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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33073/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Marconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 33073 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
AVV. in proprio e quale unico socio e legale rappresentante di NTroparte_1 [...]
nato a [...] il [...], NTroparte_2
difeso in proprio per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro residente a [...], elettivamente domiciliata a Chiari (BS) presso lo NTroparte_3
studio degli avv.ti Antonio Ramera e Andrea Giliberto che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di risposta;
OPPOSTA
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente: Voglia il Tribunale,
Preliminarmente, ex art. 649 c.p.c., sospendere l'esecuzione provvisoria del D.I. opposto concessa nei confronti dell'opponente in proprio, ricorrendone gravi motivi, costituiti dalla qualita' professionale dell'opponente, dall'importanza della somma ingiunta e dall'evidente fondatezza dell'opposizione con riferimento all'assoluta genetica insussistenza della ragione creditoria azionata.
Nel merito, per le motivazioni tratteggiate, revocare il decreto ingiuntivo n. 11123/2023 (23157/2023
RG) emesso e depositato dal Tribunale di Milano il 28/06/2023, notificato il 07/07/2023, statuendo nel merito come nessuna somma sia dovuta all'opposta dall'opponente ne in proprio, ne nella indicata qualita', essendo il credito alla base del monitorio richiesto ed ottenuto, assolutamente insussistente e dovendosi eventualmente accertarlo in autonomo giudizio “a cognitio plena” nell'alveo delle norme societarie in tema di liquidazione della quota e di eventuale distribuzione di utili e perdite.
Con vittoria di spese e compensi.
Nell'interesse dell'opposta: Voglia il Tribunale,
In via principale, previe le opportune declaratorie, rigettare l'opposizione e, quindi respingere le domande spiegate da parte opponente perché tutte infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 11123/2023, R.G. n. 23157/2023, emesso dal Tribunale di
Milano.
Condannarsi ex art. 96 c.p.c. gli odierni opponenti al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della convenuta opposta.
pagina 2 di 13 In via istruttoria: Si insta affinché il Giudicante, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 245
c.p.c., voglia ammettere prova per testi sui seguenti capitoli da intendersi depurati di eventuali espressioni negative o valutative:
1) Vero è che con comunicazione del 20 settembre 2017 la PDV formalizzava alla signora CP_3
la richiesta di erogazione di un finanziamento soci infruttifero per l'importo di euro 55.000,00
[...]
(cinquantacinquemila/00), con termine per la restituzione previsto al 30 giugno 2019 (con tacito rinnovo di anno in anno) e con diritto per la socia accomandante di chiedere l'integrale restituzione del finanziamento non prima del 30 giugno 2021, come da doc. 4 che viene rammostrato al teste?
2) Vero è che, in adesione alla proposta di finanziamento di cui al capitolo precedente, in data 27
settembre 2017, la signora versava a mezzo bonifico bancario la somma di euro NTroparte_3
NT 55.000,00 in favore della , coma da docc. 5 e 6 che si rammostrano al teste?
NT 3) Vero è che nelle annualità 2017-2021 la società riportava rendiconti di esercizio in sostanziale pareggio ovvero negativi?
4) Vero è che nella seconda metà dell'anno 2021 la signora maturava la decisione NTroparte_3
di recedere dalla PDV? Dica il teste, se a conoscenza, le ragioni che spingevano la signora a CP_3
voler recedere dalla PDV.
5) Vero è che in data 21 settembre 2021 la signora dichiarava la sua irrevocabile volontà di CP_3
NT recedere dalla , esercitando così a tutti gli effetti di legge il diritto di recesso?
NT 6) Vero è che in data 21 settembre 2021 la signora recedeva dalla ? Testimone_1
7) Vero è che il recesso dei soci e veniva formalizzato con atto a NTroparte_3 Testimone_1
rogito del Notaio dott. del 21 dicembre 2021, come da doc. 7 che viene Persona_1
rammostrato al teste?
pagina 3 di 13 8) Vero è che, contrariamente a quanto dichiarato dalla signora nell'atto di NTroparte_3
modifica dei patti sociali di cui al punto precedente, PDV aveva omesso di liquidare in suo favore il valore della quota?
9) Vero è che nel mese di maggio 2022 la signora per il tramite del di lei marito signor CP_3
comunicava all'avv. la volontà di formalizzare la richiesta di NTroparte_4 NTroparte_1
NT restituzione della somma di euro 55.000,00 erogata nel mese di settembre 2017 a a titolo di finanziamento soci?
10) Vero è che, preso atto della volontà manifestata dalla signora di cui al NTroparte_3
precedente capitolo, l'avv. , anche a mezzo di messaggi whatsapp (cfr. doc. 19), NTroparte_1
riconosceva il debito di euro 55.000,00 nei suoi confronti, dichiarando di voler saldare il debito mediante un piano di rientro?
11) Vero è che con comunicazione PEC del 03 giugno 2022, la signora NTroparte_3
NT formalizzava alla la sua volontà di interrompere il rinnovo tacito della durata del finanziamento dalla medesima erogato nel mese di settembre 2017, per l'importo di euro 55.000,00, chiedendone al contempo l'integrale restituzione, come da doc. 8 che viene rammostrato al teste?
12) Vero è che nelle settimane successive alla comunicazione del 03 giugno 2022 l'avv. CP_1
proponeva alla signora un pagamento rateale da formalizzare mediante
[...] NTroparte_3
scrittura privata?
13) Vero è che in data 24 giugno veniva sottoscritta tra la signora da un lato, e la NTroparte_3
NT
e l'avv. , dall'altro, scrittura privata con la quale quest'ultimo, in qualità di unico NTroparte_1
NT socio superstite della , riconosceva il debito derivante dal finanziamento soci erogato in favore di
NT
e si impegnava a restituire alla signora la somma di euro 55.000,00 in n. 5 NTroparte_3
pagina 4 di 13 rate, ciascuna di euro 11.000,00, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, e con decorrenza a far tempo dal 31 dicembre 2022 e fino al dicembre 2026, come da doc. 9 che viene rammostrato al teste?
Si indica la lista dei testi dei quali si chiede l'audizione: , C.F. Testimone_2
, con studio in via Alfredo Catalani, n. 68, Milano, su tutti i capitoli di prova;
C.F._1
C.F. , residente in [...], Milano, su Testimone_3 C.F._2
tutti i capitoli di prova;
C.F. , residente in [...] C.F._3
n. 10, Milano, su tutti i capitoli di prova.
Senza inversione alcuna dell'onere della prova si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli che saranno formulati dalle parti opponenti, con riserva di indicare ulteriori e diversi testi qualora informati sulle diverse circostanze.
Da ultimo si insta, anche alla luce della condotta capziosa e ostruzionistica sino ad oggi tenuta dall'attrice opponente, affinché il Giudicante: 1) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 210
c.p.c. voglia ordinare all'avv. l'esibizione su idoneo supporto telematico (oppure NTroparte_1
secondo le diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) di tutte le sue dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia relative agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; 2) ai sensi e per CP_5
gli effetti di quanto previsto dall'art. 210 c.p.c. voglia ordinare all'avv. , in qualità di NTroparte_1
NT rappresentate legale pro tempore della , l'esibizione su idoneo supporto telematico (oppure secondo le diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) dei rendiconti e dei bilanci di esercizio
NT di presentati all'Agenzia relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; 3) ai sensi CP_5
e per gli effetti di quanto previsto dall'art 210 c.p.c. voglia ordinare all'avv. NTroparte_1
l'esibizione su idoneo supporto telematico (oppure secondo le diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) di tutti i rapporti bancari dal medesimo intrattenuti con i diversi istituti di credito (con pagina 5 di 13 specifica indicazione delle banche) nonché delle movimentazioni sui conti correnti a lui intestati con decorrenza dal mese di settembre 2017 e sino al 31 dicembre 2021; 4) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 210 e 213 c.p.c., voglia ordinare l'esibizione su idoneo supporto telematico (oppure secondo le diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) all'Agenzia delle Entrate (C.F. e
P.IVA ) di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate all'avv. relative P.IVA_1 NTroparte_1
agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 nonché dei rendiconti e dei bilanci di esercizio presentati dalla
NT
relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14 settembre 2023, l'avv. in proprio e NTroparte_1
quale unico socio della ha proposto opposizione NTroparte_2
avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Milano il 28.6.2023
con cui gli era stato ingiunto, in solido con la e NTroparte_2
l'avv. , il pagamento a favore di della somma di € 55.000 oltre Testimone_1 NTroparte_3
interessi e spese, dovuta in forza della scrittura di riconoscimento del debito sociale restitutorio del finanziamento infruttifero effettuato dalla socia accomandante a favore della società, da lui sottoscritta il 24 giugno 2022.
A motivo di opposizione sosteneva la natura fittizia del finanziamento eseguito dalla socia accomandante non professionista, a favore della società tra professionisti NTroparte_3 [...]
costituita da lui e dall'avv. per la ripartizione degli utili dell'attività dello NTroparte_2 Tes_1
studio legale che aveva un fatturato annuo di circa 200.000 euro, trattandosi di un prestito che celava,
pagina 6 di 13 in ragione della minore pressione fiscale, un vero e proprio apporto di capitale. La somma era stata, in realtà, versata dalla per l'acquisto della partecipazione sociale nella CP_3 [...]
mascherato da prestito anche in vista del futuro ingresso nella NTroparte_2
compagine sociale del figlio, affezionato collaboratore dell'opponente nel frattempo Testimone_3
divenuto dirigente di spicco della Tecnocasa, principale cliente dello studio legale.
In questo contesto, la scrittura di riconoscimento o accollo del debito per la restituzione del prestito era stata da lui sottoscritta solo per mantenere buoni rapporti con la e non perdere il più CP_3
importante cliente dello studio.
Chiedeva, pertanto, la sospensione della provvisoria esecuzione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio l'opposta riferiva di aver aderito al progetto NTroparte_3
imprenditoriale propostole dall'avvocato opponente e dell'avv. entrando in società con loro, il Tes_1
13 settembre 2017, indotta dalle prospettive di profitto dello studio legale da allestire a Milano.
