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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai magistrati.
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.231/2020 RGCA
Promossa da
n.q. di cessionaria di Parte_1 Parte_2
(già con sede in Milano, C.F. e P.Iva
[...] Parte_3
in persona del procuratore speciale come da procura in Not. P.IVA_1
del 23.10.23 rep.n.19.680/7.562, rappresentata e difesa Parte_4
dall'Avv. Davide Pirrottina per procura allegata telematicamente
Appellante
1 Contro
, nata a [...] [...] CF CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvuccio Aleo come da
[...]
procura in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante:
In accoglimento del gravame, riformare integralmente la sentenza di primo grado e per l'effetto rigettare le domande tutte proposte da CP_1
perché infondate in fatto e in diritto con conseguente condanna
[...]
della controparte a restituire alla predetta compagnia, tutte le somme nelle more pagate in esecuzione della sentenza impugnata, esecutiva ex lege;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: Piaccia all'Ecc. Corte adita:
Preliminarmente dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per assenza dei requisiti essenziali di cui al combinato disposto degli articoli
163,164 e 342 c.p.c. Per le ragioni di cui al punto 1; sempre preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per il difetto degli ulteriori requisiti di forma e di sostanza di cui all'articolo 342 c.p.c. di cui al punto 2; ed ex articolo 348 bis di cui al punto 3 sì della comparsa di costituzione;
2 In subordine e senza recesso alcuno, rigettare nel merito tutte le domande poiché infondata in fatto e diritto e confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese. In via istruttoria, ove ritenuto opportuno, al fine di decidere, si ripropongono in questa sede le richieste probatorie rigettata dal giudice di prime cure, con particolare riferimento alla prova per testi richiesta nella memoria ex 183 co. 6 n.2 c.p.c. depositata telematicamente il 3/10/2017 nel precedente grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, evocò in CP_1 giudizio davanti al Tribunale di Enna la e, premettendo di Parte_2 avere stipulato con quest'ultima due polizze nn.169243 e 1698628, mediante sottoscrizione di due proposte nn.9540850 e 9551040, chiese dichiararsi “la nullità, annullabilità, invalidità, inefficacia, risoluzione e/o scioglimento” dei superiori contratti conclusi mediante sottoscrizione delle due proposte, nonché di ogni atto presupposto e conseguente anche se non conosciuto, e per l'effetto di condannare la alla Parte_2 restituzione integrale del capitale versato in esecuzione dei contratti stessi, pari a €. 9104,27 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
di dichiarare ancora, la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della condannando la stessa al risarcimento del danno Parte_3
patrimoniale e non patrimoniale subito, da determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c. indicato in via prudenziale in €.
5.000 o a quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Espose a fondamento di quanto domandato che nell'ottobre del 2007 la signora nella qualità di agente della Parte_5 Parte_3
autorizzata a gestire il servizio di investimento per il tramite del
[...]
proprio delegato, contattava la signora proponendo la CP_1 stipula di una polizza assicurativa di tipo misto (vita e morte) denominato
“ Piano Previdenziale Bonus”. Il contratto avrebbe previsto una
3 prestazione principale consistente in un piano di accumulo di 25 anni, con un tasso di rendimento minimo pari al 4%, un bonus fedeltà alla scadenza pari al 20% del capitale versato ed una copertura assicurativa in caso di invalidità totale e permanente o decesso;
Il premio annuale era dovuto in misura fissa e determinato tenendo conto dell'investimento da effettuare;
le prestazioni complementari consistevano nel riconoscimento di una diaria giornaliera di ricovero, risarcimento per l'invalidità permanente superiore al 10% ed un risarcimento per la cosiddetta temporanea morte, al costo di euro 50,00 ciascuno, per un totale complessivo annuo di ulteriori euro 150,00 rispetto al premio dovuto per la prestazione principale. Così delineata, la signora sottoscriveva la proposta n. CP_1
9540850 con premio annuo di €. 1.950,00 (euro 1800 prestazione principale euro 150 accessori) nominando beneficiari della prestazione se stessa nel caso di vita, gli eredi nel caso di morte. Versava quindi alla
[...]
la somma pattuita (euro 1.950,00 su c/c postale quale premio Parte_3 per la prima annualità). Anche il EL , sottoscriveva Persona_1
una proposta identica poi revocata dalla compagnia (per ragioni di salute del che determinavano incapacità di intendere e di Persona_1 volere dello stesso-cfr. sentenza del Tribunale di Enna n.602/11, in atti).
Per tale ragione decideva di stipulare la proposta n. CP_1
9551040, polizza assicurativa sulla vita del EL;
l'unico beneficiario sarebbe dovuto essere il EL in caso di vita o gli eredi del medesimo in caso di morte, il cui premio veniva determinato nella misura di €.
1.000,00;
Inoltrate le due proposte con il pagamento del primo rateo prestabilito
(€.
1.950 ed €.1000), la SI.ra riceveva a mezzo posta due polizze n. CP_1
1692403 e 1698628 entrambe con allegato prospetto informativo.
Procedeva al pagamento del secondo e terzo premio annuale, i quali tuttavia, risultavano maggiorati, rispettivamente di €.53, 97 e 55,50 ;
Identica maggiorazione del premio annuale, dopo il pagamento del primo anno si verificava per la polizza stipulata per il EL.
4 Tale anomalia, rispetto a quanto concordato e risultante dalle proposte
(premio annuale fisso) induceva la preponente ad interrompere i pagamenti ed a chiedere il riscatto.
In sintesi, la signora con le due polizze stipulate, complessivamente CP_1
versava per entrambe la somma di euro 9.104,27 tuttavia, la società assicurativa comunicava che la SI. attraverso il recesso, avrebbe CP_1 incassato la somma di euro 4.569,58 con una perdita complessiva di oltre
50% di quanto versato.
A fronte alla contestazione dell'appellata, la confermava il Parte_3 valore di riscatto e la riduzione per spese di apertura e gestione del contratto, sospensione dei pagamenti, che non venivano ricompresi nello stesso le garanzie accessorie e così via (allegato sub 18), informazioni mai fornite all'assicurata nelle comunicazioni successive alla stipula delle originarie proposte.
Le diffide inviate alla società per ottenere in via bonaria la integrale restituzione di quanto versato erano rimaste senza alcun riscontro. Da qui la mediazione con esito negativo per assenza ingiustificata della convenuta, ed il giudizio con formulazione delle domande già ricordate.
La costituendosi in giudizio contestò la domanda Parte_2
chiedendone il rigetto.
L'iter istruttorio venne compiuto con acquisizione documentale.
Con sentenza n. 183/2020 del 18 giugno 2020, il Tribunale dichiarò la risoluzione dei contratti con condanna alla restituzione da parte della società convenuta della complessiva somma di €.9.104,27 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, nonchè le spese di lite.
****
Avverso detta sentenza ha proposto appello la . Parte_2
5 In particolare, ha dedotto l'errore del Tribunale nel ritenere che i contratti per cui è causa escludessero rendimenti minimi garantiti e la restituzione del capitale e pertanto li ha qualificati erroneamente quali prodotti finanziari ad alto rischio e considerandoli tali non ha ritenuto, sempre erroneamente, assolti gli obblighi informativi di cui agli artt. 28 e 29 del
Reg. , n.11522/98 attuativi dell' art.21 del T.U.F. CP_2
costituendosi, ha preliminarmente eccepito la nullità CP_1
dell'appello ex artt.163,164, 342 c.p.c. per assenza dei dati identificativi della parte convenuta/appellata (in particolare luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza di ); l'inammissibilità dell'appello CP_1
ex art.342 e 348 bis c.p.c., e nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza riservata depositata il 9.10.2021 la Corte dichiarava insussistenti i presupposti per pronunciare l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bic c.p.c, rigettava le richieste istruttorie formulate dall'appellata non reiterate nelle conclusioni nel primo grado di giudizio e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 27 ottobre 2023 è stata disposta la l.c.a. di e la Parte_2 cessione dell'intero portafoglio e quindi anche delle polizze oggetto del giudizio a che si è costituita in Parte_1 prosecuzione facendo proprie tutte le difese spiegate in precedenza, subentrando, quale cessionaria, ad Controparte_3
Sulle conclusioni scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione il 22 aprile 2024 alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Va preliminarmente rigettata l'eccezione d'inammissibilità ex artt.163,164
e 342 c.p.c. formulata dall'appellata. Nonostante la mancanza di alcuni elementi identificativi della parte evocata in giudizio, l'atto di citazione in appello non può ritenersi nullo in quanto ha raggiunto lo scopo cui era
6 preordinato ex art.156 3°co.c.p.c., dal momento che l'omissione di quegli elementi non ha creato alla parte appellata alcun pregiudizio concreto, tant'è che la stessa si è ritualmente costituita e difesa nel merito. Va pure preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del processo ex articolo 342 c.p.c. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l' appellante ha indicato con chiarezza i motivi per i quali richiede la modifica della sentenza impugnata, e ha altresì esplicitato gli effetti che dalle chieste modifiche deriveranno sulla decisione del primo giudice.
Nel merito l'appello è infondato, seppur debba fornirsi motivazione diversa rispetto a quella adottata dal Tribunale.
Con i motivi di impugnazione, che possono trattarsi congiuntamente per la stretta connessione tra loro, la società appellante si duole dell'erronea interpretazione offerta dal giudice di prime cure dei contratti di assicurazione e della mancata valutazione del materiale probatorio a conforto dei fatti allegati.
Deduce, in particolare, l'appellante, censurando la sentenza impugnata sul punto, che ad essere correlato “all'andamento di una gestione separata interna, denominata “Ergo Previdenza Nuovo Secolo” non è la restituzione
7 del capitale ma unicamente il possibile rendimento ulteriore, superiore al rendimento minimo comunque garantito come è possibile dedurre dalla documentazione prodotta.
Sempre ad avviso dell'appellante quindi, non è corretta l'affermazione di cui alla sentenza che “la possibilità di conseguire al momento della scadenza un rendimento minimo o quanto meno il capitale investito non era garantita ed era ancorata all'oscillazione del rendimento della gestione separata”.
Osserva il Collegio che punto nodale della questione afferisce all'interpretazione delle clausole del contratto ex art.1366 e ss. c.c. in relazione alla documentazione prodotta dalle parti.
Dall'esame delle proposte nn. 9540850 e 9551040 prodotte dalla
SI e dalla stessa sottoscritte emerge con chiarezza che l'importo CP_1
del premio annuale da versare di €.1950 nella prima e di €.1000 nella seconda, dovesse corrispondersi in maniera fissa. (e ciò oltre agli altri elementi essenziali della proposta: piano di accumulo della durata di 25 anni con un tasso di rendimento minimo del 4%,un bonus fedeltà alla scadenza pari al 20% del capitale versato).
Dal confronto tra le proposte e le polizze successivamente inviate dalla e, specificatamente, dal prospetto informativo ad esse allegato, Pt_3 emerge la difformità delle stesse con le proposte che la SI.ra CP_1 certamente non poteva conoscere, avendo dato già esecuzione al contratto con il versamento del primo rateo e delle quali si sarebbe accorta successivamente, (non avendo ricevuto altra documentazione né altre informazioni al riguardo) in primis, dall'importo del premio annuale, non come stabilito nella proposta in misura fissa, ma richiesto, di anno in anno, in misura superiore. Tanto infatti, emerge dalle polizze n.1692403
e n.1698628 ricevute successivamente.
Nel caso di specie, le due polizze che avrebbero dovuto sostanzialmente riprodurre il contenuto delle proposte quali accettazioni dell'impresa assicurative, in realtà, dal punto di vista giuridico possono considerarsi
8 come ulteriori proposte di modifica dell'assetto negoziale già raggiunto, vista la difformità degli elementi essenziali delle originarie proposte che la
SI. , si ripete, non poteva conoscere quanto al loro specifico CP_1 contenuto in quanto furono ricevute dalla contraente successivamente all'esecuzione del contratto e che in ogni caso non risultano sottoscritte dalla stessa. In sintesi la SI. (all'esito di notizie reticenti fornitele in CP_1 sede di sottoscrizione della proposta sul costo dell'operazione ed ai rendimenti effettivi della stessa) credeva (e del resto, tanto risulta dalla proposta) di avere stipulato un piano di accumulo di 25 anni con un tasso di rendimento minimo pari al 4% ed un bonus fedeltà alla scadenza del20% mediante versamento annuo dovuto in misura fissa di €.1.950
(€.1800 prestazione principale, €.150 prestazioni accessorie e così per la proposta sottoscritta sulla vita del EL, versando un premio annuale in misura fissa di €.1.000;
Nelle polizze, invece, come si può chiaramente vedere dal prospetto informativo allegato alle stesse è prevista “una rivalutazione annua dei premi (indicizzazione del premio annuo fino ad€.3.631,56, nonché nella sezione accanto all'indicizzazione del premio, il valore di riscatto notevolmente inferiore ai premi versati in misura del tutto incomprensibile, quanto ai criteri utilizzati per la riduzione dei ratei di premio da restituire) e cioè nelle polizze non solo risulta incerto l'ammontare dei premi futuri ma, non risulta garantito neanche il tasso d'interesse legale e nemmeno il recupero del capitale versato in caso di disinvestimento anteriore ai 25 anni.
Va richiamato a tal proposito l'art.1418 c.c. secondo il quale il contratto è nullo quando manca uno dei requisiti essenziali previsti dall'art.1325 c.c. e specificamente “l'accordo, la causa, l'oggetto, la forma quando è richiesta ad substantiam”.
Le modifiche contrattuali comportate dalle polizze successivamente ricevute dalla sono nulle già per difetto di accordo e lo sono anche CP_1 perché in dette polizze risulta del tutto indeterminato l'oggetto della prestazione, in contrasto con l'art.1346.
9 A nulla vale obbiettare come pretenderebbe l'appellante che nelle originarie proposte è contenuta la clausola secondo la quale “Quanto riportato in polizza prevarrà su ogni altra indicazione al momento dell'esecuzione del contratto” anzi ciò denota un comportamento ben poco improntato a correttezza e buona fede della società assicurativa che, consapevole dell'avvenuta esecuzione del contratto con il versamento del primo premio annuale inviato con la proposta, ha inserito a mezzo del proprio agente una clausola vessatoria in quanto rimette al totale arbitrio della Compagnia la modificazione degli elementi essenziali del contratto che deve ritenersi inefficace ai sensi degli artt.33 e 34 del codice del consumo perché in quanto tale, andava specificamente evidenziata, sottoscritta ed oggetto specifico di trattativa individuale ai sensi del co.4 dell'art.34. Nella fattispecie, la suddetta clausola quasi invisibile per i caratteri usati e del suddetto tenore, rinviava al contenuto della polizza mai conosciuto dalla SI.ra (se non dopo l'esecuzione) né oggetto di CP_1 specifica pattuizione.
Rileva poi la Corte, per altro verso, così come osservato dal Tribunale, che il profilo finanziario è insito anche nelle polizze oggetto del giudizio laddove a norma dell'art. 4 del regolamento UE n. 1286/2014(c.d.
Regolamento PRIIPS), rientra nella definizione di prodotto di investimento assicurativo anche quel prodotto che presenta un valore di riscatto esposto anche solo parzialmente alle fluttuazioni del mercato.
In sintesi le polizze oggetto del giudizio sono ricomprese in quel territorio delle c.d. polizze Unit LinKed legate a Fondi nelle quali vi è una sorta di mandato alla Gestione Separata all'investimento dei ratei di versamento per cui negli anni prima della scadenza aumenta il rateo di premio annuale in misura non predeterminata ed il valore di riscatto è notevolmente inferiore alla somma dei premi versati (così come è possibile vedere nell' allegato prospetto alle polizze) e solo alla scadenza del contratto (dei 25 anni nella fattispecie) è possibile forse recuperare quanto versato.
L'appellata ha, in tal senso, eccepito l'assenza di adeguate comunicazioni da parte della società appellante che le avrebbero impedito di avere
10 opportuna contezza dei rischi connessi all'acquisto delle polizze oggetto del giudizio.
Se così è, deve ritenersi applicabile al caso di specie la normativa concernente un ordinario prodotto finanziario e, in particolare, gli artt. 21
e 23 del TUF (obbligo per gli operatori di acquisire dai clienti le informazioni necessarie e di tenerli sempre adeguatamente informati;
inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista), nonché gli artt. 28 e 29 del Reg. Consob
11522/98 (obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio;
obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione).
Nella fattispecie l'appellante, gravata (ex art. 23, comma VI, del d.lgs.
n.58/1998) dall'onere di provare di essersi comportata con diligenza e, dunque, di avere rispettato i precisati obblighi, non ha dimostrato di avere adempiuto l'obbligo della c.d. informazione passiva (cfr. Cass. civ. Sez. 1, n.
18140 del 26/07/2013), e cioè di avere redatto il questionario (che viene poi sottoscritto dall'investitore) attraverso il quale si devono raccogliere le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente, sulla sua situazione assicurativa (risparmio/investimento) e sulla sua propensione al rischio.
Diversamente opinando, non si vede perché se la restituzione del capitale era interamente garantita nelle proposte sottoscritte dalla SI. (così CP_1 come dedotto dall'appellante) in sede di recesso non furono restituiti i ratei di premio versati che risultano, invece, decurtati complessivamente del 50%.A fronte della lamentata decurtazione la società appellante nulla dice così come nulla oppone all'aumento annuale del rateo, per cui la qualificazione operata nella gravata sentenza del controverso negozio in termini di investimento finanziario, è conforme a diritto.
La conferma di tanto si trae dalle stesse dichiarazioni della impresa convenuta circa la correttezza dei conteggi relativi agli importi da liquidare
(in sede di recesso) di gran lunga inferiori ai ratei versati (50%). Sicchè del
11 tutto corretta deve ritenersi la qualificazione della natura di strumenti non strictu sensu assicurativi, quali quelli che riteneva di stipulare l' odierna appellata la cui prestazione, siccome collegata ad una struttura finanziaria è in parte variabile.
Ciò chiaramente si evince, è il caso di ribadirlo, dalla documentazione in atti. La , per il tramite dell'intermediario, induceva la Parte_3 signora a stipulare delle polizze che non avrebbe di certo CP_1
stipulato alle condizioni volute(ed imposte con le polizze) dalla compagnia: in entrambe le proposte infatti non si fa riferimento all'indicizzazione annua del premio che pertanto doveva giuridicamente ritenersi premio annuale fisso e tale lo ritenne correttamente l'assicurata. Viceversa, contrariamente alle proposte sottoscritte, la società emetteva successivamente ed inviava all'assicurata due polizze con rivalutazione annua dei premi, facendo firmare per il tramite di un proprio intermediario altresì alla contraente una illegittima clausola vessatoria contenuta nelle proposte contrattuali, la quale stabilisce “quanto riportato in polizza prevarrà su ogni altra indicazione al momento dell'esecuzione del contratto(cfr.lettera F dichiarazione finale proposta).” Con l'ovvia conclusione di avere raggirato il cliente per avere emesso un contratto o una polizza a condizioni sfavorevoli per il contraente più debole per nulla in grado di capire e di essere messo a conoscenza dei premi che dovrà versare negli anni successivi(non avendo la società appellante fornito alla promissaria acquirente alcuna informazione) all'atto della stipulazione dei contratti. Per non dire degli ulteriori effetti derivanti dall'indicizzazione che non avrebbero consentito all'assicurata di conoscere l'ammontare dei premi da versare negli anni successivi. ….
Il Tribunale infatti, considerando correttamente le polizze sottoscritte quali prodotti finanziari e non soltanto assicurativi, ha ritenuto correttamente applicabili alla fattispecie le richiamate disposizioni di cui agli artt. 21 e 23 TUF, nonché degli artt. 28 e 29 del regolamento CP_2
n° 11522/1998.
12 L'appellante contesta l'assunto avversario ritenendo che l'attrice avesse genericamente lamentato la violazione degli obblighi di informazione senza specificare esattamente quali. Ciò che l'appellata non poteva precisare non avendo ricevuto alcuna informazione ma solo le polizze senza ulteriori informazioni né documentazione.
Senza dire poi che in subiecta materia, su intermediario, emittente e promotore, al di là degli specifici obblighi previsti da quelle leggi, gravano comunque gli obblighi di leale comportamento previsti dall'art. 1337 c.c.
(Cass. n° 6061/12), nonché dalla circolare del 1998 e dalle CP_2 norme TUF.
Come correttamente affermato dal primo giudice “l'adempimento di tali obblighi informativi si rendeva tanto più necessario in ragione dell'alto rischio di tali investimenti della palese intenzione dell' attrice di tutelare il EL incapace e di volere quindi stipulare effettivamente un'assicurazione sulla vita. Ciò si desume dalla circostanza che EL e sorella avevano stipulato contratti simili e contestualmente, quello del EL poi annullato per lo stato di incapacità dello stesso, circostanze di cui l'intermediario era a conoscenza.”
Queste essendo le risultanze processuali, resta confermata la correttezza della decisione del primo giudice, secondo cui dall'esame degli atti risulta in maniera evidente l'atteggiamento omissivo della società appellante nella fattispecie, laddove la stessa non ha protetto adeguatamente il soggetto più debole del rapporto con l'ovvia conseguenza della violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza che sono fonti di responsabilità contrattuale.
Ritiene, perciò, la Corte che non risultando in nessun modo assolto l'onere della prova incombente sull'appellante ed applicabile nella fattispecie, che, l'appello non meriti accoglimento.
L' appellante soccombente va condannata a rifondere le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 2.520,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge. Sussistenti
13 devono ritenersi i presupposti per porre a carico dell' appellanti il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.183/2020 del Tribunale di Enna pubblicata il
16/06/2020, appellata da n.q. di Parte_1
cessionaria di Parte_2
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 del presente grado liquidate come in parte motiva.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
Caltanissetta, camera di consiglio del 24 settembre 2024
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
14 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai magistrati.
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.231/2020 RGCA
Promossa da
n.q. di cessionaria di Parte_1 Parte_2
(già con sede in Milano, C.F. e P.Iva
[...] Parte_3
in persona del procuratore speciale come da procura in Not. P.IVA_1
del 23.10.23 rep.n.19.680/7.562, rappresentata e difesa Parte_4
dall'Avv. Davide Pirrottina per procura allegata telematicamente
Appellante
1 Contro
, nata a [...] [...] CF CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvuccio Aleo come da
[...]
procura in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante:
In accoglimento del gravame, riformare integralmente la sentenza di primo grado e per l'effetto rigettare le domande tutte proposte da CP_1
perché infondate in fatto e in diritto con conseguente condanna
[...]
della controparte a restituire alla predetta compagnia, tutte le somme nelle more pagate in esecuzione della sentenza impugnata, esecutiva ex lege;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: Piaccia all'Ecc. Corte adita:
Preliminarmente dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per assenza dei requisiti essenziali di cui al combinato disposto degli articoli
163,164 e 342 c.p.c. Per le ragioni di cui al punto 1; sempre preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per il difetto degli ulteriori requisiti di forma e di sostanza di cui all'articolo 342 c.p.c. di cui al punto 2; ed ex articolo 348 bis di cui al punto 3 sì della comparsa di costituzione;
2 In subordine e senza recesso alcuno, rigettare nel merito tutte le domande poiché infondata in fatto e diritto e confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese. In via istruttoria, ove ritenuto opportuno, al fine di decidere, si ripropongono in questa sede le richieste probatorie rigettata dal giudice di prime cure, con particolare riferimento alla prova per testi richiesta nella memoria ex 183 co. 6 n.2 c.p.c. depositata telematicamente il 3/10/2017 nel precedente grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, evocò in CP_1 giudizio davanti al Tribunale di Enna la e, premettendo di Parte_2 avere stipulato con quest'ultima due polizze nn.169243 e 1698628, mediante sottoscrizione di due proposte nn.9540850 e 9551040, chiese dichiararsi “la nullità, annullabilità, invalidità, inefficacia, risoluzione e/o scioglimento” dei superiori contratti conclusi mediante sottoscrizione delle due proposte, nonché di ogni atto presupposto e conseguente anche se non conosciuto, e per l'effetto di condannare la alla Parte_2 restituzione integrale del capitale versato in esecuzione dei contratti stessi, pari a €. 9104,27 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
di dichiarare ancora, la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della condannando la stessa al risarcimento del danno Parte_3
patrimoniale e non patrimoniale subito, da determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c. indicato in via prudenziale in €.
5.000 o a quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Espose a fondamento di quanto domandato che nell'ottobre del 2007 la signora nella qualità di agente della Parte_5 Parte_3
autorizzata a gestire il servizio di investimento per il tramite del
[...]
proprio delegato, contattava la signora proponendo la CP_1 stipula di una polizza assicurativa di tipo misto (vita e morte) denominato
“ Piano Previdenziale Bonus”. Il contratto avrebbe previsto una
3 prestazione principale consistente in un piano di accumulo di 25 anni, con un tasso di rendimento minimo pari al 4%, un bonus fedeltà alla scadenza pari al 20% del capitale versato ed una copertura assicurativa in caso di invalidità totale e permanente o decesso;
Il premio annuale era dovuto in misura fissa e determinato tenendo conto dell'investimento da effettuare;
le prestazioni complementari consistevano nel riconoscimento di una diaria giornaliera di ricovero, risarcimento per l'invalidità permanente superiore al 10% ed un risarcimento per la cosiddetta temporanea morte, al costo di euro 50,00 ciascuno, per un totale complessivo annuo di ulteriori euro 150,00 rispetto al premio dovuto per la prestazione principale. Così delineata, la signora sottoscriveva la proposta n. CP_1
9540850 con premio annuo di €. 1.950,00 (euro 1800 prestazione principale euro 150 accessori) nominando beneficiari della prestazione se stessa nel caso di vita, gli eredi nel caso di morte. Versava quindi alla
[...]
la somma pattuita (euro 1.950,00 su c/c postale quale premio Parte_3 per la prima annualità). Anche il EL , sottoscriveva Persona_1
una proposta identica poi revocata dalla compagnia (per ragioni di salute del che determinavano incapacità di intendere e di Persona_1 volere dello stesso-cfr. sentenza del Tribunale di Enna n.602/11, in atti).
Per tale ragione decideva di stipulare la proposta n. CP_1
9551040, polizza assicurativa sulla vita del EL;
l'unico beneficiario sarebbe dovuto essere il EL in caso di vita o gli eredi del medesimo in caso di morte, il cui premio veniva determinato nella misura di €.
1.000,00;
Inoltrate le due proposte con il pagamento del primo rateo prestabilito
(€.
1.950 ed €.1000), la SI.ra riceveva a mezzo posta due polizze n. CP_1
1692403 e 1698628 entrambe con allegato prospetto informativo.
Procedeva al pagamento del secondo e terzo premio annuale, i quali tuttavia, risultavano maggiorati, rispettivamente di €.53, 97 e 55,50 ;
Identica maggiorazione del premio annuale, dopo il pagamento del primo anno si verificava per la polizza stipulata per il EL.
4 Tale anomalia, rispetto a quanto concordato e risultante dalle proposte
(premio annuale fisso) induceva la preponente ad interrompere i pagamenti ed a chiedere il riscatto.
In sintesi, la signora con le due polizze stipulate, complessivamente CP_1
versava per entrambe la somma di euro 9.104,27 tuttavia, la società assicurativa comunicava che la SI. attraverso il recesso, avrebbe CP_1 incassato la somma di euro 4.569,58 con una perdita complessiva di oltre
50% di quanto versato.
A fronte alla contestazione dell'appellata, la confermava il Parte_3 valore di riscatto e la riduzione per spese di apertura e gestione del contratto, sospensione dei pagamenti, che non venivano ricompresi nello stesso le garanzie accessorie e così via (allegato sub 18), informazioni mai fornite all'assicurata nelle comunicazioni successive alla stipula delle originarie proposte.
Le diffide inviate alla società per ottenere in via bonaria la integrale restituzione di quanto versato erano rimaste senza alcun riscontro. Da qui la mediazione con esito negativo per assenza ingiustificata della convenuta, ed il giudizio con formulazione delle domande già ricordate.
La costituendosi in giudizio contestò la domanda Parte_2
chiedendone il rigetto.
L'iter istruttorio venne compiuto con acquisizione documentale.
Con sentenza n. 183/2020 del 18 giugno 2020, il Tribunale dichiarò la risoluzione dei contratti con condanna alla restituzione da parte della società convenuta della complessiva somma di €.9.104,27 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, nonchè le spese di lite.
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Avverso detta sentenza ha proposto appello la . Parte_2
5 In particolare, ha dedotto l'errore del Tribunale nel ritenere che i contratti per cui è causa escludessero rendimenti minimi garantiti e la restituzione del capitale e pertanto li ha qualificati erroneamente quali prodotti finanziari ad alto rischio e considerandoli tali non ha ritenuto, sempre erroneamente, assolti gli obblighi informativi di cui agli artt. 28 e 29 del
Reg. , n.11522/98 attuativi dell' art.21 del T.U.F. CP_2
costituendosi, ha preliminarmente eccepito la nullità CP_1
dell'appello ex artt.163,164, 342 c.p.c. per assenza dei dati identificativi della parte convenuta/appellata (in particolare luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza di ); l'inammissibilità dell'appello CP_1
ex art.342 e 348 bis c.p.c., e nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza riservata depositata il 9.10.2021 la Corte dichiarava insussistenti i presupposti per pronunciare l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bic c.p.c, rigettava le richieste istruttorie formulate dall'appellata non reiterate nelle conclusioni nel primo grado di giudizio e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 27 ottobre 2023 è stata disposta la l.c.a. di e la Parte_2 cessione dell'intero portafoglio e quindi anche delle polizze oggetto del giudizio a che si è costituita in Parte_1 prosecuzione facendo proprie tutte le difese spiegate in precedenza, subentrando, quale cessionaria, ad Controparte_3
Sulle conclusioni scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione il 22 aprile 2024 alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Va preliminarmente rigettata l'eccezione d'inammissibilità ex artt.163,164
e 342 c.p.c. formulata dall'appellata. Nonostante la mancanza di alcuni elementi identificativi della parte evocata in giudizio, l'atto di citazione in appello non può ritenersi nullo in quanto ha raggiunto lo scopo cui era
6 preordinato ex art.156 3°co.c.p.c., dal momento che l'omissione di quegli elementi non ha creato alla parte appellata alcun pregiudizio concreto, tant'è che la stessa si è ritualmente costituita e difesa nel merito. Va pure preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del processo ex articolo 342 c.p.c. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l' appellante ha indicato con chiarezza i motivi per i quali richiede la modifica della sentenza impugnata, e ha altresì esplicitato gli effetti che dalle chieste modifiche deriveranno sulla decisione del primo giudice.
Nel merito l'appello è infondato, seppur debba fornirsi motivazione diversa rispetto a quella adottata dal Tribunale.
Con i motivi di impugnazione, che possono trattarsi congiuntamente per la stretta connessione tra loro, la società appellante si duole dell'erronea interpretazione offerta dal giudice di prime cure dei contratti di assicurazione e della mancata valutazione del materiale probatorio a conforto dei fatti allegati.
Deduce, in particolare, l'appellante, censurando la sentenza impugnata sul punto, che ad essere correlato “all'andamento di una gestione separata interna, denominata “Ergo Previdenza Nuovo Secolo” non è la restituzione
7 del capitale ma unicamente il possibile rendimento ulteriore, superiore al rendimento minimo comunque garantito come è possibile dedurre dalla documentazione prodotta.
Sempre ad avviso dell'appellante quindi, non è corretta l'affermazione di cui alla sentenza che “la possibilità di conseguire al momento della scadenza un rendimento minimo o quanto meno il capitale investito non era garantita ed era ancorata all'oscillazione del rendimento della gestione separata”.
Osserva il Collegio che punto nodale della questione afferisce all'interpretazione delle clausole del contratto ex art.1366 e ss. c.c. in relazione alla documentazione prodotta dalle parti.
Dall'esame delle proposte nn. 9540850 e 9551040 prodotte dalla
SI e dalla stessa sottoscritte emerge con chiarezza che l'importo CP_1
del premio annuale da versare di €.1950 nella prima e di €.1000 nella seconda, dovesse corrispondersi in maniera fissa. (e ciò oltre agli altri elementi essenziali della proposta: piano di accumulo della durata di 25 anni con un tasso di rendimento minimo del 4%,un bonus fedeltà alla scadenza pari al 20% del capitale versato).
Dal confronto tra le proposte e le polizze successivamente inviate dalla e, specificatamente, dal prospetto informativo ad esse allegato, Pt_3 emerge la difformità delle stesse con le proposte che la SI.ra CP_1 certamente non poteva conoscere, avendo dato già esecuzione al contratto con il versamento del primo rateo e delle quali si sarebbe accorta successivamente, (non avendo ricevuto altra documentazione né altre informazioni al riguardo) in primis, dall'importo del premio annuale, non come stabilito nella proposta in misura fissa, ma richiesto, di anno in anno, in misura superiore. Tanto infatti, emerge dalle polizze n.1692403
e n.1698628 ricevute successivamente.
Nel caso di specie, le due polizze che avrebbero dovuto sostanzialmente riprodurre il contenuto delle proposte quali accettazioni dell'impresa assicurative, in realtà, dal punto di vista giuridico possono considerarsi
8 come ulteriori proposte di modifica dell'assetto negoziale già raggiunto, vista la difformità degli elementi essenziali delle originarie proposte che la
SI. , si ripete, non poteva conoscere quanto al loro specifico CP_1 contenuto in quanto furono ricevute dalla contraente successivamente all'esecuzione del contratto e che in ogni caso non risultano sottoscritte dalla stessa. In sintesi la SI. (all'esito di notizie reticenti fornitele in CP_1 sede di sottoscrizione della proposta sul costo dell'operazione ed ai rendimenti effettivi della stessa) credeva (e del resto, tanto risulta dalla proposta) di avere stipulato un piano di accumulo di 25 anni con un tasso di rendimento minimo pari al 4% ed un bonus fedeltà alla scadenza del20% mediante versamento annuo dovuto in misura fissa di €.1.950
(€.1800 prestazione principale, €.150 prestazioni accessorie e così per la proposta sottoscritta sulla vita del EL, versando un premio annuale in misura fissa di €.1.000;
Nelle polizze, invece, come si può chiaramente vedere dal prospetto informativo allegato alle stesse è prevista “una rivalutazione annua dei premi (indicizzazione del premio annuo fino ad€.3.631,56, nonché nella sezione accanto all'indicizzazione del premio, il valore di riscatto notevolmente inferiore ai premi versati in misura del tutto incomprensibile, quanto ai criteri utilizzati per la riduzione dei ratei di premio da restituire) e cioè nelle polizze non solo risulta incerto l'ammontare dei premi futuri ma, non risulta garantito neanche il tasso d'interesse legale e nemmeno il recupero del capitale versato in caso di disinvestimento anteriore ai 25 anni.
Va richiamato a tal proposito l'art.1418 c.c. secondo il quale il contratto è nullo quando manca uno dei requisiti essenziali previsti dall'art.1325 c.c. e specificamente “l'accordo, la causa, l'oggetto, la forma quando è richiesta ad substantiam”.
Le modifiche contrattuali comportate dalle polizze successivamente ricevute dalla sono nulle già per difetto di accordo e lo sono anche CP_1 perché in dette polizze risulta del tutto indeterminato l'oggetto della prestazione, in contrasto con l'art.1346.
9 A nulla vale obbiettare come pretenderebbe l'appellante che nelle originarie proposte è contenuta la clausola secondo la quale “Quanto riportato in polizza prevarrà su ogni altra indicazione al momento dell'esecuzione del contratto” anzi ciò denota un comportamento ben poco improntato a correttezza e buona fede della società assicurativa che, consapevole dell'avvenuta esecuzione del contratto con il versamento del primo premio annuale inviato con la proposta, ha inserito a mezzo del proprio agente una clausola vessatoria in quanto rimette al totale arbitrio della Compagnia la modificazione degli elementi essenziali del contratto che deve ritenersi inefficace ai sensi degli artt.33 e 34 del codice del consumo perché in quanto tale, andava specificamente evidenziata, sottoscritta ed oggetto specifico di trattativa individuale ai sensi del co.4 dell'art.34. Nella fattispecie, la suddetta clausola quasi invisibile per i caratteri usati e del suddetto tenore, rinviava al contenuto della polizza mai conosciuto dalla SI.ra (se non dopo l'esecuzione) né oggetto di CP_1 specifica pattuizione.
Rileva poi la Corte, per altro verso, così come osservato dal Tribunale, che il profilo finanziario è insito anche nelle polizze oggetto del giudizio laddove a norma dell'art. 4 del regolamento UE n. 1286/2014(c.d.
Regolamento PRIIPS), rientra nella definizione di prodotto di investimento assicurativo anche quel prodotto che presenta un valore di riscatto esposto anche solo parzialmente alle fluttuazioni del mercato.
In sintesi le polizze oggetto del giudizio sono ricomprese in quel territorio delle c.d. polizze Unit LinKed legate a Fondi nelle quali vi è una sorta di mandato alla Gestione Separata all'investimento dei ratei di versamento per cui negli anni prima della scadenza aumenta il rateo di premio annuale in misura non predeterminata ed il valore di riscatto è notevolmente inferiore alla somma dei premi versati (così come è possibile vedere nell' allegato prospetto alle polizze) e solo alla scadenza del contratto (dei 25 anni nella fattispecie) è possibile forse recuperare quanto versato.
L'appellata ha, in tal senso, eccepito l'assenza di adeguate comunicazioni da parte della società appellante che le avrebbero impedito di avere
10 opportuna contezza dei rischi connessi all'acquisto delle polizze oggetto del giudizio.
Se così è, deve ritenersi applicabile al caso di specie la normativa concernente un ordinario prodotto finanziario e, in particolare, gli artt. 21
e 23 del TUF (obbligo per gli operatori di acquisire dai clienti le informazioni necessarie e di tenerli sempre adeguatamente informati;
inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista), nonché gli artt. 28 e 29 del Reg. Consob
11522/98 (obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio;
obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione).
Nella fattispecie l'appellante, gravata (ex art. 23, comma VI, del d.lgs.
n.58/1998) dall'onere di provare di essersi comportata con diligenza e, dunque, di avere rispettato i precisati obblighi, non ha dimostrato di avere adempiuto l'obbligo della c.d. informazione passiva (cfr. Cass. civ. Sez. 1, n.
18140 del 26/07/2013), e cioè di avere redatto il questionario (che viene poi sottoscritto dall'investitore) attraverso il quale si devono raccogliere le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente, sulla sua situazione assicurativa (risparmio/investimento) e sulla sua propensione al rischio.
Diversamente opinando, non si vede perché se la restituzione del capitale era interamente garantita nelle proposte sottoscritte dalla SI. (così CP_1 come dedotto dall'appellante) in sede di recesso non furono restituiti i ratei di premio versati che risultano, invece, decurtati complessivamente del 50%.A fronte della lamentata decurtazione la società appellante nulla dice così come nulla oppone all'aumento annuale del rateo, per cui la qualificazione operata nella gravata sentenza del controverso negozio in termini di investimento finanziario, è conforme a diritto.
La conferma di tanto si trae dalle stesse dichiarazioni della impresa convenuta circa la correttezza dei conteggi relativi agli importi da liquidare
(in sede di recesso) di gran lunga inferiori ai ratei versati (50%). Sicchè del
11 tutto corretta deve ritenersi la qualificazione della natura di strumenti non strictu sensu assicurativi, quali quelli che riteneva di stipulare l' odierna appellata la cui prestazione, siccome collegata ad una struttura finanziaria è in parte variabile.
Ciò chiaramente si evince, è il caso di ribadirlo, dalla documentazione in atti. La , per il tramite dell'intermediario, induceva la Parte_3 signora a stipulare delle polizze che non avrebbe di certo CP_1
stipulato alle condizioni volute(ed imposte con le polizze) dalla compagnia: in entrambe le proposte infatti non si fa riferimento all'indicizzazione annua del premio che pertanto doveva giuridicamente ritenersi premio annuale fisso e tale lo ritenne correttamente l'assicurata. Viceversa, contrariamente alle proposte sottoscritte, la società emetteva successivamente ed inviava all'assicurata due polizze con rivalutazione annua dei premi, facendo firmare per il tramite di un proprio intermediario altresì alla contraente una illegittima clausola vessatoria contenuta nelle proposte contrattuali, la quale stabilisce “quanto riportato in polizza prevarrà su ogni altra indicazione al momento dell'esecuzione del contratto(cfr.lettera F dichiarazione finale proposta).” Con l'ovvia conclusione di avere raggirato il cliente per avere emesso un contratto o una polizza a condizioni sfavorevoli per il contraente più debole per nulla in grado di capire e di essere messo a conoscenza dei premi che dovrà versare negli anni successivi(non avendo la società appellante fornito alla promissaria acquirente alcuna informazione) all'atto della stipulazione dei contratti. Per non dire degli ulteriori effetti derivanti dall'indicizzazione che non avrebbero consentito all'assicurata di conoscere l'ammontare dei premi da versare negli anni successivi. ….
Il Tribunale infatti, considerando correttamente le polizze sottoscritte quali prodotti finanziari e non soltanto assicurativi, ha ritenuto correttamente applicabili alla fattispecie le richiamate disposizioni di cui agli artt. 21 e 23 TUF, nonché degli artt. 28 e 29 del regolamento CP_2
n° 11522/1998.
12 L'appellante contesta l'assunto avversario ritenendo che l'attrice avesse genericamente lamentato la violazione degli obblighi di informazione senza specificare esattamente quali. Ciò che l'appellata non poteva precisare non avendo ricevuto alcuna informazione ma solo le polizze senza ulteriori informazioni né documentazione.
Senza dire poi che in subiecta materia, su intermediario, emittente e promotore, al di là degli specifici obblighi previsti da quelle leggi, gravano comunque gli obblighi di leale comportamento previsti dall'art. 1337 c.c.
(Cass. n° 6061/12), nonché dalla circolare del 1998 e dalle CP_2 norme TUF.
Come correttamente affermato dal primo giudice “l'adempimento di tali obblighi informativi si rendeva tanto più necessario in ragione dell'alto rischio di tali investimenti della palese intenzione dell' attrice di tutelare il EL incapace e di volere quindi stipulare effettivamente un'assicurazione sulla vita. Ciò si desume dalla circostanza che EL e sorella avevano stipulato contratti simili e contestualmente, quello del EL poi annullato per lo stato di incapacità dello stesso, circostanze di cui l'intermediario era a conoscenza.”
Queste essendo le risultanze processuali, resta confermata la correttezza della decisione del primo giudice, secondo cui dall'esame degli atti risulta in maniera evidente l'atteggiamento omissivo della società appellante nella fattispecie, laddove la stessa non ha protetto adeguatamente il soggetto più debole del rapporto con l'ovvia conseguenza della violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza che sono fonti di responsabilità contrattuale.
Ritiene, perciò, la Corte che non risultando in nessun modo assolto l'onere della prova incombente sull'appellante ed applicabile nella fattispecie, che, l'appello non meriti accoglimento.
L' appellante soccombente va condannata a rifondere le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 2.520,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge. Sussistenti
13 devono ritenersi i presupposti per porre a carico dell' appellanti il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.183/2020 del Tribunale di Enna pubblicata il
16/06/2020, appellata da n.q. di Parte_1
cessionaria di Parte_2
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 del presente grado liquidate come in parte motiva.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
Caltanissetta, camera di consiglio del 24 settembre 2024
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
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