Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/1984, n. 4890
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Sentenza 3 ottobre 1984

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In tema di pensione per Invalidità e vecchiaia in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, la vedova di età superiore ai sessanta anni od inabile al lavoro ha diritto alla riversibilità della pensione del marito, anche quando essa sia titolare di pensione diretta, secondo la previsione dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153, a condizione che detto coniuge sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge, e che, se lo stesso sia già titolare di pensione, la decorrenza di questa non sia antecedente all'1 gennaio 1970. In difetto delle indicate condizioni, trova applicazione l'art. 18 secondo comma della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, secondo il quale la Mancanza del godimento di una pensione a titolo personale costituisce requisito del diritto alla riversibilità della pensione del coniuge. Tale requisito deve sussistere non soltanto in riferimento al tempo dell'attribuzione della pensione di riversibilità, ma anche per il periodo del suo successivo godimento, con la conseguenza che la medesima pensione di riversibilità è legittimamente revocata quando la vedova venga poi a fruire di una pensione diretta. ( V 6515/82, mass n 424144; ( V 4823/82, mass n 422817).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/1984, n. 4890
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4890
    Data del deposito : 3 ottobre 1984

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