Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza
Tribunale di Brindisi n. 78 del 19.1.2023
Oggetto: iscrizione elenchi OTD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n.515/2023 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura Pt_1
speciale richiamata in atti, dagli avv.ti Lucia Orsingher, Salvatore Graziuso e Marcella Mattia
APPELLANTE contro e
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Nadia Martina Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 2.4.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 19.1.2023, il Tribunale di Brindisi ha accolto parzialmente il ricorso del
29.7.2020 con cui aveva chiesto la reiscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori Controparte_1 agricoli per l'anno 2019 per 278 giornate di lavoro agricolo prestato – da marzo a dicembre - alle dipendenze di . Persona_1
L' , costituendosi in quel grado di giudizio, aveva chiesto il rigetto della domanda richiamando Pt_1 le risultanze del verbale di accertamento relativo all'azienda disconoscendo tutte le giornate Per_1
di lavoro.
e che valevano a privare di consistenza i rilievi espressi in sede ispettiva concernenti le Tes_3
irregolarità nella gestione dell'azienda agricola, anche considerando che il periodo oggetto dell'accertamento era precedente a quello in cui la ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa. Il primo Giudice ordinava pertanto la reiscrizione della per 102 giornate CP_1 nell'anno 2019, coincidenti con il numero di giornate denunciate all' . Pt_1
L' con ricorso in appello del 18.7.2023, ha chiesto la riforma di questa decisione, lamentando Pt_1 che il Tribunale aveva completamente omesso l'esame delle allegazioni, valorizzando le inattendibili dichiarazioni dei testi, tutti cancellati dagli elenchi. Le risultanze dell'indagine ispettiva deponevano univocamente per la fittizietà del rapporto in quanto il presunto datore di lavoro, , non Persona_1 aveva avuto la disponibilità di alcun terreno, né di attrezzature agricole. Le “irregolarità” che secondo il Tribunale non intaccavano il diritto alla reiscrizione non attenevano ad una sfasatura tra costi e ricavi, ma erano in realtà fatti che attestavano la fittizietà dell'impresa: - che aveva emesso fatture di vendita in blocco di prodotti ortofrutticoli senza alcuna corrispondente fattura di vendita di tali prodotti da parte dell'azienda - che non aveva versato mai nessuno contributo mentre i Per_1
bonifici di pagamento delle retribuzioni (quando i pagamenti non erano effettuati in contanti) venivano contestualmente revocati/annullati; - che aveva somministrato irregolarmente manodopera di una parte dei lavoratori assunti formalmente ad azienda terze presso cui l' aveva accreditato Pt_1
le giornate denunciate da Per_1
Una volta ritenuta l'inesistenza dell'azienda, erano state disconosciute anche le giornate effettuate in periodi successivi a marzo 2019, come era accaduto per l'appellata.
I capitoli di prova su cui erano stati ascoltati i testi, secondo parte appellante, erano generici e peraltro i testi ascoltati avevano reso dichiarazioni difformi da quelle a suo tempo raccolte dagli ispettori. I testi hanno riferito della piantagione di carciofi mentre lo stesso aveva riferito agli ispettori Per_1 che l'azienda si era occupata solo di raccolta e mai di piantagione di alcunché.
Ha insistito per il rigetto della domanda.
Con memoria di costituzione depositata il 17.9.2023, ha contestato gli avversi Controparte_1 argomenti rilevando che la prova dell'assunta fittizietà del rapporto non poteva discendere (come invece ritenuto nel verbale di accertamento posto a fondamento della cancellazione) dalle irregolarità aziendali riscontrate a carico di . La prospettazione dei fatti aveva trovato riscontro Persona_1 nell'istruttoria. Ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 2.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Occorre preliminarmente rilevare che questa Corte ha avuto modo di occuparsi di analoghi giudizi aventi ad oggetto la reiscrizione nei registri dei lavoratori agricoli di altri lavoratori dell'Azienda
Caroli, che asserivano di aver svolto attività lavorativa nello stesso periodo oggetto della presunta attività lavorativa dell'odierna appellata. Ci si riferisce in particolare alla Sentenza n. 1016/2023 di questa Corte, pubblicata il 29/12/2023, alla cui motivazione si farà riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Più nello specifico, nella richiamata decisione di questa Corte si legge: “In tema di domanda di iscrizione a seguito di cancellazione dovuta ad accertamenti ispettivi, Cass. n. 12001/2018 ha ribadito che il provvedimento con il quale è disposta non è atto amministrativo suscettivo di disapplicazione e che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco svolge una funzione meramente ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria che viene meno qualora
l'I.N.P.S., a seguito di controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'art. 9 d.lgs n. 375/1993); sicché in tale situazione il lavoratore è onerato della prova dell'esistenza, durata e natura onerosa del rapporto e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale (Cass. n.
1006/2016; nn. 27144, 27145, 23340/2014).
Orbene, la cancellazione è scaturita da accertamento condotto dall'Ispettorato territoriale del
Lavoro di Brindisi (n. 2019002553 del 19.7.2019) dispiegatosi per il periodo 1.7.2017/31.3.2019 sull'azienda di . Persona_1
è stato avviato al lavoro in qualità di OTD dal 1997 al 2006. Titolare di partita Iva Persona_1 dal 14/1/2016 per l'attività di “gelaterie e pasticcerie ambulanti”; si è iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Brindisi con decorrenza 10/3/2016 per l'attività dichiarata di “bar, gelateria e pasticceria”; in data 6/8/2018 ha presentato una denuncia di cessazione dell'attività, con decorrenza 1/1/2017, e la variazione dell'attività prevalente in
“coltivazione terreni agricoli coltivati ad ortaggi” con iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di impresa agricola dal 30/11/2018. Tale variazione non è stata comunicata all'anagrafe tributaria in quanto, alla data del 28/2/2019, risulta ancora l'attività di “gelaterie e pasticcerie ambulanti”.
Il 27/7/2017 ha inviato una prima Denuncia Aziendale con cui si dichiara “impresa senza terra” indicando come fabbisogno numero 100 giornate, cui sono state allegate due fatture emesse dall'azienda agricola Consenti Teodoro relative alla vendita in blocco di pomodoro. Alla data di emissione delle fatture (12/7/2017 e 20.7.2017) sulla denuncia aziendale era ancora indicato il codice dell'attività di commerciale di bar variata solo in data 6/8/2018 ossia circa un anno dopo.
Una seconda Denuncia Aziendale è stata trasmessa il 7/8/2017 con allegate tre fatture, provenienti dalle aziende agricole , e Società Agricola Gioia S.r.l., tutte Parte_2 Persona_2
emesse tra luglio ed agosto 2017, per la vendita in blocco di pomodoro.
Una terza Denuncia Aziendale è stata presentata il 20/9/2018 cui sono state allegate due fatture emesse, rispettivamente, il 9/1/2018 dalla società agricola Scattapiatti S.r.l. per la vendita sulla pianta di carciofi e il 3/5/2018 dall'azienda agricola Iaia Cosimo per la vendita di pomodori in trapianto.
Quest'ultima denuncia aziendale è stata rifiutata dall'ufficio competente della sede di Brindisi Pt_1 in quanto non v'è corrispondenza per i terreni indicati come di proprietà della ditta Iaia.
È stata proposta una quarta Denuncia Aziendale, con un fabbisogno di 200 giornate, dove è stata eliminata la Fattura emessa da Iaia Cosimo che però non risultava annullata nella contabilità di
Per_1
Gli Ispettori hanno altresì rilevato che i primi avviamenti al lavoro da parte di sono Persona_1
stati effettuati a decorrere dal 28/7/2017 ovvero successivamente alle date di acquisto del prodotto in blocco.
L'esame della documentazione fiscale di comparata con i costi del personale dichiarato, ha Per_1
evidenziato una differenza negativa in quanto, agli acquisti, documentati con le fatture, bisogna aggiungere le retribuzioni per le giornate denunciate in favore dei soggetti avviati al lavoro, con una differenza negativa maturata da nell'anno 2017 di euro 6.349,00, a cui bisognerebbe Per_1 aggiungere la contribuzione dovuta e totalmente non versata di euro 7.118,47; per l'anno 2018 la differenza negativa tra acquisti e vendite è di euro 4.728,05 che, sommata alla retribuzioni nette di euro 78.698,00, arriva ad un importo negativo di euro 83.426,00, cui bisogna aggiungere il debito contributivo di euro 24.924,27 calcolato al quarto trimestre 2018.
Non risulta inoltre con quali modalità l'azienda abbia provveduto alla vendita dei prodotti Per_1
acquistati sulla pianta, tanto più che dagli accertamenti non risultano autorizzazioni alla vendita di prodotti ortofrutticoli né a posto fisso né da ambulante.
Gli Ispettori hanno pertanto concluso ritenendo parte delle giornate di lavoro dichiarate fittizie e un'altra parte, calcolata tenendo conto dei periodi riportati nelle fatture e DDT, oggetto di somministrazione abusiva di manodopera ad altre aziende agricole nei confronti delle quali l' si Pt_1
è riservato di procedere all'addebito della contribuzione evasa per il solo numero di giornate di lavoro da accreditarsi ai lavoratori genuini individuati, per ciascuna azienda che ha provveduto a fatturare, alle pagine da 21 a 24 del verbale di accertamento. , ascoltato dagli ispettori 18/3/2019, ha confermato di aver provveduto esclusivamente Persona_1
alla coltivazione e raccolta di pomodori e carciofi ma non anche alla loro piantagione.
Questa Corte ritiene che gli argomenti offerti dall' siano sufficienti per ritenere che le fatture Pt_1
di vendita a blocco di prodotti agricoli emesse da hanno costituito lo strumento che serviva a Per_1 formalizzare l'avvio lavoro di OTD da parte di ma con utilizzo dei lavoratori da parte delle Per_1 aziende agricole che vendevano i loro prodotti sulla pianta”.
Venendo al caso di specie, occorre preliminarmente osservare che, nel ricorso introduttivo di primo grado, la ricorrente aveva sostenuto di aver lavorato per 278 giornate lavorative da marzo a dicembre
2019, di essersi occupata della raccolta di ortaggi e verdure di vario titolo presso i terreni condotti da in agro di Brindisi, contrada Casignano. Persona_1
Intanto è emerso che, come risultante dalle denunce inoltrate all' , e, quindi, affermato dal primo Pt_1
Giudice (senza gravame sul punto della lavoratrice), le giornate svolte in quell'anno sarebbero state soltanto 102 (questione su cui si è ormai formato il giudicato interno) e non 278 come rivendicato dalla . CP_1
Inoltre, il riferimento alla raccolta di ortaggi e verdure di vario tipo appare estremamente generico.
In appello si è fatto riferimento per la prima volta al lavoro anche in Contrada Restinco in Brindisi, non citata nel ricorso introduttivo.
Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dai testi ed le stesse Tes_2 Tes_1 Tes_3
presentato alcune rilevanti incongruenze.
Il primo teste afferma di aver lavorato per dopo che, interrogato dagli ispettori, aveva affermato Per_1
di non aver lavorato alle dipendenze della stessa ditta nel 2019.
La teste afferma di aver lavorato dal 2017 al 2019 con la , ma nella dichiarazione resa Tes_1 CP_1
agli ispettori indica di aver lavorato nel 2017 e 2018 per tale azienda con le sigg.re Lucia, , Per_3
Per_
e senza menzionare l'odierna appellante. Per_4 Controparte_1
La teste dichiara di aver lavorato con la da marzo a dicembre 2019 e di essersi Tes_3 CP_1
occupata della raccolta e della piantagione di pomodori e carciofi, mentre in precedenza aveva dichiarato agli ispettori di aver iniziato a lavorare ad aprile. In ogni caso, il ha negato che la Per_1
sua azienda si fosse occupata della piantagione di ortaggi.
Non può sottacersi che tutte le testimonianze devono essere considerate a rischio di compiacenza dei testi verso la ricorrente, se non altro perché tutti i testi erano interessati dal medesimo provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro prestate alle dipendenze della ditta e, quindi, a loro Per_1
volta ricorrenti in giudizi analoghi.
Anche volendo tenere presente la circostanza che, effettivamente, gli accertamenti dell'Ispettorato si sono arrestati al 31 marzo 2019, resta ferma, da un lato, la circostanza che l'azienda agricola Per_1 è risultata essere azienda senza terre da coltivare e priva altresì di strumenti agricoli e, dall'altro, in ogni caso, che la prova testimoniale presenta le incongruenze innanzi esposte.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la domanda proposta da con ricorso del Controparte_1
29/7/2020 è respinta.
Alla soccombenza di parte appellata, che pure ha presentato autocertificazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp.att. c.p.c., segue, tuttavia, la condanna della medesima al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in considerazione del fatto che l'irripetibilità delle spese è limitata, ai sensi della predetta disposizione normativa, ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, tale non potendosi considerare la domanda di reiscrizione negli elenchi degli OTD.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 18.7.2023 da , nei confronti Pt_1
di avverso la sentenza n. 78 del 19.1.2023 del Tribunale di Lecce, così provvede: Controparte_1
-accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda formulata da con ricorso del Controparte_1
29.7.2020;
-condanna l'appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1.313,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge.
Riserva il deposito della sentenza entro gg. 60.
Così deciso in Lecce, il 2.4.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi