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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1426/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile – consensualizzata – iscritta al n. 1426/2024 Rg.G./F avente per oggetto: regolamento questioni genitoriali nel nuovo rito artt. 473-bis. ss cpc, promossa da:
Parte_1 (cf: ), nata a [...] in data [...], residente in [...] Lan e difesa dagli Avv.ti Emanuele Labis (cf: ), C.F._2 ( ), e ( l Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4 vam re rino Corso Matteotti n°51 PARTE RICORRENTE Contro
Controparte_1 C.F. in Mappano, Via Tibaldi n. 57, elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_5 Tori 21, presso lo studio dell'avv. Elisa Sampietro (CF
) che lo rappresenta per delega in atti C.F._6 PARTI RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 19.12.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni consensualizzate come da verbale di udienza del 13.12.2024 del seguente letterale tenore: “(…) affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla madre con collocazione preso la madre. Visite libere padre-figlia con presa in carico da parte dei Servizi specialisitici ed espresso impegno della madre a favorire la ripresa visite padre-figlia, e informativa al padre delle scelte per la figlia. Le parti specificano che nel caso in cui la figlia si rechi all'estero le relative spese saranno a carico della madre. In punto economico le parti convengono che a decorrere da gennaio 2025 incluso il padre verserà alla madre per il mantenimento della figlia € 250 mensili entro il 10 di ogni mese con mezzi tracciabili, rivalutabili ex lege agli indici Istat oltre al 50% spese extra come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea, assegno unico integralmente percepito dalla madre Per il PM:
V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 18/12/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda consensualizzata di regolamentazione delle questioni genitoriali proposta dalle Parti appare accoglibile. Invero, Parte ricorrente agiva in giudizio rappresentando che dalla convivenza more uxorio era nata la figlia il 09.07.2008. Chiedeva disciplinarsi le questioni Persona_1 genitoriali. Si costituiva par Parti depositavano le sopra viste conclusioni consensualizzate, che il Collegio ritiene accoglibile anche in punto affidamento esclusivo ex art 337 quater cc alla sola madre (alla luce della incomunicabilità genitoriale e tenuto conto che la figlia non ha rapporti col padre), anche viste le conclusioni favorevoli del PM. Ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate
***
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le Parti e su loro richiesta congiunta, Letti e applicati gli artt.473 bis ss / 473 bis.51 cpc prende atto degli accordi intervenuti tra le Parti sopra riportati, e dispone in conformità. Dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte dei Servizi Sociali per offrire alla stessa sostegno e supporto. Dispone la presa in carico della minore nata il [...] da parte del Servizio di Persona_1 Psicologia Età Evolutiva competente s r offrire alla stessa sostegno e supporto sin quando di ritenuto interesse per la minore. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 19.12.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile – consensualizzata – iscritta al n. 1426/2024 Rg.G./F avente per oggetto: regolamento questioni genitoriali nel nuovo rito artt. 473-bis. ss cpc, promossa da:
Parte_1 (cf: ), nata a [...] in data [...], residente in [...] Lan e difesa dagli Avv.ti Emanuele Labis (cf: ), C.F._2 ( ), e ( l Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4 vam re rino Corso Matteotti n°51 PARTE RICORRENTE Contro
Controparte_1 C.F. in Mappano, Via Tibaldi n. 57, elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_5 Tori 21, presso lo studio dell'avv. Elisa Sampietro (CF
) che lo rappresenta per delega in atti C.F._6 PARTI RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 19.12.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni consensualizzate come da verbale di udienza del 13.12.2024 del seguente letterale tenore: “(…) affidamento esclusivo rafforzato della figlia alla madre con collocazione preso la madre. Visite libere padre-figlia con presa in carico da parte dei Servizi specialisitici ed espresso impegno della madre a favorire la ripresa visite padre-figlia, e informativa al padre delle scelte per la figlia. Le parti specificano che nel caso in cui la figlia si rechi all'estero le relative spese saranno a carico della madre. In punto economico le parti convengono che a decorrere da gennaio 2025 incluso il padre verserà alla madre per il mantenimento della figlia € 250 mensili entro il 10 di ogni mese con mezzi tracciabili, rivalutabili ex lege agli indici Istat oltre al 50% spese extra come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea, assegno unico integralmente percepito dalla madre Per il PM:
V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti - 18/12/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda consensualizzata di regolamentazione delle questioni genitoriali proposta dalle Parti appare accoglibile. Invero, Parte ricorrente agiva in giudizio rappresentando che dalla convivenza more uxorio era nata la figlia il 09.07.2008. Chiedeva disciplinarsi le questioni Persona_1 genitoriali. Si costituiva par Parti depositavano le sopra viste conclusioni consensualizzate, che il Collegio ritiene accoglibile anche in punto affidamento esclusivo ex art 337 quater cc alla sola madre (alla luce della incomunicabilità genitoriale e tenuto conto che la figlia non ha rapporti col padre), anche viste le conclusioni favorevoli del PM. Ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le Parti e su loro richiesta congiunta, Letti e applicati gli artt.473 bis ss / 473 bis.51 cpc prende atto degli accordi intervenuti tra le Parti sopra riportati, e dispone in conformità. Dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte dei Servizi Sociali per offrire alla stessa sostegno e supporto. Dispone la presa in carico della minore nata il [...] da parte del Servizio di Persona_1 Psicologia Età Evolutiva competente s r offrire alla stessa sostegno e supporto sin quando di ritenuto interesse per la minore. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 19.12.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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