Su richiesta della società aveva eseguito il 27 settembre 2017 il finanziamento alla società mediante versamento della somma di € 55.000 con la previsione del termine per la restituzione al 31.12.2019
prorogabile annualmente con diritto di ottenerne integrale restituzione non prima del 30 giugno 2021.
La somma era stata utilizzata dai due professionisti per l'allestimento dello studio legale ma l'attività
sociale non dava i risultati sperati tanto che il rendiconto annuale era stato sempre negativo. Ciò
l'aveva indotta a recedere dalla società il 21 dicembre 2021 insieme alla socia avv. ed a Tes_1
richiedere alla società la restituzione del prestito.
A fronte della richiesta di restituzione del finanziamento l'avv. nella sua qualità di unico socio CP_1
pagina 7 di 13 accomandatario superstite, con scrittura privata non novativa del 24 giugno 2022, aveva riconosciuto il debito sociale impegnandosi a pagarlo in rate prefissate che tuttavia non rispettava.
A seguito della risoluzione dell'accordo per inadempimento, il 26 aprile 2023, aveva richiesto il pagamento dell'intera somma di € 55.000 e con lettera del 19 maggio 2023 l'avv. aveva di CP_1
nuovo riconosciuto il debito scusandosi per il ritardo nel pagamento a cui, però, non provvedeva.
NTestava l'opposizione proposta dall'avv. per motivi palesemente contrastanti con i diversi CP_1
riconoscimento di debito che, comunque, ponevano a suo carico l'onere di provare l'inesistenza del credito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sottolineando la gravità della condotta di malafede tenuta dal professionista che aveva utilizzato il finanziamento della socia accomandante non professionista per l'allestimento dello studio di Milano per poi fatturare in proprio ai clienti della società,
compromettendo la redditività dell'attività sociale.
Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto anche nei confronti della società la riunione al presente NTroparte_2
giudizio della opposizione separatamente proposta avverso il decreto ingiuntivo dall'avv. e, nel Tes_1
merito, il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
All'esito dell'udienza di trattazione il giudice istruttore respingeva l'istanza di riunione dell'opposta e la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente avv. in mancanza dei gravi motivi attinenti alla presumibile fondatezza dell'impugnazione e, CP_1
concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione anche nei confronti della società
[...]
disponeva la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 NTroparte_2
comma 1 del d. lgs. 28/2010 come modificato dal d. lgs 10 ottobre 2022 n. 149. pagina 8 di 13 All'esito negativo della mediazione il giudice istruttore respingeva le istanze istruttorie delle parti e fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
Con atto depositato il 31 luglio 2024 l'opponente avv. dichiarava di rinunciare agli atti del CP_1
giudizio chiedendo la declaratoria di estinzione del processo e con atto di “ replica all'istanza di
rinuncia agli atti” depositato il 23 settembre 2024 l'opposta dichiarava di accettare la rinuncia a condizione della liquidazione delle spese legali nella misura da lei indicata di euro 12.805,00.
All'udienza di rimessione della causa in decisione la difesa dell'opposta chiariva che l'atto depositato in data 23 settembre 2024 non era da ritenersi accettazione della rinuncia agli atti ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio, in quanto la propria assistita aveva interesse alla pronuncia sulla domanda proposta ex art. 96 c.p.c. oltre che sulla richiesta di condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
***
La domanda dell'opponente di declaratoria dell'estinzione del giudizio per effetto della sua rinuncia agli atti dell'opposizione non può essere accolta in mancanza di accettazione pura e semplice dell'opposta interessata all'esame della domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Il perfezionamento della fattispecie estintiva del processo delineata dall'art. 306 c.p.c. presuppone,
infatti, oltre alla rinuncia agli atti da parte dell'attore anche l'accettazione delle altre parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio e tale interesse, ravvisabile nella possibilità di conseguire un risultato utile più favorevole di quello che otterrebbero con la dichiarazione di estinzione pagina 9 di 13 del processo, sussiste allorché abbiano a loro volta avanzato una domanda riconvenzionale, non essendo sufficiente il mero intento di conseguire le spese processuali.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'estinzione del processo per rinuncia agli atti esaurisce, in linea generale, ogni interesse della parte opposta alla prosecuzione del giudizio dal momento che comporta il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., delle spese processuali a carico del rinunciante. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la parte opposta abbia richiesto la pronuncia di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la giurisprudenza di legittimità più recente, in considerazione della improponibilità della domanda in questione in un diverso e separato giudizio, riconosce il suo interesse alla prosecuzione del processo per ottenere oltre al consolidamento dell'ingiunzione e al rimborso delle spese processuali anche la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ( v. Cass. 21.8.2018 n. 20839).
Nel caso in esame l'opposta non ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio in ragione del suo interesse all'esame della domanda di condanna per responsabilità aggravata e deve, pertanto, in difetto di perfezionamento della fattispecie estintiva del processo procedersi all'esame nel merito dell'opposizione.
Nel merito l'opposizione proposta dall'avv. è priva di fondamento per le ragioni già CP_1
compiutamente esposte dal giudice istruttore nell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto da intendersi integralmente richiamate.
Con la scrittura privata non novativa del 24 giugno 2022 l'avv. ha, infatti, riconosciuto anche CP_1
per conto della il debito sociale restitutorio nei NTroparte_2 CP_2
pagina 10 di 13 confronti della socia accomandante relativo al finanziamento di € 55.000 effettuato con il CP_3
versamento della somma sul conto corrente sociale in data 27 settembre 2017 ha assunto “in proprio
l'obbligo di restituzione” del prestito con le modalità e nei termini convenuti (v. doc. 9 del fascicolo monitorio).
Successivamente alla risoluzione dell'accordo dilatorio seguito all'inutile scadenza del termine della diffida ad adempiere, l'avv. con lettera del 19 maggio 2023 rivolta al procuratore della CP_1
ha di nuovo riconosciuto il debito in questione affermando testualmente “ Egregio collega, CP_3
scrivo a nome mio e di . Nel chiedere scusa alla sig,ra per il tempo Testimone_1 CP_3
trascorso, vorremmo mettere un punto a questa spiacevole situazione. Le chiederemmo di incontrarci
di persona anche con la sua assistita per reperire una soluzione finanziaria sostenibile e definitiva.
Attendiamo fiduciosi, eccetto martedi, qualunque giorno della settimana entrante, tardo pomeriggio,
andrebbe bene! (v. doc. 13 del fascicolo monitorio).
Il riconoscimento del debito della società per la restituzione del prestito, gravante oltre che sulla società
anche sui soci illimitatamente responsabili all'epoca dell'assunzione dell'obbligazione, determina attraverso l'astrazione dalla causa desumibile dall'art. 1988 c.c. l'inversione dell'onere della prova ponendo a carico dei debitori l'onere di dimostrare in giudizio l'inesistenza del debito.
Nel caso in esame l'opponente ha sostenuto, a fondamento della contestazione dell'esistenza del debito restitutorio, la simulazione relativa del contratto di finanziamento intercorso tra la società e la socia accomandante, sostenendo che vi si celerebbe, in realtà, un accordo per il versamento della somma a titolo di apporto di capitale e assumendo così, ai sensi dell'art. 1417 c.c. che sancisce l'inammissibilità
del ricorso alla prova testimoniale e alle presunzioni tra le parti del negozio, l'onere di provare per iscritto l'accordo simulatorio.
pagina 11 di 13 Nessuna prova scritta ha fornito, tuttavia, in giudizio dell'accordo simulatorio in questione essendosi limitato a formulare nell'atto di citazione presunzioni prive di efficacia probatoria fondate, peraltro,
sulla deduzione di un motivo illecito comune relativo all'intento elusivo della normativa fiscale perseguito su suggerimento del professionista consulente della società celando l'apporto di capitale sociale dietro un prestito infruttifero.
L'opposizione rimasta priva di qualsiasi fondamento probatorio deve, pertanto, essere respinta.
La soccombenza dell'opponente implica la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'opposta che si liquidano nella misura minima dei parametri tariffari, avuto riguardo alla particolare semplicità delle questioni affrontate e all'esiguità dell'attività difensiva svolta dall'opponente, in
€ 7052 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
La deduzione di motivi di opposizione in contrasto con la documentazione di riconoscimento del debito sottoscritta in piena consapevolezza degli effetti giuridici che ne derivavano dallo stesso professionista opponente anche per conto della società (v. doc. 9 e 13 del fascicolo monitorio) connota l'opposizione come meramente dilatoria e si traduce in abuso del processo che, ai sensi dell'art. 96 comma 3 e 4
c.p.c., implica la condanna degli opponenti per responsabilità aggravata al pagamento a favore della parte opposta della somma equitativamente determinata nella misura della metà della somma liquidata a titolo di compenso nelle spese processuali, pari ad € 3526, e al pagamento di identica somma a favore della cassa ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 33073/2023 promossa dall' Avv.
in proprio e quale unico socio e legale rappresentante di NTroparte_1 CP_2
pagina 12 di 13 ontro on atto NTroparte_2 NTroparte_2 NTroparte_3
di citazione notificato il 14.9.2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall'avv. e dalla NTroparte_1 NTroparte_2
avverso il decreto ingiuntivo del 28 giugno 2023 n. 11123 emesso dal Tribunale
[...]
di Milano a favore di NTroparte_3
2) condanna gli opponenti avv. e NTroparte_1 NTroparte_2
[.. al pagamento delle spese processuali che liquida a favore dell'opposta in NTroparte_3
complessivi € 7052 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
3) condanna gli opponenti avv. e NTroparte_1 NTroparte_2
al pagamento a favore dell'opposta della somma di € 3526 e al pagamento a NTroparte_3
favore della cassa ammende della somma di € 3526, ai sensi dell'art. 96 comma 3 e 4 c.p.c.
Milano, 31 dicembre 2024
Il Giudice
Daniela Marconi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Marconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 33073 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
AVV. in proprio e quale unico socio e legale rappresentante di NTroparte_1 [...]
nato a [...] il [...], NTroparte_2
difeso in proprio per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro residente a [...], elettivamente domiciliata a Chiari (BS) presso lo NTroparte_3
studio degli avv.ti Antonio Ramera e Andrea Giliberto che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di risposta;
OPPOSTA
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente: Voglia il Tribunale,
Preliminarmente, ex art. 649 c.p.c., sospendere l'esecuzione provvisoria del D.I. opposto concessa nei confronti dell'opponente in proprio, ricorrendone gravi motivi, costituiti dalla qualita' professionale dell'opponente, dall'importanza della somma ingiunta e dall'evidente fondatezza dell'opposizione con riferimento all'assoluta genetica insussistenza della ragione creditoria azionata.
Nel merito, per le motivazioni tratteggiate, revocare il decreto ingiuntivo n. 11123/2023 (23157/2023
RG) emesso e depositato dal Tribunale di Milano il 28/06/2023, notificato il 07/07/2023, statuendo nel merito come nessuna somma sia dovuta all'opposta dall'opponente ne in proprio, ne nella indicata qualita', essendo il credito alla base del monitorio richiesto ed ottenuto, assolutamente insussistente e dovendosi eventualmente accertarlo in autonomo giudizio “a cognitio plena” nell'alveo delle norme societarie in tema di liquidazione della quota e di eventuale distribuzione di utili e perdite.
Con vittoria di spese e compensi.
Nell'interesse dell'opposta: Voglia il Tribunale,
In via principale, previe le opportune declaratorie, rigettare l'opposizione e, quindi respingere le domande spiegate da parte opponente perché tutte infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 11123/2023, R.G. n. 23157/2023, emesso dal Tribunale di
Milano.
Condannarsi ex art. 96 c.p.c. gli odierni opponenti al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della convenuta opposta.
pagina 2 di 13 In via istruttoria: Si insta affinché il Giudicante, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 245
c.p.c., voglia ammettere prova per testi sui seguenti capitoli da intendersi depurati di eventuali espressioni negative o valutative:
1) Vero è che con comunicazione del 20 settembre 2017 la PDV formalizzava alla signora CP_3
la richiesta di erogazione di un finanziamento soci infruttifero per l'importo di euro 55.000,00
[...]
(cinquantacinquemila/00), con termine per la restituzione previsto al 30 giugno 2019 (con tacito rinnovo di anno in anno) e con diritto per la socia accomandante di chiedere l'integrale restituzione del finanziamento non prima del 30 giugno 2021, come da doc. 4 che viene rammostrato al teste?
2) Vero è che, in adesione alla proposta di finanziamento di cui al capitolo precedente, in data 27
settembre 2017, la signora versava a mezzo bonifico bancario la somma di euro NTroparte_3
NT 55.000,00 in favore della , coma da docc. 5 e 6 che si rammostrano al teste?
NT 3) Vero è che nelle annualità 2017-2021 la società riportava rendiconti di esercizio in sostanziale pareggio ovvero negativi?
4) Vero è che nella seconda metà dell'anno 2021 la signora maturava la decisione NTroparte_3
di recedere dalla PDV? Dica il teste, se a conoscenza, le ragioni che spingevano la signora a CP_3
voler recedere dalla PDV.
5) Vero è che in data 21 settembre 2021 la signora dichiarava la sua irrevocabile volontà di CP_3
NT recedere dalla , esercitando così a tutti gli effetti di legge il diritto di recesso?
NT 6) Vero è che in data 21 settembre 2021 la signora recedeva dalla ? Testimone_1
7) Vero è che il recesso dei soci e veniva formalizzato con atto a NTroparte_3 Testimone_1
rogito del Notaio dott. del 21 dicembre 2021, come da doc. 7 che viene Persona_1
rammostrato al teste?
pagina 3 di 13 8) Vero è che, contrariamente a quanto dichiarato dalla signora nell'atto di NTroparte_3
modifica dei patti sociali di cui al punto precedente, PDV aveva omesso di liquidare in suo favore il valore della quota?
9) Vero è che nel mese di maggio 2022 la signora per il tramite del di lei marito signor CP_3
comunicava all'avv. la volontà di formalizzare la richiesta di NTroparte_4 NTroparte_1
NT restituzione della somma di euro 55.000,00 erogata nel mese di settembre 2017 a a titolo di finanziamento soci?
10) Vero è che, preso atto della volontà manifestata dalla signora di cui al NTroparte_3
precedente capitolo, l'avv. , anche a mezzo di messaggi whatsapp (cfr. doc. 19), NTroparte_1
riconosceva il debito di euro 55.000,00 nei suoi confronti, dichiarando di voler saldare il debito mediante un piano di rientro?
11) Vero è che con comunicazione PEC del 03 giugno 2022, la signora NTroparte_3
NT formalizzava alla la sua volontà di interrompere il rinnovo tacito della durata del finanziamento dalla medesima erogato nel mese di settembre 2017, per l'importo di euro 55.000,00, chiedendone al contempo l'integrale restituzione, come da doc. 8 che viene rammostrato al teste?
