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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/07/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
RG VG N 451/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 451/2025 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso congiuntamente da
, nata in [...] il [...], residente in [...]
nr. 1, Cod. Fisc. , C.F._1
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.so G. Jervis nr. 22, Cod. Fisc. Parte_2
, C.F._2
entrambi parti rappresentate e difese dagli avv. Vacchino Giulia e Maisto Paolo presso i quali sono elettivamente domiciliate, come da delega in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a .1.
Con ricorso iscritto in data 27.2.2025, i sig.ri e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere generato prole ( nata il [...]), chiedevano congiuntamente la Persona_1
regolamentazione dei rapporti dei genitori con essa.
Con note scritte rassegnavano le loro conclusioni che qui si riportano:
Per_ 1. La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ed avrà collocazione paritetica presso entrambi i genitori e residenza anagrafica presso la mamma. Entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità
genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
2. I genitori concordano l'accudimento pari tempo con la seguente modalità:
Per_
- le prime due settimane di ogni mese trascorrerà due weekend consecutivi presso la mamma,
Per_ comprensivi di pernottamento, dal mercoledì alla domenica compresa;
trascorrerà con il padre il lunedì ed il martedì, comprensivi di pernottamenti. I genitori accompagneranno la minore presso l'abitazione dell'altro il mattino successivo rispetto al giorno di , con orario da Persona_2
concordarsi;
Per_
- le ultime due settimane di ogni mese trascorrerà due weekend consecutivi presso il papà,
Per_ comprensivi di pernottamento, dal venerdì al martedì compreso;
trascorrerà con la madre il mercoledì e il giovedì, comprensivi di pernottamenti. I genitori accompagneranno la minore presso l'abitazione dell'altro il mattino successivo rispetto al giorno di , con orario da Persona_2
concordarsi;
Per_ 5. I genitori concorderanno la gestione di durante le vacanze estive, invernali e pasquali e qualsiasi altra modifica della gestione connessa ad esigenze lavorative. In difetto di accordo, durante
Per_ le vacanze invernali trascorrerà una settimana consecutiva con la madre e una con il padre, comprendendo una il Natale e l'altra il Capodanno, ad anni alterni. Nelle vacanze pasquali cinque giorni consecutivi con il padre e cinque giorni consecutivi con la madre, comprendenti un anno la
Pasqua e un altro anno la Pasquetta. Durante il periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, affinché
Per_ entrambi abbiano la possibilità di restare con durante il rispettivo periodo di ferie. Il periodo di ferie s'intende compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e la loro ripresa;
6. In ragione della turnazione di visita settimanale/infrasettimanale indicata che prevede una
Per_ paritaria divisione dei tempi di accudimento di , i genitori sono concordi nel prevedere che provvederanno al mantenimento diretto della figlia quando è presso di loro;
7. Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% le spese scolastiche, mediche non coperte
Per_ dal S.S.N. e ogni ulteriore spesa straordinaria relativa alla figlia , previamente concordata, ad eccezione del centro estivo per l'anno 2025, la cui spesa verrà sostenuta nella misura del 70% da parte del padre e del 30% da parte della madre. Relativamente all'individuazione della straordinarietà delle spese (scolastiche, mediche, sportive e ludico-ricreative) si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale di Ivrea e Ordine Avvocati in data 24.6.2016
che i coniugi dichiarano di conoscere;
8. L'assegno unico verrà percepito e suddiviso al 50% da entrambi i genitori;
Per_ 9. Le detrazioni delle spese sostenute per saranno fruite al 50% ciascuno;
10. I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
Il P.M. per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
.2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra riportate.
In ragione del procedimento congiunto, le spese sono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto di e , visto il parere del P.M., prende atto dell'accordo di Parte_1 Parte_2
cui in parte motiva e provvede in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 2.7.2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Alessandro Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 451/2025 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso congiuntamente da
, nata in [...] il [...], residente in [...]
nr. 1, Cod. Fisc. , C.F._1
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.so G. Jervis nr. 22, Cod. Fisc. Parte_2
, C.F._2
entrambi parti rappresentate e difese dagli avv. Vacchino Giulia e Maisto Paolo presso i quali sono elettivamente domiciliate, come da delega in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a .1.
Con ricorso iscritto in data 27.2.2025, i sig.ri e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere generato prole ( nata il [...]), chiedevano congiuntamente la Persona_1
regolamentazione dei rapporti dei genitori con essa.
Con note scritte rassegnavano le loro conclusioni che qui si riportano:
Per_ 1. La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ed avrà collocazione paritetica presso entrambi i genitori e residenza anagrafica presso la mamma. Entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità
genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
2. I genitori concordano l'accudimento pari tempo con la seguente modalità:
Per_
- le prime due settimane di ogni mese trascorrerà due weekend consecutivi presso la mamma,
Per_ comprensivi di pernottamento, dal mercoledì alla domenica compresa;
trascorrerà con il padre il lunedì ed il martedì, comprensivi di pernottamenti. I genitori accompagneranno la minore presso l'abitazione dell'altro il mattino successivo rispetto al giorno di , con orario da Persona_2
concordarsi;
Per_
- le ultime due settimane di ogni mese trascorrerà due weekend consecutivi presso il papà,
Per_ comprensivi di pernottamento, dal venerdì al martedì compreso;
trascorrerà con la madre il mercoledì e il giovedì, comprensivi di pernottamenti. I genitori accompagneranno la minore presso l'abitazione dell'altro il mattino successivo rispetto al giorno di , con orario da Persona_2
concordarsi;
Per_ 5. I genitori concorderanno la gestione di durante le vacanze estive, invernali e pasquali e qualsiasi altra modifica della gestione connessa ad esigenze lavorative. In difetto di accordo, durante
Per_ le vacanze invernali trascorrerà una settimana consecutiva con la madre e una con il padre, comprendendo una il Natale e l'altra il Capodanno, ad anni alterni. Nelle vacanze pasquali cinque giorni consecutivi con il padre e cinque giorni consecutivi con la madre, comprendenti un anno la
Pasqua e un altro anno la Pasquetta. Durante il periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, affinché
Per_ entrambi abbiano la possibilità di restare con durante il rispettivo periodo di ferie. Il periodo di ferie s'intende compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e la loro ripresa;
6. In ragione della turnazione di visita settimanale/infrasettimanale indicata che prevede una
Per_ paritaria divisione dei tempi di accudimento di , i genitori sono concordi nel prevedere che provvederanno al mantenimento diretto della figlia quando è presso di loro;
7. Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% le spese scolastiche, mediche non coperte
Per_ dal S.S.N. e ogni ulteriore spesa straordinaria relativa alla figlia , previamente concordata, ad eccezione del centro estivo per l'anno 2025, la cui spesa verrà sostenuta nella misura del 70% da parte del padre e del 30% da parte della madre. Relativamente all'individuazione della straordinarietà delle spese (scolastiche, mediche, sportive e ludico-ricreative) si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale di Ivrea e Ordine Avvocati in data 24.6.2016
che i coniugi dichiarano di conoscere;
8. L'assegno unico verrà percepito e suddiviso al 50% da entrambi i genitori;
Per_ 9. Le detrazioni delle spese sostenute per saranno fruite al 50% ciascuno;
10. I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
Il P.M. per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
.2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra riportate.
In ragione del procedimento congiunto, le spese sono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto di e , visto il parere del P.M., prende atto dell'accordo di Parte_1 Parte_2
cui in parte motiva e provvede in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 2.7.2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Alessandro Scialabba