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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/06/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6770/ 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. LAURETTA ALESSANDRO presso il cui studio elettivamente domicilia in PIAZZA MR IMBRIANI N 80058 TORRE ANNUNZIATA ITALIA
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1 avv.ti LIGUORI CARLO MARIA con il quale elettivamente domicilia in VIA
N.POGGIOREALE ANG.VIA S.LAZZARO 80100 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente, premesso che aveva avuto un infortunio professionale e che l' non aveva CP_1 concesso alcun indennizzo per il danno biologico conseguente né la relativa
1 rendita, adiva questa Autorità Giudiziaria al fine di sentir dichiarare il proprio diritto con condanna dell' al pagamento della prestazione, CP_2 degli interessi maturati, delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuire al procuratore.
Fissata la comparizione delle parti l nel costituirsi in giudizio CP_2 chiedeva il rigetto della domanda.
Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). Risultano, in particolare, indicate le patologie da cui si allega essere afflitto il ricorrente e le ragioni per le quali si sostiene la loro natura professionale. Non risulta ritualmente proposta un'eccezione di prescrizione che, comunque apparirebbe infondata in base agli atti.
Con riferimento al danno biologico va evidenziato che la fattispecie ricade sotto la disciplina del Dl.vo n.38/00 essendo l'infortunio avveuto sotto la vigenza di detta disciplina (applicabile alle fattispecie successive al 25.7.00).
La nuova disciplina all'art. 13 prevede: “ (Danno biologico).
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
2 a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato o al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e
i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
"tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione...... omissis”.
A norma dell'art. 1, comma 2, del medesimo provvedimento la disposizione di cui al comma 1 si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.
Con riferimento al nesso di causalità dell'infortunio con l'attività lavorativa lo stesso non sembra contestato sostanzialmente dall' che ha CP_2 riconosciuto fra, l'altro, l'indennità temporanea.
La sussistenza del predetto nesso è stata inoltre confermata dalla relazione del CTU.
Orbene dagli esiti della C.T.U. è emerso che parte ricorrente ha subito un danno biologico nella misura indicata in dispositivo.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono
3 senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, anche con riferimento alla decorrenza.
Per le suesposte considerazioni la domanda di risarcimento del danno biologico può essere accolta nei termini che seguono con riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo in capitale nella misura indicata in dispositivo, su cui vanno riconosciuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n.
412/91 con decorrenza dal 120° dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t..
Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 risarcimento del danno biologico corrispondente ad una inabilità permanente del 6,00% dal 27/06/2022, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi,
a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €
1500,00, comprensivi di spese generali al 15%, oltre contributi come per legge a favore del difensore del ricorrente per distrazione;
4 c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 24/6/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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