CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1250/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9929 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso ritualmente notificato a Municipia S.p.A., ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto l'IMU per l'anno 2020, eccependo l'avvenuto integrale versamento dell'imposta dovuta.
Più precisamente, secondo la prospettazione fornita dalla ricorrente, l'ente impositore avrebbe erroneamente quantificato la pretesa impositiva, in quanto uno dei due immobili oggetto dell'atto impugnato sarebbe soggetto al regime agevolato IMU previsto per le locazioni a canone concordato.
La ricorrente, pertanto, ha richiesto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Municipia S.p.A. non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che l'immobile indicato dalla ricorrente è locato a far data dal 01 marzo 2012 con regolare contratto di locazione abitativa agevolata (ai sensi dell'art.2, comma 3, della
Legge 9 dicembre 1998, n. 431), registrato in data 20 marzo 2012 al n. 58 della Serie 3P.
Per gli immobili locati a canone concordato la legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'IMU
e della Tasi del 25%, con determinazione dell'imposta mediante applicazione dell'aliquota ordinaria stabilita dal comune nella misura ridotta del 75%.
In virtù di tale regime agevolativo, la ricorrente ha versato integralmente l'imposta dovuta come risulta anche dallo stesso avviso di accertamento oggi impugnato.
Tanto importa l'accoglimento del ricorso con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- condanna la convenuta Municipia s.p.a. al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 14.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1250/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9929 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso ritualmente notificato a Municipia S.p.A., ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente ad oggetto l'IMU per l'anno 2020, eccependo l'avvenuto integrale versamento dell'imposta dovuta.
Più precisamente, secondo la prospettazione fornita dalla ricorrente, l'ente impositore avrebbe erroneamente quantificato la pretesa impositiva, in quanto uno dei due immobili oggetto dell'atto impugnato sarebbe soggetto al regime agevolato IMU previsto per le locazioni a canone concordato.
La ricorrente, pertanto, ha richiesto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Municipia S.p.A. non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che l'immobile indicato dalla ricorrente è locato a far data dal 01 marzo 2012 con regolare contratto di locazione abitativa agevolata (ai sensi dell'art.2, comma 3, della
Legge 9 dicembre 1998, n. 431), registrato in data 20 marzo 2012 al n. 58 della Serie 3P.
Per gli immobili locati a canone concordato la legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'IMU
e della Tasi del 25%, con determinazione dell'imposta mediante applicazione dell'aliquota ordinaria stabilita dal comune nella misura ridotta del 75%.
In virtù di tale regime agevolativo, la ricorrente ha versato integralmente l'imposta dovuta come risulta anche dallo stesso avviso di accertamento oggi impugnato.
Tanto importa l'accoglimento del ricorso con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- condanna la convenuta Municipia s.p.a. al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 14.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti