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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/09/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
514/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
12/09/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 514/2021 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATO A SAMBUCA DI SICILIA (AG) IL 05/12/1960, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. GIANNONE ANTONIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A PALAZZO ADRIANO (PA) IL 09/05/1985, C.F.: Controparte_1
, n.q. di erede di , NATO A GIULIANA (PA) C.F._2 Persona_1
IL 28/10/1954, C.F.: C.F._3
Rappresentato e difeso: dagli Avv.ti FIORE IGNAZIO e RICCA SALVATORE
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 04.03.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 04.03.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, vocava in Parte_1 giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, per ivi sentir accogliere le Persona_1
1 seguenti domande:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ritenere e dichiarare l'inesistenza della servitù di scolo di acque gravante sul terreno di proprietà del Sig. , contestualmente ordinando la cessazione di Parte_1 qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore, impedendone in particolare lo scolo delle acque artificialmente creato;
- Conseguentemente, condannare altresì il convenuto al risarcimento del danno quantificato nella somma di € 7.486,50, e/o in quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio.
- Con vittoria di spese e compensi professionali”.
A tal fine, rappresentava di essere proprietario del fondo agricolo sito in Sambuca di
Sicilia (AG), Contrada Batia, Foglio 22, p.lle 117, 387, 389 e 390, e di aver accertato, già dall'autunno 2020, che il convenuto , proprietario del limitrofo Persona_1 fondo, identificato al Foglio 22, p.lla 108, aveva realizzato un canale di scolo lungo il confine tra gli stessi, cui conseguiva, in violazione del disposto normativo di cui all'art. 913 cod. civ., l'aggravamento dello scolo delle acque naturali con conseguente danneggiamento del proprio fondo e dell'uliveto ivi insistente, come da relazione peritale di parte allegata in atti.
A nulla portavano tanto la diffida stragiudiziale, quanto la mediazione obbligatoria regolarmente esperita.
Per il tramite dei propri difensori, si costituiva in giudizio il convenuto Persona_1 il quale, nel contestare l'assunto attoreo, eccepiva la insussistenza della volontaria opera di modifica del deflusso delle acque meteoriche e/o sorgive, presenti naturalmente sui fondi e che, nel caso di specie, trattavasi di naturale ruscellamento, scolo e deflusso delle acque dal fondo superiore a quello inferiore.
Non avendo effettuato nessuna opera in violazione del disposto normativo di cui all'art. 913 cod. civ., né sussistendo alcuna responsabilità in capo allo stesso ex art. 2043 cod. civ., spiegava le seguenti conclusioni:
“Respinta ogni contraria domanda, eccezione, difesa
- Rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, per
i motivi tutti e per ciascuno di essi in narrativa dedotti, che ivi si intendono ripetuti e trascritti;
- Con vittoria di spese e compensi professionali …”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito
2 per il tramite delle prove documentali nonché, stante l'irrilevanza ed inammissibilità delle prove orali addotte dalle parti, per il tramite di C.T.U. tecnica.
Intervenuto e dichiarato il decesso del convenuto, il procedimento – una volta interrotto ex art. 300 c.p.c. – veniva riassunto dall'attore e, all'esito, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.03.2025, ove veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Le domande di parte attrice per le motivazioni infra riportate, Parte_1 risultano fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Dispone l'art. 913, commi 1 e 2, cod. civ. che:
- “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso”.
La ratio legis di tale norma, in caso di scolo di acque naturali, è quella di riconoscere una indiscutibile servitù di scolo e, parimenti, quella di impedire che in naturale deflusso venga modificato a scapito dell'uno o dell'altro fondo.
Modifica che, tanto se effettuata dal proprietario del fondo inferiore quanto se realizzata dal proprietario del fondo superiore, andrebbe a costituire un aggravamento della naturale servitù di scolo ex lege prevista dalla norma de qua che, ex sé, rappresenta e costituisce un limite legale al pieno ed esclusivo diritto di proprietà.
