Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01461/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06352/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6352 del 2025, proposto da
LL ES, EN D'AL, NA D'AL, AE D'AL, FL D'AL, ET D'AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Di Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
della sentenza n. 344 del 13 febbraio 2018 della Corte d’Appello di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. DE EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato il 13 novembre e depositato il 21 novembre 2025, i ricorrenti chiedono l’esecuzione della sentenza n. 344 del 13 febbraio 2018 della Corte d’Appello di Napoli, nel presupposto del suo passaggio in giudicato, avendo la Corte di Cassazione respinto il ricorso proposto avverso la stessa con la ordinanza n. 3227 del 5 febbraio 2024.
In particolare, premesso che con tale sentenza il ministero della Cultura è stato condannato “ al risarcimento del danno come accertato nella impugnata sentenza in favore degli appellanti ES e D’AL in epigrafe indicati ”, viene denunciato che la sentenza non è stata eseguita e chiesto che la sezione ordini all’amministrazione intimata di eseguire il provvedimento fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione.
Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’amministrazione fornito elementi ostativi. L’amministrazione si è infatti limitata a depositare la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3691 del 4 agosto 2023, resa in un giudizio (cui i ricorrenti sono estranei), che ha posto a carico di un terzo (coobbligato solidale) il “ 33%, delle somme che il Ministero corrisponderà in esecuzione della sentenza n. 344/2018, per capitale e interessi, come quantificati dalla sentenza 19831/2012 …. ”.
Di conseguenza deve ordinarsi al ministero della cultura di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Responsabile del Dipartimento per l’amministrazione generale - DiAG del ministero della cultura o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato, che provvederà all’esecuzione della sentenza indicata e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Responsabile del Dipartimento per l’amministrazione generale - DiAG del ministero della cultura o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato.
Condanna il ministero della cultura al pagamento ai ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI UZ, Presidente
DE EL, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE EL | RI UZ |
IL SEGRETARIO