CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n.1240/2021 R.G. avente ad oggetto revocazione sentenza d'appello
promosso da
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. nato a [...] il [...];
[...] C.F._3 [...]
(C.F. nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._4 Pt_4
(C.F. ) nata a [...] il [...];
[...] C.F._5 CP_2
(C.F. ) nata a [...] il [...];
[...] C.F._6 Controparte_3
( ) nata Messina il 05/02/1998; CodiceFiscale_7 Parte_3
( ) nato a [...] il [...]; CodiceFiscale_8 Parte_5
( ) nato a [...] il [...]; CodiceFiscale_9 Parte_6
( ) nato a [...] il [...] e CodiceFiscale_10 Parte_7
( ) nato a [...] il [...] nella qualità di eredi di CodiceFiscale_11 Parte_8
(C.F.: ) nata Catanzaro il 30/09/1941, rappresentati e difesi
[...] C.F._12 dall'avv. come da procure in atti;
Parte_3
ATTORI IN REVOCAZIONE
contro
1 di rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Nicita Controparte_4 CP_5 come da procura in atti;
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
NEI CONFRONTI DI
(CF ) nata a [...] il [...]; Controparte_6 CodiceFiscale_13
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_7 C.F._14
4.5.1945;
(C.F. ) nato a [...] [...] Parte_3 C.F._15
All'udienza del 4/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini di giorni 50 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in revocazione, notificato il 26.7.2021 alla , Parte_9
, nonché , Parte_1 Parte_4 Parte_3 Pt_8 CP_1 Pt_5 Pt_2
e proponevano domanda di revocazione ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c. CP_3 CP_2 Parte_3 avverso la sentenza in grado d'appello pronunciata da questa Corte d'appello, n.179/2021, pubblicata il 26.1.2021 con cui, previa riunione del giudizio d'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n.401/2013 pubblicata il Parte_10
8.11.2013 e del giudizio di opposizione all'indennizzo liquidato dalla Parte_9
a seguito del provvedimento di acquisizione sanante dei terreni occupati ex art.42 bis del
[...]
d.p.r. n.327 del 2001 proposto dagli odierni attori, unitamente a Controparte_6 CP_7
e (nato il [...]), dichiarava improcedibili le domande avanzate innanzi al Tribunale Parte_3
di Caltagirone e liquidava gli indennizzi spettanti oltre accessori e spese del giudizio di opposizione.
Si è costituita la per eccepire l'inammissibilità delle richieste o Parte_9 comunque l'infondatezza, chiedendone il rigetto con conseguente vittoria delle spese.
Alla prima udienza tenutasi con la trattazione scritta, eccepita dagli attori la incompatibilità del collegio a trattare il giudizio, con ordinanza del 12.1.2022 l'eccezione veniva rigettata e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9.6.2023.
Con istanza del difensore motivata da ragioni di salute, veniva richiesto un congruo rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata ed il collegio fissava nuova udienza di p.c. per il 19.1.2024.
2 A tale udienza il difensore degli attori dichiarava il decesso di e pertanto il Parte_8
giudizio veniva dichiarato interrotto.
A seguito di ricorso in riassunzione depositato il 10.4.2024 gli attori riassumevano il giudizio nei riguardi degli eredi collettivamente ed impersonalmente di e fissata l'udienza Parte_8
del 27.9.2024 si costituivano quali eredi e insistendo nell'atto Parte_6 Parte_7
introduttivo.
Il difensore degli attori chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni in considerazione di problemi al collegamento telematico della propria utenza di studio.
Rinviata la causa per p.c. alla udienza del 4.10.2024 precisate le conclusioni la causa veniva posta in decisione con i termini per il deposito di conclusionali e repliche.
1) Preliminarmente va rilevato che l'atto di citazione in revocazione è stato notificato anche a
[...]
e (nato il [...]) parti del giudizio nel quale è stata Controparte_6 CP_7 Parte_3
emessa la sentenza avverso la quale è stata proposta la revocazione, i quali non si sono costituiti.
2) Gli attori in revocazione con atto di citazione di 106 pagine assumono che la sentenza della Corte
d'Appello n.179/2021 pubblicata il 26.1.2021 sia inficiata da più errori di fatto ex art.395 n.4) c.p.c. risultanti dagli atti e documenti di causa essendo stata pronunciata avendo valutato fatti e circostanze la cui verità sarebbe esclusa dalle prove raccolte nonché per avere supposto l'inesistenza di fatti e circostanze esistenti e parzialmente coperti dal giudicato.
3) La proposta revocazione va dichiarata inammissibile.
Va premesso che l'art. 395 c.p.c., con elenco tassativo, prevede le ipotesi in cui le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione e avuto riguardo al n.4 così dispone: “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Prima di esaminare i motivi di revocazione, va richiamata l'interpretazione della consolidata giurisprudenza del Supremo collegio riguardo l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, il quale “presuppone l'esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali. Il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che
3 il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa” (Cassazione civile sez. II, 05/09/2023, n.25865).
Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità distingue nettamente l'errore valutativo oggetto di ricorso per cassazione e l'errore percettivo, suscettibile di revocazione ove “l'errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell'articolo 395, n. 4, del Cpc, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato, sempre che il fatto medesimo non costituisca punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato. Per converso, tale errore non è ravvisabile nel caso in cui si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione fra le parti, le prove documentali prodotte e specificamente indicate, ovvero abbia proceduto ad una erronea ed incompleta valutazione delle medesime, traducendosi siffatta doglianza in una censura di errore di giudizio, che esorbita dall'ambito dell'impugnazione per revocazione, ed è solo denunciabile con ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dall'articolo 360, comma 1, n. 5, del
Cpc” (Cassazione civile sez. II, 25/07/2023, n.22350).
Va quindi esclusa “l'esistenza di una categoria intermedia e tale interpretazione assicura la corretta applicazione dei rimedi processuali e tutela l'efficienza e la certezza del diritto, evitando impugnazioni inappropriate e garantendo la stabilità dei giudicati” (Cassazione civile sez. III,
25/11/2024, n.30344).
Le sezioni unite di recente hanno precisato come “il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere deducendo il vizio dell'art. 360, n.
4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale” (Cassazione civile sez. un.,
05/03/2024, n.5792).
Va ancora rilevato come “l'errore per travisamento del giudicato, sia esso esterno o interno, equivale a un errore di diritto e non di fatto. Il giudicato, essendo equiparato a un comando
4 giuridico, richiede un'interpretazione che non si esaurisce in un mero giudizio di fatto, ma che deve essere assimilata all'interpretazione delle norme giuridiche. Pertanto, l'erronea presupposizione dell'esistenza del giudicato rileva come errore di diritto, equiparabile al vizio del giudizio sussuntivo, e non integra gli estremi dell'errore revocatorio” (Cassazione civile sez. I, 10/10/2024,
n.26442).
Alla luce dei principi sopra richiamati vanno esaminati i motivi di revocazione proposti.
4) Con il 1° motivo gli attori lamentano “l'erronea supposizione dell'esistenza del presupposto che l'immobile degli attori ed oggetto del giudizio fosse ricompreso nel piano particellare e procedimento espropriativo (punto n. 6, pag. 9, rigo n. 20-21 sent. 179/21), smentita da tutte le ctu in atti e confessato da controparte con il provvedimento n. 340/2017”.
4.1) In sostanza gli attori ritengono che la sentenza oggetto di revocazione avesse assunto erroneamente che gli immobili espropriati fossero stati inseriti nel procedimento espropriativo, mentre erano stati occupati senza titolo, come emergeva dalla CTU redatta in primo grado, la cui sentenza aveva formato oggetto dell'appello n.1694/2013 poi riunito al giudizio in unico grado n.761/2017, nonché dal giudicato parziale della sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 401/213 ed essendo stata ammessa la circostanza dalla stessa . Parte_10
4.2) Il motivo è inammissibile afferendo a valutazione di diritto che ha comportato la dichiarazione di improcedibilità del giudizio di risarcimento del danno per occupazione usurpativa una volta emesso il decreto di acquisizione sanante ex art.42 bis del d.p.r. n.327 del 2011 e proposta opposizione all'indennizzo liquidato dall'Amministrazione.
5) Il 2° e 3° motivo possono essere esaminati congiuntamente assumendo quale errore di fatto la violazione del giudicato.
Precisamente gli attori in revocazione lamentano: “violazione del giudicato parziale della sentenza n. 401/2013. Erronea supposizione dell'inesistenza del giudicato parziale in relazione alla sentenza n. 401/2013 con l'effetto che il giudicato sulla illiceità del comportamento della PA e sul conseguente diritto del privato al risarcimento del danno, inibiva le attività e le metodiche di gestione del processo n. 1694/13 e definito con la sentenza n. 179/2021 sulla base di presupposti, appunto inesistenti e per cui non erano e non sono improcedibili le domande proposte nel procedimento definito con la sentenza n. 401/2013 ( pag. 11 sentenza 179/21)”.
Ed ancora “erronea supposizione dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione d'inammissibilità delle domande proposte al n. 01 dell'opposizione alla stima del 13/04/2017 (pag.
11, n. 8, sentenza n. 179/21) e che, invece, erano proprio finalizzate a far emergere il giudicato
5 parziale della sentenza n. 401/2013 e gli elementi costitutivi, qualitativi e quantitativi della condanna a carico dell'usurpante Violazione del giudicato parziale della sentenza n. 401/2013.”
5.1) I motivi sono inammissibili in quanto - come già sopra esposto, richiamando la pacifica giurisprudenza di legittimità - l'errore per travisamento del giudicato, sia esso esterno o interno, equivale a un errore di diritto e non di fatto.
6) Il 4° motivo così recita: “travisamento di fatto. Erronea supposizione dell'esistenza dei presupposti per dichiarare la tardività della ricusazione (n. 11, pag. 14, sentenza 179/21) in quanto le ragioni della sostituzione -ricusazione, anche per violazione del contraddittorio, erano stati esposti in data ben anteriore a tre giorni prima dell'udienza e tenuto conto del fatto che il ctu che ha già rinunziato all'incarico, dichiarandosi privo della necessaria imparzialità e per aver esposto le ragioni connesse a tale condizione, in modo difforme dalla realtà dei fatti e documentale, non richiedeva più di reiterare la ricusazione.”
6.1) La valutazione sulla tempestività e ammissibilità dell'istanza di ricusazione del CTU nominato nel giudizio d'appello in questione costituisce valutazione di diritto e non l'effetto di un errore di fatto, con la conseguenza che il motivo al pari degli altri già esaminati va dichiarato inammissibile.
7) Con il 5° motivo assumono gli attori in revocazione che l'affermata inesistenza del fabbricato di cui al foglio 61, particella n. 9 di mq. 138 e la supposta inesistenza dei dati ed elementi funzionali alla stima sul presupposto del mancato rinvenimento sui luoghi dell'immobile costituisca travisamento di fatto operato dalla sentenza (al punto n. 14 della pagina 15) e della CTU disposta dalla Corte non avendo considerato che i luoghi erano stati modificati fin dal 2004 ad opera dell'occupante.
7.1) In sostanza gli odierni attori lamentano che la stima dei beni espropriati sia avvenuta secondo lo stato di fatto alla data del provvedimento di acquisizione sanante circostanza questa che è ben lontana da poter assurgere ad errore di fatto costituendo come le precedenti una valutazione in diritto, discendendo l'inammissibilità della censura.
8) I motivi da 6 a 8, poichè afferiscono tutti a errori commessi dal CTU nella stima del valore del bene oggetto di acquisizione sanante e di conseguenza della sentenza che tali errori avrebbe recepito, vanno esaminati congiuntamente.
Gli attori in revocazione in primo luogo ritengono che la sentenza della Corte d'Appello di Catania sia incorsa in errore di fatto per non essersi pronunciata sull'eccezione di disconoscimento della documentazione tecnica e normativa acquisita dal CTU senza valutarne la integrità, conformità e veridicità.
6 In secondo luogo individuano l'errore di fatto della sentenza in esame per non avere disposto la rinnovazione della CTU, sebbene non avesse tenuto conto degli usi consentiti e realizzabili dal privato nell'area espropriata.
Ancora deducono che configuri ipotesi di revocazione per errore in fatto avere il CTU e conseguentemente la sentenza, stimato l'area, non già secondo la tipologia delle opere realizzabili dal privato ma, secondo quelle già realizzate dall'Amministrazione occupante.
8.1) I motivi già dalla loro formulazione evidenziano valutazioni di diritto espresse dalla Corte che se ritenute viziate possono formare oggetto di ricorso in Cassazione ma non certo rientrare nell'ambito dell'errore di fatto revocatorio.
Inoltre va considerato che su tali questioni la sentenza di cui viene chiesta la revocazione ha già compiuto una valutazione di giudizio, trattandosi di contestazioni più volte prospettate dagli attori sicchè nemmeno sotto tale profilo è ipotizzabile un errore di fatto.
9) Con il motivo numero 9 si lamenta che il rigetto della domanda di risarcimento del danno morale e da perdita della disponibilità del bene rientri nell'errore revocatorio sul presupposto in diritto che non sussista un divieto di cumulabilità fra indennizzo e risarcimento del danno.
9.1) E' evidente la manifesta infondatezza di tale motivo quale errore di fatto revocatorio, posto che il rigetto della domanda in esame non può che costituire censura di errore di giudizio non esaminabile in questa sede.
10) Infine il 10 motivo così rubricato “viziati da errore revocatorio per inesistenza dei presupposti, pertanto, sono anche i punti n. 25, 26, 27, 29, 30,31,32,33,34,35,36 in quanto sono fondati su dati viziati da errore di fatto e, per cui, partendo da presupposti di fatto inesistenti ed errati, non possono che giungere ad errate conclusioni e risultati” essendo stato formulato senza alcuna motivata esplicitazione degli eventuali errori in fatto commessi, non può che essere dichiarato manifestamente inammissibile.
11) Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico degli attori in solido e liquidate nella misura indicata in dispositivo applicando il d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia (euro 2.122.224,00) applicando i parametri medi, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
12) Ritiene il collegio che gli attori in revocazione vadano altresì condannati al pagamento, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi del 3° comma dell'art. 96 c.p.c., di una somma da determinarsi equitativamente.
7 E' noto come la condanna ex art.96, 3° comma, c.p.c. scaturisca dalla responsabilità processuale aggravata e si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie (cfr. Cass. 30.6.2021, n.18496).
Infatti gli attori avendo proposto il giudizio di revocazione affidandolo a svariati motivi tutti inammissibili in quanto manifestamente estranei alle ipotesi di revocazione prevista dalla legge, denotano una condotta processuale di evidente colpa grave quale stato soggettivo che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda (Cassazione civile sez. I, 26/01/2018, n.2040 proprio in tema di revocazione).
Riguardo la quantificazione del danno, in assenza di una specifica previsione normativa, il Supremo collegio anche di recente ha affermato che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (da Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26435).
Ne consegue che la quantificazione del danno ex art. 96, 3° comma, può essere nel caso in esame equitativamente parametrata alla metà delle spese di lite del grado e quindi gli attori in revocazione in solido vanno altresì condannati al pagamento in favore di , a titolo Parte_9 di responsabilità aggravata, della somma di €. 15.641,50.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione del giudizio di revocazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè
l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1240/2021
R.G., dichiara inammissibile la domanda di revocazione della sentenza n.179/2021 della Corte
8 d'Appello di Catania, pubblicata il 26.1.2021, proposta da , Parte_1 Parte_4 [...]
Pa
(nato il [...]), , Parte_3 Controparte_1 Parte_5 Parte_2
(nato il [...]), nonché Controparte_3 Controparte_2 Parte_3 Pt_6
e quali eredi di
[...] Parte_7 Parte_8
condanna gli attori in solido a pagare le spese del giudizio in favore di Parte_9
che liquida in €.31.283,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
[...]
condanna altresì gli attori in solido al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore di che quantifica in €.15.641,50; Parte_9
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28/2/2024.
Il Presidente estensore
Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n.1240/2021 R.G. avente ad oggetto revocazione sentenza d'appello
promosso da
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. nato a [...] il [...];
[...] C.F._3 [...]
(C.F. nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._4 Pt_4
(C.F. ) nata a [...] il [...];
[...] C.F._5 CP_2
(C.F. ) nata a [...] il [...];
[...] C.F._6 Controparte_3
( ) nata Messina il 05/02/1998; CodiceFiscale_7 Parte_3
( ) nato a [...] il [...]; CodiceFiscale_8 Parte_5
( ) nato a [...] il [...]; CodiceFiscale_9 Parte_6
( ) nato a [...] il [...] e CodiceFiscale_10 Parte_7
( ) nato a [...] il [...] nella qualità di eredi di CodiceFiscale_11 Parte_8
(C.F.: ) nata Catanzaro il 30/09/1941, rappresentati e difesi
[...] C.F._12 dall'avv. come da procure in atti;
Parte_3
ATTORI IN REVOCAZIONE
contro
1 di rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Nicita Controparte_4 CP_5 come da procura in atti;
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
NEI CONFRONTI DI
(CF ) nata a [...] il [...]; Controparte_6 CodiceFiscale_13
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_7 C.F._14
4.5.1945;
(C.F. ) nato a [...] [...] Parte_3 C.F._15
All'udienza del 4/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini di giorni 50 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in revocazione, notificato il 26.7.2021 alla , Parte_9
, nonché , Parte_1 Parte_4 Parte_3 Pt_8 CP_1 Pt_5 Pt_2
e proponevano domanda di revocazione ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c. CP_3 CP_2 Parte_3 avverso la sentenza in grado d'appello pronunciata da questa Corte d'appello, n.179/2021, pubblicata il 26.1.2021 con cui, previa riunione del giudizio d'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n.401/2013 pubblicata il Parte_10
8.11.2013 e del giudizio di opposizione all'indennizzo liquidato dalla Parte_9
a seguito del provvedimento di acquisizione sanante dei terreni occupati ex art.42 bis del
[...]
d.p.r. n.327 del 2001 proposto dagli odierni attori, unitamente a Controparte_6 CP_7
e (nato il [...]), dichiarava improcedibili le domande avanzate innanzi al Tribunale Parte_3
di Caltagirone e liquidava gli indennizzi spettanti oltre accessori e spese del giudizio di opposizione.
Si è costituita la per eccepire l'inammissibilità delle richieste o Parte_9 comunque l'infondatezza, chiedendone il rigetto con conseguente vittoria delle spese.
Alla prima udienza tenutasi con la trattazione scritta, eccepita dagli attori la incompatibilità del collegio a trattare il giudizio, con ordinanza del 12.1.2022 l'eccezione veniva rigettata e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9.6.2023.
Con istanza del difensore motivata da ragioni di salute, veniva richiesto un congruo rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata ed il collegio fissava nuova udienza di p.c. per il 19.1.2024.
2 A tale udienza il difensore degli attori dichiarava il decesso di e pertanto il Parte_8
giudizio veniva dichiarato interrotto.
A seguito di ricorso in riassunzione depositato il 10.4.2024 gli attori riassumevano il giudizio nei riguardi degli eredi collettivamente ed impersonalmente di e fissata l'udienza Parte_8
del 27.9.2024 si costituivano quali eredi e insistendo nell'atto Parte_6 Parte_7
introduttivo.
Il difensore degli attori chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni in considerazione di problemi al collegamento telematico della propria utenza di studio.
Rinviata la causa per p.c. alla udienza del 4.10.2024 precisate le conclusioni la causa veniva posta in decisione con i termini per il deposito di conclusionali e repliche.
1) Preliminarmente va rilevato che l'atto di citazione in revocazione è stato notificato anche a
[...]
e (nato il [...]) parti del giudizio nel quale è stata Controparte_6 CP_7 Parte_3
emessa la sentenza avverso la quale è stata proposta la revocazione, i quali non si sono costituiti.
2) Gli attori in revocazione con atto di citazione di 106 pagine assumono che la sentenza della Corte
d'Appello n.179/2021 pubblicata il 26.1.2021 sia inficiata da più errori di fatto ex art.395 n.4) c.p.c. risultanti dagli atti e documenti di causa essendo stata pronunciata avendo valutato fatti e circostanze la cui verità sarebbe esclusa dalle prove raccolte nonché per avere supposto l'inesistenza di fatti e circostanze esistenti e parzialmente coperti dal giudicato.
3) La proposta revocazione va dichiarata inammissibile.
Va premesso che l'art. 395 c.p.c., con elenco tassativo, prevede le ipotesi in cui le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione e avuto riguardo al n.4 così dispone: “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
Prima di esaminare i motivi di revocazione, va richiamata l'interpretazione della consolidata giurisprudenza del Supremo collegio riguardo l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, il quale “presuppone l'esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali. Il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che
3 il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa” (Cassazione civile sez. II, 05/09/2023, n.25865).
Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità distingue nettamente l'errore valutativo oggetto di ricorso per cassazione e l'errore percettivo, suscettibile di revocazione ove “l'errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell'articolo 395, n. 4, del Cpc, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato, sempre che il fatto medesimo non costituisca punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato. Per converso, tale errore non è ravvisabile nel caso in cui si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione fra le parti, le prove documentali prodotte e specificamente indicate, ovvero abbia proceduto ad una erronea ed incompleta valutazione delle medesime, traducendosi siffatta doglianza in una censura di errore di giudizio, che esorbita dall'ambito dell'impugnazione per revocazione, ed è solo denunciabile con ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dall'articolo 360, comma 1, n. 5, del
Cpc” (Cassazione civile sez. II, 25/07/2023, n.22350).
Va quindi esclusa “l'esistenza di una categoria intermedia e tale interpretazione assicura la corretta applicazione dei rimedi processuali e tutela l'efficienza e la certezza del diritto, evitando impugnazioni inappropriate e garantendo la stabilità dei giudicati” (Cassazione civile sez. III,
25/11/2024, n.30344).
Le sezioni unite di recente hanno precisato come “il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere deducendo il vizio dell'art. 360, n.
4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale” (Cassazione civile sez. un.,
05/03/2024, n.5792).
Va ancora rilevato come “l'errore per travisamento del giudicato, sia esso esterno o interno, equivale a un errore di diritto e non di fatto. Il giudicato, essendo equiparato a un comando
4 giuridico, richiede un'interpretazione che non si esaurisce in un mero giudizio di fatto, ma che deve essere assimilata all'interpretazione delle norme giuridiche. Pertanto, l'erronea presupposizione dell'esistenza del giudicato rileva come errore di diritto, equiparabile al vizio del giudizio sussuntivo, e non integra gli estremi dell'errore revocatorio” (Cassazione civile sez. I, 10/10/2024,
n.26442).
Alla luce dei principi sopra richiamati vanno esaminati i motivi di revocazione proposti.
4) Con il 1° motivo gli attori lamentano “l'erronea supposizione dell'esistenza del presupposto che l'immobile degli attori ed oggetto del giudizio fosse ricompreso nel piano particellare e procedimento espropriativo (punto n. 6, pag. 9, rigo n. 20-21 sent. 179/21), smentita da tutte le ctu in atti e confessato da controparte con il provvedimento n. 340/2017”.
4.1) In sostanza gli attori ritengono che la sentenza oggetto di revocazione avesse assunto erroneamente che gli immobili espropriati fossero stati inseriti nel procedimento espropriativo, mentre erano stati occupati senza titolo, come emergeva dalla CTU redatta in primo grado, la cui sentenza aveva formato oggetto dell'appello n.1694/2013 poi riunito al giudizio in unico grado n.761/2017, nonché dal giudicato parziale della sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 401/213 ed essendo stata ammessa la circostanza dalla stessa . Parte_10
4.2) Il motivo è inammissibile afferendo a valutazione di diritto che ha comportato la dichiarazione di improcedibilità del giudizio di risarcimento del danno per occupazione usurpativa una volta emesso il decreto di acquisizione sanante ex art.42 bis del d.p.r. n.327 del 2011 e proposta opposizione all'indennizzo liquidato dall'Amministrazione.
5) Il 2° e 3° motivo possono essere esaminati congiuntamente assumendo quale errore di fatto la violazione del giudicato.
Precisamente gli attori in revocazione lamentano: “violazione del giudicato parziale della sentenza n. 401/2013. Erronea supposizione dell'inesistenza del giudicato parziale in relazione alla sentenza n. 401/2013 con l'effetto che il giudicato sulla illiceità del comportamento della PA e sul conseguente diritto del privato al risarcimento del danno, inibiva le attività e le metodiche di gestione del processo n. 1694/13 e definito con la sentenza n. 179/2021 sulla base di presupposti, appunto inesistenti e per cui non erano e non sono improcedibili le domande proposte nel procedimento definito con la sentenza n. 401/2013 ( pag. 11 sentenza 179/21)”.
Ed ancora “erronea supposizione dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione d'inammissibilità delle domande proposte al n. 01 dell'opposizione alla stima del 13/04/2017 (pag.
11, n. 8, sentenza n. 179/21) e che, invece, erano proprio finalizzate a far emergere il giudicato
5 parziale della sentenza n. 401/2013 e gli elementi costitutivi, qualitativi e quantitativi della condanna a carico dell'usurpante Violazione del giudicato parziale della sentenza n. 401/2013.”
5.1) I motivi sono inammissibili in quanto - come già sopra esposto, richiamando la pacifica giurisprudenza di legittimità - l'errore per travisamento del giudicato, sia esso esterno o interno, equivale a un errore di diritto e non di fatto.
6) Il 4° motivo così recita: “travisamento di fatto. Erronea supposizione dell'esistenza dei presupposti per dichiarare la tardività della ricusazione (n. 11, pag. 14, sentenza 179/21) in quanto le ragioni della sostituzione -ricusazione, anche per violazione del contraddittorio, erano stati esposti in data ben anteriore a tre giorni prima dell'udienza e tenuto conto del fatto che il ctu che ha già rinunziato all'incarico, dichiarandosi privo della necessaria imparzialità e per aver esposto le ragioni connesse a tale condizione, in modo difforme dalla realtà dei fatti e documentale, non richiedeva più di reiterare la ricusazione.”
6.1) La valutazione sulla tempestività e ammissibilità dell'istanza di ricusazione del CTU nominato nel giudizio d'appello in questione costituisce valutazione di diritto e non l'effetto di un errore di fatto, con la conseguenza che il motivo al pari degli altri già esaminati va dichiarato inammissibile.
7) Con il 5° motivo assumono gli attori in revocazione che l'affermata inesistenza del fabbricato di cui al foglio 61, particella n. 9 di mq. 138 e la supposta inesistenza dei dati ed elementi funzionali alla stima sul presupposto del mancato rinvenimento sui luoghi dell'immobile costituisca travisamento di fatto operato dalla sentenza (al punto n. 14 della pagina 15) e della CTU disposta dalla Corte non avendo considerato che i luoghi erano stati modificati fin dal 2004 ad opera dell'occupante.
7.1) In sostanza gli odierni attori lamentano che la stima dei beni espropriati sia avvenuta secondo lo stato di fatto alla data del provvedimento di acquisizione sanante circostanza questa che è ben lontana da poter assurgere ad errore di fatto costituendo come le precedenti una valutazione in diritto, discendendo l'inammissibilità della censura.
8) I motivi da 6 a 8, poichè afferiscono tutti a errori commessi dal CTU nella stima del valore del bene oggetto di acquisizione sanante e di conseguenza della sentenza che tali errori avrebbe recepito, vanno esaminati congiuntamente.
Gli attori in revocazione in primo luogo ritengono che la sentenza della Corte d'Appello di Catania sia incorsa in errore di fatto per non essersi pronunciata sull'eccezione di disconoscimento della documentazione tecnica e normativa acquisita dal CTU senza valutarne la integrità, conformità e veridicità.
6 In secondo luogo individuano l'errore di fatto della sentenza in esame per non avere disposto la rinnovazione della CTU, sebbene non avesse tenuto conto degli usi consentiti e realizzabili dal privato nell'area espropriata.
Ancora deducono che configuri ipotesi di revocazione per errore in fatto avere il CTU e conseguentemente la sentenza, stimato l'area, non già secondo la tipologia delle opere realizzabili dal privato ma, secondo quelle già realizzate dall'Amministrazione occupante.
8.1) I motivi già dalla loro formulazione evidenziano valutazioni di diritto espresse dalla Corte che se ritenute viziate possono formare oggetto di ricorso in Cassazione ma non certo rientrare nell'ambito dell'errore di fatto revocatorio.
Inoltre va considerato che su tali questioni la sentenza di cui viene chiesta la revocazione ha già compiuto una valutazione di giudizio, trattandosi di contestazioni più volte prospettate dagli attori sicchè nemmeno sotto tale profilo è ipotizzabile un errore di fatto.
9) Con il motivo numero 9 si lamenta che il rigetto della domanda di risarcimento del danno morale e da perdita della disponibilità del bene rientri nell'errore revocatorio sul presupposto in diritto che non sussista un divieto di cumulabilità fra indennizzo e risarcimento del danno.
9.1) E' evidente la manifesta infondatezza di tale motivo quale errore di fatto revocatorio, posto che il rigetto della domanda in esame non può che costituire censura di errore di giudizio non esaminabile in questa sede.
10) Infine il 10 motivo così rubricato “viziati da errore revocatorio per inesistenza dei presupposti, pertanto, sono anche i punti n. 25, 26, 27, 29, 30,31,32,33,34,35,36 in quanto sono fondati su dati viziati da errore di fatto e, per cui, partendo da presupposti di fatto inesistenti ed errati, non possono che giungere ad errate conclusioni e risultati” essendo stato formulato senza alcuna motivata esplicitazione degli eventuali errori in fatto commessi, non può che essere dichiarato manifestamente inammissibile.
11) Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico degli attori in solido e liquidate nella misura indicata in dispositivo applicando il d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia (euro 2.122.224,00) applicando i parametri medi, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
12) Ritiene il collegio che gli attori in revocazione vadano altresì condannati al pagamento, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi del 3° comma dell'art. 96 c.p.c., di una somma da determinarsi equitativamente.
7 E' noto come la condanna ex art.96, 3° comma, c.p.c. scaturisca dalla responsabilità processuale aggravata e si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie (cfr. Cass. 30.6.2021, n.18496).
Infatti gli attori avendo proposto il giudizio di revocazione affidandolo a svariati motivi tutti inammissibili in quanto manifestamente estranei alle ipotesi di revocazione prevista dalla legge, denotano una condotta processuale di evidente colpa grave quale stato soggettivo che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda (Cassazione civile sez. I, 26/01/2018, n.2040 proprio in tema di revocazione).
Riguardo la quantificazione del danno, in assenza di una specifica previsione normativa, il Supremo collegio anche di recente ha affermato che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (da Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26435).
Ne consegue che la quantificazione del danno ex art. 96, 3° comma, può essere nel caso in esame equitativamente parametrata alla metà delle spese di lite del grado e quindi gli attori in revocazione in solido vanno altresì condannati al pagamento in favore di , a titolo Parte_9 di responsabilità aggravata, della somma di €. 15.641,50.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione del giudizio di revocazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè
l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1240/2021
R.G., dichiara inammissibile la domanda di revocazione della sentenza n.179/2021 della Corte
8 d'Appello di Catania, pubblicata il 26.1.2021, proposta da , Parte_1 Parte_4 [...]
Pa
(nato il [...]), , Parte_3 Controparte_1 Parte_5 Parte_2
(nato il [...]), nonché Controparte_3 Controparte_2 Parte_3 Pt_6
e quali eredi di
[...] Parte_7 Parte_8
condanna gli attori in solido a pagare le spese del giudizio in favore di Parte_9
che liquida in €.31.283,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
[...]
condanna altresì gli attori in solido al risarcimento del danno ex art. 96, 3° comma, c.p.c. in favore di che quantifica in €.15.641,50; Parte_9
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28/2/2024.
Il Presidente estensore
Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
9