In merito a ciò, la Corte di legittimità, occupandosi di casi specifici, ha avuto modo, per ultimo, di sancire il principio per cui “In materia di acque, l'art. 913 c.c., nel porre a carico dei proprietari del fondo inferiore e di quello superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno onde evitare di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, pone un limite legale al diritto di proprietà che opera solo se si riferisce allo scolo naturale delle acque, rispetto al quale postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, senza estendersi, invece, alle ipotesi di scolo provocato dall'uomo con la realizzazione di una apposita rete irrigua” (Cass. SS.UU. n° 37307/2022).
Evidenziando, altresì, che “L'art. 913 c.c., in tema di scolo delle acque, ponendo a carico dei proprietari, sia del fondo inferiore che superiore, l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente
3 tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo” (Cass. n°
30239/2019); quindi ponendo a carico dei proprietari “… un obbligo di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle” (Cass. n° 13097/2011).
La violazione dell'obbligo sopra specificato, operata mediante l'esecuzione di opere modificative della naturale configurazione del terreno con conseguente aggravio del naturale deflusso delle acque, comporta quindi il preciso dovere di ridurre in pristino lo stato dei luoghi, eliminando le opere costituenti aggravio della naturale servitù ex lege di scolo idrico nonché, ove fonte accertata di danni, di operarne il dovuto risarcimento.
Nel caso oggi all'attenzione dell'intestato Tribunale, all'esito dell'espletamento peritale di C.T.U. (il cui elaborato, scevro da evidenti errori e vizi logici, e pienamente condiviso), è stato accertato inequivocabilmente che:
- “… i due fondi sono limitrofi parzialmente e giacciono in collina …”;
- “… la p.lla 108 è interessata da una incavatura che va a sfociare all'incirca tra la spezzata del vigneto e la p.lla 118 …”;
- “… di conseguenza l'acqua piovana che precedentemente scorreva nella p.lla 118 e poi verso sud nelle p.lle 117 e 389 del signor , avevano un flusso Parte_1 regolare…”;
- “… la p.lla 510 e la p.lla 108 vengono separate (vedi foto n. 3-5), da una scarpata che … si accentua in altezza in maniera notevole …”;
- “… per come si evince dalle foto n. 5-6 …” è stata notata “… la pendenza modificata
… impedendo così che le acque piovane anziché sfociare all'interno del vigneto per come avveniva in precedenza, sono state deviate tra il lato Sud delle p.lle 510 e 346 adiacenti al lato Nord della p.lla 108 e da qui un solco (inesistente come si evince nell'aerofoto di cinque sei anni fa), scende da Nord verso Sud adiacente pressoché tra la p.lla 108 e la p.lla 347 (vedi foto n. 7-8) e successivamente interseca la p.lla 118
(vedi foto, estratto di mappa con leggenda ed aerofotogrammetria) …”;
- “… l'acqua concentrata tutta nel solco, dopo avere attraversato la p.lla 118 va a sfociare nella proprietà del signor , accentuando l'erosione del Parte_1 terreno e di conseguenza la morte di diverse piante di olivo (vedi foto n. 9-10-11)”;
- “… se l'acqua piovana anziché essere indirizzata nel solco … fosse stata ridistribuita anche nel vigneto di proprietà del signor (p.lla 108) per come avveniva Per_1 precedentemente l'eliminazione del piede della scarpata, le acque piovane avrebbero creato meno erosione nel terreno e le piante di olivo sarebbero state meno
4 danneggiate”.
In seguito a tanto, quindi, il nominato C.T.U., senza dubbio alcuno e ribadendo le proprie conclusioni anche all'esito dei chiarimenti sollecitati da ambedue le parti processuali, afferma incontestabilmente che:
- “Sul fondo di proprietà c'è stato un intervento manuale e artificiale, al fine di Per_1 modificare il deflusso naturale delle acque e tale modifica ha comportato a discapito del fondo sottostante (proprietà ) un assoggettamento più gravoso di quello Parte_1 originario.
