova orale formulate da parte resistente, rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni, sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che il sig. dall'ottobre del 2019, dopo aver perduto il posto di Controparte_1 lavoro per licenziamento, si reca giornalmente a casa della sorella per pranzo e cena, che CP_3 gli vengono offerti dalla stessa germana?”;
2) “Vero che il sig. vive nella casa ereditata dai suoi genitori?”. Controparte_1
3 Si tratta, infatti, di circostanze non rilevanti ai fini della esatta ricostruzione delle possibilità economiche del resistente, trattandosi, in entrambi i casi, di opzioni liberamente concordate tra e i suoi familiari, anche in mancanza di un eventuale stato di CP_1 bisogno del primo.
Circa la condizione economica del resistente, d'altra parte, emerge dalla documentazione prodotta che, nonostante il licenziamento intimatogli a decorrere dal
5.10.2019, come da comunicazione del datore di lavoro depositata in atti il 2.1.2024,
ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati pari a euro 10.030,00 CP_1 nel 2020 e pari a euro 6.595,00 nel 2021. All'udienza di comparizione del 13.4.2023 egli ha dichiarato di essere occupato saltuariamente come meccanico di moto, di aver lavorato per
17 anni come dipendente fino al 2019, di aver percepito la ei due anni successivi, di CP_4 non aver più percepito nulla dal 2021, di non aver mai percepito né richiesto l'A.U.U. per i figli.
Non vi è alcuna prova, poi, che i figli, entrambi ora maggiorenni, siano economicamente autonomi. Lo stesso resistente, peraltro, pur avendo dedotto che il figlio
, nato nel 2002, avesse iniziato a lavorare, ha ammesso, con la comparsa di Per_1 costituzione, che fosse “non del tutto autosufficiente”. Non è stato neppure dedotto, poi, che i figli avessero cessato, anche in epoca successiva all'inizio del giudizio, di convivere con la madre.
Va confermato, pertanto, l'obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile in favore della ricorrente che, tenuto conto delle aumentate esigenze della prole, correlate all'età, della adeguata capacità ed esperienza lavorativa dell'obbligato, pur in mancanza di prova della disponibilità di redditi stabili, e del venir meno, a decorrere dalla presente decisione, dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie (per quanto più avanti si dirà), può essere rideterminato in euro
250,00 per la figlia a decorrere dalla presente decisione e confermato in euro Per_2
150,00 per il figlio , in considerazione dell'avvio di saltuarie attività lavorative Per_1
(circostanza non contestata dalla ricorrente).
Le spese straordinarie per i figli resteranno a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in dispositivo.
3. Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente, va richiamato l'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo cui, ai sensi dell'art. 5 co. 6 l.
898/1970, dopo le modifiche introdotte con la l. 74/1987, il riconoscimento di tale assegno, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque
4 dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (questo il principio di diritto enunciato da Cass. s.u.
11.7.2018 n. 18287).
L'istante ha di fatto fondato la sua richiesta unicamente sulla deduzione di essere priva di redditi adeguati e, quindi, richiamando unicamente la natura assistenziale dell'assegno in questione.
Nel corso del giudizio, tuttavia, non è stata acquisita alcuna prova in ordine alla eventuale persistenza, anche dopo l'avvio del presente giudizio del giudizio, di una differenza reddituale rilevante, tra le parti, avendo, invece, il convenuto documentato una riduzione dei propri redditi a decorrere dal 2019 e avendo entrambe le parti dichiarato, all'udienza di comparizione, di percepire redditi da lavori saltuari. La ricorrente ha documentato di essere stata poi assunta come collaboratrice domestica, a decorrere dall'1.4.2022, con reddito di euro 5.161 nel 2022 e di euro 6.500 nel 2023; il resistente ha dichiarato all'udienza del 13.4.2023 di lavorare saltuariamente come meccanico di moto, ma nulla ha documentato in ordine ai propri redditi negli anni più recenti.
Pertanto, anche in considerazione della circostanza, rimarcata da parte resistente con le memorie conclusionali, che la ricorrente continua ad utilizzare la casa coniugale di proprietà comune delle parti, nulla potrà essere riconosciuto alla ricorrente a titolo di assegno divorzile, a decorrere dalla presente decisione con la quale viene adottata la pronuncia sullo status, restando confermato, per il pregresso, l'assegno riconosciuto in via provvisoria in corso di causa.
4. Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 25.1.2023 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
5 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SA IN (LE) il 27.10.2001 da e ed iscritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di matrimonio di detto Comune dell'anno 2001, n. 43, P. II S. A alle seguenti condizioni:
1. conferma dell'obbligo di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 18 di ogni mese, un assegno mensile rideterminato in euro
[...]
