TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. N. 7409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valera Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 29/11/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il PA C.F._1
12/05/1992, e
(C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Nigeria) il 10/10/1981, con i proc. dom. avv. UGO PROSPERO CERRUTI e avv. CERRUTI VIRGINIA, entrambi del Foro di Milano, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 27/08/2021 a Castiglione delle Stiviere (MN), dalla cui unione sono nati i figli
(n. il 20/02/2012) e (n. il 13/10/2022). Persona_1 Persona_2
Con ordinanza resa in data 13/02/2025, il Giudice delegato rinviava la causa invitando il
1 procuratore comune delle parti a: “documentare con quale genitore convive la figlia minore;
- modificare la condizione inerente all'affidamento nei Persona_2 termini già previsti dal decreto del Tribunale Ordinario di Mantova (… dispone l'affido della figlia minore in via esclusiva alla madre. La responsabilità genitoriale, Per_1
anche relativamente alle scelte di maggiore interesse della figlia, sarà esercitata in via esclusiva dalla madre, fermo restando il diritto del padre ad essere informato sulle questioni inerenti alla figlia. Alla madre spetteranno in via esclusiva anche le decisioni inerenti al rilascio del passaporto e di documento valido per l'espatrio a favore della figlia, nonché quelle inerenti all'individuazione del luogo di residenza della minore, anche all'estero); - modificare la condizione inerente al mantenimento dei figli minori adeguando l'importo di euro 200,00 per ciascun figlio e la previsione che le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori”. All'udienza di rinvio fissata per il giorno 20/03/2025, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni come modificate nella nota congiunta depositata in data 19/03/2025.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla nota congiunta del 19/03/2025, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
2 La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e PA
, alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2
seguito:
“1) I figli minori vengono affidati in via esclusiva alla madre la sig.ra PA
presso la quale risiedono attualmente e con il consenso del padre.
2) Collocare i figli presso la madre la sig.ra attualmente residente in 36 PA
Carnforth close Blackburn, Bb2 3tn (UK),
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_2 PA al mantenimento dei figli la somma di € 200,00 mensili per ciascun figlio, ovvero rispettivamente per e per un ammontare complessivo di euro 400,00. Per_1 Per_2
4) Le spese straordinarie, incluse quelle scolastiche e mediche, saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, previa condivisione e accordo sulle necessità e sull'entità della spesa.
5) Il sig. potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà previo Parte_2 accordo con la sig.ra e ciò al solo fine di permettere un'organizzazione più Pt_1 lineare che collida con le attività e gli impegni dei figli”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE (MN), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2021, atto n.70, Parte II, Serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valera Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 29/11/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il PA C.F._1
12/05/1992, e
(C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Nigeria) il 10/10/1981, con i proc. dom. avv. UGO PROSPERO CERRUTI e avv. CERRUTI VIRGINIA, entrambi del Foro di Milano, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 27/08/2021 a Castiglione delle Stiviere (MN), dalla cui unione sono nati i figli
(n. il 20/02/2012) e (n. il 13/10/2022). Persona_1 Persona_2
Con ordinanza resa in data 13/02/2025, il Giudice delegato rinviava la causa invitando il
1 procuratore comune delle parti a: “documentare con quale genitore convive la figlia minore;
- modificare la condizione inerente all'affidamento nei Persona_2 termini già previsti dal decreto del Tribunale Ordinario di Mantova (… dispone l'affido della figlia minore in via esclusiva alla madre. La responsabilità genitoriale, Per_1
anche relativamente alle scelte di maggiore interesse della figlia, sarà esercitata in via esclusiva dalla madre, fermo restando il diritto del padre ad essere informato sulle questioni inerenti alla figlia. Alla madre spetteranno in via esclusiva anche le decisioni inerenti al rilascio del passaporto e di documento valido per l'espatrio a favore della figlia, nonché quelle inerenti all'individuazione del luogo di residenza della minore, anche all'estero); - modificare la condizione inerente al mantenimento dei figli minori adeguando l'importo di euro 200,00 per ciascun figlio e la previsione che le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori”. All'udienza di rinvio fissata per il giorno 20/03/2025, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni come modificate nella nota congiunta depositata in data 19/03/2025.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla nota congiunta del 19/03/2025, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
2 La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e PA
, alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2
seguito:
“1) I figli minori vengono affidati in via esclusiva alla madre la sig.ra PA
presso la quale risiedono attualmente e con il consenso del padre.
2) Collocare i figli presso la madre la sig.ra attualmente residente in 36 PA
Carnforth close Blackburn, Bb2 3tn (UK),
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_2 PA al mantenimento dei figli la somma di € 200,00 mensili per ciascun figlio, ovvero rispettivamente per e per un ammontare complessivo di euro 400,00. Per_1 Per_2
4) Le spese straordinarie, incluse quelle scolastiche e mediche, saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, previa condivisione e accordo sulle necessità e sull'entità della spesa.
5) Il sig. potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà previo Parte_2 accordo con la sig.ra e ciò al solo fine di permettere un'organizzazione più Pt_1 lineare che collida con le attività e gli impegni dei figli”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE (MN), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2021, atto n.70, Parte II, Serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
3