- “I danni lamentati dal signor sono parzialmente riconducibili alla Parte_1 realizzazione del manufatto sul fondo in quanto ripeto il fenomeno di erosione Per_1
e la relativa morte delle piante erano evidenti anche tre/quattro anni fa e per tali motivi
i danni che a vista ho potuto quantificare, non possono superare euro
1.000,00/1.200,00”.
Deriva, quindi, il legittimo diritto della parte attrice ad ottenere Parte_1 la tutela giurisdizionale per il tramite della richiesta di ordine di cessazione dell'impedimento dello scolo naturale delle acque, siccome operato ed aggravato dal convenuto proprietario del fondo limitrofo, distinto al Foglio 22, p.lla 108, oggi in proprietà di , erede legittimo di . Persona_2 Persona_3
Deriva, parimenti, il diritto al risarcimento dei danni accertati che, in ordine alla sua quantificazione, vanno liquidati ex art. 1226 cod. civ. in complessivi € 1.100,00.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che, in relazione all'esito del procedimento, vanno liquidate in complessivi € 3.683,69, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisionale, nonché € 297,19 per spese, oltre rimborso spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- In accoglimento delle domande spiegate dall'attore ordine Parte_1 al convenuto di cessare dell'impedimento dello scolo naturale Persona_2 delle acque, riducendo in pristino stato il proprio fondo distinto al Foglio 22, p.lla 108, mediante l'eliminazione del solco di scolo realizzato;
- condanna il convenuto erede di , al Persona_2 Persona_3 risarcimento dei danni subiti dall'attore quantificati e liquidati Parte_1
5 ex art. 1226 cod. civ., nella somma di € 1.100,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna il convenuto erede di , alla Persona_2 Persona_3 refusione delle spese di lite, in favore dell'attore, liquidate in complessivi € 3.683,69, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisionale, nonché € 297,19 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico del convenuto , erede di Persona_2 Per_3
, le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
[...]
Sciacca, 12/09/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
12/09/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 514/2021 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATO A SAMBUCA DI SICILIA (AG) IL 05/12/1960, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. GIANNONE ANTONIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A PALAZZO ADRIANO (PA) IL 09/05/1985, C.F.: Controparte_1
, n.q. di erede di , NATO A GIULIANA (PA) C.F._2 Persona_1
IL 28/10/1954, C.F.: C.F._3
Rappresentato e difeso: dagli Avv.ti FIORE IGNAZIO e RICCA SALVATORE
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 04.03.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 04.03.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, vocava in Parte_1 giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, per ivi sentir accogliere le Persona_1
1 seguenti domande:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ritenere e dichiarare l'inesistenza della servitù di scolo di acque gravante sul terreno di proprietà del Sig. , contestualmente ordinando la cessazione di Parte_1 qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore, impedendone in particolare lo scolo delle acque artificialmente creato;
- Conseguentemente, condannare altresì il convenuto al risarcimento del danno quantificato nella somma di € 7.486,50, e/o in quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio.
- Con vittoria di spese e compensi professionali”.
A tal fine, rappresentava di essere proprietario del fondo agricolo sito in Sambuca di
Sicilia (AG), Contrada Batia, Foglio 22, p.lle 117, 387, 389 e 390, e di aver accertato, già dall'autunno 2020, che il convenuto , proprietario del limitrofo Persona_1 fondo, identificato al Foglio 22, p.lla 108, aveva realizzato un canale di scolo lungo il confine tra gli stessi, cui conseguiva, in violazione del disposto normativo di cui all'art. 913 cod. civ., l'aggravamento dello scolo delle acque naturali con conseguente danneggiamento del proprio fondo e dell'uliveto ivi insistente, come da relazione peritale di parte allegata in atti.
A nulla portavano tanto la diffida stragiudiziale, quanto la mediazione obbligatoria regolarmente esperita.
Per il tramite dei propri difensori, si costituiva in giudizio il convenuto Persona_1 il quale, nel contestare l'assunto attoreo, eccepiva la insussistenza della volontaria opera di modifica del deflusso delle acque meteoriche e/o sorgive, presenti naturalmente sui fondi e che, nel caso di specie, trattavasi di naturale ruscellamento, scolo e deflusso delle acque dal fondo superiore a quello inferiore.
Non avendo effettuato nessuna opera in violazione del disposto normativo di cui all'art. 913 cod. civ., né sussistendo alcuna responsabilità in capo allo stesso ex art. 2043 cod. civ., spiegava le seguenti conclusioni:
“Respinta ogni contraria domanda, eccezione, difesa
- Rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, per
i motivi tutti e per ciascuno di essi in narrativa dedotti, che ivi si intendono ripetuti e trascritti;
- Con vittoria di spese e compensi professionali …”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito
2 per il tramite delle prove documentali nonché, stante l'irrilevanza ed inammissibilità delle prove orali addotte dalle parti, per il tramite di C.T.U. tecnica.
Intervenuto e dichiarato il decesso del convenuto, il procedimento – una volta interrotto ex art. 300 c.p.c. – veniva riassunto dall'attore e, all'esito, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.03.2025, ove veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Le domande di parte attrice per le motivazioni infra riportate, Parte_1 risultano fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Dispone l'art. 913, commi 1 e 2, cod. civ. che:
- “Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso”.
La ratio legis di tale norma, in caso di scolo di acque naturali, è quella di riconoscere una indiscutibile servitù di scolo e, parimenti, quella di impedire che in naturale deflusso venga modificato a scapito dell'uno o dell'altro fondo.
Modifica che, tanto se effettuata dal proprietario del fondo inferiore quanto se realizzata dal proprietario del fondo superiore, andrebbe a costituire un aggravamento della naturale servitù di scolo ex lege prevista dalla norma de qua che, ex sé, rappresenta e costituisce un limite legale al pieno ed esclusivo diritto di proprietà.
In merito a ciò, la Corte di legittimità, occupandosi di casi specifici, ha avuto modo, per ultimo, di sancire il principio per cui “In materia di acque, l'art. 913 c.c., nel porre a carico dei proprietari del fondo inferiore e di quello superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno onde evitare di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, pone un limite legale al diritto di proprietà che opera solo se si riferisce allo scolo naturale delle acque, rispetto al quale postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, senza estendersi, invece, alle ipotesi di scolo provocato dall'uomo con la realizzazione di una apposita rete irrigua” (Cass. SS.UU. n° 37307/2022).
Evidenziando, altresì, che “L'art. 913 c.c., in tema di scolo delle acque, ponendo a carico dei proprietari, sia del fondo inferiore che superiore, l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente
3 tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo” (Cass. n°
30239/2019); quindi ponendo a carico dei proprietari “… un obbligo di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle” (Cass. n° 13097/2011).
La violazione dell'obbligo sopra specificato, operata mediante l'esecuzione di opere modificative della naturale configurazione del terreno con conseguente aggravio del naturale deflusso delle acque, comporta quindi il preciso dovere di ridurre in pristino lo stato dei luoghi, eliminando le opere costituenti aggravio della naturale servitù ex lege di scolo idrico nonché, ove fonte accertata di danni, di operarne il dovuto risarcimento.
Nel caso oggi all'attenzione dell'intestato Tribunale, all'esito dell'espletamento peritale di C.T.U. (il cui elaborato, scevro da evidenti errori e vizi logici, e pienamente condiviso), è stato accertato inequivocabilmente che:
- “… i due fondi sono limitrofi parzialmente e giacciono in collina …”;
- “… la p.lla 108 è interessata da una incavatura che va a sfociare all'incirca tra la spezzata del vigneto e la p.lla 118 …”;
- “… di conseguenza l'acqua piovana che precedentemente scorreva nella p.lla 118 e poi verso sud nelle p.lle 117 e 389 del signor , avevano un flusso Parte_1 regolare…”;
- “… la p.lla 510 e la p.lla 108 vengono separate (vedi foto n. 3-5), da una scarpata che … si accentua in altezza in maniera notevole …”;
- “… per come si evince dalle foto n. 5-6 …” è stata notata “… la pendenza modificata
… impedendo così che le acque piovane anziché sfociare all'interno del vigneto per come avveniva in precedenza, sono state deviate tra il lato Sud delle p.lle 510 e 346 adiacenti al lato Nord della p.lla 108 e da qui un solco (inesistente come si evince nell'aerofoto di cinque sei anni fa), scende da Nord verso Sud adiacente pressoché tra la p.lla 108 e la p.lla 347 (vedi foto n. 7-8) e successivamente interseca la p.lla 118
(vedi foto, estratto di mappa con leggenda ed aerofotogrammetria) …”;
- “… l'acqua concentrata tutta nel solco, dopo avere attraversato la p.lla 118 va a sfociare nella proprietà del signor , accentuando l'erosione del Parte_1 terreno e di conseguenza la morte di diverse piante di olivo (vedi foto n. 9-10-11)”;
- “… se l'acqua piovana anziché essere indirizzata nel solco … fosse stata ridistribuita anche nel vigneto di proprietà del signor (p.lla 108) per come avveniva Per_1 precedentemente l'eliminazione del piede della scarpata, le acque piovane avrebbero creato meno erosione nel terreno e le piante di olivo sarebbero state meno
4 danneggiate”.
In seguito a tanto, quindi, il nominato C.T.U., senza dubbio alcuno e ribadendo le proprie conclusioni anche all'esito dei chiarimenti sollecitati da ambedue le parti processuali, afferma incontestabilmente che:
- “Sul fondo di proprietà c'è stato un intervento manuale e artificiale, al fine di Per_1 modificare il deflusso naturale delle acque e tale modifica ha comportato a discapito del fondo sottostante (proprietà ) un assoggettamento più gravoso di quello Parte_1 originario.
- “I danni lamentati dal signor sono parzialmente riconducibili alla Parte_1 realizzazione del manufatto sul fondo in quanto ripeto il fenomeno di erosione Per_1
e la relativa morte delle piante erano evidenti anche tre/quattro anni fa e per tali motivi
i danni che a vista ho potuto quantificare, non possono superare euro
1.000,00/1.200,00”.
Deriva, quindi, il legittimo diritto della parte attrice ad ottenere Parte_1 la tutela giurisdizionale per il tramite della richiesta di ordine di cessazione dell'impedimento dello scolo naturale delle acque, siccome operato ed aggravato dal convenuto proprietario del fondo limitrofo, distinto al Foglio 22, p.lla 108, oggi in proprietà di , erede legittimo di . Persona_2 Persona_3
Deriva, parimenti, il diritto al risarcimento dei danni accertati che, in ordine alla sua quantificazione, vanno liquidati ex art. 1226 cod. civ. in complessivi € 1.100,00.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che, in relazione all'esito del procedimento, vanno liquidate in complessivi € 3.683,69, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisionale, nonché € 297,19 per spese, oltre rimborso spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- In accoglimento delle domande spiegate dall'attore ordine Parte_1 al convenuto di cessare dell'impedimento dello scolo naturale Persona_2 delle acque, riducendo in pristino stato il proprio fondo distinto al Foglio 22, p.lla 108, mediante l'eliminazione del solco di scolo realizzato;
- condanna il convenuto erede di , al Persona_2 Persona_3 risarcimento dei danni subiti dall'attore quantificati e liquidati Parte_1
5 ex art. 1226 cod. civ., nella somma di € 1.100,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna il convenuto erede di , alla Persona_2 Persona_3 refusione delle spese di lite, in favore dell'attore, liquidate in complessivi € 3.683,69, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisionale, nonché € 297,19 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico del convenuto , erede di Persona_2 Per_3
, le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
[...]
Sciacca, 12/09/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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