12) Vero è che nelle settimane successive alla comunicazione del 03 giugno 2022 l'avv. CP_1
proponeva alla signora un pagamento rateale da formalizzare mediante
[...] NTroparte_3
scrittura privata?
13) Vero è che in data 24 giugno veniva sottoscritta tra la signora da un lato, e la NTroparte_3
NT
e l'avv. , dall'altro, scrittura privata con la quale quest'ultimo, in qualità di unico NTroparte_1
NT socio superstite della , riconosceva il debito derivante dal finanziamento soci erogato in favore di
NT
e si impegnava a restituire alla signora la somma di euro 55.000,00 in n. 5 NTroparte_3
pagina 4 di 13 rate, ciascuna di euro 11.000,00, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, e con decorrenza a far tempo dal 31 dicembre 2022 e fino al dicembre 2026, come da doc. 9 che viene rammostrato al teste?
Si indica la lista dei testi dei quali si chiede l'audizione: , C.F. Testimone_2
, con studio in via Alfredo Catalani, n. 68, Milano, su tutti i capitoli di prova;
C.F._1
C.F. , residente in [...], Milano, su Testimone_3 C.F._2
tutti i capitoli di prova;
C.F. , residente in [...] C.F._3
n. 10, Milano, su tutti i capitoli di prova.
Senza inversione alcuna dell'onere della prova si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli che saranno formulati dalle parti opponenti, con riserva di indicare ulteriori e diversi testi qualora informati sulle diverse circostanze.
Da ultimo si insta, anche alla luce della condotta capziosa e ostruzionistica sino ad oggi tenuta dall'attrice opponente, affinché il Giudicante: 1) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 210
c.p.c. voglia ordinare all'avv. l'esibizione su idoneo supporto telematico (oppure NTroparte_1
secondo le diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) di tutte le sue dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia relative agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; 2) ai sensi e per CP_5
gli effetti di quanto previsto dall'art. 210 c.p.c. voglia ordinare all'avv. , in qualità di NTroparte_1
NT rappresentate legale pro tempore della , l'esibizione su idoneo supporto telematico (oppure secondo le diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) dei rendiconti e dei bilanci di esercizio
NT di presentati all'Agenzia relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; 3) ai sensi CP_5
e per gli effetti di quanto previsto dall'art 210 c.p.c. voglia ordinare all'avv. NTroparte_1
l'esibizione su idoneo supporto telematico (oppure secondo le diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) di tutti i rapporti bancari dal medesimo intrattenuti con i diversi istituti di credito (con pagina 5 di 13 specifica indicazione delle banche) nonché delle movimentazioni sui conti correnti a lui intestati con decorrenza dal mese di settembre 2017 e sino al 31 dicembre 2021; 4) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 210 e 213 c.p.c., voglia ordinare l'esibizione su idoneo supporto telematico (oppure secondo le diverse modalità che verranno precisate dal Giudice) all'Agenzia delle Entrate (C.F. e
P.IVA ) di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate all'avv. relative P.IVA_1 NTroparte_1
agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 nonché dei rendiconti e dei bilanci di esercizio presentati dalla
NT
relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14 settembre 2023, l'avv. in proprio e NTroparte_1
quale unico socio della ha proposto opposizione NTroparte_2
avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Milano il 28.6.2023
con cui gli era stato ingiunto, in solido con la e NTroparte_2
l'avv. , il pagamento a favore di della somma di € 55.000 oltre Testimone_1 NTroparte_3
interessi e spese, dovuta in forza della scrittura di riconoscimento del debito sociale restitutorio del finanziamento infruttifero effettuato dalla socia accomandante a favore della società, da lui sottoscritta il 24 giugno 2022.
A motivo di opposizione sosteneva la natura fittizia del finanziamento eseguito dalla socia accomandante non professionista, a favore della società tra professionisti NTroparte_3 [...]
costituita da lui e dall'avv. per la ripartizione degli utili dell'attività dello NTroparte_2 Tes_1
studio legale che aveva un fatturato annuo di circa 200.000 euro, trattandosi di un prestito che celava,
pagina 6 di 13 in ragione della minore pressione fiscale, un vero e proprio apporto di capitale. La somma era stata, in realtà, versata dalla per l'acquisto della partecipazione sociale nella CP_3 [...]
mascherato da prestito anche in vista del futuro ingresso nella NTroparte_2
compagine sociale del figlio, affezionato collaboratore dell'opponente nel frattempo Testimone_3
divenuto dirigente di spicco della Tecnocasa, principale cliente dello studio legale.
In questo contesto, la scrittura di riconoscimento o accollo del debito per la restituzione del prestito era stata da lui sottoscritta solo per mantenere buoni rapporti con la e non perdere il più CP_3
importante cliente dello studio.
Chiedeva, pertanto, la sospensione della provvisoria esecuzione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio l'opposta riferiva di aver aderito al progetto NTroparte_3
imprenditoriale propostole dall'avvocato opponente e dell'avv. entrando in società con loro, il Tes_1
13 settembre 2017, indotta dalle prospettive di profitto dello studio legale da allestire a Milano.
Su richiesta della società aveva eseguito il 27 settembre 2017 il finanziamento alla società mediante versamento della somma di € 55.000 con la previsione del termine per la restituzione al 31.12.2019
prorogabile annualmente con diritto di ottenerne integrale restituzione non prima del 30 giugno 2021.
La somma era stata utilizzata dai due professionisti per l'allestimento dello studio legale ma l'attività
sociale non dava i risultati sperati tanto che il rendiconto annuale era stato sempre negativo. Ciò
l'aveva indotta a recedere dalla società il 21 dicembre 2021 insieme alla socia avv. ed a Tes_1
richiedere alla società la restituzione del prestito.
A fronte della richiesta di restituzione del finanziamento l'avv. nella sua qualità di unico socio CP_1
pagina 7 di 13 accomandatario superstite, con scrittura privata non novativa del 24 giugno 2022, aveva riconosciuto il debito sociale impegnandosi a pagarlo in rate prefissate che tuttavia non rispettava.
A seguito della risoluzione dell'accordo per inadempimento, il 26 aprile 2023, aveva richiesto il pagamento dell'intera somma di € 55.000 e con lettera del 19 maggio 2023 l'avv. aveva di CP_1
nuovo riconosciuto il debito scusandosi per il ritardo nel pagamento a cui, però, non provvedeva.
NTestava l'opposizione proposta dall'avv. per motivi palesemente contrastanti con i diversi CP_1
riconoscimento di debito che, comunque, ponevano a suo carico l'onere di provare l'inesistenza del credito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sottolineando la gravità della condotta di malafede tenuta dal professionista che aveva utilizzato il finanziamento della socia accomandante non professionista per l'allestimento dello studio di Milano per poi fatturare in proprio ai clienti della società,
compromettendo la redditività dell'attività sociale.
Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto anche nei confronti della società la riunione al presente NTroparte_2
giudizio della opposizione separatamente proposta avverso il decreto ingiuntivo dall'avv. e, nel Tes_1
merito, il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
All'esito dell'udienza di trattazione il giudice istruttore respingeva l'istanza di riunione dell'opposta e la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente avv. in mancanza dei gravi motivi attinenti alla presumibile fondatezza dell'impugnazione e, CP_1
concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione anche nei confronti della società
[...]
disponeva la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 NTroparte_2
comma 1 del d. lgs. 28/2010 come modificato dal d. lgs 10 ottobre 2022 n. 149. pagina 8 di 13 All'esito negativo della mediazione il giudice istruttore respingeva le istanze istruttorie delle parti e fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
Con atto depositato il 31 luglio 2024 l'opponente avv. dichiarava di rinunciare agli atti del CP_1
giudizio chiedendo la declaratoria di estinzione del processo e con atto di “ replica all'istanza di
rinuncia agli atti” depositato il 23 settembre 2024 l'opposta dichiarava di accettare la rinuncia a condizione della liquidazione delle spese legali nella misura da lei indicata di euro 12.805,00.
All'udienza di rimessione della causa in decisione la difesa dell'opposta chiariva che l'atto depositato in data 23 settembre 2024 non era da ritenersi accettazione della rinuncia agli atti ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio, in quanto la propria assistita aveva interesse alla pronuncia sulla domanda proposta ex art. 96 c.p.c. oltre che sulla richiesta di condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
***
La domanda dell'opponente di declaratoria dell'estinzione del giudizio per effetto della sua rinuncia agli atti dell'opposizione non può essere accolta in mancanza di accettazione pura e semplice dell'opposta interessata all'esame della domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Il perfezionamento della fattispecie estintiva del processo delineata dall'art. 306 c.p.c. presuppone,
infatti, oltre alla rinuncia agli atti da parte dell'attore anche l'accettazione delle altre parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio e tale interesse, ravvisabile nella possibilità di conseguire un risultato utile più favorevole di quello che otterrebbero con la dichiarazione di estinzione pagina 9 di 13 del processo, sussiste allorché abbiano a loro volta avanzato una domanda riconvenzionale, non essendo sufficiente il mero intento di conseguire le spese processuali.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'estinzione del processo per rinuncia agli atti esaurisce, in linea generale, ogni interesse della parte opposta alla prosecuzione del giudizio dal momento che comporta il passaggio in giudicato della pronuncia di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., delle spese processuali a carico del rinunciante. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la parte opposta abbia richiesto la pronuncia di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la giurisprudenza di legittimità più recente, in considerazione della improponibilità della domanda in questione in un diverso e separato giudizio, riconosce il suo interesse alla prosecuzione del processo per ottenere oltre al consolidamento dell'ingiunzione e al rimborso delle spese processuali anche la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ( v. Cass. 21.8.2018 n. 20839).
Nel caso in esame l'opposta non ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio in ragione del suo interesse all'esame della domanda di condanna per responsabilità aggravata e deve, pertanto, in difetto di perfezionamento della fattispecie estintiva del processo procedersi all'esame nel merito dell'opposizione.
Nel merito l'opposizione proposta dall'avv. è priva di fondamento per le ragioni già CP_1
compiutamente esposte dal giudice istruttore nell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto da intendersi integralmente richiamate.
Con la scrittura privata non novativa del 24 giugno 2022 l'avv. ha, infatti, riconosciuto anche CP_1
per conto della il debito sociale restitutorio nei NTroparte_2 CP_2
pagina 10 di 13 confronti della socia accomandante relativo al finanziamento di € 55.000 effettuato con il CP_3
versamento della somma sul conto corrente sociale in data 27 settembre 2017 ha assunto “in proprio
l'obbligo di restituzione” del prestito con le modalità e nei termini convenuti (v. doc. 9 del fascicolo monitorio).
Successivamente alla risoluzione dell'accordo dilatorio seguito all'inutile scadenza del termine della diffida ad adempiere, l'avv. con lettera del 19 maggio 2023 rivolta al procuratore della CP_1
ha di nuovo riconosciuto il debito in questione affermando testualmente “ Egregio collega, CP_3
scrivo a nome mio e di . Nel chiedere scusa alla sig,ra per il tempo Testimone_1 CP_3
trascorso, vorremmo mettere un punto a questa spiacevole situazione. Le chiederemmo di incontrarci
di persona anche con la sua assistita per reperire una soluzione finanziaria sostenibile e definitiva.
Attendiamo fiduciosi, eccetto martedi, qualunque giorno della settimana entrante, tardo pomeriggio,
andrebbe bene! (v. doc. 13 del fascicolo monitorio).
Il riconoscimento del debito della società per la restituzione del prestito, gravante oltre che sulla società
anche sui soci illimitatamente responsabili all'epoca dell'assunzione dell'obbligazione, determina attraverso l'astrazione dalla causa desumibile dall'art. 1988 c.c. l'inversione dell'onere della prova ponendo a carico dei debitori l'onere di dimostrare in giudizio l'inesistenza del debito.
Nel caso in esame l'opponente ha sostenuto, a fondamento della contestazione dell'esistenza del debito restitutorio, la simulazione relativa del contratto di finanziamento intercorso tra la società e la socia accomandante, sostenendo che vi si celerebbe, in realtà, un accordo per il versamento della somma a titolo di apporto di capitale e assumendo così, ai sensi dell'art. 1417 c.c. che sancisce l'inammissibilità
del ricorso alla prova testimoniale e alle presunzioni tra le parti del negozio, l'onere di provare per iscritto l'accordo simulatorio.
pagina 11 di 13 Nessuna prova scritta ha fornito, tuttavia, in giudizio dell'accordo simulatorio in questione essendosi limitato a formulare nell'atto di citazione presunzioni prive di efficacia probatoria fondate, peraltro,
sulla deduzione di un motivo illecito comune relativo all'intento elusivo della normativa fiscale perseguito su suggerimento del professionista consulente della società celando l'apporto di capitale sociale dietro un prestito infruttifero.
L'opposizione rimasta priva di qualsiasi fondamento probatorio deve, pertanto, essere respinta.
La soccombenza dell'opponente implica la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'opposta che si liquidano nella misura minima dei parametri tariffari, avuto riguardo alla particolare semplicità delle questioni affrontate e all'esiguità dell'attività difensiva svolta dall'opponente, in
€ 7052 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
La deduzione di motivi di opposizione in contrasto con la documentazione di riconoscimento del debito sottoscritta in piena consapevolezza degli effetti giuridici che ne derivavano dallo stesso professionista opponente anche per conto della società (v. doc. 9 e 13 del fascicolo monitorio) connota l'opposizione come meramente dilatoria e si traduce in abuso del processo che, ai sensi dell'art. 96 comma 3 e 4
c.p.c., implica la condanna degli opponenti per responsabilità aggravata al pagamento a favore della parte opposta della somma equitativamente determinata nella misura della metà della somma liquidata a titolo di compenso nelle spese processuali, pari ad € 3526, e al pagamento di identica somma a favore della cassa ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 33073/2023 promossa dall' Avv.
in proprio e quale unico socio e legale rappresentante di NTroparte_1 CP_2
pagina 12 di 13 ontro on atto NTroparte_2 NTroparte_2 NTroparte_3
di citazione notificato il 14.9.2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall'avv. e dalla NTroparte_1 NTroparte_2
avverso il decreto ingiuntivo del 28 giugno 2023 n. 11123 emesso dal Tribunale
[...]
di Milano a favore di NTroparte_3
2) condanna gli opponenti avv. e NTroparte_1 NTroparte_2
[.. al pagamento delle spese processuali che liquida a favore dell'opposta in NTroparte_3
complessivi € 7052 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
3) condanna gli opponenti avv. e NTroparte_1 NTroparte_2
al pagamento a favore dell'opposta della somma di € 3526 e al pagamento a NTroparte_3
favore della cassa ammende della somma di € 3526, ai sensi dell'art. 96 comma 3 e 4 c.p.c.
Milano, 31 dicembre 2024
Il Giudice
Daniela Marconi
pagina 13 di 13