250,00 dalla presente decisione, con conferma, per il pregresso, dell'importo stabilito in via provvisoria in corso di causa, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
Per_2
2. conferma dell'obbligo di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 18 di ogni mese, un assegno mensile di euro 150,00, oltre
[...] rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
Per_1
3. spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
b) rigetta, a decorrere dalla presente decisione, la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, confermando, per la durata del giudizio, l'assegno di mantenimento determinato in via provvisoria;
c) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
d) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 574 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Capone, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Gianluca Coluccia, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 25 settembre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.1.2023, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 27.10.2001 secondo il rito Controparte_1 concordatario in SA IN (LE) (iscritto nei registri di matrimonio di detto Comune dell'anno 2001, n. 43, P. II S. A, come attestato dal certificato depositato il 7.8.2025); che dalla loro unione erano nati i figli e (nati, secondo quanto desumibile dai Per_1 Per_2 documenti successivamente depositati in atti, rispettivamente nel 2002 e il 21.1.2006); che con sentenza depositata il 21.3.2016 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra loro concordate in corso di causa;
che con decreto ex art. 710 c.p.c. il Tribunale di Lecce del 19.12.2016, reso sull'accordo delle parti, le
1 condizioni della separazione venivano parzialmente modificate, riducendo, tra l'altro, a complessivi euro 450,00, con pagamento diretto da parte del datore di lavoro, l'assegno a carico di (euro 175,00 per ciascuno dei due figli ed euro 100,00 per la CP_1 moglie;
che dopo la separazione il convenuto si era disinteressato della prole, era stato condannato per il reato di cui all'art. 570 co. 2 c.p. per non aver versato alcunché per il mantenimento di figli e moglie, era stato imputato per il reato di stalking ai danni della ricorrente, per atti persecutori, con ingiurie, minacce e lesioni personali;
che il convenuto continuava a non versare alcun contributo, benché in grado di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico, in quanto impegnato in attività lavorativa, lasciando il nucleo familiare in difficoltà economiche, dovendo fare affidamento solo su esigui guadagni percepiti dalla ricorrente da occupazioni prive di stabilità; che la figlia aveva patito gravi problemi Per_2 di salute, anche con ricoveri ospedalieri, per anoressia e stati depressivi, nel persistente disinteresse del padre. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con affidamento esclusivo della minore alla Per_2 madre, incontri tra padre e figlia subordinati alla volontà della ragazza, data la sua età, contributo al mantenimento dei figli a carico del padre di euro 250,00 per ciascuno (il figlio era disoccupato e la figlia studentessa), oltre al 50% delle spese Per_1 Per_3 straordinarie, un assegno divorzile in suo favore pari a euro 100,00 al mese.
costituendosi con memoria depositata il 7.4.2023, ha Controparte_1 contestato le deduzioni della ricorrente e ha dedotto a sua volta: che i fatti a cui si riferivano le condanne penali in primo grado e in appello erano ricompresi tra settembre
2014 e maggio 2015 e la sentenza di secondo grado era stata impugnata in Cassazione;
che i fatti indicati come stalking dovevano essere ancora accertati dall'autorità giudiziaria;
che egli non era in grado di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico perché, come desumibile dalle dichiarazioni dei redditi depositate, la sua situazione economica era negli anni peggiorata e attualmente svolgeva lavori a giornata, saltuari e non contrattualizzati;
che il figlio svolgeva lavori non contrattualizzati;
che la ricorrente aveva idonea capacità Per_1 lavorativa ed era in grado di essere economicamente indipendente, sicché non aveva diritto all'assegno divorzile;
che egli non aveva mai fatto mancare l'affetto e la presenza in favore dei figli, interagendo con loro quotidianamente. Ha chiesto, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie e la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio . Per_1
CP_ All'esito dell'ascolto delle parti, con ordinanza del 20.5.2023 la ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre e, quanto agli aspetti patrimoniali, Per_2 tenendo conto della formale riduzione, rispetto all'epoca della separazione e del successivo provvedimento ex art. 710 c.p.c., del reddito di , comunque dotato di CP_1
2 adeguata capacità ed esperienza lavorativa, il contributo per i figli è stato rideterminato in euro 150,00 mensili per ciascuno ed è stato confermato, tenuto conto del persistente squilibrio reddituale, l'assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili in favore della moglie.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 22.2.2024 la G.I. ha disatteso le prove orali richieste dal solo resistente, poiché non rilevanti ai fini della decisione sulle questioni in questa sede controverse.
Quindi all'udienza del 25.9.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e disponendo la trasmissione degli atti al p.m. in sede per le sue conclusioni.
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1. Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed erano già ampiamente decorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
2. In ordine ai provvedimenti da assumere nell'interesse dei figli delle parti, va, preliminarmente, evidenziato che anche la figlia (nata il [...]) è diventata Per_2 maggiorenne, nel corso del giudizio, sicché nessuna statuizione dovrà essere adottata in ordine al suo affidamento e alle questioni connesse.
Per quanto attiene ai profili economici, va confermato, innanzi tutto, il rigetto delle richieste di prova orale formulate da parte resistente, rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni, sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che il sig. dall'ottobre del 2019, dopo aver perduto il posto di Controparte_1 lavoro per licenziamento, si reca giornalmente a casa della sorella per pranzo e cena, che CP_3 gli vengono offerti dalla stessa germana?”;
2) “Vero che il sig. vive nella casa ereditata dai suoi genitori?”. Controparte_1
3 Si tratta, infatti, di circostanze non rilevanti ai fini della esatta ricostruzione delle possibilità economiche del resistente, trattandosi, in entrambi i casi, di opzioni liberamente concordate tra e i suoi familiari, anche in mancanza di un eventuale stato di CP_1 bisogno del primo.
Circa la condizione economica del resistente, d'altra parte, emerge dalla documentazione prodotta che, nonostante il licenziamento intimatogli a decorrere dal
5.10.2019, come da comunicazione del datore di lavoro depositata in atti il 2.1.2024,
ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati pari a euro 10.030,00 CP_1 nel 2020 e pari a euro 6.595,00 nel 2021. All'udienza di comparizione del 13.4.2023 egli ha dichiarato di essere occupato saltuariamente come meccanico di moto, di aver lavorato per
17 anni come dipendente fino al 2019, di aver percepito la ei due anni successivi, di CP_4 non aver più percepito nulla dal 2021, di non aver mai percepito né richiesto l'A.U.U. per i figli.
Non vi è alcuna prova, poi, che i figli, entrambi ora maggiorenni, siano economicamente autonomi. Lo stesso resistente, peraltro, pur avendo dedotto che il figlio
, nato nel 2002, avesse iniziato a lavorare, ha ammesso, con la comparsa di Per_1 costituzione, che fosse “non del tutto autosufficiente”. Non è stato neppure dedotto, poi, che i figli avessero cessato, anche in epoca successiva all'inizio del giudizio, di convivere con la madre.
Va confermato, pertanto, l'obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile in favore della ricorrente che, tenuto conto delle aumentate esigenze della prole, correlate all'età, della adeguata capacità ed esperienza lavorativa dell'obbligato, pur in mancanza di prova della disponibilità di redditi stabili, e del venir meno, a decorrere dalla presente decisione, dell'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie (per quanto più avanti si dirà), può essere rideterminato in euro
250,00 per la figlia a decorrere dalla presente decisione e confermato in euro Per_2
150,00 per il figlio , in considerazione dell'avvio di saltuarie attività lavorative Per_1
(circostanza non contestata dalla ricorrente).
Le spese straordinarie per i figli resteranno a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in dispositivo.
3. Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente, va richiamato l'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo cui, ai sensi dell'art. 5 co. 6 l.
898/1970, dopo le modifiche introdotte con la l. 74/1987, il riconoscimento di tale assegno, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque
4 dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (questo il principio di diritto enunciato da Cass. s.u.
11.7.2018 n. 18287).
L'istante ha di fatto fondato la sua richiesta unicamente sulla deduzione di essere priva di redditi adeguati e, quindi, richiamando unicamente la natura assistenziale dell'assegno in questione.
Nel corso del giudizio, tuttavia, non è stata acquisita alcuna prova in ordine alla eventuale persistenza, anche dopo l'avvio del presente giudizio del giudizio, di una differenza reddituale rilevante, tra le parti, avendo, invece, il convenuto documentato una riduzione dei propri redditi a decorrere dal 2019 e avendo entrambe le parti dichiarato, all'udienza di comparizione, di percepire redditi da lavori saltuari. La ricorrente ha documentato di essere stata poi assunta come collaboratrice domestica, a decorrere dall'1.4.2022, con reddito di euro 5.161 nel 2022 e di euro 6.500 nel 2023; il resistente ha dichiarato all'udienza del 13.4.2023 di lavorare saltuariamente come meccanico di moto, ma nulla ha documentato in ordine ai propri redditi negli anni più recenti.
Pertanto, anche in considerazione della circostanza, rimarcata da parte resistente con le memorie conclusionali, che la ricorrente continua ad utilizzare la casa coniugale di proprietà comune delle parti, nulla potrà essere riconosciuto alla ricorrente a titolo di assegno divorzile, a decorrere dalla presente decisione con la quale viene adottata la pronuncia sullo status, restando confermato, per il pregresso, l'assegno riconosciuto in via provvisoria in corso di causa.
4. Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 25.1.2023 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
5 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SA IN (LE) il 27.10.2001 da e ed iscritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di matrimonio di detto Comune dell'anno 2001, n. 43, P. II S. A alle seguenti condizioni:
1. conferma dell'obbligo di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 18 di ogni mese, un assegno mensile rideterminato in euro
[...]
250,00 dalla presente decisione, con conferma, per il pregresso, dell'importo stabilito in via provvisoria in corso di causa, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
Per_2
2. conferma dell'obbligo di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 18 di ogni mese, un assegno mensile di euro 150,00, oltre
[...] rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
Per_1
3. spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
b) rigetta, a decorrere dalla presente decisione, la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, confermando, per la durata del giudizio, l'assegno di mantenimento determinato in via provvisoria;
c) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
d) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
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