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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
P.IVA
/2024 R.G.
Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ER Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 66005544 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 2211..1100..22002244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CIVIDINI GIUSEPPINA del foro di Bergamo RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
BARONIMAURO e dell'avv. CESTARI BORIS del foro di Bergamo RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da accordo raggiunto per l'udienza del
4.2.25 ex art. 473bis-21 cpc , che qui si intende richiamato.
pagina 1 di 9 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 30/11/2019 nel Comune di
ER ; che dall'unione era nato il figlio (n. a ER il Persona_1
20/12/2017), minore. Asseriva essere venuta meno ogni comunione sentimentale tra i coniugi rilevando come, peraltro, in accordo tra loro il marito si era trasferito in altro immobile proprio per l'intervenuta intollerabilità della convivenza, probabilmente dovuta al suo nuovo modo di sentire rispetto al marito, di molti anni più grande di lei. Si soffermava sulle rispettive risorse economiche e finanziarie – lei dipendente della società
Oxigen Innovation srl di Crema come ricercatrice con un reddito medio mensile di €
1900,00 e lui dipendente della società Paganessi Auto di Casnigo con un reddito netto di
€ 1800,00. Concludeva così chiedendo, oltre alla pronuncia di separazione giudiziale,
l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento prevalente presso di lei e conseguente assegnazione della casa coniugale, ipotizzava il diritto di visita del padre, chiedeva un assegno di € 400,00 mensili per il mantenimento ordinario oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla richiesta di separazione asserendo però che la crisi coniugale era da ascrivere alla relazione extraconiugale che la moglie aveva iniziato ad avere tra il 2022 e il 2023. Affermava altresì di aver anche svolto un percorso personale di psicoterapia con l'intento, poi risultato vano, di intraprendere insieme alla moglie una terapia di coppia proprio per salvare il matrimonio e di come, in particolare dopo la confessione da parte della ricorrente egli si era allontanato da casa per tre mesi .
Dopo aver sottolineato la peggiore sua situazione economica e di come la casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie ed il cui mutuo era versato dai suoceri, concludeva chiedendo la pronuncia di separazione con la declaratorio dell'addebito alla moglie,
l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e pagina 2 di 9 conseguente assegnazione a lei della casa familiare, ipotizzava il suo diritto di visita , si dichiarava disponibile a versare, a titolo di assegno di mantenimento , l'importo di €
200,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella prima memoria della ricorrente ai sensi dell'art. 473bis-17 cpc la ricorrente, modificando la primitiva domanda, chiedeva che la separazione venisse addebitata al marito.
All'esito della prima udienza del 4.2.2025 le parti raggiungevano un accordo le cui condizioni venivano fatte proprie dal Giudice designato come provvedimenti urgenti e provvisori e la causa rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione e come anche documentato dalla ormai cessata convivenza con la separazione di fatto esistente già da tempo tra le parti.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi del figlio minore ed anche l'accordo in termini patrimoniali corrisponde alle rispettive capacità delle parti così rispondendo al principio contributivo a base dell'assegno di mantenimento della prole.
L'audizione del minore non si reputa necessaria alla luce della condivisa responsabilità genitoriale.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
pagina 3 di 9 nato a [...] il [...] (atto n. 135, parte II°, CP_1
serie A, registro del Comune di ER , Atti di Matrimonio dell'anno 2019 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
- 1) si dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
- 2) le parti convengono di rinunciare vicendevolmente alle rispettive domande di addebito svolte
- 3) si affida il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre, cui assegna la casa coniugale;
- 4) il padre terrà con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
o - il I° fine settimana del mese starà con la mamma dal venerdì alla domenica.
o - il II° fine settimana del mese il bimbo starà con il papà dal venerdì sera dopo il lavoro alla domenica sera dopo cena.
o - il III° e IV° fine settimana starà con la mamma il sabato fino alle ore
19 e con il papà dal sabato alle 19.00 sino alla domenica dopo cena entro le ore 21.00.
o - il mercoledì sera starà con il papà dall'uscita dal lavoro (19.30) sino al giovedì sera dopo cena.
pagina 4 di 9 o - il martedì sera è prevista una cena con il papà quando non starà con il papà durante il fine settimana lungo.
o Periodo delle Vacanze Natalizie starà con un genitore la metà del tempo alternando il giorno di Natale a quello di S. Stefano di anno in anno. Il Natale Per_ 2025 starà con la mamma.
o Periodo delle vacanze Pasquali: metà tempo di vacanza con ciascun genitore. Per_ Alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta di anno in anno. Pasqua 2025 starà con il papà.
o Periodo estivo: tre settimane con ciascun genitore di cui due consecutive al massimo in periodo da concordare entro il 30.4 di ogni anno.
o Durante i periodi vacanza le frequentazioni ordinarie sono sospese.
o Le festività di calendario e/o scolastiche vengono gestite come da gestione ordinaria.
o Il papà si impegna ad accompagnare al Catechismo almeno 1 domenica al mese
- 5). si pone a carico del padre un contributo di € 300,00 mensili da corrispondere alla madre entro il 15 di ogni mese - a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlia - da versare sul c/c della sig.ra tramite bonifico Pt_1
bancario alle coordinate bancarie che verranno comunicate, oltre rivalutazione annuale Istat;
- 6). dispone che ciascun genitore concorra, nella misura del 50% ciascuno nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: pagina 5 di 9 - a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
pagina 6 di 9 o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
pagina 7 di 9 - Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se pagina 8 di 9 richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7. assegna la casa ex coniugale di via
Cinque Martiri 30 a Vertova al ricorrente, che ne è proprietario;
- 7) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 14.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 9 di 9
/2024 R.G.
Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ER Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 66005544 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 2211..1100..22002244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CIVIDINI GIUSEPPINA del foro di Bergamo RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
BARONIMAURO e dell'avv. CESTARI BORIS del foro di Bergamo RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da accordo raggiunto per l'udienza del
4.2.25 ex art. 473bis-21 cpc , che qui si intende richiamato.
pagina 1 di 9 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 30/11/2019 nel Comune di
ER ; che dall'unione era nato il figlio (n. a ER il Persona_1
20/12/2017), minore. Asseriva essere venuta meno ogni comunione sentimentale tra i coniugi rilevando come, peraltro, in accordo tra loro il marito si era trasferito in altro immobile proprio per l'intervenuta intollerabilità della convivenza, probabilmente dovuta al suo nuovo modo di sentire rispetto al marito, di molti anni più grande di lei. Si soffermava sulle rispettive risorse economiche e finanziarie – lei dipendente della società
Oxigen Innovation srl di Crema come ricercatrice con un reddito medio mensile di €
1900,00 e lui dipendente della società Paganessi Auto di Casnigo con un reddito netto di
€ 1800,00. Concludeva così chiedendo, oltre alla pronuncia di separazione giudiziale,
l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento prevalente presso di lei e conseguente assegnazione della casa coniugale, ipotizzava il diritto di visita del padre, chiedeva un assegno di € 400,00 mensili per il mantenimento ordinario oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla richiesta di separazione asserendo però che la crisi coniugale era da ascrivere alla relazione extraconiugale che la moglie aveva iniziato ad avere tra il 2022 e il 2023. Affermava altresì di aver anche svolto un percorso personale di psicoterapia con l'intento, poi risultato vano, di intraprendere insieme alla moglie una terapia di coppia proprio per salvare il matrimonio e di come, in particolare dopo la confessione da parte della ricorrente egli si era allontanato da casa per tre mesi .
Dopo aver sottolineato la peggiore sua situazione economica e di come la casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie ed il cui mutuo era versato dai suoceri, concludeva chiedendo la pronuncia di separazione con la declaratorio dell'addebito alla moglie,
l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e pagina 2 di 9 conseguente assegnazione a lei della casa familiare, ipotizzava il suo diritto di visita , si dichiarava disponibile a versare, a titolo di assegno di mantenimento , l'importo di €
200,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella prima memoria della ricorrente ai sensi dell'art. 473bis-17 cpc la ricorrente, modificando la primitiva domanda, chiedeva che la separazione venisse addebitata al marito.
All'esito della prima udienza del 4.2.2025 le parti raggiungevano un accordo le cui condizioni venivano fatte proprie dal Giudice designato come provvedimenti urgenti e provvisori e la causa rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione e come anche documentato dalla ormai cessata convivenza con la separazione di fatto esistente già da tempo tra le parti.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi del figlio minore ed anche l'accordo in termini patrimoniali corrisponde alle rispettive capacità delle parti così rispondendo al principio contributivo a base dell'assegno di mantenimento della prole.
L'audizione del minore non si reputa necessaria alla luce della condivisa responsabilità genitoriale.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
pagina 3 di 9 nato a [...] il [...] (atto n. 135, parte II°, CP_1
serie A, registro del Comune di ER , Atti di Matrimonio dell'anno 2019 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
- 1) si dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
- 2) le parti convengono di rinunciare vicendevolmente alle rispettive domande di addebito svolte
- 3) si affida il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre, cui assegna la casa coniugale;
- 4) il padre terrà con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
o - il I° fine settimana del mese starà con la mamma dal venerdì alla domenica.
o - il II° fine settimana del mese il bimbo starà con il papà dal venerdì sera dopo il lavoro alla domenica sera dopo cena.
o - il III° e IV° fine settimana starà con la mamma il sabato fino alle ore
19 e con il papà dal sabato alle 19.00 sino alla domenica dopo cena entro le ore 21.00.
o - il mercoledì sera starà con il papà dall'uscita dal lavoro (19.30) sino al giovedì sera dopo cena.
pagina 4 di 9 o - il martedì sera è prevista una cena con il papà quando non starà con il papà durante il fine settimana lungo.
o Periodo delle Vacanze Natalizie starà con un genitore la metà del tempo alternando il giorno di Natale a quello di S. Stefano di anno in anno. Il Natale Per_ 2025 starà con la mamma.
o Periodo delle vacanze Pasquali: metà tempo di vacanza con ciascun genitore. Per_ Alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta di anno in anno. Pasqua 2025 starà con il papà.
o Periodo estivo: tre settimane con ciascun genitore di cui due consecutive al massimo in periodo da concordare entro il 30.4 di ogni anno.
o Durante i periodi vacanza le frequentazioni ordinarie sono sospese.
o Le festività di calendario e/o scolastiche vengono gestite come da gestione ordinaria.
o Il papà si impegna ad accompagnare al Catechismo almeno 1 domenica al mese
- 5). si pone a carico del padre un contributo di € 300,00 mensili da corrispondere alla madre entro il 15 di ogni mese - a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlia - da versare sul c/c della sig.ra tramite bonifico Pt_1
bancario alle coordinate bancarie che verranno comunicate, oltre rivalutazione annuale Istat;
- 6). dispone che ciascun genitore concorra, nella misura del 50% ciascuno nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: pagina 5 di 9 - a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
pagina 6 di 9 o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
pagina 7 di 9 - Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se pagina 8 di 9 richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7. assegna la casa ex coniugale di via
Cinque Martiri 30 a Vertova al ricorrente, che ne è proprietario;
- 7) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 14.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 9 di 9