Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1478/2024 R.G. promossa da:
on l'avv. BERTOGLI ELISA e con gli avv. e Parte_1
contro:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e Controparte_2
OGGETTO: revoca del reddito di cittadinanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data
2 Febbraio 2024, ha chiamato in giudizio l , per sentire Parte_1 CP_1
l'accertamento dell'illegittimita' della revoca/decadenza del proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza nel periodo novembre 2021 – settembre 2022 e dell'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme per pagamento non dovuto per l'importo di € 7.740,00.
Milano ne avrebbe disposto l'affidabilità.
Dal 2006, la stessa sarebbe, poi, stata affidata ai coniugi Persona_1
e con i quali avrebbe convissuto fino al 5 ottobre 2021,
[...] Persona_2
allorquando, maggiorenne, avrebbe deciso di andare a vivere da sola in un appartamento in locazione in in via Cufra n. 1. CP_2
La ricorrente sarebbe stata inoccupata e con nucleo familiare a se stante e avrebbe così deciso, in data 25/10/2021, di presentare domanda per il reddito di cittadinanza.
Avrebbe avuto un indicatore ISEE pari a € 0 e non avrebbe posseduto immobili, né patrimoni mobiliari di alcun tipo.
Cosicché, l avrebbe accolto la domanda e l'interessata avrebbe CP_1 percepito, dal novembre 2021 al settembre 2022, l'assegno per un importo complessivo di € 7.740,00.
Senonché, con comunicazione del 4 gennaio 2024, l , del tutto CP_1 illegittimamente, le avrebbe chiesto la restituzione dell'importo di € 7.740,00 ricevuto dal novembre 2021 al settembre 2022, in conseguenza della revoca del reddito di cittadinanza per la seguente motivazione: “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art 3 del DPCM 159/2013”.
Tuttavia, la ricorrente nel processo ha sostenuto la attendibilità dei dati comunicati e l'illegittimità del provvedimento di revoca suddetto, proponendo le seguenti conclusioni, chiedendo al Tribunale di
“1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità della richiesta di restituzione per insussistenza del diritto per omessa e insufficiente motivazione e per l'assenza di formale provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo indebito;
2) Accertare il diritto della ricorrente ora come allora a percepire il reddito di cittadinanza nel periodo da novembre 2021 a settembre 2022 e conseguentemente dichiarare l'inesistenza dell'obbligo CP_ della ricorrente di restituire all l'importo di € 7.740,00”. Con vittoria di spese di lite.
Costituendosi ritualmente in giudizio, con articolata memoria difensiva, l CP_1
ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese. In particolare, l'ente convenuto ha illustrato come la ricorrente avrebbe presentato, il 25 ottobre 2021, una istanza per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, autocertificando il possesso di tutti i requisiti per poter fruire del beneficio e che la stessa sarebbe stata accolta.
Successivamente, in seguito ai controlli effettuati, sarebbe, però, stata revocata la prestazione ed emesso provvedimento di indebito per “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU (Dichiarazione Sostituiva Unica)”
In quest'ultima, infatti, la parte attorea avrebbe rilasciato delle dichiarazioni non conformi al vero, risultando così decaduta dal diritto al reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. art. 7, comma 4 , della legge 26/19, in quanto avrebbe avuto, nel periodo in questione, la medesima residenza dei genitori affidatari in via Longhi 16/A fino al 26 gennaio 2023.
Peraltro, in ogni caso, sarebbe risultata, fiscalmente, a carico dei genitori e non avrebbe potuto presentare l'ISEE dichiarando un nucleo monocomponente, rientrando all'interno del nucleo familiare degli stessi.
In altri termini, anche se la ricorrente avesse avuto una residenza autonoma rispetto a quella del nucleo familiare della famiglia affidataria, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato ed attestato, avendo meno di 26 anni, essendo non coniugata e senza figli ed avendo un reddito nell'anno di riferimento dell'ISEE inferiore a quello previsto per non essere considerata fiscalmente a carico dei genitori, non avrebbe potuto e dovuto presentare l'ISEE come nucleo monocomponente, rientrando, secondo quando normativamente previsto, all'interno del nucleo familiare dei genitori (DPCM 159 del 5/12/2013, al punto 5 dell'art. 3, nonché art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4, convertito in L. n. 26/2019)
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, uditi i testimoni, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è risultata fondata.
A) LA FATTISPECIE PER CUI È CAUSA. a chiamato in giudizio l per sentire l'accertamento Parte_1 CP_1 dell'illegittimita' della revoca/decadenza del proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza nel periodo novembre 2021 – settembre 2022 e dell'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme per l'importo di € 7.740,00.
La stessa parte ha dedotto che, nel 2003, sarebbe stata collocata con la madre in una casa di accoglienza e nel 2005 il Tribunale di Parte_2
Milano ne avrebbe disposto l'affidabilità.
Dal 2006, sarebbe, poi, stata affidata ai coniugi e Persona_1
con i quali avrebbe convissuto fino al 5 ottobre 2021, allorquando, Persona_2
maggiorenne, avrebbe deciso di andare a vivere da sola in un appartamento in locazione in in via Cufra n. 1. CP_2
La ricorrente sarebbe stata inoccupata e con nucleo familiare a se stante e avrebbe così deciso, in data 25/10/2021, di presentare domanda per il reddito di cittadinanza.
Avrebbe avuto un indicatore ISEE pari a € 0 e non avrebbe posseduto immobili, né patrimoni mobiliari di alcun tipo.
Cosicché, l avrebbe accolto la domanda e l'interessata avrebbe CP_1 percepito, dal novembre 2021 al settembre 2022, l'assegno per un importo complessivo di € 7.740,00.
Senonché, con comunicazione del 4 gennaio 2024, l del tutto CP_1 illegittimamente le avrebbe chiesto la restituzione dell'importo di € 7.740,00 ricevuto dal novembre 2021 al settembre 2022, in conseguenza della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza per la seguente motivazione: “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art 3 del DPCM 159/2013”.
B) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L'art. 2, comma 5, lett. b) del D.L. n 4, convertito in L. n. 26/2019 stabilisce che
“5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini
IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Poi, l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013 prevede che
“1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.
A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.
Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è
stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'aricolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé
stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore”.
C) LA NORMAZIONE DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO.
Poste le norme di riferimento, occorre rilevare come, dalle risultanze testimoniali sia emerso che, nel luglio del 2024, e Persona_1 Per_2
abbiano adottato successivamente a molteplici anni di
[...] Parte_1
affidamento della stessa decorrenti dal 2005.
Nella fattispecie, pertanto, si può ritenere che si tratti di un affidamento preadottivo, che sussisteva anche nel periodo di interesse del giudizio dal novembre
2021 al settembre 2022.
Ora, si può evidenziare che tale situazione giuridica trova regolamentazione ai sensi dell'articolo 3, comma quarto, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 per il quale
“il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché
risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante”. Dunque, il “minore” che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario.
E' bene qui evidenziare che tale previsione viene a sottolineare che solo il minorenne fa parte, per legge, del nucleo familiare dell'affidatario e non il maggiorenne e una simile considerazione trova conferma nel successivo comma 5 che pone nel nucleo familiare dei genitori solo colui che abbia lo stato di figlio, qualora sia non convivente, ma mantenuto dai medesimi e non chi sia stato in affido sino alla maggiore età.
Pertanto, occorre rilevare che la condizione di chi sia stato in affido sino alla maggiore età non è regolamentata da tali previsioni in senso analogo a quella del figlio che sia divenuto maggiorenne.
Tale analisi è, del resto, confermata anche dall'art. 2, comma 5, lett. b) a-bis) del D.L. n 4/19, convertito nella legge n. 26/2019, che viene a statuire che
“i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione”.
Dunque, eccettuato il caso del figlio legittimo - che anche qualora sia non convivente, ma sia mantenuto dai genitori, permane nel nucleo familiare degli stessi - per i restanti nuclei familiari considerati dalla disciplina, occorre, dopo la maggiore età, la convivenza per considerare il mantenimento del nucleo familiare.
D) LA SITUAZIONE DELLA RICORRENTE.
Ciò posto, nel caso in questione, e Persona_1 Persona_2
ascoltati quali testimoni, hanno rappresentato che, avendo avuto problemi di rapporti con hanno cessato la coabitazione con la medesima fin Parte_1
dall'ottobre del 2020 e che la stessa si è trasferita a dimorare in via Cufra a CP_2
in un appartamento in affitto.
La deposizione di costoro è apparsa attendibile, senza contraddizioni e, peraltro, confermata dalla prova documentale, rappresentata dal contratto di affitto di tale unità di via Cufra 10 a (doc. 1 ric.: mostrato tale documento ai testimoni, CP_2
è stato spiegato che si trattava del rinnovo del 2021). I medesimi e hanno poi narrato che la Persona_1 Persona_2
ricorrente ha abitato lì fino a ottobre del 2022.
Dopodiché, visto che l'appartamento in affitto costava, le hanno consentito di trasferirsi, con un comodato, in un appartamento di loro proprietà, in via Canaletto
10 (MI) nell'ottobre del 2022.
E' stato, ad ogni modo, chiarito che la medesima, dal 2020, non è più tornata ad abitare con i genitori affidatari nemmeno dopo l'adozione, comunque avvenuta nel
2024, ossia al di fuori del periodo di causa dal novembre 2021 al settembre 2022.
Hanno poi specificato i medesimi testimoni di non aver aggiornato le risultanze anagrafiche con tali modifiche anche per problemi con la proprietaria dell'immobile di via Cufra 10 a . CP_2
Sicché, per la normativa esposta e anche per gli effetti dell'art. 2, comma 5, lett. b) a-bis) del D.L. n 4/19, convertito nella legge n. 26/2019, si deve prendere atto che la ricorrente ha cessato di abitare con e Persona_1 Persona_2
fin dal 2020 e come non risultasse, quindi, convivente e nel lasso temporale per cui è giudizio dal novembre 2021 al settembre 2022.
Quanto, in particolare, alle risultanze anagrafiche, che pur ancora attestavano la presenza della ricorrente in coabitazione in via Longhi 16/A con questi ultimi dal
1 novembre 2021 al 31 dicembre 2022 (cfr. la nota attorea del 16 dicembre 2024), si deve evidenziare come abbiano valore solo presuntivo e come perciò possano essere superate dalla prova emersa nel processo, avendo chiarito la Suprema Corte che
“le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale” (cfr. Cass. Ordinanza n. 19387 del 03/08/2017 ; Sentenza n. 11550 del 14/05/2013 .;
, Ordinanza n. 15444 del 21/06/2017).
Sicché, a tal punto, per gli effetti dell'art. 2, comma 5, lett. b) a-bis) del D.L. n
4/19 (e della restante normativa richiamata), si deve prendere atto che la ricorrente non risultava, in via di fatto, in coabitazione con e Persona_1 Per_2 nel periodo per cui è causa dal novembre 2021 – settembre 2022, risultando
[...]
superate dalla prova testimoniale e documentale introdotta nel processo le risultanze anagrafiche suddette. Pertanto, con riguardo al reddito di cittadinanza percepito dalla medesima, non vi sono ragioni per ritenere che la stessa dovesse cumulare, in tale epoca, le proprie entrate a quelle di e risultando Persona_1 Persona_2 [...]
(I) maggiorenne alla data della domanda del 25/10/2021, (II) non in Pt_1
coabitazione con costoro e (III) non ancora considerabile loro figlia, essendo l'adozione avvenuta solo nel luglio del 2024 (e non potendosi, quindi, fare applicazione della normativa per i figli di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, quantunque avesse ricevuto sovvenzioni da costoro).
Dunque, non vi sono motivi per cui, nel periodo novembre 2021 – settembre
2022, non avendo introiti, non potesse beneficiare del reddito di cittadinanza per cui
è causa.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 4 gennaio 2024 dell' di revoca del reddito di cittadinanza CP_1
(doc. 4 ric.) e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo di indebito da
[...]
Pt_1
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, in ragione del principio della soccombenza, del valore e della natura della causa, con una compensazione del 30% dovuta al fatto che l'interessata non ha provveduto ad aggiornare le risultanze anagrafiche, contribuendo così a determinare la problematica per cui vi è stata la causa.
P.Q.M.
1. Accerta l'illegittimità del provvedimento del 4 gennaio 2024 dell' di revoca del CP_1
reddito di cittadinanza nel periodo novembre 2021 – settembre 2022 e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto a titolo indebito da Parte_1
2. Condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano CP_1 complessivamente in € 1800, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario, già operata una compensazione per il 30%.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Milano, 20/03/2025
il Giudice
Dott. Nicola Di Leo