Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 5062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5062 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3722/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. LE Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 31/01/2025 da nata in [...] il [...]) Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]N. 21 20151 MILANO ITALIA con l'Avv. FERRI VALENTINA
RICORRENTE
Nei confronti di nato a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2
C.F. 3
CONVENUTO CONTUMACE
,in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22.2.2025
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2011 al 2014 e dalla loro unione é nata
EN nata il [...] riconosciuta da entrambi (dal padre solo nel 2016).
[...] ha chiesto al Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale con affidamento in via esclusiva della minore alla madre che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative alla figlia quali la salute educazione e istruzione scelta della residenza abituale e pratiche amministrative, la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlia sotto la stretta supervisione della madre o di persona di sua fiducia, e la previsione di un contributo a carico del convenuto ed in proprio favore dell'importo di euro 350 mensili a titolo di mantenimento della figlia oltre ad euro 100 a titolo di rimborso forfettario delle spese straordinarie ovvero in via subordinata del 50% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano
Premetteva la ricorrente che la relazione tra la stessa e il convenuto era entrata in crisi subito dopo la nascita della bambina dal momento che il convenuto, che peraltro aveva provveduto a riconoscere la figlia seppure tardivamente, si era sostanzialmente disinteressato di ogni sua esigenza della quale si era occupata in via esclusiva la madre sia nel periodo in cui era rimasta in Salvador con la bambina sia dal momento del suo arrivo in Italia. Precisava che nell'anno 2022, ottenuta la propria regolarizzazione sul territorio italiano, aveva ottenuto il consenso del convenuto a condurre In Italia la minore che da quel momento aveva sempre vissuto con la madre. Il padre, irreperibile sul territorio italiano, si era completamente disinteressato di ogni esigenza sia morale sia materiale della figlia minore con la quale non aveva di fatto nessuna relazione.
Il convenuto a cui il ricorso veniva notificato ai sensi dell'articolo 143 cp.c. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 10.5.2025 la ricorrente veniva sentita dal giudice delegato e dichiarava: “ faccio presente che non ho notizie certe di dove vive attualmente si trovi il 66
sig, Controparte_1 . So che non può più rientrare in Equador per problemi legali. Mi risulta che forse sia negli Stati Uniti. Non ho contatti con lui neppure di tipo telefonico. Non vede la bambina praticamente da quando io sono venuta in Italia. Non chiede mai di lei e non si è mai occupato del suo mantenimento. Io adesso vivo stabilmente in Italia. Abito in un casa messa a disposizione da un associazione pagato le spese condominiale e le utenze. Fino a marzo 2025 lavoravo come baby sitter: poi è nato il mio secondo figlio e adesso sto prendendo la Naspi per circa 400 mensili. Non prendo ancora l'assegno unico per LE, ma è mia intenzione chiederlo. Faccio presente che non potevo chiedere l'AU perché il passaporto di LE era scaduto e senza la firma del padre è impossibile rinovarlo. Anche per l'iscrizione scolastica ho avuto problemi. Fino a quando ho avito sue notizie lavorava in aeroporto a Las Vegas. Insisto nella mia richiesta anche di determinazione di un contributo economico omnicomprensivo per il mantenimento di LE. LE andrà in quita elementare. E' una bambina sana, frequentava un corso di Danza. Io guadagnavo circa 600/ 700 euro mensili : deposito fotocopie delle ultime buste paga e comunicazione del licenziamento e con
PI percepita sino ad oggi."
La difesa delle ricorrente insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei anche in ragione dell'imminente decisione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell' 11.6.2025 Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo entrambe le parti di cittadinanza salvadoregna, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE
1111/2019, atteso che in Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
Quanto alle domande relative alla minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale della minore in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento della stessa, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
La domanda di affidamento super esclusivo svolta dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
In particolare ritiene il Collegio che l'assoluta assenza del convenuto nella vita della figlia praticamente a far data dalla sua nascita e certamente dal momento in cui la stessa è giunta in Italia impongano l'adozione di un provvedimento che concentri la responsabilità genitoriale in capo alla madre che di fatto sia da sempre occupata di tutte le esigenze morali e materiali della figlia oltre che degli aspetti burocratici che la riguardano,
Nel contesto rappresentato, infatti l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale sarebbe di fatto impraticabile e si correrebbe il rischio di una paralisi gestionale. La minore deve quindi essere affidata in via esclusiva alla madre con facoltà per la stessa di assumere anche in assenza del consenso paterno le decisioni relative a salute educazione residenza e istruzione della minore nonché di sottoscrivere tutte le pratiche amministrative e di prestare il consenso al rilascio rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio. La minore sarà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre
Quanto alle frequentazioni tra padre e figlia, attesa l'assoluta assenza di ogni e qualsiasi relazione e contatto tra padre e figlia, ritiene il Collegio di poter prevedere che le stesse potranno avvenire, sempre che il padre ne faccia richiesta, inizialmente solo alla presenza della madre o di persona di sua fiducia dalla medesima delegata ed in ogni caso tenuto conto della volontà e dei desideri della minore
Sul mantenimento della prole
Premette il Tribunale che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI-I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre, occorre avere riguardo 1. alle capacità economiche dei genitori, 2 al tempo di permanenza della minore presso ciascun genitore e 3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di bambini dell'età di Per_1 "
da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Nel caso in disamina emerge che la madre, che lavora come baby sitter percependo 600/700 euro mensili (come da buste paga depositate in giudizio) è stata licenziata dal 6.3.2025 e percepisce la PI (a maggio 2025 ha percepito € 251,14)
Non sono stati offerti al Tribunale elementi e indici certi dai quali poter desumere la capacità patrimoniale e reddituale del convenuto che, peraltro, è soggetto giovane, svolge certamente attività lavorativa come riferito dalla ex compagna. Di conseguenza la misura dell'assegno viene determinata in un importo che tenga conto da un lato della necessità di assicurare a LE il soddisfacimento delle esigenze primarie e basilari di vita e dall'altro considerando l'assenza di ogni e qualsiasi frequentazione tra padre e figlia ( e quindi di mantenimento diretto da parte del padre).
Nel contesto economico descritto, peraltro, ritiene altresì il Tribunale di dover quindi determinare on
€ 350,00 mensili la misura del contribuito che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla ricorrente per il mantenimento di LE, oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente richiamate.
L'assegno unico universale spetterà in via integrale (100%) alla ricorrente madre del minore
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio, considerata la contumacia del convenuto, le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
3722 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, nella contumacia del convenuto così provvede:
1) Affida la figlio minore LE in via super esclusiva alla madre la quale eserciterà in via autonoma la responsabilità genitoriale per quanto attiene a tutte le scelte relative alla salute educazione istruzione e residenza della minore con facoltà di mantenere in via autonoma i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni e ciò anche ai fini del rilascio/ rinnovo dei documenti della minore anche validi per l'espatrio anche in assenza di sottoscrizione e consenso del padre al quale spetta il potere di vigilanza;
2) dispone che la minore sia collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, sempre che ne faccia richiesta, inizialmente solo alla presenza della madre o di persona di sua fiducia dalla medesima delegata ed in ogni caso tenuto conto della volontà e dei desideri della minore
4) Dispone che il padre versi a titolo di contributo per il mantenimento del minore, con decorrenza dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2025, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 350 mensili annualmente secondo indici Istat dal gennaio 2026 (base di calcolo gennaio 2025) oltre per 50%delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di
Milano da intendersi integralmente qui trascritte
5) Dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla signora Parte_1
[...]
6) dichiara irripetibili le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell' 11 giugno 2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai