Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 19/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 27/06/2024 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 [...]
e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
28/07/1970, CF , entrambi elett.te dom.ti in CodiceFiscale_2
Acate Via Mameli, 76, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Leone, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti nel procedimento n.
886/2016 RG.
APPELLANTI
C O N T R O
, nata a [...] il [...], CF Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Niscemi, via Largo C.F._3
Spasimo, 28, presso lo studio dell'avv. Antonio Eugenio Muscia, dal
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quale è rapp.ta e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art: 127ter c.p.c.
Per parte appellante:”….in accoglimento del presente appello: - riformare la sentenza n. 496/2020 del Tribunale di Gela e, per l'effetto, - rigettare, per i motivi tutti esposti, la domanda di usucapione avanzata da , in quanto infondata Controparte_1
in fatto ed in diritto;
- condannare l'appellata alle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.....”.
Per parte appellata: “…insiste come in atti e in tutte le eccezioni e questioni preliminari di inammissibilità del proposto appello, poiche' infondato in fatto e diritto. Reitera tutte le eccezioni e questioni preliminari di inammissibilità cosi come indicate nella memoria di costituzione in appello, precisa le conclusioni come da conclusum di cui in comparsa di costituzione e chiede che la causa sia posta in decisione con i termini per il deposito di comparsa conclusionali e memoria di replica e per l'effetto la conferma in toto dell'impugnata sentenza, vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15/06/2016, Controparte_1
conveniva in giudizio e
[...] Parte_1 Parte_2
esponendo di essere stata sempre nel possesso pacifico ed indisturbato dell'immobile in Niscemi, al foglio 33 part 261 sub.1 pt e
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part 261 sub 3 di cui catastalmente erano intestatari Pt_2
per 2/72, per i 2/72 e
[...] Parte_1 Controparte_2
(già ) per i restanti 39/72 del PT di
[...] Controparte_3
proprietà , nonché l'intera proprietà del piano Persona_1
primo. Evidenziava di avere provveduto alla ristrutturazione dell'immobile, da oltre un ventennio, mediante il rifacimento degli intonaci esterni, pavimentazione degli interni, infissi esterni, alla comunicazione agli enti proposti dell'inizio lavori, acquisto e pagamento materiali, adibendo l'immobile ad abitazione della propria famiglia dal 14/07/1990, senza che i convenuti si fossero interessati dell'immobile. Per cui chiedeva dichiararsi l'avvenuta usucapione dei beni immobili indicati in citazione.
Si costituivano in giudizio e , Parte_1 Parte_2
eccependo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art 1158 c.c. per dichiarare l'intervenuta usucapione Deducevano di essere comproprietari per via ereditaria dei fabbricati oggetto del contendere, e che questo valeva anche per l'attrice, divenuta a sua volta comproprietaria degli immobili a far data dalla morte del padre,
, avvenuta nel 2001. La stessa aveva provveduto, Persona_2
alla denuncia di successione del defunto padre ed alla rettifica della intestazione catastale dei beni medesimi, così dimostrandosi ben consapevole dell'esistenza della comunione su di essi. Esponevano i convenuti di avere consapevolmente tollerato, in virtù dei vincoli familiari, che i coniugi abitassero l'immobile, essendo stato CP_1
peraltro espressamente concordato e ribadito in più occasioni,
l'intento degli stessi di acquistarne le quote. Contestavano CP_1
che l'attrice avesse avuto la disponibilità esclusiva dei fabbricati sin
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dal 1990, dal momento che vi ha abitato soltanto per alcuni anni, usufruendo solo del piano primo. Rilevavano inoltre che che la signora è divenuta comproprietaria dei fabbricati nel 2001 e CP_1
che nel 2012, gli odierni convenuti le inviavano una missiva con la quale proposero lo scioglimento, in via bonaria, della comproprietà, previa stima dei beni. Richiesta che a loro dire venne rigettata dall'attrice con lettera del 18\4\2012. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda.
Con sentenza n.496/2020 pubblicata in data 15/12/2020, resa in data
17/11/2020, il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando nel giudizio 886/2016, dichiara l'acquisto per usucapione dell'attrice dell'immobile sito in Niscemi Viale Mario Controparte_1
Gori n. 285 e via Einaudi n. 35, piano terra composto da vani due individuato catastalmente al foglio 33 particella 261 sub/1 categoria
A/6 del Comune di Niscemi e piano primo del fabbricato sito in
Niscemi via Einaudi n. 35, individuato catastalmente nel Comune di
Niscemi al foglio 33 particella 261 sub/3. Liquida le spese del giudizio in € 2.430,00, oltre spese generali, iva e Cpa come per legge, in favore di . Ordina al Conservatore dei RR.II. di Controparte_1
Caltanissetta di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero da responsabilità.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza e , Parte_1 Parte_2
proponevano appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “….- riformare, per le motivazioni di cui in narrativa, la sentenza n.496/2020 del Tribunale di Gela e, per l'effetto, -rigettare, per i motivi tutti di cui in narrativa, la domanda di usucapione avanzata da
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, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Controparte_1
condannare l'appellata alle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio...”.
Si costituiva in giudizio, , chiedendo nelle Controparte_1
conclusioni dell'atto “…in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da e , in quanto Parte_1 Parte_2
introdotto in violazione delle disposizioni di cui al novellato art. 342,
e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 496/2020, emessa dal Tribunale di Gela. In subordine, senza recesso, accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 e 348 bis c.pc nonché infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello incoato e, per l'effetto, dichiarare il passaggio i giudicato della sentenza impugnata per decorso dei termini;
In via principale e nel merito: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse l'ammissibilità dell'appello proposto, respingere l'appello principale nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante, siccome infondati in fatto e diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado. In via Istruttoria si chiede l'acquisizione in giudizio del fascicolo d'ufficio di primo grado recante n° 886/2016 R.G. Vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.....”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del gravame per la dedotta violazione dell' 342 c.p.c., dedotta dalla parte appellata Controparte_1
, non è fondata. La Suprema Corte di Cassazione ha
[...]
chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno
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interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. UN,
Sentenza n.27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 – 01). Nel caso di specie, l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
§§§§§§§
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per nullità della stessa per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Deducono gli appellanti che il primo giudice non si è pronunciato su alcune eccezioni sollevate dai germani , nonchè per avere il Pt_1
Giudice accolto la domanda di usucapione con motivazione striminzita, commettendo errori di interpretazione nella disciplina dell'usucapione. Il Tribunale di Gela avrebbe accolto la domanda di usucapione per il solo fatto che la avrebbe eseguito dei lavori CP_1
di manutenzione ordinaria e straordinaria, contraddicendo la propria
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stessa premessa secondo cui avere eseguito lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria non era sufficiente per ottenere l'usucapione.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per non avere il primo giudice colto la particolarità della questione la quale attiene a due fabbricati in comproprietà tra coeredi;
e per avere accolto la domanda attorea sul presupposto che
[...]
e non abbiano fatto uso della cosa comune. Parte_1 Pt_2
Con il terzo motivo di appello l'appellante si duole della omessa pronuncia da parte del primo Giudice sulla inesistenza dei presupposti ex art 1158 cc., in particolare sulle circostanze di ciò indicative, quali la successione ereditaria al padre Persona_2
avvenuta nell'anno 2001 e la denuncia di successione effettuata dalla stessa e la rettifica dei data catastali degli immobili. Non CP_1
considerate neppure la mera tolleranza da essi eccepita né la contestazione sull'asserito possesso da parte dell'attrice sin dal
1990, chiaramente insussistente posto che fino al 2001 era occupato dai genitori della . Poi dalla morte del padre (2001), Controparte_1
l'immobile venne occupato dalla madre Persona_1
proprietaria della quota dei 39/72, deceduta nel 2015.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per carenza di motivazione sulla cd tolleranza e per nullità avendo il primo giudice errato nella applicazione dell'art 1158 e segg cc.
Deduce l'appellante che i avrebbero tollerato in conseguenza Pt_1
dei rapporti parentali, che la detenesse l'immobile del solo CP_1
primo piano per qualche anno. L'appellata, inoltre, a differenza di quanto argomentato dal primo giudice, non avrebbe dato la minima
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prova di avere palesemente manifestato ai germani di volere Pt_1
trattenere i fabbricati uti dominus. Erano stati invece i , nel Pt_1
2012, ad avere inviato alla una missiva ove proponevano lo CP_1
scioglimento in via bonaria della comproprietà previa stima dei beni, proposta rigettata con lettera del 18/04/2012. Ribadiscono gli appellanti non essere vero che la fosse residente dal 1990 CP_1
negli immobili de quo poiché l'immobile era nella disponibilità dei genitori fino al 2015 ed il certificato di residenza dimostrerebbe che la era residente nell'immobile del primo piano dal 1998 al CP_1
2010.
Le censure, che, in quanto tra loro connesse, vengono trattate insieme, sono infondate.
Osserva la Corte che come evidenziato anche dal giudice di prime cure le opere di ristrutturazione integrale dell'immobile, possono configurare una situazione di possesso utile ai fini dell'usucapione a meno che non emergano elementi che indichino una mera tolleranza del proprietario. Infatti per l'usucapione, ex art 1158 cc, il possesso deve essere pacifico, pubblico, e non equivoco per almeno 20 anni. Il fatto che un soggetto realizzi delle opere di ristrutturazione integrale, sostenendone i costi e gestendo il bene come fosse proprio, rappresenta un forte indizio di possesso autonomo e non di semplice detenzione, dimostrando la volontà di agire, uti dominus, e rendendo così il possesso idoneo per l'usucapione. E' significativo che non risulti che la non avesse mai chiesto ai comproprietari alcun CP_1
parziale rimborso delle spese sostenute.
Nella fattispecie è stato provato che fin dal 1990 la attrice era residente ed abitava nell'immobile oggetto della domanda di
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usucapione in Niscemi, con possesso esclusivo della stessa sugli immobili. In particolare leggendo le testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado da e Testimone_1 Testimone_2
escussi alla udienza del 17/04/2018, si ricava che il primo ebbe ad eseguire e realizzare nell'immobile oggetto di usucapione, l'impianto idrico interamente pagato dalla di avere provveduto altresì CP_1
alle comunicazioni di inizio lavori con gli enti preposti, all'acquisto dei materiali, e di avere eseguito detti lavori intorno agli anni 1990 (..è vero ho realizzato l'impianto idrico nell'immobile che mi viene indicato;
è vero sono stato interamente pagato;
sono stato pagato dalla sig.ra ; riconosco nella planimetria che Controparte_1
mi viene mostrata l'immobile ove ho effettuato i detti lavori ricordo che tali lavori sono stati eseguiti intorno agli anni 1990….”). Ed il a sua volta riferisce di avere eseguito all'interno degli Tes_2
immobili, lavori di muratura quali il rifacimento dei bagni, intonaci e della pavimentazione e che venne pagato dalla riconoscendo CP_1
nella planimetria mostratagli l'immobile .
La Cassazione ha affermato in numerose sue statuizioni (Cass
22444/2019, Cass 10734/2018), che il coerede può usucapire la quota degli altri coeredi senza necessità di interversione del possesso, essendo sufficiente il compimento di atti univocamente rivolti contro i compossessori, tali da rendere riconoscibile a costoro la intenzione di non possedere quale semplice compossessore, ma come possessore esclusivo (Cass 2018/10734). Può dunque affermarsi che la parte attrice ha pienamente assolto il proprio onere, avendo provato di avere posseduto in modo pacifico ed indisturbato per oltre un ventennio gli immobili de quo, con modalità
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incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non come “uti condominus”. Mentre dall'altro lato parte convenuta non
è riuscita a provare il contrario e cioè che la quale coerede, CP_1
possedeva gli immobili per mera tolleranza, cioè per una concessione di fatto e non di un possesso esclusivo utile all'usucapione. Si ricorda che “in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza” (Cass. 16 aprile 2018 n.
9275)..
Per di più quanto dedotto da parte appellante e cioè che la CP_1
era a conoscenza della comproprietà, per avere provveduto nel 2001 alla denuncia di successione del di lei padre e alla rettifica dei data catastali degli immobili, è priva di pregio. Infatti, la semplice presentazione della denuncia di successione e la rettifica dei dati catastali da parte di un coerede nulla prova, essendo questi solo degli obbligo fiscali, che non incidono minimamente sul possesso. Che tali comportamenti potessero denotare la consapevolezza della CP_1
dell'esistenza di una comunione dei beni è irrilevante, dal momento che
Ai fini dell'usucapione, l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri. L'usucapione richiede, infatti, solo il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con
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la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, e non è, quindi, incompatibile con la conoscenza del diritto altrui né con una dichiarazione rivolta ad un terzo relativa al titolo di proprietà del titolare formale intestatario (Cass. 28 luglio 2023 n. 23045)
L'appello pertanto va rigettato.
Le spese di lite del secondo grado, liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
496/2020, pubblicata in data 1512/2020, resa dal Tribunale di Gela, appellata da e da . Parte_1 Parte_3
condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in €
1.923,00 (di cui € 536,00 per fase studio, € 536,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute da distrarre in favore del suo procuratore costituito avv. Antonio Eugenio Muscia dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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