Art. 3.
Gli attuali capi laboratorio di 1ª classe assumono la qualifica di "capo laboratorio".
Nella prima attuazione della presente legge gli attuali capi laboratorio di 2ª classe possono essere nominati capi laboratorio ai sensi dell'art. 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , prescindendo dal parere della Commissione prevista, dall'art. 212 del citato testo unico.
Qualora gli stessi non vengano nominati "capi laboratorio" conservano ad personam la qualifica rivestita e sono considerati in soprannumero fra gli aiuti principali.
Gli attuali capi laboratorio di 1ª classe assumono la qualifica di "capo laboratorio".
Nella prima attuazione della presente legge gli attuali capi laboratorio di 2ª classe possono essere nominati capi laboratorio ai sensi dell'art. 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , prescindendo dal parere della Commissione prevista, dall'art. 212 del citato testo unico.
Qualora gli stessi non vengano nominati "capi laboratorio" conservano ad personam la qualifica rivestita e sono considerati in soprannumero fra gli aiuti principali.