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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 4125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4125/2024
promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RICORRENTE
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GIROLDI MIRCO che li rappresenta e difende in forza di procura in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
ALBINO il 17/09/1988.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALBINO (atto n. 68, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio sono nati le figlie: nata il [...] maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente e nata il [...] maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_2
Con ricorso depositato il 15/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 158/2024 del 21/06/2024, pubblicata in data 27/06/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex. art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
pagina 2 di 3 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBINO di provvedere alle incombenze di legge;
1) DISPONE, in ragione della complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti e con funzione anche compensativa, che il sig. versi alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, Parte_1 CP_1
l'importo mensile pari ad € 150,00=; il suddetto importo dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
2) DISPONE, in relazione alla posizione della figlia maggiorenne ma economicamente non Per_2
autosufficiente, che le parti si impegnino a sostenere – in via diretta e comunque in via paritetica – le spese per il mantenimento ordinario. Le spese di natura straordinaria - ivi comprese le tasse universitarie, il materiale di studio ed i costi di trasferimento e permanenza presso la sede Universitaria – verranno sostenute in via esclusiva dal sig. Le parti, ai fini della definizione e della determinazione Parte_1 delle spese e dei relativi criteri di imputazione, fanno riferimento al “Protocollo di intesta tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 C.C.” vigente presso il Tribunale di Torino;
3) DA' ATTO che le parti danno atto dell'esatto adempimento delle condizioni di cui al punto 3) delle condizioni pattuite in sede di separazione e riportate nel punto 3) della citata Sentenza n. 158/2024 e di aver definito ogni rapporto o questione di natura patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4125/2024
promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RICORRENTE
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GIROLDI MIRCO che li rappresenta e difende in forza di procura in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
ALBINO il 17/09/1988.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALBINO (atto n. 68, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio sono nati le figlie: nata il [...] maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente e nata il [...] maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_2
Con ricorso depositato il 15/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 158/2024 del 21/06/2024, pubblicata in data 27/06/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex. art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
pagina 2 di 3 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBINO di provvedere alle incombenze di legge;
1) DISPONE, in ragione della complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti e con funzione anche compensativa, che il sig. versi alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, Parte_1 CP_1
l'importo mensile pari ad € 150,00=; il suddetto importo dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
2) DISPONE, in relazione alla posizione della figlia maggiorenne ma economicamente non Per_2
autosufficiente, che le parti si impegnino a sostenere – in via diretta e comunque in via paritetica – le spese per il mantenimento ordinario. Le spese di natura straordinaria - ivi comprese le tasse universitarie, il materiale di studio ed i costi di trasferimento e permanenza presso la sede Universitaria – verranno sostenute in via esclusiva dal sig. Le parti, ai fini della definizione e della determinazione Parte_1 delle spese e dei relativi criteri di imputazione, fanno riferimento al “Protocollo di intesta tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 C.C.” vigente presso il Tribunale di Torino;
3) DA' ATTO che le parti danno atto dell'esatto adempimento delle condizioni di cui al punto 3) delle condizioni pattuite in sede di separazione e riportate nel punto 3) della citata Sentenza n. 158/2024 e di aver definito ogni rapporto o questione di natura patrimoniale.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3