Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 997/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 13/06/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, Dott.ssa Benedetta Rossella Setta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 13/6/2025 nella causa n. 997/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 122/2020, pubblicata in data 30/03/2020 e non notificata, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. ANGELO DE MARCO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
- appellante - e (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BRANDI DAMIANO fu EMIDIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CLAUDIO CARRATO
- appellata – e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'avv. TIZIANA MIELE, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
- appellato – Conclusioni All'udienza del 13/06/2025, svoltasi secondo le modalità di cui secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
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Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure con la sentenza gravata abbia rigettato la domanda proposta dall'odierno appellante, , al fine di ottenere, dalla Parte_1 [...]
, quale compagnia assicurativa di riferimento, nonché da Controparte_1
, quale conducente del veicolo, il risarcimento dei Controparte_2 danni subiti in occasione del sinistro verificatosi […] in data 04/08/2016 alle ore 10.30 circa in Piaggine, Corso Vittorio Veneto, mentre l'autocarro Mitsubishi Tg. CL511LN di proprietà del Sig. , era Parte_1 posteggiato nella via sopra menzionata, veniva urtato violentemente da un'autovettura in manovra. Precisamente, una Peugeout 206 Tg. BP679WX, mentre effettuava manovra per uscire dal proprio box-auto, urtava l'autocarro dell'istante nella parte latero-posteriore sinistra, causando danni visibili nelle foto che si allegano […] (v. atto di citazione in primo grado). A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] In punto di an debeatur, questo Giudice considera non sufficientemente provati i fatti dedotti da parte attrice. I testi escussi, infatti, hanno riportato una versione dei fatti del tutto contraddittoria, il che non consente di ricostruire l'evento nei termini descritti nell'atto introduttivo, ed inoltre dall'istruttoria non sono emersi elementi tali da permettere di riscontrare la veridicità dell'una o dell'altra dichiarazione testimoniale. Infatti, il teste attoreo ha confermato l'evento, dichiarando di Testimone_1
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aver visto la EU di parte attrice che, uscendo in retromarcia da un box, urtava contro l'autoveicolo Mitsubishi che era fermo in sosta sul lato opposto, ma non ha saputo indicare il punto d'impatto sui veicoli, il che lascia qualche dubbio sull'attendibilità della deposizione. D'altra parte tale versione contrasta radicalmente con la dichiarazione resa dal teste
, il quale ha escluso che i due veicoli vennero a collisione. Testimone_2
Maggiori dubbi sull'effettivo accadimento dei fatti nascono dalla testimonianza resa dalla teste , la quale +- (verso Testimone_3
Valle dell'Angelo), ha contraddetto quanto dichiarato dal marito, il teste
secondo cui la EU si dirigeva verso la piazza di Piaggine. Pt_1
Ma la dichiarava anche che la EU impattava contro la Tes_3
Mitsubishi con la parte posteriore sinistra, circostanza oggettivamente inverosimili data la conformazione dei luoghi, la descrizione della manovra di retromarcia fatta dai testi e la localizzazione dei danni sul veicolo di parte attrice, così come accertato anche dal Ctu all'esito dei rilievi peritali. Tali risultanze della prova testimoniale, quindi, impediscono al giudicante di ritenere provato il fatto storico e la responsabilità dei convenuti, e pertanto la domanda va rigettata […]. Avverso tale decisione veniva proposto appello per aver il giudice di prime cure erroneamente interpretato le risultanze istruttorie […] preme anzitutto osservare che i 3 testi di parte attrice, Sig. , Sig. Testimone_3
e Sig. Arch. , sono tutti concordi Parte_1 Controparte_3 nell'affermare che sul luogo del sinistro non vi fossero altri testimoni, ad esclusione di loro stessi, che potessero riferire sull'accaduto. Tale circostanza poteva essere presa in considerazione dal primo giudicante nella valutazione della testimonianza resa dal Sig. ma ciò Testimone_2 non è avvenuto. Poi, sembra alquanto strano che dalla discussione nata tra le parti e vedendo coinvolto il proprio genitore, il teste abbia CP_2 preferito non intervenire, nemmeno per conoscere la motivazione per la quale il Sig. aveva intrapreso detta discussione con il Testimone_1
Sig. […] Altra circostanza mai presa in Persona_1 considerazione dal Giudice di Pace è che a detta dei 3 testimoni di parte attrice, il Sig. abbia dichiarato al Sig. Persona_1 Tes_1
che il danno sarebbe stato riparato a sue cure e spese […]
[...]
Venendo, poi, alla CTU disposta dal Giudice di Pace e redatta dall'Ing.
si evince quanto segue. L'elaborato peritale non viene Persona_2 praticamente preso in considerazione dal Giudice ai fini della decisione se
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non per un rigo nel quale viene richiamato per evidenziare l'errore in cui è incorso il teste Sig.ra A ben vedere la perizia Testimone_3 evidenzia la piena veridicità di quanto sostenuto dall'attore, odierno appellante, circa la compatibilità dei danni subiti dal Mitsubishi a seguito dell'urto della EU di parte convenuta […] (v. atto di appello). Per la conferma della sentenza, invece, stante l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto, insistevano le parti appellate,
[...]
e , debitamente Controparte_1 Controparte_2 costituitesi. Ciò posto e passando al merito, si premette che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico -sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014). Quanto poi ai motivi con l'appello articolati, i medesimi non possono che ritenersi, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, privi di pregio, con la conseguente infondatezza dell'appello, così come proposto, dovendo addivenirsi in ogni caso ad una conferma del rigetto pronunciato in prime cure. Deve, in effetti, condividersi la valutazione delle prove effettuata dal giudice di prime cure le quali non hanno consentito di accreditare la dinamica dei fatti descritta in citazione. Principiando dalle deposizioni dei testi e – come Tes_3 CP_3 si vedrà non utili ai fini della ricostruzione della adinamica del fatto - si evidenzia che la teste riferiva una circostanza incompatibile con la dinamica Tes_3 del sinistro rappresentata da parte attrice laddove affermava che la EU subiva danni nella parte latero posteriore sinistra […]; e, infatti, secondo la dinamica prospettata dall'attore la EU avrebbe impattato l'autocarro con la parte posteriore destra e non già con la parte posteriore sinistra;
di converso, il teste nulla era in grado di riferire sulla dinamica del sinistro essendo CP_3 sopraggiunto in un momento successivo.
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Si fronteggiano, quindi, le dichiarazioni di e Testimone_1 [...]
, figli rispettivamente dell'attore e del convenuto, i quali, rendendo Tes_2 dichiarazioni contrastanti, riferivano, l'uno che la EU aveva impattato tramite manovra di retromarcia l'autocarro Mitsubishi, l'altro che alcuna collisione si era verificata tra i due veicoli, sicché, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, non è possibile accreditare alcuna delle due dichiarazioni. Né, per altro, le risultanze della CTU consentono di validare le conclusioni attoree atteso che la dinamica descritta dall'attore veniva ritenuta dal consulente
“più prossima alla realtà” dal tecnico nominato unicamente sulla scorta delle dichiarazioni dei testi di parte attrice di cui si è appena detto. Ebbene, l'incompatibilità di quanto dedotto in citazione con le risultanze istruttorie descritte non avrebbe potuto indurre a conseguenze diverse dal correttamente avutosi, rigetto della domanda, essendo rimasto privo di adeguati riscontri il verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12). In altri termini, nelle controversie risarcitorie i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio. Argomenti a favore di tale impostazione si desumono dall'orientamento pretorio secondo cui Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente un mutamento della "causa petendi" in un caso in cui, con la citazione, l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni da incidente stradale, deducendo che il sinistro si sarebbe verificato secondo determinate circostanze, e, con l'appello, aveva sostenuto che l'incidente si sarebbe verificato secondo una differente dinamica) (Cass.n.10128/03). Nonché dall'affermazione giurisprudenziale secondo cui Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, costituisce inammissibile mutamento della domanda la prospettazione, in grado di appello, di una dinamica del fatto
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diversa da quella allegata in primo grado. (Nella specie, l'attore in primo grado aveva allegato di essere stato urtato dal veicolo condotto dal convenuto mentre era in bicicletta;
in appello, invece, aveva allegato di essere stato urtato dal suddetto veicolo mentre si trovava a terra, dopo essere caduto dalla bicicletta in conseguenza di un precedente urto infertogli da un terzo. La S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto inammissibile tale mutamento della domanda) (Cass.n.7540/09) Alla stregua di quanto precede, dunque, correttamente infondata è stata ritenuta la domanda, così come proposta in prime cure. Da quanto detto, pertanto, non può che derivare il rigetto dell'appello così come proposto, per l'acclarata infondatezza della domanda avanzata in prime cure, con il conseguenziale assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione, comunque sollevata o rilevabile in corso di causa, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui:
[…] In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Sez. 2, Sentenza n. 21549 del 25/10/2016). Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate costituitesi delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 1.100,00), della non compiutamente svoltasi fase istruttoria, della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e , avverso Controparte_1 Controparte_2 la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 122/2020,
7 Tribunale di Vallo della Lucania n. 997/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
pubblicata in data 30/03/2016 e non notificata, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio, liquidate in € 673,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, come per legge. Così deciso in data 16/06/2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Rossella Setta
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