Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 04-06-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3927 dell'anno 2024 (cui sono stati riuniti i giudizi n. RG. 3930/2024 e n. RG. 3929/2024)
OGGETTO
Opposizioni ad ordinanze ingiunzioni
TRA
(CF. ) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Diego Cinque, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su fogli separati dai ricorsi in opposizione telematici.
Ricorrente
E
, CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti,
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorsi introduttivi Per l' : come da memorie difensive. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.05.2024 il sig. , in proprio e n.q. di Parte_1
legale rapp.te della proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI- CP_2
001383946, notificata in data 29.04.2024, con la quale veniva comminata al ricorrente una sanzione amministrativa di €.4.204,82, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all'accertamento n. . 2000.16/10/2018.0630631 CP_1
del 16/10/2018.
Il ricorrente lamentava l'omessa notifica dell'atto di accertamento, la prescrizione del credito e la decadenza ex art. 14 l. 689/81 dal diritto alla richiesta di sanzioni
1
(in corso di pagamento), mentre assumeva di aver saldato il debito con riguardo all'ulteriore avviso richiamato nel medesimo accertamento.
Concludeva chiedendo dichiararsi la prescrizione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, la decadenza ex art. 14 cit. e l'annullamento dell'atto impugnato per “errata indicazione delle Violazioni contestate, e per l'illegittimità del procedimento amministrativo” con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' in data 22.11.2024, eccependo il difetto di legittimazione CP_1
attiva del ricorrente, la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento sottostante l'ingiunzione impugnata;
la inconferenza della rottamazione avvenuta nelle more poiché
“l'O.I. ha ad oggetto la sanzione che viene comminata per il mancato versamento, nei tre mesi dalla contestazione, dei contributi trattenuti ai lavoratori nelle buste paga, a seguito della depenalizzazione dell'illecito, ex lege 689/81 -art. 11”, l'insussistenza della eccepita decadenza e, nel merito, la regolarità del procedimento e la legittimità della sanzione.
Concludeva per il rigetto della domanda e la conferma dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese.
Nelle more, questo Giudice, nella qualità di Presidente di Sezione, disponeva lo scardinamento dal ruolo di altro Magistrato della Sezione e la sua riassegnazione a sé medesimo, per connessione oggettiva, del giudizio rubricato al n. Rg 3930/2024, promosso dal sig. n.q. di legale rappresentante della e avente ad Pt_1 CP_3
oggetto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001422976 notificata in data
29.04.2024, relativa all'Atto di accertamento n. . 2000.24/10/2018.0643386 del CP_1
24/10/2018, e afferente sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali (per i periodi 09, 10 e 11 del 2017); la causa veniva riunita a quella avente rg 3927/24.
In data 28.03.2025 veniva disposto l'ulteriore scardinamento e riassegnazione al sottoscritto Magistrato, del giudizio rubricato al n. Rg 3929/2024, promosso dall'odierno ricorrente n.q. di legale rapp.te della e avente ad oggetto ordinanza CP_2
ingiunzione n. OI-001969563, notificata in data 29.04.2024, relativa all'Atto di accertamento n° . 2000.07/11/2019.0476641 del 07/11/2019 e afferente sanzioni CP_1
amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali (per i periodi 01, 02, 03,
04, 05, 06 del 2018): il giudizio veniva riunito alla causa RG 3929/2024.
2 Concesso il termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter cpc, fissata successivamente l'odierna udienza in presenza, all'esito della discussione, questo Giudice, previa riunione di tutti i giudizi, pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico
* * * * *
L'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 001383946 trae origine dall'accertamento dell' n. 2000.16/10/2018.0630631 del 16/10/2018. CP_1
Nell'atto veniva contestata la violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), e contestualmente veniva comunicata la sanzione amministrativa in misura ridotta (ex art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), per non essere state versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per le annualità 2016
e 2017.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di decadenza ex art. 14 L.
689/81, sollevata dalla difesa del ricorrente, siccome idonea ad incidere sulla definizione del giudizio.
La citata disposizione prevede “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Nel caso di specie il ricorrente eccepisce l'illegittimità del procedimento amministrativo per violazione dei termini di cui al co. 2 dell'art. 14 cit., non essendo stata tempestivamente notificata la violazione al ricorrente, con conseguente “decadenza dal diritto di richiedere il pagamento delle sanzioni amministrative indicate nell'Ordinanza
- Ingiunzione che oggi si impugna”.
Invero, l'accertamento del 16/10/2018 risulta notificato in data 12.11.2018, come da documentazione versata in atti dalla difesa della resistente;
deve essere comunque esaminato se la notificazione della predetta violazione sia intervenuta nel termine stabilito dalla legge.
3 Orbene, la Cassazione ha chiarito che il momento dell'accertamento non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'Ente, ma va individuato nella data in cui viene completata l'attività tesa a verificare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione (Cass. 21171/2019; Cass.
17673/2022).
Ed infatti, la tempestività o la tardività della comunicazione dell'accertamento rispetto alle relative indagini, sono da valutare “nel complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità…” (cfr. Cass. n. 27009/2024).
Pur non potendo il Giudice sostituirsi all'Autorità per la valutazione dell'esercizio dei poteri di indagine, tuttavia, laddove in sede di opposizione l'interessato faccia valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, può verificare la ragionevolezza dei tempi di indagine, individuando il momento iniziale del termine, ricostruendo e valutando le circostanze e di fatto e la congruità dei tempi utilizzati rispetto alla complessità del caso (Cass. n. 27009/2024).
Orbene, come emerge dall'atto di accertamento versato in atti, nel caso di specie, esso
è intervenuto a seguito di “una verifica nei nostri archivi”.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali si è risolta, dunque, in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Uniemens – che vengono inviati telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
Si è trattato, dunque, di una opera di verifica compiuta dall' tramite una mera CP_1
consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici, che non ha implicato lo svolgimento attività di ulteriore indagine istruttoria;
né il tempo decorso appare giustificabile in virtù della acquisizione presso altre Amministrazioni dei dati telematici elaborati dall'Istituto, avendo dovuto all'uopo l'odierno ente resistente soltanto consultare i propri archivi. Ne consegue che con riguardo alle annualità 2016 e sino al
Novembre 2017 non trova razionale giustificazione la formazione dell'avviso di accertamento in data 16-10-2028 (oltre nove mesi dalla cessazione del periodo di indagine) e la sua notifica al ricorrente in data 12-11-2018. Dunque, l'avviso di accertamento n. 2000.16/10/2018.0630631 (presupposto all'OI impugnata), relativo alla verifica delle inadempienze per i periodi da 12/2016 a 11/2017, predisposto un anno dopo e notificato in data 12.11.2018, non può ritenersi essere stato comunicato
4 tempestivamente.
Analogamente con riguardo al giudizio Rg. n. 3930/2024 in cui l'avviso di accertamento n. 2000.24/10/2018.0643386 del 24/10/2018 (presupposto all'OI impugnata), relativo alla verifica delle inadempienze per i periodi dal 09/2017 al 11/2017, è stato notificato
CP_ in data 30.11.2018, pur a seguito della sola verifica, da parte dell' degli archivi in suo possesso.
Anche con riguardo al giudizio Rg. 3929/2024 in cui l'avviso di accertamento n.
2000.07/11/2019.0476641 del 07/11/2019 (presupposto all'OI impugnata) e relativo alla verifica – anch'essa operata attraverso la consultazione degli archivi telematici in
CP_ possesso dell' - delle inadempienze per i periodi dal 01/2018 al 06/2018, risulta notificato per compiuta giacenza in data 10.12.2019.
Ne deriva che, alla stregua delle argomentazioni esposte, deve ritenersi maturata la decadenza di cui all'art. 14, co. 2 L. 689/81, dal diritto a richiedere il pagamento delle somme intimate con le successive ordinanze ingiunzioni di cui ai sottesi avvisi di accertamento, essendo ampiamente decorso il termine di 90 giorni dagli accertamenti alle notifiche delle violazioni.
Le osservazioni che precedono conducono anzitutto a ritenere irrilevante la proposizione della querela di falso in via incidentale dalla difesa del ricorrente di cui alle note di trattazione scritta versate in atti e reiterata nella discussione di cui alla odierna udienza.
Sul punto questo Giudice ritiene di dare continuità all'orientamento della S.C. secondo cui la questione della rilevanza della eventuale falsità del documento impugnato (o dei documenti, come in specie) ai fini della decisione di merito, è devoluta esclusivamente al giudice del merito e non a quello della querela, il cui compito è, di contro, solo quello di affermare o negare la falsità dell'atto come si evince dal disposto dell'art.222 cpc secondo cui solo se il giudice ritiene rilevante il documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito, può autorizzare la proposizione della querela (Cass. 28-
05-2007, n.12399; Cass. 13-03-2015, n.5102; Cass. 6-12-2006, n. 26149; Cass. 26-03-
2002, n. 4310).
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che le attestazioni contenute nei documenti indicati dalla difesa del ricorrente come
2.R-R Acc. N.0643386 D Persona_1
CP_ e “2.R-Racc n.0630631 D - che secondo la difesa dell' tendono a Parte_1 dimostrare l'avvenuta ricezione degli atti da parte del ricorrente e che invece la difesa del disconosce nel loro contenuto perché nelle date indicate nelle ricevute di Pt_1
5 accettazione il ricorrente non sarebbe stato presente presso la propria abitazione - siano irrilevanti ai fini della decisione del presente giudizio posto che questo giudicante ha ritenuto di rilevare la tardività delle ordinanze ingiunzioni (recte, delle loro notifiche) in relazione alla previsione di cui all'art.14 della L.n.689/1981 rispetto agli accertamenti CP_ compiuti dall' limitatisi questi ultimi alle verifiche degli archivi dell' . CP_1
Pertanto, in merito all'eventuale conoscenza delle ordinanze ingiunzione per il tramite delle ricevute di ritorno delle raccomandate postali, quand'anche si dimostrasse fossero state sottoscritte dal esse sarebbero comunque pervenute nella sfera di Pt_1 conoscenza del ricorrente ben oltre il termine di cui l'art.14, sicchè l'accertamento della falsità dei documenti si palesa del tutto ultroneo rispetto alla decisione della causa.
Tali considerazioni inducono quindi questo giudicante, da un canto, a ritenere irrilevanti i documenti oggetto di querela incidentale, dall'altro a ritenere le opposizioni riunite meritevoli di accoglimento, per l'effetto delle quali deve essere dichiarata la
CP_ decadenza dell' dalla comunicazione delle sanzioni amministrative.
Le presenti argomentazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti dell' , riuniti i giudizi, così provvede: Parte_1 CP_1
• Dichiara l'intervenuta decadenza dell' dalla comunicazione delle sanzioni CP_1
amministrative di cui alle ordinanze ingiunzioni impugnate;
• Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€.3.900,00, oltre iva e cpa come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 04-06-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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