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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/05/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5959/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ,), elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti Michele Russo e Salvatore Laudani che la rappresentano e difendono per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato a Cagliari presso la propria avvocatura, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Monoriti e
Francesca Romana Belli del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: accertamento negativo di indebito previdenziale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 27 ottobre 2022 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
chiedendo l'accertamento della illegittimità della pretesa di recupero del presunto indebito di 19.137,55 euro, asseritamente maturato dall' nel periodo 2011- 2021 sulla pensione cat. VO n. 12010230 dalla stessa CP_1
goduta, giusta comunicazione del 7 giugno 2021, eccependone comunque l'irripetibilità, con condanna dell'ente alla restiituzione delle somme trattenute.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 15 maggio 2025 dal deposito telematico di note CP_2
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere in fatto che con nota del 7 giugno 2021 l'ente ha comunicato alla ricorrente di aver provveduto a riliquidare la pensione VO n. 12010230 (dalla stessa goduta dal luglio 1995) e che il ricalcolo dal 1 luglio 2011 comprende “variazione dei dati di calcolo per supplemento di pensione” e “revoca del trattamento di famiglia”. Con la successiva nota del 6 luglio 2021 l'ha informata che “A seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa”, e che l'indebito di 19.137,55 euro così maturato dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2021 sarebbe stato recuperato mediante trattenute mensili di 100 euro. Con ulteriore nota del 29 luglio 2021 le ha comunicato un nuovo ricalcolo della pensione in questione dal 1 agosto 2016 relativo a “variazione dei dati di calcolo per supplemento di pensione”, dal quale però non sono risultate somme a credito o debito fino al 31 agosto
2021, in quanto l'importo spettante non è variato.
In sede di reiezione del ricorso amministrativo, giusta delibera del luglio 2022, ha precisato che ella ha percepito assegni familiari su due pensioni diverse, la VO n. 12010230 e la SO n. 22010863, mentre essi spettavano su una sola, e che la ricorrente ha approfittato coscientemente di un errore evidentemente ben riconoscibile dell' , con conseguente ripetibilità dell'indebito per mancanza di buona fede del CP_2
percettore, che per media diligenza doveva sapere di non aver diritto agli assegni sulle due prestazioni.
Ebbene, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019
e n. 10642/2019), che si ritiene di condividere, il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia», con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore.
La S.C. ha, però, precisato che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione
(cfr. Cass. n. 10337/2023).
Con particolare riferimento all'ambito previdenziale e alla ripetibilità di prestazioni pensionistiche erogate, come nella specie, per il periodo successivo al 1 gennaio 2001, vengono in rilievo le disposizioni di cui all'art. 52 l. n. 88/1989 e art. 13 l. n. 412/1991, di interpretazione autentica, qui ratione temporis applicabili (cfr. Corte Costituzionale n. 93/1993, la quale ha precisato che la disciplina di cui al richiamato art. 13 è applicabile alle indebite erogazioni insorte a partire dal 31 dicembre 1993; v. così anche Cass. S.U.
n. 2333/1997).
Esse dettano la disciplina speciale dell'indebito pensionistico , imperniata sull'irripetibilità della CP_1
prestazione al ricorrere di quattro condizioni: - che le somme siano state corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento;
- che di tale provvedimento sia stata data espressa comunicazione all'interessato;
- che esso risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore;
- che l'indebita percezione non sia dipesa da dolo dell'interessato, al quale viene equiparata, negli effetti, “l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”. La S.C. ha poi chiarito che laddove difetti anche una sola di tali condizioni, riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (così da ultimo, Cass.
n.1337/2023 e n. 5984/2022, conforme a Cass. n. 14517/2020 e n.17417/2016).
Alla stregua di tali considerazioni non ricorre nel caso di specie il “dolo” così inteso, essendo stato appurato che l'indebito è derivato da un semplice ricalcolo d'ufficio sulla scorta di una diversa elaborazione di dati già conosciuti dall'ente.
L'indebito va dichiarato quindi irripetibile e il resistente condannato a restituire alla ri-corrente le somme trattenute a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla effettiva trattenuta al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n. 412/1991. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 2.695,5 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'irripetibilità dell'indebito di 19.137,55 euro maturato nel periodo 1 gennaio 2011 – 30 giugno 2021 sulla pensione VO n. 12010230 percepita da e illegittimo il recupero di cui Parte_1
alla nota impugnata;
CP_1
2) condanna l' resistente a resistente alla ricorrente le somme già trattenute a tale titolo, con gli CP_2
accessori di legge, e a rimborsarle le spese processuali, liquidate in 2.695,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 16.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro