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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/11/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1041/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via G. Spagnolo n. 58A presso lo studio dell'Avv. Filippo Genovese che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Caterina Gatto per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giandomenico Catalano per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Garibaldi
n. 122, resistente,
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o CP_1 equivalente - altre ipotesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
ha proposto ricorso ex art. 442 c.p.c. dinanzi al Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G. in relazione a un infortunio occorso il 29 gennaio 1991 mentre si recava al lavoro. A seguito dell'incidente stradale, la ricorrente ha riportato lesioni e ha presentato domanda per il riconoscimento dei benefici previsti dal
D.Lgs. n. 38/2000.
L' ha riconosciuto un'invalidità del 50%, ritenuta insufficiente CP_1 dalla ricorrente, che ha quindi presentato ricorso amministrativo il 10 aprile 2024, fondato su documentazione medico-legale attestante una invalidità permanente superiore.
Non avendo ottenuto riscontro, la sig.ra ha adito il giudice Pt_1 chiedendo il riconoscimento di una invalidità non inferiore al 50%, con conseguente corresponsione della rendita da inabilità permanente
(assegno di incollocabilità), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nella resistenza dell' all'udienza del 6 novembre 2025 la causa è CP_1 stata assunta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott. Per_1
è emerso che la ricorrente è affetta da:
[...]
• Esiti di frattura terzo distale omero, radio e ulna sinistri a moderata incidenza funzionale;
• Spondilodiscoartrosi a lieve incidenza funzionale;
• Ipoacusia bilaterale di tipo percettivo di grado medio;
• Iporeflettività vestibolare bilaterale;
• Sindrome ansioso-depressiva di grado medio in soggetto di 53 anni in buone condizioni generali.
Tuttavia, il CTU ha concluso che tali patologie, pur determinando una riduzione della capacità lavorativa superiore al 34%, non comportano la perdita di ogni capacità lavorativa nella paziente, né concretizzano una condizione che possa essere di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. In particolare, la paziente conserva una sufficiente autonomia funzionale e le residue capacità non integrano una situazione di impossibilità o inopportunità all'effettuazione di un collocamento mirato. Il CTU ha inoltre evidenziato che la sindrome ansioso-depressiva, pur presente, non risulta di tale gravità da incidere in modo determinante sulla capacità lavorativa, anche in considerazione della scarsa incidenza clinica documentata nel tempo.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che il
Tribunale integralmente condivide e fa proprie, anche alla luce delle risposte fornite ai rilievi sollevati dalle parti, deve ritenersi che la ricorrente non possiede i requisiti sanitari previsti dall'art. 1 del D.M.
137/1987 per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità, non risultando accertata né la perdita di ogni capacità lavorativa, né una condizione di pericolo per sé o per altri nell'ambiente di lavoro.
Pertanto, la domanda proposta da deve essere Parte_1 rigettata.
La ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 7 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino