Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/03/2026, n. 2453
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Decreto cautelare 5 giugno 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 5 luglio 2024
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Sentenza 31 dicembre 2024
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Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; inversione del corretto ordo procedendi ed anomala ed illecita anticipazione degli esiti di un procedimento disciplinare appena avviato

    Il Collegio ritiene che il trasferimento non abbia natura anticipatoria ma sia per incompatibilità ambientale, motivato da esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2087 c.c. e degli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 3/1957; dequalificazione, dimensionamento e decurtazione della retribuzione

    Il trasferimento non costituisce demansionamento, poiché l'incarico di vice direttore presso una struttura complessa è parificato nella qualifica di dirigente a quello di direttore. Gli incarichi sono a tempo determinato e revocabili.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, degli artt. 7 e ss. e dell’art. 10 l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti, manifesta irragionevolezza, sproporzionalità; inesistenza e mancata motivazione delle pretese ragioni, anche di urgenza

    Il provvedimento è legittimo anche se adottato senza previa partecipazione, essendo un ordine. La motivazione è sufficiente e le esigenze organizzative prevalgono sugli interessi del subordinato. L'amministrazione ha fornito elementi che confermano la decisione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.1 e 3 l. n. 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; violazione principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, efficacia ed efficienza

    Il Collegio ritiene che il provvedimento sia sufficientemente motivato con riguardo alle esigenze organizzative.

  • Rigettato
    Eccesso di potere; violazione di legge; difetto assoluto di istruttoria

    I motivi sono infondati in base alle argomentazioni già espresse.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 2 e 3 Cost., art. 24 Cost., art. 32 Cost., art.36 Cost.; violazione di legge costituzionale

    Il provvedimento ha bilanciato adeguatamente le esigenze organizzative con quelle della lavoratrice, garantendo il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Motivi aggiunti: violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, efficacia, trasparenza e buon andamento della p.a., violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, falsità dei presupposti e manifesta contraddittorietà; difetto di motivazione e di istruttoria

    La documentazione prova il rallentamento dei lavori di manutenzione necessari per la sicurezza e il trasferimento di detenuti, giustificando il trasferimento per incompatibilità ambientale.

  • Accolto
    Errata qualificazione giuridica del provvedimento impugnato; illogicità della motivazione.

    Il Collegio concorda con la prospettazione dell'amministrazione, ritenendo il trasferimento per incompatibilità ambientale e non sanzionatorio.

  • Accolto
    Error in iudicando, relativamente all’asserito difetto ed alla contraddittorietà della motivazione del provvedimento annullato.

    Il Collegio ritiene che la motivazione del provvedimento sia adeguata, anche per relationem, evidenziando le ragioni organizzative.

  • Rigettato
    Motivazione della sentenza meramente apparente.

    Il Collegio rigetta questo motivo, ritenendo che la sentenza di primo grado, seppur succinta, abbia evidenziato gli elementi di fatto e diritto su cui si è basata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/03/2026, n. 2453
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2453
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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