Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/06/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2762/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 05/06/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 05/06/2025 nella causa n. 2762/2021 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 452/2021, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 26/04/2021, vertente tra (C.F./P.IVA: , Parte_1 C.F._1
(C.F./P.IVA: ), Parte_2 C.F._2
(C.F./P.IVA: ), Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. DE GIROLAMO NICOLA
- attori/opponenti - e
(C.F./P.IVA: , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, quale mandataria della , Parte_4 rappresentata e difesa dall'avv. FIORI CHIARA
- convenuto/opposto – Conclusioni All'udienza del 05/06/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa
, odierno opposto, chiedeva ed otteneva, quale mandataria CP_1 speciale della società l'emissione di un decreto ingiuntivo nei Parte_4 confronti di , e Parte_1 Parte_3
, odierni opponenti, in qualità di fideiussori della Parte_2 società per Parte_5 conseguire il pagamento della somma di € 107.160,59, oltre interessi e spese, a titolo di scopertura del conto corrente n. 205/10482/0 intestato alla società suddetta (v. decreto ingiuntivo n. 452/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 26/04/2021; nonché allegato ricorso).
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Avverso il predetto decreto proponevano opposizione
[...]
, e , Parte_1 Parte_3 Parte_2 sulla scorta dei seguenti motivi: Difetto di legittimazione Controparte si dichiara titolare del diritto azionato in via monitoria in virtù di una serie di cessione del credito, ma non prova le stesse. È onere dell'attore provare con documenti idonei le varie cessione, dalla prima all'ultima, la notificazione delle stesse al debitore ceduto - e la loro pubblicazione in gazzetta ufficiale – nonché provare che tra i crediti ceduti, anche se in blocco, vi sia quello oggetto di causa;
Estinzione della garanzia La sig.na ed il sig. all'epoca dei fatti erano soci Pt_1 Parte_2 accomandatari della soc. pertanto, quali soci illimitatamente Parte_5 responsabili, fin dall'inizio si è configurato nella loro persona un cumulo di qualità concorrenti, essendo debitori principali da un lato e garanti dall'altro. Tale posizione è stata resa ancor più evidente a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta in data 23.10.2013 (cfr. Parte_5 visura storica società in doc.3); Infondatezza della domanda nel merito, atteso che controparte, non depositando gli estratti conto, non ha messo gli opponenti nella condizione di difendersi e di verificare la bontà della pretesa, non avendo ricevuto nel corso degli anni comunicazioni della né tutti gli estratti conto. Ad ogni CP_2 modo, già dalla visione dei documenti esibiti dall'ingiungente, nonché da quei pochissimi in possesso degli scriventi, si evidenzia una illegittima applicazione da parte della di condizioni economiche mai pattuite e, quindi, nulle. Nello CP_2 specifico, nella certificazione esibita ai sensi dell'art. 50 TUB in doc.7, l'opposta dichiara che il conto corrente era regolato dal tasso di intesse pari al 11,70%.
Tuttavia, tale percentuale non si rinviene nel contratto del rapporto allegato;
pertanto, il tasso applicato dalla è illegittimo ed ha comportato CP_2 evidentemente numerosi addebiti non dovuti, che potranno essere verificati solo successivamente al deposito completo degli estratti. Certo è, intanto, che il tasso di interesse ingiunto non è dovuto, potendosi al più considerare quello legale. Nel decreto viene, altresì, ingiunto il pagamento degli interessi di mora sul capitale, ma nel contratto non risulta alcuna pattuizione del tasso di mora applicabile al capitale a seguito della risoluzione contrattuale. Dalla poca documentazione in possesso degli opponenti, invece, si evince chiaramente la illegittima applicazione di condizioni non pattuite quali: addebito di oneri per pagamento tardivo di un assegno, computati in misura pari al 10% dell'importo del titolo (si veda ad esempio addebito in data 6.06.11), che non risultano legittimati da pattuizione scritta, nonché ulteriori addebiti qualificati come “commissione” in modo generico, ad esempio € 8,20 € in data 21.06.11, anch'essi non legittimati da pattuizione scritta (cfr. doc.5). la ha esercitato lo ius variandi in senso sfavorevole al CP_2 correntista senza preventiva proposta di modifica unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 118 T.U.B., come attestato dagli estratti conto in possesso degli
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opponenti, che evidenziano la variazione del tasso entro fido da 7,85% a 8,10% a
8,60% nel corso del periodo documentato (cfr. doc.6). addebito, nel corso dell'anno 2010, di spese messa a disposizione fondi di € 834,48, onere che non risulta pattuito nei contratti depositati dalla banca in allegato al ricorso monitorio
(cfr. doc.7). Tutte queste considerazioni provano che la pretesa monitoria è infondata e che la ha applicato nel corso del rapporto illegittime condizioni CP_2 economiche, determinando un saldo finale non dovuto, e senza dubbio privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Tuttavia, solo con la produzione di tutti gli estratti conto del rapporto, il cui onere corre in capo alla risulterebbe CP_2 possibile effettivamente determinare il saldo finale del conto, che allo stato è tutto da ricalcolare e che viene contestato fermamente dagli opponenti che, al contrario, sono sicuri di nulla dovere. All'esito dell'opposizione, le seguenti conclusioni: […] a) annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo emesso;
b) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della opposta;
c) accertare e dichiarare alla luce delle esposte eccezioni che l'opponente nulla deve sia per inesistenza della debitoria che per estinzione della fideiussione;
d) in via del tutto subordinata, alla luce delle eccezioni poste nel presente atto e sempre previa revoca del d.i., rideterminare il minor importo eventualmente ritenuto dovuto;
e) accertare e dichiarare, in ogni caso, la non debenza degli interessi al tasso diverso da quello legale;
f) il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. […]. Costituitasi in giudizio, insisteva per la conferma del CP_3 decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta. Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'esito di alcuni rinvii, dovuti anche al mutamento dell'Istruttore, all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Fondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza
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della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di sostanziale irrilevanza, salvo quanto riferito in punto di regolamentazione delle spese, delle eccezioni formulate sul punto. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, deriva che, ove la pretesa azionata in sede monitoria si fondi su contratti di conto corrente, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. è prova idonea solo al fine dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma nel giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione, l'estratto conto certificato non costituisce di per sé prova del credito azionato dalla banca, sebbene possa rivestire carattere indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi, dovendo per converso la banca medesima supportare la propria pretesa creditoria tramite la produzione degli estratti conto e del contratto di conto
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corrente e/o dei contratti bancari posti a fondamento della pretesa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018). Più nel dettaglio, si è inteso chiarire che La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa) (Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018). Facendo applicazione di tali enunciati nel caso di specie, non ci si può esimere dal rilevare come, a riprova delle proprie pretese, la creditrice opposta abbia prodotto, in sede monitoria, copia dei contratti (di conto corrente e fideiussione) debitamente sottoscritti dalle controparti, copia del contratto di cessione del relativo credito, copia della notifica della cessione con relativa ricezione anche ai garanti, e copia dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (v. produzione di parte). Tale produzione tuttavia, a fronte di un'opposizione incentrata su motivi anche sostanziali, quali l'illegittima applicazione da parte della di CP_2 condizioni economiche e oneri mai pattuiti, di un tasso di interesse in misura superiore a quello legale, nonché di un tasso di mora parimenti non previsto, non è stata in alcun modo integrata in corso di causa, non avendo la creditrice provveduto al deposito di alcuno degli estratti conto inerenti il rapporto di conto corrente per cui è causa (v. produzione parte opposta). Orbene, la necessità di produrre gli estratti conto deriva dalla necessaria unitarietà del rapporto, il cui saldo passivo finale è provato contabilmente con l'annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dall'apertura dello stesso. Occorre inoltre ribadire che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Cass. 23313/2018, ma anche, tra le altre, Cass. 4102/2018, Cass. 21092/2016).
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La mancata produzione degli estratti conto del rapporto non consente di ritenere provata la formazione del saldo finale richiesto dalla creditrice in sede monitoria, con la conseguenza che non risulta adempiuto l'onere probatorio a carico del creditore. Pertanto, per le ragioni di dirimente evidenza e consistente impatto operativo sin qui esposte, non può che giungersi all'accoglimento dell'opposizione proposta, revocando il decreto ingiuntivo opposto, con il contestuale assorbimento di ogni altra domanda od eccezione comunque sollevata o rilevabile, in applicazione del principio della "ragione più liquida", il quale imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino a € 260.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , Parte_1 [...]
e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3 Parte_2
452/2021, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 26/04/2021 nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_1 quale mandataria della respinta, o comunque assorbita, Parte_4 ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 452/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 26/04/2021; condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 406,50 per spese ed € 7.052,00 per compensi, oltre CNAP
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e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. De Girolamo Nicola;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 06/06/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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