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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 505/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MEDA PIETRO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in
Milano, viale Bianca Maria 21;
RICORRENTE contro
), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. RICCIO GIANVITO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA GALLERIA SAN CARLO 6 20122 MILANO;
CONVENUTA OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«1) accertare e dichiarare che dall'aprile 2014 al gennaio 2021 il ricorrente ha effettivamente svolto mansioni di Direttore Generale di e delle Società CP_1 collegate e controllate;
accertare e dichiarare che dal 1° febbraio 2021 le mansioni del ricorrente hanno perso in ampiezza, importanza, professionalità, con un demansionamento del 60% nel periodo 1 febbraio 2021 – 31 agosto 2021, dell'80% nel periodo 1 settembre 2021 – 31 ottobre 2022 e del 100% nel periodo 1 novembre 2022 –
30 aprile 2023;
2) accertare e dichiarare che tale grave demansionamento è illegittimo in quanto viola la dignità umana e professionale del lavoratore e ne depaupera la professionalità; per gli effetti condannare a riassegnare il ricorrente alle mansioni di Direttore CP_1
Generale o altre equivalenti;
3) altresì accertare e dichiarare che l'illegittimo demansionamento ha già causato al ricorrente danni non patrimoniali di immagine e reputazione professionale, alla professionalità e da perdita di opportunità di ricollocazione lavorativa;
quantificare i predetti danni in via equitativa in importo che qui si indica in Euro 303.349,00 (o altro di giustizia) netti;
4) per gli effetti dichiarare tenuta e, quindi, condannare la convenuta a CP_1 pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, il predetto importo di Euro 303.349,00 netti (o altro ritenuto) da incrementarsi, oltre che per rivalutazione ed interessi, dell'importo di Euro 14.175,00 (o altro ritenuto) per ogni mese successivo al 30 aprile
2023 eventualmente trascorso dal ricorrente in demansionamento.
Con vittoria di competenze e spese legali».
Per la parte convenuta:
«Piaccia all'Ill.mo Giudice designato, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito
Pag. 2 di 14 respingere, per le ragioni dedotte, le domande formulate da parte Ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto e assolvere la Società da tutte le domande contenute nel ricorso.
Spese ed onorari rifusi».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.5.2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare sua datrice di lavoro, a CP_1 riassegnarlo alle mansioni di Direttore Generale svolte fino al gennaio 2021 e successivamente sottrattegli dalla società datrice di lavoro, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da lui subito per effetto dell'asserito demansionamento, quantificato in € 303.349,00.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito del vano esperimento del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Il ricorrente ha allegato di avere ricoperto la carica di Direttore Generale a partire dal 3.6.2014, in forza di nomina da parte del padre (allora Persona_1 amministratore unico e socio di maggioranza assoluta della società) intervenuta successivamente al licenziamento per giusta causa dell'altra figlia Persona_2
7. A seguito della morte del padre in data 29.12.2020 e della conseguente suddivisione delle sue quote di partecipazione sociale tra i tre eredi legittimi, ossia il ricorrente, la sorella e la madre la compagine Persona_2 Persona_3 sociale risultava così composta: AR 50 %; 25 %; Persona_2
25 %. I tre soci, nella prima assemblea, hanno deliberato di Parte_1 nominare se stessi come consiglieri di amministrazione, conferendo a Persona_3
Pag. 3 di 14 il ruolo di Presidente. Nell'assemblea è stato poi deliberato di nominare ER come Co-amministratrice Delegata e Co-direttrice Generale, in
[...] affiancamento al fratello che già ricopriva tali cariche.
8. Per effetto di tale nomina, al ricorrente è stata parzialmente sottratta la gestione e la supervisione di tutte le numerose società facenti parte del gruppo societario afferente a mantenendo il controllo solo di circa metà di esse. CP_1
9. Secondo il ricorrente, ciò avrebbe comportato un indebito svuotamento delle mansioni precedentemente assegnategli.
10. Inoltre, in data 7.5.2021 è stato nominato un nuovo Presidente del Consiglio di
Amministrazione, al quale sono poi stati assegnati rilevanti poteri in materie che erano precedentemente riservate alla competenza collegiale del Consiglio di
Amministrazione, con ciò configurandosi, nella prospettazione del ricorrente, un ulteriore demansionamento.
11. A partire da ottobre 2022, poi, il ricorrente non è stato riconfermato nel ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione di e di alcune società del CP_1 gruppo di cui era consigliere o amministratore delegato. Da questo momento, anche per effetto di diverse nuove assunzioni di personale di qualifica dirigenziale, il ricorrente non svolgerebbe più alcuna mansione in azienda.
12. Secondo quanto prospettato dal ricorrente, dunque, egli avrebbe subito un demansionamento del 60% nel periodo 1.2.2021-31.8.2021; dell'80% nel periodo
1.9.2021-31.10.2022; e del 100% nel periodo 1.11.2022-30.4.2023.
13. In tema di demansionamento, si rileva che l'art. 2103 co. 1 c.c. così prevede:
«Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte».
14. Ne consegue che il datore di lavoro che adibisca il lavoratore a mansioni di livello e inquadramento inferiore a quelle per le quali è stato assunto o alle ultime
Pag. 4 di 14 effettivamente svolte commette un illecito, che lo obbliga a risarcire il danno che ne sia derivato al lavoratore.
15. Occorre poi precisare che il presente giudizio ha a oggetto esclusivamente il profilo lavoristico della legittimità del mutamento di mansioni del ricorrente da parte del datore di lavoro, restando estraneo il profilo societario della legittimità della revoca o mancato rinnovo delle diverse cariche sociali che il ricorrente ricopriva.
16. In tale prospettiva, è opportuno sottolineare che l'attuale testo dell'art. 2103 c.c. non prevede che le mansioni assegnate al dipendente non possano mai essere variate dal datore di lavoro, essendo al contrario stabilito che possano legittimamente essere attribuite anche mansioni diverse, a condizione che le stesse siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
17. Per determinare se possa ritenersi provata la condotta illecita datoriale denunciata dal ricorrente, è necessario procedere alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale.
18. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni:
«Ho lavorato per la convenuta dall'1.8.2015 al 15.5.2022; ero responsabile amministrativo di gruppo.
Confermo che il ricorrente tra il 2014 e il 2021 convocava e presiedeva riunioni della forza vendita di e di Ecogas presso i cui uffici di CE del Friuli (UD) si CP_1 recava frequentemente;
analizzava l'andamento del fatturato, l'operato di ciascun venditore (agente o dipendente); cambiava zona ai venditori, stipulava nuovi contratti di agenzia;
partecipava all'elaborazione ed autorizzava le politiche retributive incentivanti per i venditori, stabilendo quote retributive al raggiungimento di obiettivi, quali volume delle vendite, acquisizione di nuovi clienti, diminuzione delle situazioni di insolvenza.
Incontrava pressoché quotidianamente i responsabili di Amministrazione, rag. Per_4
e del Controllo di Gestione, dr. per monitorare l'andamento
[...] Persona_5 economico delle Società, rinvenendo, peraltro, con la loro collaborazione, irregolarità in materi di recupero crediti e di retribuzioni e provvedendo alle conseguenti regolarizzazioni nonché al mutamento di incarichi / mansioni.
Pag. 5 di 14 Incontrava frequentemente la Funzione Risorse Umane (Quber e Bonelli) con la quale varava procedure quali quelle di “presenze” e di “trasferte”; formalizzava gli assetti organizzativi con organigrammi;
verificava la correttezza degli inquadramenti rispetto alle mansioni effettivamente svolte e l'adeguatezza dei livelli retributivi, decidendo eventuali aumenti e/o premi una tantum.
Forniva le indicazioni per le relazioni sindacali, con particolare riferimento a procedure di fusione per incorporazione di Società, con conseguente trasferimento di personale e alla stipulazione di accordi sindacali aziendali;
decideva la Società esterna cui appaltare l'elaborazione di paghe e contributi;
si occupava, insieme al suo collaboratore diretto di sicurezza sul lavoro, di qualità e di ambiente, partecipando a Parte_2 riunioni anche con consulenti esterni e con i responsabili delle Funzioni aziendali interessate;
con l'assistenza dei sigg.ri e si occupava Parte_2 Persona_6 della manutenzione degli impianti, degli uffici e dei punti vendita stradali ed autostradali di proprietà del Gruppo, stipulando contratti con Società di manutenzione.
Negoziava e stipulava contratti-quadro per l'acquisto di carburanti con primarie
Compagnie petrolifere internazionali e, con l'assistenza del sig. con le Persona_7 principali Società distributrici di oli lubrificanti che una divisione commerciale della
Società, della quale era responsabile il predetto sig. rivendeva;
anche con Per_7 riferimento agli oli, il ricorrente provvedeva alla verifica dell'andamento delle vendite, ad assumere dipendenti, a stipulare nuovi contratti di agenzia.
In affiancamento all'Amministratore Unico sig. si occupava degli stati di Persona_1 avanzamento dei lavori dell'allora costruendo deposito costiero di Chioggia, partecipando a riunioni con tecnici e con le Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni e di controllo sui lavori
Incontrava i rappresentanti delle Banche, stipulava contratti di fido con le stesse, con particolare riferimento agli investimenti necessari per la costruzione del deposito di
Chioggia; impartiva le disposizioni di pagamento a fornitori, appaltatori, dipendenti, consulenti e all'Erario in materia di IVA, accise, Irpef ed Irpeg;
nominava consulenti fiscali e finanziari (dr. e legali (avv. Maria Elisabetta Contino) ai quali Persona_8 conferiva specifici incarichi e sottoponeva quesiti.
Si occupava di PL, la Società di compravendita di energia elettrica e di metano, alla quale prepose il sig. e che seguiva, inter alia autorizzando l'apertura Controparte_2 dell'agenzia territoriale della Spezia.
Pag. 6 di 14 Seguiva anche la Società AT Petroleum che veniva costituita in seguito ad una sua idea;
forniva costanti direttive ed indicazioni al responsabile aziendale, sig. Persona_9
Seguiva, infine, i sistemi informativi avvalendosi per l'hardware del sig. , al CP_3 quale forniva indicazioni, autorizzando i necessari investimenti in materia di sicurezza e riservatezza dei dati, firmando i relativi contratti;
per il software si avvaleva di Società terze, con le quali interloquiva, stipulando i contratti di collaborazione / fornitura.
Dopo il 1° febbraio 2021 il ricorrente non si è più occupato di Socogas Rete e di AT
Petroleum, né di acquisto carburanti, amministrazione finanza e controllo, assunzione di dipendenti.
ADR tra il febbraio e il settembre 2021 il ricorrente si occupava di seguire le società che gli erano state affidate dopo la separazione del gruppo ossia Ecogas, la parte dei CP_1 piccoli serbatoi, le società di trasporto (GL Trasportgas) e PL, se non ricordo male. Non so esattamente in che aspetti le seguisse;
dopo la separazione del gruppo in amministrazione abbiamo vissuto un periodo complesso perché avevamo due interlocutori;
io cercavo di seguire l'amministrazione ma non so di preciso cosa facesse perché non riportavo più direttamente a lui. Parte_1
Dopo il 1° settembre 2021, quando è arrivato come Presidente io riportavo a Per_10 una persona portata da lui, ; da questo momento non ho più avuto Parte_3 informazioni dirette sulle attività del sig. . Parte_1
ADR non so precisamente quante persone riportassero a dopo la separazione del ER gruppo».
19. Il teste ha riferito quanto segue:
«Lavoro presso la convenuta dal 9.1.2023. Sono il Direttore Tecnico della società; dal luglio 2023 sono anche Gestore di stabilimento, ruolo che precedentemente era del sig.
ER
Quando sono arrivato in azienda il sig. si occupava del lavoro che sto facendo io, ER ossia la gestione della parte tecnica. Non so se seguisse gli impianti di prevenzione dell'inquinamento ambientale. La qualifica di Gestore è per la prevenzione di rischi di incidenti rilevanti per la normativa Seveso negli impianti di MO CP_4
Maggiore e CE del Friuli;
questi due ultimi impianti sono della società Ecogas.
Non è una carica legata alla prevenzione dell'inquinamento ma di rischi. Il gestore di stabilimento non deve presentare permessi ambientali, deve presentare permessi relativi al rischio di incidenti;
non c'è un tema di tutela ambientale in quanto produciamo GPL che
Pag. 7 di 14 non è inquinante, ma è sostanza che comporta rischi di infiammabilità ed esplosione. Il gestore deve anche espletare incombenze normative come richieste al Ministero, notifiche ai vigili del Fuoco, presenziare a ispezioni, sempre relative al rischio Seveso.
Il Gestore di Stabilimento ha piena autonomia decisionale, riportando solo al CdA.
ADR sono stato assunto con inquadramento di Dirigente.
ADR fino a quando sono diventato Gestore, mi risulta che fosse il gestore dei tre ER stabilimenti indicati prima;
non mi risulta che la proprietà sia cambiata nel frattempo.
ADR quando sono arrivato c'era in atto una modifica del deposito, firmata in parte da e in parte da La valutazione era stata fatta tutta da Parte_1 Persona_2
Con modifica del deposito intendo un ammodernamento della parte Parte_1 impiantistica ai fini della conformità alla normativa
Sevesa.
ADR il mio riporto era e collaboravo con Persona_2 Parte_1
20. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_3
«Ho lavorato per la convenuta dal 1974 al 2023. Ho ricoperto vari ruoli;
negli anni successivi al 2014 mi sono occupata di commerciale, piccoli serbatoi, trasporti e lubrificanti e affiancavo il ricorrente nelle sue attività.
Confermo che il ricorrente tra il 2014 e il 2021 convocava e presiedeva riunioni della forza vendita di e di Ecogas presso i cui uffici di CE del Friuli (UD) si CP_1 recava frequentemente;
analizzava l'andamento del fatturato, l'operato di ciascun venditore (agente o dipendente); cambiava zona ai venditori, stipulava nuovi contratti di agenzia;
partecipava all'elaborazione ed autorizzava le politiche retributive incentivanti per i venditori, stabilendo quote retributive al raggiungimento di obiettivi, quali volume delle vendite, acquisizione di nuovi clienti, diminuzione delle situazioni di insolvenza.
Incontrava pressoché quotidianamente i responsabili di Amministrazione, rag. Per_4
e del Controllo di Gestione, dr. per monitorare l'andamento
[...] Persona_5 economico delle Società, rinvenendo, peraltro, con la loro collaborazione, irregolarità in materi di recupero crediti e di retribuzioni e provvedendo alle conseguenti regolarizzazioni nonché al mutamento di incarichi / mansioni.
Incontrava frequentemente la Funzione Risorse Umane (Quber e Bonelli) con la quale varava procedure quali quelle di “presenze” e di “trasferte”; formalizzava gli assetti organizzativi con organigrammi;
verificava la correttezza degli inquadramenti rispetto alle
Pag. 8 di 14 mansioni effettivamente svolte e l'adeguatezza dei livelli retributivi, decidendo eventuali aumenti e/o premi una tantum.
Forniva le indicazioni per le relazioni sindacali, con particolare riferimento a procedure di fusione per incorporazione di Società, con conseguente trasferimento di personale e alla stipulazione di accordi sindacali aziendali;
decideva la Società esterna cui appaltare l'elaborazione di paghe e contributi;
si occupava, insieme al suo collaboratore diretto di sicurezza sul lavoro, di qualità e di ambiente, partecipando a Parte_2 riunioni anche con consulenti esterni e con i responsabili delle Funzioni aziendali interessate;
con l'assistenza dei sigg.ri e si occupava Parte_2 Persona_6 della manutenzione degli impianti, degli uffici e dei punti vendita stradali ed autostradali di proprietà del Gruppo, stipulando contratti con Società di manutenzione.
Negoziava e stipulava contratti-quadro per l'acquisto di carburanti con primarie
Compagnie petrolifere internazionali e, con l'assistenza del sig. con le Persona_7 principali Società distributrici di oli lubrificanti che una divisione commerciale della
Società, della quale era responsabile il predetto sig. rivendeva;
anche con Per_7 riferimento agli oli, il ricorrente provvedeva alla verifica dell'andamento delle vendite, ad assumere dipendenti, a stipulare nuovi contratti di agenzia.
In affiancamento all'Amministratore Unico sig. si occupava degli stati di Persona_1 avanzamento dei lavori dell'allora costruendo deposito costiero di Chioggia, partecipando a riunioni con tecnici e con le Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni e di controllo sui lavori.
Incontrava i rappresentanti delle Banche, stipulava contratti di fido con le stesse, con particolare riferimento agli investimenti necessari per la costruzione del deposito di
Chioggia; impartiva le disposizioni di pagamento a fornitori, appaltatori, dipendenti, consulenti e all'Erario in materia di IVA, accise, Irpef ed Irpeg;
nominava consulenti fiscali e finanziari (dr. e legali (avv. Maria Elisabetta Contino) ai quali Persona_8 conferiva specifici incarichi e sottoponeva quesiti.
Si occupava di PL, la Società di compravendita di energia elettrica e di metano, alla quale prepose il sig. e che seguiva, inter alia autorizzando l'apertura Controparte_2 dell'agenzia territoriale della Spezia.
Seguiva anche la che veniva costituita in seguito ad una sua idea;
Controparte_5 forniva costanti direttive ed indicazioni al responsabile aziendale, sig. Persona_9
Seguiva, infine, i sistemi informativi avvalendosi per l'hardware del sig. , al CP_3 quale forniva indicazioni, autorizzando i necessari investimenti in materia di sicurezza e
Pag. 9 di 14 riservatezza dei dati, firmando i relativi contratti;
per il software si avvaleva di Società terze, con le quali interloquiva, stipulando i contratti di collaborazione / fornitura.
Dopo il 1° febbraio 2021 il ricorrente non si è più occupato di Socogas Rete e di AT
Petroleum. Si occupava solo dell'attività dei piccoli serbatoi per le società ed CP_1
Ecogas, dei trasporti e dei lubrificanti. Non si occupava più di acquisto e vendita di carburanti, amministrazione, finanza e controllo e assunzione di dipendenti.
Dopo l'arrivo di a settembre 2021 ha continuato a svolgere le funzioni che ho Per_11 detto;
poi è intervenuto un altro direttore commerciale e non si occupava più dei piccoli serbatoi;
io stessa dovevo rispondere al nuovo direttore commerciale . Parte_4
Comunque non si occupava più di Socogas Rete e di AT Petroleum. Per quanto mi riguarda, dopo l'arrivo di questo direttore non dovevo riportare più al ricorrente per nessuna attività.
Da quando è Presidente il ricorrente non è più responsabile di società o Persona_2 funzioni aziendali. Non so se avesse procure;
non credo che avesse collaboratori che riportassero a lui;
non aveva accesso a informazioni sull'andamento aziendale.
ADR nel periodo in cui era co-direttore generale riportavano a lui i dipendenti di Ecogas
e Socogas s.p.a».
21. Il teste ha riferito quanto segue:
«Lavoro per la convenuta dal maggio 2022. Sono responsabile del personale.
Quando sono arrivato in azienda, il ricorrente era co-direttore generale. Si occupava di alcune società controllate: PL, GL Trasporgas, SC e la parte GPL di e CP_1 di Ecogas.
Aveva la responsabilità, come amministratore e co-direttore generale, di queste società.
Questo l'ho visto dai verbali dell'azienda. Come responsabile del personale, comunque, se c'erano problematiche con queste società riferivo al ricorrente.
ADR dai verbali so che si occupava anche delle società e Hunsgas. CP_6
So che era gestore di stabilimento, non saprei dire precisamente da quando ma sicuramente da quando sono arrivato io e anche in precedenza.
Non credo che avesse funzioni in tema di prevenzione dell'inquinamento ambientale, perché non penso che siamo soggetti a questa normativa in quanto produttori di GPL.
Sicuramente doveva curare la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza sul
Pag. 10 di 14 lavoro e Seveso. Gli impianti che seguiva erano CE e MO. CP_4
Questi ultimi due sono di Ecogas.
Il gestore di stabilimento ha la responsabilità tecnica e sulla sicurezza e dal punto di vista operativo. C'è un'attività di carico e scarico delle merci e dei prodotti che va organizzata e gestita. C'è anche una parte di presentazione di dichiarazioni alle autorità e di supervisione degli adempimenti normativi.
Inoltre aveva la responsabilità della parte di trasporti e di logistica, che è un'attività importante in quanto movimentiamo parecchia merce. Riguarda sia il trasporto primario del carburante agli impianti di distribuzione sia il trasporto secondario ai clienti che usano il gpl da combustione.
Confermo che il gestore di stabilimento ha piena autonomia decisionale nell'ambito delle sue deleghe.
Da quando è stata nominata come Presidente, il ricorrente aveva Persona_2 mantenuto la responsabilità delle società che ho menzionato prima. Aveva una serie di collaboratori che rispondevano a lui nella gestione di queste società, sia per la parte tecnica che per la parte commerciale e di logistica. Continuava a esercitare i poteri che ho detto in forza di procure;
così mi risulta dalla lettura dei verbali aziendali e dal fatto che ho continuato a interfacciarmi con lui in quanto responsabile del personale. Aveva accesso a informazioni sull'andamento aziendale.
ADR io riportavo alla dott. in quanto Presidente per quanto riguarda la gestione ER della capogruppo e come ho detto al ricorrente per questioni attinenti al personale delle società da lui gestite.
ADR mi risulta che il sig. er un periodo sia stato datore di lavoro agli effetti della ER legge sulla sicurezza sul lavoro. Mi pare che fosse lui il datore di lavoro quando sono arrivato a maggio 2022.
ADR confermo che ad agosto 2022 è stato nominato un direttore commerciale, Pt_4
, per il reparto piccoli serbatoi, che riportava alla dott. I vari responsabili
[...] ER avevano un riporto diretto con la dott. n quanto Presidente. ER
ADR non ho ricevuto lamentele formali o informali dal sig. iguardo l'accesso alle ER informazioni aziendali, anzi ci confrontavamo su informazioni relative all'andamento economico della società. Diverse volte mi ha chiesto informazioni sul personale e noi gliele fornivamo.
Pag. 11 di 14 ADR confermo di avere affiancato il ricorrente nella negoziazione di un accordo aziendale. Noi applichiamo al personale due CCNL, quello Commercio e quello
Trasporti. Nell'ambito dei trasporti avevamo un accordo di secondo livello negoziato dal ricorrente».
22. Dalle deposizioni testimoniali non è emersa la prova del fatto che, in seguito alla riorganizzazione aziendale operata dopo la morte del precedente Presidente siano state assegnate al ricorrente mansioni non conformi alla sua Persona_1 qualifica dirigenziale.
23. È infatti emerso che il ricorrente, dopo il rientro di nella Persona_2
compagine aziendale, abbia ricoperto ruoli apicali nell'ambito di alcune delle società facenti parte del gruppo afferente alla società convenuta: specificamente, il ricorrente amministrava le società PL, GL Trasporgas, SC, CP_6
Hunsgas e la divisione “GPL” di Socogas ed Ecogas.
24. Al ricorrente era attribuito il ruolo di gestore di stabilimento degli impianti di
MO Maggiore e CE del Friuli, in forza del quale aveva la CP_4 responsabilità tecnica, sulla sicurezza e sul piano operativo, con piena autonomia decisionale nell'ambito delle sue deleghe. Inoltre, il ricorrente era incaricato di curare la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza sul lavoro e di prevenzione dei grandi rischi industriali.
25. Il ricorrente era inoltre responsabile delle operazioni di trasporto e di logistica, di particolare rilevanza nell'ambito della società convenuta in ragione della mole di carburante movimentato.
26. Nella gestione delle società, il ricorrente si avvaleva di una serie di collaboratori che rispondevano a lui.
27. Dalle deposizioni dei testimoni che erano presenti in società prima del 2021 è invero emerso che, nel periodo antecedente alla morte di i ruoli Persona_1 ricoperti e le responsabilità affidate al ricorrente erano sicuramente molto più rilevanti e di maggiore importanza, dato che, in qualità di unico Direttore
Pag. 12 di 14 Generale, si occupava della gestione globale di tutte le società del gruppo e non solo di alcune di esse.
28. Tuttavia, l'autonomia decisionale, gestionale e operativa riconosciuta al ricorrente anche dopo la divisione delle responsabilità apicali con la sorella e le mansioni a lui assegnate sono di sufficiente grado di professionalità e responsabilità da essere riconducibili alla qualifica dirigenziale riconosciuta contrattualmente al ricorrente.
29. Ciò anche considerando che l'art. 1 CCNL Dirigenti Commercio individua tra i profili professionali rientranti nella categoria dei dirigenti, tra l'altro, i
«condirettori» e i «capi di importanti servizi e uffici», ossia proprio i ruoli attribuiti ed effettivamente svolti dal ricorrente dopo la riorganizzazione aziendale.
30. Poiché il mutamento delle mansioni assegnate al ricorrente a seguito dell'esercizio dello ius variandi datoriale non ha comportato l'attribuzione di compiti propri di categorie legali di inquadramento inferiori a quella riconosciuta in contratto, non si configura nel caso di specie un inadempimento della parte convenuta agli obblighi previsti dall'art. 2103 c.c.: pertanto, è infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, che presuppone logicamente l'illiceità della condotta che ha cagionato il danno asseritamente subito.
31. Né ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali l'allegazione attorea circa il completo svuotamento delle mansioni assegnate al ricorrente a partire dal novembre 2022.
32.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
33. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00, scaglione nel quale è ricompreso il valore dichiarato della domanda di risarcimento del danno svolto in ricorso.
Pag. 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 04/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MEDA PIETRO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in
Milano, viale Bianca Maria 21;
RICORRENTE contro
), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. RICCIO GIANVITO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA GALLERIA SAN CARLO 6 20122 MILANO;
CONVENUTA OGGETTO: altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«1) accertare e dichiarare che dall'aprile 2014 al gennaio 2021 il ricorrente ha effettivamente svolto mansioni di Direttore Generale di e delle Società CP_1 collegate e controllate;
accertare e dichiarare che dal 1° febbraio 2021 le mansioni del ricorrente hanno perso in ampiezza, importanza, professionalità, con un demansionamento del 60% nel periodo 1 febbraio 2021 – 31 agosto 2021, dell'80% nel periodo 1 settembre 2021 – 31 ottobre 2022 e del 100% nel periodo 1 novembre 2022 –
30 aprile 2023;
2) accertare e dichiarare che tale grave demansionamento è illegittimo in quanto viola la dignità umana e professionale del lavoratore e ne depaupera la professionalità; per gli effetti condannare a riassegnare il ricorrente alle mansioni di Direttore CP_1
Generale o altre equivalenti;
3) altresì accertare e dichiarare che l'illegittimo demansionamento ha già causato al ricorrente danni non patrimoniali di immagine e reputazione professionale, alla professionalità e da perdita di opportunità di ricollocazione lavorativa;
quantificare i predetti danni in via equitativa in importo che qui si indica in Euro 303.349,00 (o altro di giustizia) netti;
4) per gli effetti dichiarare tenuta e, quindi, condannare la convenuta a CP_1 pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, il predetto importo di Euro 303.349,00 netti (o altro ritenuto) da incrementarsi, oltre che per rivalutazione ed interessi, dell'importo di Euro 14.175,00 (o altro ritenuto) per ogni mese successivo al 30 aprile
2023 eventualmente trascorso dal ricorrente in demansionamento.
Con vittoria di competenze e spese legali».
Per la parte convenuta:
«Piaccia all'Ill.mo Giudice designato, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito
Pag. 2 di 14 respingere, per le ragioni dedotte, le domande formulate da parte Ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto e assolvere la Società da tutte le domande contenute nel ricorso.
Spese ed onorari rifusi».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.5.2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare sua datrice di lavoro, a CP_1 riassegnarlo alle mansioni di Direttore Generale svolte fino al gennaio 2021 e successivamente sottrattegli dalla società datrice di lavoro, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da lui subito per effetto dell'asserito demansionamento, quantificato in € 303.349,00.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito del vano esperimento del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Il ricorrente ha allegato di avere ricoperto la carica di Direttore Generale a partire dal 3.6.2014, in forza di nomina da parte del padre (allora Persona_1 amministratore unico e socio di maggioranza assoluta della società) intervenuta successivamente al licenziamento per giusta causa dell'altra figlia Persona_2
7. A seguito della morte del padre in data 29.12.2020 e della conseguente suddivisione delle sue quote di partecipazione sociale tra i tre eredi legittimi, ossia il ricorrente, la sorella e la madre la compagine Persona_2 Persona_3 sociale risultava così composta: AR 50 %; 25 %; Persona_2
25 %. I tre soci, nella prima assemblea, hanno deliberato di Parte_1 nominare se stessi come consiglieri di amministrazione, conferendo a Persona_3
Pag. 3 di 14 il ruolo di Presidente. Nell'assemblea è stato poi deliberato di nominare ER come Co-amministratrice Delegata e Co-direttrice Generale, in
[...] affiancamento al fratello che già ricopriva tali cariche.
8. Per effetto di tale nomina, al ricorrente è stata parzialmente sottratta la gestione e la supervisione di tutte le numerose società facenti parte del gruppo societario afferente a mantenendo il controllo solo di circa metà di esse. CP_1
9. Secondo il ricorrente, ciò avrebbe comportato un indebito svuotamento delle mansioni precedentemente assegnategli.
10. Inoltre, in data 7.5.2021 è stato nominato un nuovo Presidente del Consiglio di
Amministrazione, al quale sono poi stati assegnati rilevanti poteri in materie che erano precedentemente riservate alla competenza collegiale del Consiglio di
Amministrazione, con ciò configurandosi, nella prospettazione del ricorrente, un ulteriore demansionamento.
11. A partire da ottobre 2022, poi, il ricorrente non è stato riconfermato nel ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione di e di alcune società del CP_1 gruppo di cui era consigliere o amministratore delegato. Da questo momento, anche per effetto di diverse nuove assunzioni di personale di qualifica dirigenziale, il ricorrente non svolgerebbe più alcuna mansione in azienda.
12. Secondo quanto prospettato dal ricorrente, dunque, egli avrebbe subito un demansionamento del 60% nel periodo 1.2.2021-31.8.2021; dell'80% nel periodo
1.9.2021-31.10.2022; e del 100% nel periodo 1.11.2022-30.4.2023.
13. In tema di demansionamento, si rileva che l'art. 2103 co. 1 c.c. così prevede:
«Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte».
14. Ne consegue che il datore di lavoro che adibisca il lavoratore a mansioni di livello e inquadramento inferiore a quelle per le quali è stato assunto o alle ultime
Pag. 4 di 14 effettivamente svolte commette un illecito, che lo obbliga a risarcire il danno che ne sia derivato al lavoratore.
15. Occorre poi precisare che il presente giudizio ha a oggetto esclusivamente il profilo lavoristico della legittimità del mutamento di mansioni del ricorrente da parte del datore di lavoro, restando estraneo il profilo societario della legittimità della revoca o mancato rinnovo delle diverse cariche sociali che il ricorrente ricopriva.
16. In tale prospettiva, è opportuno sottolineare che l'attuale testo dell'art. 2103 c.c. non prevede che le mansioni assegnate al dipendente non possano mai essere variate dal datore di lavoro, essendo al contrario stabilito che possano legittimamente essere attribuite anche mansioni diverse, a condizione che le stesse siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
17. Per determinare se possa ritenersi provata la condotta illecita datoriale denunciata dal ricorrente, è necessario procedere alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale.
18. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni:
«Ho lavorato per la convenuta dall'1.8.2015 al 15.5.2022; ero responsabile amministrativo di gruppo.
Confermo che il ricorrente tra il 2014 e il 2021 convocava e presiedeva riunioni della forza vendita di e di Ecogas presso i cui uffici di CE del Friuli (UD) si CP_1 recava frequentemente;
analizzava l'andamento del fatturato, l'operato di ciascun venditore (agente o dipendente); cambiava zona ai venditori, stipulava nuovi contratti di agenzia;
partecipava all'elaborazione ed autorizzava le politiche retributive incentivanti per i venditori, stabilendo quote retributive al raggiungimento di obiettivi, quali volume delle vendite, acquisizione di nuovi clienti, diminuzione delle situazioni di insolvenza.
Incontrava pressoché quotidianamente i responsabili di Amministrazione, rag. Per_4
e del Controllo di Gestione, dr. per monitorare l'andamento
[...] Persona_5 economico delle Società, rinvenendo, peraltro, con la loro collaborazione, irregolarità in materi di recupero crediti e di retribuzioni e provvedendo alle conseguenti regolarizzazioni nonché al mutamento di incarichi / mansioni.
Pag. 5 di 14 Incontrava frequentemente la Funzione Risorse Umane (Quber e Bonelli) con la quale varava procedure quali quelle di “presenze” e di “trasferte”; formalizzava gli assetti organizzativi con organigrammi;
verificava la correttezza degli inquadramenti rispetto alle mansioni effettivamente svolte e l'adeguatezza dei livelli retributivi, decidendo eventuali aumenti e/o premi una tantum.
Forniva le indicazioni per le relazioni sindacali, con particolare riferimento a procedure di fusione per incorporazione di Società, con conseguente trasferimento di personale e alla stipulazione di accordi sindacali aziendali;
decideva la Società esterna cui appaltare l'elaborazione di paghe e contributi;
si occupava, insieme al suo collaboratore diretto di sicurezza sul lavoro, di qualità e di ambiente, partecipando a Parte_2 riunioni anche con consulenti esterni e con i responsabili delle Funzioni aziendali interessate;
con l'assistenza dei sigg.ri e si occupava Parte_2 Persona_6 della manutenzione degli impianti, degli uffici e dei punti vendita stradali ed autostradali di proprietà del Gruppo, stipulando contratti con Società di manutenzione.
Negoziava e stipulava contratti-quadro per l'acquisto di carburanti con primarie
Compagnie petrolifere internazionali e, con l'assistenza del sig. con le Persona_7 principali Società distributrici di oli lubrificanti che una divisione commerciale della
Società, della quale era responsabile il predetto sig. rivendeva;
anche con Per_7 riferimento agli oli, il ricorrente provvedeva alla verifica dell'andamento delle vendite, ad assumere dipendenti, a stipulare nuovi contratti di agenzia.
In affiancamento all'Amministratore Unico sig. si occupava degli stati di Persona_1 avanzamento dei lavori dell'allora costruendo deposito costiero di Chioggia, partecipando a riunioni con tecnici e con le Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni e di controllo sui lavori
Incontrava i rappresentanti delle Banche, stipulava contratti di fido con le stesse, con particolare riferimento agli investimenti necessari per la costruzione del deposito di
Chioggia; impartiva le disposizioni di pagamento a fornitori, appaltatori, dipendenti, consulenti e all'Erario in materia di IVA, accise, Irpef ed Irpeg;
nominava consulenti fiscali e finanziari (dr. e legali (avv. Maria Elisabetta Contino) ai quali Persona_8 conferiva specifici incarichi e sottoponeva quesiti.
Si occupava di PL, la Società di compravendita di energia elettrica e di metano, alla quale prepose il sig. e che seguiva, inter alia autorizzando l'apertura Controparte_2 dell'agenzia territoriale della Spezia.
Pag. 6 di 14 Seguiva anche la Società AT Petroleum che veniva costituita in seguito ad una sua idea;
forniva costanti direttive ed indicazioni al responsabile aziendale, sig. Persona_9
Seguiva, infine, i sistemi informativi avvalendosi per l'hardware del sig. , al CP_3 quale forniva indicazioni, autorizzando i necessari investimenti in materia di sicurezza e riservatezza dei dati, firmando i relativi contratti;
per il software si avvaleva di Società terze, con le quali interloquiva, stipulando i contratti di collaborazione / fornitura.
Dopo il 1° febbraio 2021 il ricorrente non si è più occupato di Socogas Rete e di AT
Petroleum, né di acquisto carburanti, amministrazione finanza e controllo, assunzione di dipendenti.
ADR tra il febbraio e il settembre 2021 il ricorrente si occupava di seguire le società che gli erano state affidate dopo la separazione del gruppo ossia Ecogas, la parte dei CP_1 piccoli serbatoi, le società di trasporto (GL Trasportgas) e PL, se non ricordo male. Non so esattamente in che aspetti le seguisse;
dopo la separazione del gruppo in amministrazione abbiamo vissuto un periodo complesso perché avevamo due interlocutori;
io cercavo di seguire l'amministrazione ma non so di preciso cosa facesse perché non riportavo più direttamente a lui. Parte_1
Dopo il 1° settembre 2021, quando è arrivato come Presidente io riportavo a Per_10 una persona portata da lui, ; da questo momento non ho più avuto Parte_3 informazioni dirette sulle attività del sig. . Parte_1
ADR non so precisamente quante persone riportassero a dopo la separazione del ER gruppo».
19. Il teste ha riferito quanto segue:
«Lavoro presso la convenuta dal 9.1.2023. Sono il Direttore Tecnico della società; dal luglio 2023 sono anche Gestore di stabilimento, ruolo che precedentemente era del sig.
ER
Quando sono arrivato in azienda il sig. si occupava del lavoro che sto facendo io, ER ossia la gestione della parte tecnica. Non so se seguisse gli impianti di prevenzione dell'inquinamento ambientale. La qualifica di Gestore è per la prevenzione di rischi di incidenti rilevanti per la normativa Seveso negli impianti di MO CP_4
Maggiore e CE del Friuli;
questi due ultimi impianti sono della società Ecogas.
Non è una carica legata alla prevenzione dell'inquinamento ma di rischi. Il gestore di stabilimento non deve presentare permessi ambientali, deve presentare permessi relativi al rischio di incidenti;
non c'è un tema di tutela ambientale in quanto produciamo GPL che
Pag. 7 di 14 non è inquinante, ma è sostanza che comporta rischi di infiammabilità ed esplosione. Il gestore deve anche espletare incombenze normative come richieste al Ministero, notifiche ai vigili del Fuoco, presenziare a ispezioni, sempre relative al rischio Seveso.
Il Gestore di Stabilimento ha piena autonomia decisionale, riportando solo al CdA.
ADR sono stato assunto con inquadramento di Dirigente.
ADR fino a quando sono diventato Gestore, mi risulta che fosse il gestore dei tre ER stabilimenti indicati prima;
non mi risulta che la proprietà sia cambiata nel frattempo.
ADR quando sono arrivato c'era in atto una modifica del deposito, firmata in parte da e in parte da La valutazione era stata fatta tutta da Parte_1 Persona_2
Con modifica del deposito intendo un ammodernamento della parte Parte_1 impiantistica ai fini della conformità alla normativa
Sevesa.
ADR il mio riporto era e collaboravo con Persona_2 Parte_1
20. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_3
«Ho lavorato per la convenuta dal 1974 al 2023. Ho ricoperto vari ruoli;
negli anni successivi al 2014 mi sono occupata di commerciale, piccoli serbatoi, trasporti e lubrificanti e affiancavo il ricorrente nelle sue attività.
Confermo che il ricorrente tra il 2014 e il 2021 convocava e presiedeva riunioni della forza vendita di e di Ecogas presso i cui uffici di CE del Friuli (UD) si CP_1 recava frequentemente;
analizzava l'andamento del fatturato, l'operato di ciascun venditore (agente o dipendente); cambiava zona ai venditori, stipulava nuovi contratti di agenzia;
partecipava all'elaborazione ed autorizzava le politiche retributive incentivanti per i venditori, stabilendo quote retributive al raggiungimento di obiettivi, quali volume delle vendite, acquisizione di nuovi clienti, diminuzione delle situazioni di insolvenza.
Incontrava pressoché quotidianamente i responsabili di Amministrazione, rag. Per_4
e del Controllo di Gestione, dr. per monitorare l'andamento
[...] Persona_5 economico delle Società, rinvenendo, peraltro, con la loro collaborazione, irregolarità in materi di recupero crediti e di retribuzioni e provvedendo alle conseguenti regolarizzazioni nonché al mutamento di incarichi / mansioni.
Incontrava frequentemente la Funzione Risorse Umane (Quber e Bonelli) con la quale varava procedure quali quelle di “presenze” e di “trasferte”; formalizzava gli assetti organizzativi con organigrammi;
verificava la correttezza degli inquadramenti rispetto alle
Pag. 8 di 14 mansioni effettivamente svolte e l'adeguatezza dei livelli retributivi, decidendo eventuali aumenti e/o premi una tantum.
Forniva le indicazioni per le relazioni sindacali, con particolare riferimento a procedure di fusione per incorporazione di Società, con conseguente trasferimento di personale e alla stipulazione di accordi sindacali aziendali;
decideva la Società esterna cui appaltare l'elaborazione di paghe e contributi;
si occupava, insieme al suo collaboratore diretto di sicurezza sul lavoro, di qualità e di ambiente, partecipando a Parte_2 riunioni anche con consulenti esterni e con i responsabili delle Funzioni aziendali interessate;
con l'assistenza dei sigg.ri e si occupava Parte_2 Persona_6 della manutenzione degli impianti, degli uffici e dei punti vendita stradali ed autostradali di proprietà del Gruppo, stipulando contratti con Società di manutenzione.
Negoziava e stipulava contratti-quadro per l'acquisto di carburanti con primarie
Compagnie petrolifere internazionali e, con l'assistenza del sig. con le Persona_7 principali Società distributrici di oli lubrificanti che una divisione commerciale della
Società, della quale era responsabile il predetto sig. rivendeva;
anche con Per_7 riferimento agli oli, il ricorrente provvedeva alla verifica dell'andamento delle vendite, ad assumere dipendenti, a stipulare nuovi contratti di agenzia.
In affiancamento all'Amministratore Unico sig. si occupava degli stati di Persona_1 avanzamento dei lavori dell'allora costruendo deposito costiero di Chioggia, partecipando a riunioni con tecnici e con le Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni e di controllo sui lavori.
Incontrava i rappresentanti delle Banche, stipulava contratti di fido con le stesse, con particolare riferimento agli investimenti necessari per la costruzione del deposito di
Chioggia; impartiva le disposizioni di pagamento a fornitori, appaltatori, dipendenti, consulenti e all'Erario in materia di IVA, accise, Irpef ed Irpeg;
nominava consulenti fiscali e finanziari (dr. e legali (avv. Maria Elisabetta Contino) ai quali Persona_8 conferiva specifici incarichi e sottoponeva quesiti.
Si occupava di PL, la Società di compravendita di energia elettrica e di metano, alla quale prepose il sig. e che seguiva, inter alia autorizzando l'apertura Controparte_2 dell'agenzia territoriale della Spezia.
Seguiva anche la che veniva costituita in seguito ad una sua idea;
Controparte_5 forniva costanti direttive ed indicazioni al responsabile aziendale, sig. Persona_9
Seguiva, infine, i sistemi informativi avvalendosi per l'hardware del sig. , al CP_3 quale forniva indicazioni, autorizzando i necessari investimenti in materia di sicurezza e
Pag. 9 di 14 riservatezza dei dati, firmando i relativi contratti;
per il software si avvaleva di Società terze, con le quali interloquiva, stipulando i contratti di collaborazione / fornitura.
Dopo il 1° febbraio 2021 il ricorrente non si è più occupato di Socogas Rete e di AT
Petroleum. Si occupava solo dell'attività dei piccoli serbatoi per le società ed CP_1
Ecogas, dei trasporti e dei lubrificanti. Non si occupava più di acquisto e vendita di carburanti, amministrazione, finanza e controllo e assunzione di dipendenti.
Dopo l'arrivo di a settembre 2021 ha continuato a svolgere le funzioni che ho Per_11 detto;
poi è intervenuto un altro direttore commerciale e non si occupava più dei piccoli serbatoi;
io stessa dovevo rispondere al nuovo direttore commerciale . Parte_4
Comunque non si occupava più di Socogas Rete e di AT Petroleum. Per quanto mi riguarda, dopo l'arrivo di questo direttore non dovevo riportare più al ricorrente per nessuna attività.
Da quando è Presidente il ricorrente non è più responsabile di società o Persona_2 funzioni aziendali. Non so se avesse procure;
non credo che avesse collaboratori che riportassero a lui;
non aveva accesso a informazioni sull'andamento aziendale.
ADR nel periodo in cui era co-direttore generale riportavano a lui i dipendenti di Ecogas
e Socogas s.p.a».
21. Il teste ha riferito quanto segue:
«Lavoro per la convenuta dal maggio 2022. Sono responsabile del personale.
Quando sono arrivato in azienda, il ricorrente era co-direttore generale. Si occupava di alcune società controllate: PL, GL Trasporgas, SC e la parte GPL di e CP_1 di Ecogas.
Aveva la responsabilità, come amministratore e co-direttore generale, di queste società.
Questo l'ho visto dai verbali dell'azienda. Come responsabile del personale, comunque, se c'erano problematiche con queste società riferivo al ricorrente.
ADR dai verbali so che si occupava anche delle società e Hunsgas. CP_6
So che era gestore di stabilimento, non saprei dire precisamente da quando ma sicuramente da quando sono arrivato io e anche in precedenza.
Non credo che avesse funzioni in tema di prevenzione dell'inquinamento ambientale, perché non penso che siamo soggetti a questa normativa in quanto produttori di GPL.
Sicuramente doveva curare la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza sul
Pag. 10 di 14 lavoro e Seveso. Gli impianti che seguiva erano CE e MO. CP_4
Questi ultimi due sono di Ecogas.
Il gestore di stabilimento ha la responsabilità tecnica e sulla sicurezza e dal punto di vista operativo. C'è un'attività di carico e scarico delle merci e dei prodotti che va organizzata e gestita. C'è anche una parte di presentazione di dichiarazioni alle autorità e di supervisione degli adempimenti normativi.
Inoltre aveva la responsabilità della parte di trasporti e di logistica, che è un'attività importante in quanto movimentiamo parecchia merce. Riguarda sia il trasporto primario del carburante agli impianti di distribuzione sia il trasporto secondario ai clienti che usano il gpl da combustione.
Confermo che il gestore di stabilimento ha piena autonomia decisionale nell'ambito delle sue deleghe.
Da quando è stata nominata come Presidente, il ricorrente aveva Persona_2 mantenuto la responsabilità delle società che ho menzionato prima. Aveva una serie di collaboratori che rispondevano a lui nella gestione di queste società, sia per la parte tecnica che per la parte commerciale e di logistica. Continuava a esercitare i poteri che ho detto in forza di procure;
così mi risulta dalla lettura dei verbali aziendali e dal fatto che ho continuato a interfacciarmi con lui in quanto responsabile del personale. Aveva accesso a informazioni sull'andamento aziendale.
ADR io riportavo alla dott. in quanto Presidente per quanto riguarda la gestione ER della capogruppo e come ho detto al ricorrente per questioni attinenti al personale delle società da lui gestite.
ADR mi risulta che il sig. er un periodo sia stato datore di lavoro agli effetti della ER legge sulla sicurezza sul lavoro. Mi pare che fosse lui il datore di lavoro quando sono arrivato a maggio 2022.
ADR confermo che ad agosto 2022 è stato nominato un direttore commerciale, Pt_4
, per il reparto piccoli serbatoi, che riportava alla dott. I vari responsabili
[...] ER avevano un riporto diretto con la dott. n quanto Presidente. ER
ADR non ho ricevuto lamentele formali o informali dal sig. iguardo l'accesso alle ER informazioni aziendali, anzi ci confrontavamo su informazioni relative all'andamento economico della società. Diverse volte mi ha chiesto informazioni sul personale e noi gliele fornivamo.
Pag. 11 di 14 ADR confermo di avere affiancato il ricorrente nella negoziazione di un accordo aziendale. Noi applichiamo al personale due CCNL, quello Commercio e quello
Trasporti. Nell'ambito dei trasporti avevamo un accordo di secondo livello negoziato dal ricorrente».
22. Dalle deposizioni testimoniali non è emersa la prova del fatto che, in seguito alla riorganizzazione aziendale operata dopo la morte del precedente Presidente siano state assegnate al ricorrente mansioni non conformi alla sua Persona_1 qualifica dirigenziale.
23. È infatti emerso che il ricorrente, dopo il rientro di nella Persona_2
compagine aziendale, abbia ricoperto ruoli apicali nell'ambito di alcune delle società facenti parte del gruppo afferente alla società convenuta: specificamente, il ricorrente amministrava le società PL, GL Trasporgas, SC, CP_6
Hunsgas e la divisione “GPL” di Socogas ed Ecogas.
24. Al ricorrente era attribuito il ruolo di gestore di stabilimento degli impianti di
MO Maggiore e CE del Friuli, in forza del quale aveva la CP_4 responsabilità tecnica, sulla sicurezza e sul piano operativo, con piena autonomia decisionale nell'ambito delle sue deleghe. Inoltre, il ricorrente era incaricato di curare la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza sul lavoro e di prevenzione dei grandi rischi industriali.
25. Il ricorrente era inoltre responsabile delle operazioni di trasporto e di logistica, di particolare rilevanza nell'ambito della società convenuta in ragione della mole di carburante movimentato.
26. Nella gestione delle società, il ricorrente si avvaleva di una serie di collaboratori che rispondevano a lui.
27. Dalle deposizioni dei testimoni che erano presenti in società prima del 2021 è invero emerso che, nel periodo antecedente alla morte di i ruoli Persona_1 ricoperti e le responsabilità affidate al ricorrente erano sicuramente molto più rilevanti e di maggiore importanza, dato che, in qualità di unico Direttore
Pag. 12 di 14 Generale, si occupava della gestione globale di tutte le società del gruppo e non solo di alcune di esse.
28. Tuttavia, l'autonomia decisionale, gestionale e operativa riconosciuta al ricorrente anche dopo la divisione delle responsabilità apicali con la sorella e le mansioni a lui assegnate sono di sufficiente grado di professionalità e responsabilità da essere riconducibili alla qualifica dirigenziale riconosciuta contrattualmente al ricorrente.
29. Ciò anche considerando che l'art. 1 CCNL Dirigenti Commercio individua tra i profili professionali rientranti nella categoria dei dirigenti, tra l'altro, i
«condirettori» e i «capi di importanti servizi e uffici», ossia proprio i ruoli attribuiti ed effettivamente svolti dal ricorrente dopo la riorganizzazione aziendale.
30. Poiché il mutamento delle mansioni assegnate al ricorrente a seguito dell'esercizio dello ius variandi datoriale non ha comportato l'attribuzione di compiti propri di categorie legali di inquadramento inferiori a quella riconosciuta in contratto, non si configura nel caso di specie un inadempimento della parte convenuta agli obblighi previsti dall'art. 2103 c.c.: pertanto, è infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, che presuppone logicamente l'illiceità della condotta che ha cagionato il danno asseritamente subito.
31. Né ha trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali l'allegazione attorea circa il completo svuotamento delle mansioni assegnate al ricorrente a partire dal novembre 2022.
32.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
33. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00, scaglione nel quale è ricompreso il valore dichiarato della domanda di risarcimento del danno svolto in ricorso.
Pag. 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 04/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 14 di 14