Articolo 5 della Legge 17 febbraio 1982, n. 43
Articolo 4
Versione
12 marzo 1982
Art. 5.

All'onere finanziario di lire 269.200 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, ivi compresi quello valutato in lire 4.000 milioni per lo abbuono previsto dall'articolo 3 e quello di lire 500 milioni per le spese di cui all'articolo 4 della presente legge, si provvede, quanto a lire 217.200 milioni, mediante riduzione per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e, quanto a lire 52.000 milioni, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo utilizzando parte degli accantonamenti destinati a "interventi straordinari a sostegno delle attivita' musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

Entrata in vigore il 12 marzo 1982