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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/09/2025, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1384/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GERONIMO MICHELE Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv FARETRA ANNA giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Oggetto: indennità turno e ferie MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 30.1.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di prestare attività lavorativa quale ausiliario specializzato presso il p.o Per_1 affermava di non aver percepito l'indennità di turno nei periodi di ferie.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al pagamento di quanto spettante a tale titolo. Cont
Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Non è in contestazione tra le parti che il ricorrente, nel periodo per cui è ricorso, ha svolto il proprio lavoro articolato su tre turni: mattina dalle 7:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 21:00, notte dalle 21.00 alle 7.00, smonto e riposo. Parimenti pacifico tra le parti è che abbia sempre percepito, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, una indennità giornaliera appunto denominata “di turno”, disciplinata all'art. 86, comma 3, del CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018 e all'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 (in vigore dal 1° gennaio 2023 ad oggi), disciplina che, tuttavia, esclude tale indennità per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.
Lamenta il ricorrente che l'indennità di turno avrebbe dovuto esser corrisposta anche durante il periodo di ferie annuali godute negli anni nei limiti della prescrizione in cui, invero, l'istante ha ribadito di aver percepito una retribuzione inferiore al dovuto, in quanto carente di quell'elemento retributivo viceversa corrisposto in relazione ai periodi di lavoro effettivo. Cont L' ha, al contrario, ribadito la correttezza degli emolumenti corrisposti al ricorrente e che le previsioni derivanti dai contratti collettivi (delle quali fosse stata richiesta la disapplicazione) in materia di ferie e di retribuzione prevedono all'art. 23, comma 4 CCNL 2004 e artt. 49 e 106, co. 2 CCNL 02.11.2022 (di cui ha allegato il parere dell'ARAN del 07.08.2023 ai fini della corretta interpretazione ed applicazione)- l'esclusione della predetta indennità giornaliera per le ipotesi di assenza a qualsiasi titolo, perciò postulando il requisito dello svolgimento effettivo della prestazione lavorativa “turnista”.
A confutazione di quanto dedotto nell'atto introduttivo della lite, parte resistente ha anche argomentato circa l'irrilevanza dei precedenti giurisprudenziali ivi richiamati. Ha infatti sottolineato la diversa natura dell'indennità di turno, rispetto alla indennità di volo integrativa cui si erano riferite le suddette pronunce, visto che la prima, sebbene connessa allo svolgimento dell'attività lavorativa, è corrisposta sul presupposto sia dell'effettivo servizio che dello svolgimento dello stesso su turni, postulando dunque l'effettiva prestazione ai fini della relativa elargizione retributiva.
Ciò detto ritiene lo scrivente di aderire alla giurisprudenza di merito richiamata dal ricorrente;
in particolare anche ai fini dell'art. 118 bis c.p.c. ci si riporta alla sentenza n. 3797/24 del Tribunale di Bari ove testualmente si legge che: “Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno. Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav.,
23/10/2020, n. 23366). Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109
c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione. A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge). Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece, l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano
Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n. 13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020,
n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”). Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_2 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti
(id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 CP_2 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, Per_3 causa C-385/17, punto 24). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza
16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_4
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06
e C- 520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è CP_2 volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23). Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28; sentenza
22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che Per_3 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE. Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia
UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali. La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite
(consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo. Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216):
- ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicché la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Dunque, analizzando la voce retributiva oggetto di domanda, può affermarsi come essa sia effettivamente diretta a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare, tenuto conto in particolare dei disagi correlati ad una predeterminata articolazione dei turni.
Peraltro, questa stessa voce retributiva, durante i periodi di lavoro effettivo, è stata erogata in modo fisso e continuativo. Piuttosto, procedendo all'individuazione del meccanismo di accertamento della spettanza delle differenze retributive, è indispensabile, come visto, limitare il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali…”.
Ne deriva che sulla base della documentazione in atti, peraltro non contestata dalla resistente, si deve ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle pretese azionate per il periodo indicato in ricorso. Come in modo condivisibile affermato dal Tribunale nella sentenza citata, va evidenziato che, pur in assenza di una domanda di quantificazione, sussistono agli atti del presente giudizio tutti gli elementi utili per procedervi, essendo stati allegati e documentati i giorni di ferie che, di anno in anno, sono stati retribuiti in misura inferiore rispetto al dovuto ed essendo stati indicati i riferimenti di cui alla contrattazione collettiva necessari per individuare il valore giornaliero dell'indennità di turno. Con decorrenza dal 10.2.2020 atteso che il ricorso, unico atto interruttivo della prescrizione, è stato notificato il 10.2.2025
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AC , Pt_1 nei confronti , così provvede: CP_3
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 4 settimane, una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno;
2. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate dal 10.2.2020;
3. condanna, altresì, parte resistente alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in €300,00, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari,29/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1384/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GERONIMO MICHELE Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv FARETRA ANNA giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Oggetto: indennità turno e ferie MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 30.1.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di prestare attività lavorativa quale ausiliario specializzato presso il p.o Per_1 affermava di non aver percepito l'indennità di turno nei periodi di ferie.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al pagamento di quanto spettante a tale titolo. Cont
Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Non è in contestazione tra le parti che il ricorrente, nel periodo per cui è ricorso, ha svolto il proprio lavoro articolato su tre turni: mattina dalle 7:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 21:00, notte dalle 21.00 alle 7.00, smonto e riposo. Parimenti pacifico tra le parti è che abbia sempre percepito, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, una indennità giornaliera appunto denominata “di turno”, disciplinata all'art. 86, comma 3, del CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018 e all'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 (in vigore dal 1° gennaio 2023 ad oggi), disciplina che, tuttavia, esclude tale indennità per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.
Lamenta il ricorrente che l'indennità di turno avrebbe dovuto esser corrisposta anche durante il periodo di ferie annuali godute negli anni nei limiti della prescrizione in cui, invero, l'istante ha ribadito di aver percepito una retribuzione inferiore al dovuto, in quanto carente di quell'elemento retributivo viceversa corrisposto in relazione ai periodi di lavoro effettivo. Cont L' ha, al contrario, ribadito la correttezza degli emolumenti corrisposti al ricorrente e che le previsioni derivanti dai contratti collettivi (delle quali fosse stata richiesta la disapplicazione) in materia di ferie e di retribuzione prevedono all'art. 23, comma 4 CCNL 2004 e artt. 49 e 106, co. 2 CCNL 02.11.2022 (di cui ha allegato il parere dell'ARAN del 07.08.2023 ai fini della corretta interpretazione ed applicazione)- l'esclusione della predetta indennità giornaliera per le ipotesi di assenza a qualsiasi titolo, perciò postulando il requisito dello svolgimento effettivo della prestazione lavorativa “turnista”.
A confutazione di quanto dedotto nell'atto introduttivo della lite, parte resistente ha anche argomentato circa l'irrilevanza dei precedenti giurisprudenziali ivi richiamati. Ha infatti sottolineato la diversa natura dell'indennità di turno, rispetto alla indennità di volo integrativa cui si erano riferite le suddette pronunce, visto che la prima, sebbene connessa allo svolgimento dell'attività lavorativa, è corrisposta sul presupposto sia dell'effettivo servizio che dello svolgimento dello stesso su turni, postulando dunque l'effettiva prestazione ai fini della relativa elargizione retributiva.
Ciò detto ritiene lo scrivente di aderire alla giurisprudenza di merito richiamata dal ricorrente;
in particolare anche ai fini dell'art. 118 bis c.p.c. ci si riporta alla sentenza n. 3797/24 del Tribunale di Bari ove testualmente si legge che: “Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno. Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav.,
23/10/2020, n. 23366). Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109
c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione. A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge). Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece, l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano
Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n. 13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020,
n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”). Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_2 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti
(id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 CP_2 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, Per_3 causa C-385/17, punto 24). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza
16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_4
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06
e C- 520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è CP_2 volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23). Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28; sentenza
22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che Per_3 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE. Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia
UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali. La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite
(consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo. Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216):
- ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicché la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Dunque, analizzando la voce retributiva oggetto di domanda, può affermarsi come essa sia effettivamente diretta a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare, tenuto conto in particolare dei disagi correlati ad una predeterminata articolazione dei turni.
Peraltro, questa stessa voce retributiva, durante i periodi di lavoro effettivo, è stata erogata in modo fisso e continuativo. Piuttosto, procedendo all'individuazione del meccanismo di accertamento della spettanza delle differenze retributive, è indispensabile, come visto, limitare il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali…”.
Ne deriva che sulla base della documentazione in atti, peraltro non contestata dalla resistente, si deve ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle pretese azionate per il periodo indicato in ricorso. Come in modo condivisibile affermato dal Tribunale nella sentenza citata, va evidenziato che, pur in assenza di una domanda di quantificazione, sussistono agli atti del presente giudizio tutti gli elementi utili per procedervi, essendo stati allegati e documentati i giorni di ferie che, di anno in anno, sono stati retribuiti in misura inferiore rispetto al dovuto ed essendo stati indicati i riferimenti di cui alla contrattazione collettiva necessari per individuare il valore giornaliero dell'indennità di turno. Con decorrenza dal 10.2.2020 atteso che il ricorso, unico atto interruttivo della prescrizione, è stato notificato il 10.2.2025
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AC , Pt_1 nei confronti , così provvede: CP_3
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 4 settimane, una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno;
2. condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate dal 10.2.2020;
3. condanna, altresì, parte resistente alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in €300,00, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari,29/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi