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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4965 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2917 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 15. 10. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
in persona del legale rappresentante dell'ente, Parte_1
nella qualità del Sindaco pro-tempore C.F. Parte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Loredana Mollica Poeta,
, in virtù di delega estesa in calce alla comparsa di CodiceFiscale_1
costituzione in surroga ed elettivamente domiciliato con il nominato procuratore in Piazza C.O. Augusto n. 1 e che ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 Pt_1
c.p.c. informa di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 06/96142504 nonché all'indirizzo di posta certificata Email_1
come previsto dal combinato disposto art. 170, 176, 183 c.p.c.
APPELLANTE
E
, nato a [...] [...] ed ivi residente in Controparte_1 Pt_1
Circonvallazione Appia 48, C.F. , rappresentato e difeso C.F._2
nel presente procedimento dall'avv. Piero Nitolli (C.F. ) C.F._3
del foro di ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio, in Genzano Pt_1
di Roma, Via Italo Belardi 56, in forza di procura predisposta su foglio separato,
r.g. n. 1 il quale chiede espressamente che ogni comunicazione e notificazione gli venga effettuata al fax n. 06/93953182 o via PEC: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione - Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 478/2019 del 12. 3. 2019
CONCLUSIONI: All'udienza del 15. 10. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Velletri così decideva:
Accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da , e Controparte_1
per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto del di procedere Parte_1
ad esecuzione forzata a mezzo dell'impugnata ordinanza di sgombero n. 258 emessa dal Comune medesimo il 9 luglio 2018 e notificata al citante il 10 luglio
2018;
Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite Parte_1
che liquida in € 7.254,00 per compenso e in € 220,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15 % del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato il appellante ha Pt_1
impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adito, in accoglimento del presente appello ed in riforma della impugnata sentenza n. 478/2019 del Tribunale di
Velletri resa nel giudizio r.g. n. 5438/2018 dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Velletri in relazione alla controversia in oggetto r.g. n. 2 essendo la medesima riconducibile alla giurisdizione ed alla competenza del
Giudice Amministrativo;
con ogni conseguenza di legge in ordine alla pronuncia sulle spese anch'essa integralmente da riformarsi.
Si costituiva il per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni istanza contraria, reietta e disattesa:
in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto, in quanto il ha introdotto nel giudizio di opposizione all'esecuzione, Parte_1
“MOTIVI” che trovano la loro giusta sede nel giudizio di appello avverso l'ordinanza decisoria del Tribunale di Velletri del 04.04.2017;
Nel merito rigettare l'appello perché infondato sia in fatto, che in diritto e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
con condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio,
oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge.
In data 2. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 15. 10. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Il Comune appellante ha dedotto un unico motivo di gravame con il
quale ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la propria
giurisdizione in ordine al provvedimento di rilascio, omettendo di
r.g. n. 3 considerare la natura del bene (demaniale/patrimoniale indisponibile)
oggetto dello stesso ed affermando la sussistenza di un diritto alla
detenzione in forza dell'ordinanza decisoria del Tribunale di Velletri che
avrebbe stabilito solo un obbligo a contrarre.
Dopo aver ripercorso le fasi della vicenda intercorsa tra il ed il Pt_1
, l'appellante ha rappresentato che l'ordinanza di autotutela CP_1
possessoria ex art. 823 c.c. costituirebbe un atto amministrativo, espressione di un potere autoritativo ed autoesecutivo esercitato a tutela di una specifica categoria di beni (appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile delle amministrazioni pubbliche, tra cui i Comuni), che sono soggetti ad un regime di circolazione particolare in funzione della destinazione all'uso pubblico posseduta in senso lato.
I suddetti beni possono formare oggetto di diritti e di disposizione a favore di terzi solo nelle forme di legge, ovvero tramite concessione, che a sua volta presuppone l'affidamento in seguito alle procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente.
Nel caso di specie l'appartenenza del chiosco alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili e/o demaniali non sarebbe revocabile in dubbio,
essendo stata tale opera, di proprietà del sia in virtù del principio Pt_1
dell'accessione, sia per espressa volontà delle parti, realizzata su un'area demaniale sia per vocazione che per destinazione (parco pubblico),
mutuandone la medesima natura.
r.g. n. 4 Il appellante ha sostenuto che così sarebbe stata qualificata Pt_1
anche dal TAR che, sulla base di tale presupposto ha riconosciuto la legittimità della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in convenzione del servizio bar al suo interno gestito, e quindi l'amministrazione sarebbe onerata dell'esercizio dell'autotutela possessoria laddove, una volta cessato il rapporto convenzionale relativo al servizio gestito sull'area pubblica,
dovrebbe disporre la liberazione dell'area da persone e da cose riferibili al precedente gestore, recuperando il bene alla disponibilità ed all'uso pubblico.
L'ordinanza in questione si collocherebbe in uno spazio estraneo al rapporto convenzionale, la cui cessazione determinerebbe l'insorgenza di uno stato di occupazione privo di titolo e legittimerebbe l'esercizio dei poteri autoritativi,
rispetto ai quali il relativo sindacato di legittimità sarebbe proprio del GA.
Né potrebbe argomentarsi in senso contrario sulla base del contenuto dell'ordinanza decisoria, atteso che questa non determinerebbe, come ritenuto dal Tribunale, un diritto soggettivo alla detenzione, ma solo un obbligo a stipulare il contratto cui è correlata la detenzione;
quindi, la stessa sarebbe priva dell'esecutorietà con riferimento all'obbligo dell'amministrazione, e che potrebbe sopraggiungere solo con il passaggio in giudicato del provvedimento.
Nel caso di specie il Tribunale aveva condannato l'amministrazione a stipulare il contratto di locazione, e quindi l'obbligo imposto potrebbe trovare concreta attuazione solo attraverso il ricorso all'art. 2932 c.c.
r.g. n. 5 Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che la difesa del in data 30. 1. 2022 ha CP_1
depositato copia della sentenza della Suprema Corte a SS UU n. 21957/2021.
Tale pronuncia riguarda una situazione di diritto soggettivo, vale a dire il corretto esercizio del diritto di prelazione da parte del ed il CP_1
conseguente obbligo del Comune di di stipulare il contratto di Pt_1
locazione con lo stesso . CP_1
La sussistenza - nel caso di specie - della giurisdizione del GO, in relazione al thema decidendum, è stata affermata nella suddetta pronuncia,
che al riguardo ha affermato che: “… nella specie, dunque, come esattamente
rilevato dal ricorrente, non viene in considerazione la legittimità degli atti
della procedura ad evidenza pubblica, bensì l'esercizio del diritto di
prelazione fatto valere dall'attuale ricorrente. La controversia, in definitiva,
attiene sostanzialmente alla posizione soggettiva in capo al di CP_1
titolare del diritto di prelazione sull'immobile di cui si tratta, di cui andrà
valutata la sussistenza o meno. …
In estrema sintesi, la vicenda di cui si è occupata la Suprema Corte
investe una situazione di diritto soggettivo, che appartiene alla cognizione del
GO, così come già correttamente riconosciuto dal Tribunale di Velletri.
Venendo alla vicenda oggetto del presente giudizio deve rilevarsi che con atto di citazione ex art. 615 e 617 cpc il si era opposto CP_1
all'ordinanza di sgombero di bene asseritamente demaniale emessa nei suoi r.g. n. 6 riguardi dal in persona del Dirigente del Settore Parte_1
patrimonio, ed avente ad oggetto il rilascio del manufatto (chiosco in muratura) e relativa area pertinenziale insistente nel parco comunale “fonte S.
Maria dell'Orto”, adibito a bar a servizio dell'area pubblica in questione, con la quale gli era stato intimato di rilasciare il bene e l'area occupati senza più
titolo.
A sostegno dell'azione proposta il aveva dedotto la mancata CP_1
notifica del titolo esecutivo, l'illegittimità dell'ordinanza per carenza di potere in ragione della asserita incompetenza del dirigente alla sua adozione,
la natura patrimoniale disponibile del bene e, conseguentemente il diritto dell'opponente a detenerlo in forza di un provvedimento del Tribunale di
Velletri che aveva condannato l'amministrazione a stipulare - con lo stesso -
un contratto di locazione.
Al riguardo deve rilevarsi che il appellante per sostenere la Pt_1
legittimità del suo operato e la sussistenza della giurisdizione del GA ha invocato l'esistenza della natura demaniale del bene, ma limitandosi solo ad affermarla, ma senza individuare chiaramente le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata, né confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. SS UU, ordinanza n. 34501/2024) sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le azioni volte a reagire a comportamenti della P.A. posti in essere in attuazione r.g. n. 7 di provvedimenti amministrativi, lesivi del possesso di beni appartenenti al patrimonio indisponibile, a condizione che l'autorità che agisce in autotutela,
ai sensi dell'art. 823, comma 2, c. c., provi la suddetta appartenenza,
attraverso la dimostrazione della concorrente ricorrenza dei requisiti soggettivo (consistente nell'esistenza di un atto che destini il bene a un uso pubblico) ed oggettivo (integrato dalla concreta utilizzazione del bene per fini pubblici). (Nella specie, - in cui un dopo aver intimato alla società Pt_1
gestrice di una stazione di servizio di demolire alcune opere edificate abusivamente su area di proprietà comunale, aveva fatto demolire la recinzione e i cancelli a servizio della stessa - la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di giurisdizione, ha dichiarato la giurisdizione del g.o., sul presupposto dell'insufficienza della sola certificazione urbanistica a dimostrare l'appartenenza della suddetta area al patrimonio indisponibile dell'ente, in mancanza di prova della sua effettiva utilizzazione per lo svolgimento di un pubblico servizio).
Ne consegue che per affermare il carattere dell'indisponibilità o demanialità di un bene pubblico è necessario un provvedimento di destinazione pubblica, che l'ente comunale non ha mai emesso;
peraltro, nella convenzione n. 778 del 19.09.2000 (sottoscritta dal con il CP_1 [...]
all'art. 5, ultimo comma, era previsto che: “Resta salva la facoltà Parte_1
del Sig. di esercitare la prelazione per la locazione del manufatto CP_1
in precedenza riconsegnato al Comune ad un canone di affitto che verrà
r.g. n. 8 stabilito in base alle condizioni di mercato ed alle disposizioni di legge
vigenti al momento” (Cfr. all. 2 del giudizio di primo grado).
E nella deliberazione di Giunta n. 151 del 17.09.2015 (v. all. n. 5 del giudizio di primo grado), il aveva dato atto che il Sig. Parte_1 [...]
aveva esercitato il diritto di prelazione e che lo stesso doveva essere CP_1
fatto salvo ed impregiudicato.
Quindi, l'Arch. dirigente dell'ufficio patrimonio del Controparte_2
con la nota del 19.01.2016 prot. 1700 (all. 7 del ricorso Parte_1
ex art. 702 bis), aveva stabilito in € 968,98 l'importo da versare a titolo di canone di locazione dell'area oggetto di convenzione, con riduzione dell'importo ad euro 878,98, dopo aver decurtato il costo del servizio svolto di apertura e chiusura area, stimato in euro 90,00; e sempre l'Arch.
[...]
, con la determinazione n. 1371 del 19.12.2016, aveva specificato CP_2
che si trattava di un bene pubblico destinato ad attività commerciale.
Conseguentemente, il bene di cui trattasi rientra nel patrimonio disponibile del Comune di e, quindi, rientra nello schema civilistico Pt_1
della locazione, così come riconosciuto dal Tribunale di Velletri.
Va quindi condivisa la decisione del Tribunale, anche laddove ha evidenziato che nel caso di specie si trattava di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti, secondo l'orientamento prevalente dei giudici amministrativi, posizioni giuridiche e paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l'amministrazione r.g. n. 9 agisce iure privatorum, al di fuori cioè dell'esplicazione di qualsiasi potestà
pubblicistica, non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell'assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso sia su quello connesso del rilascio del bene, trattandosi quindi di intimazioni e comportamenti materiali nei cui confronti sono esperibili mezzi di tutela rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario (v. pag. 7 della sentenza impugnata).
Alla luce di quanto sinora esposto il motivo di gravame deve
ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve
ritenersi infondato e deve essere respinto;
tutte le altre questioni devono
ritenersi assorbite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, quale introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 478/2019 del 12. 3. Parte_1
2019, così provvede:
r.g. n. 10 A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna il a rifondere in favore di Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate d'ufficio in
[...]
€ 5.809,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 11