Art. 1. Articolo unico
Le disposizioni della legge 5 marzo 1973, n. 29 , sono estese ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore.
Le disposizioni della legge 5 marzo 1973, n. 29 , sono estese ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore.