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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/11/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 589/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
ad Aprilia (LT), in Via Dover n. 41, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Marchetti e
MA NA CE - unitamente e disgiuntamente - ed elett.te dom.ta presso lo studio della prima in Latina, Via delle Medaglie d'oro n. 8,
RICORRENTE
Contro
nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
),
[...]
RESISTENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede. OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2024 la ricorrente in epigrafe indicata domandava la separazione personale allegando di aver contratto matrimonio con il resistente in data 06/12/2008 in Anzio (RM). Controparte_1
Deduceva che dalla loro unione erano nati due figli: nata a [...] Persona_1
l'08/09/2009 e , nato ad [...] il [...] e che a causa di una Persona_2
relazione extraconiugale del dapprima verso la fine del mese di Controparte_1
settembre 2022 e, successivamente in maniera definitiva, in data 02/12/2022, si allontanava da casa per intraprendere una convivenza more uxorio con una giovane ragazza, dalla quale attendeva anche un figlio.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: - la stessa svolgeva un'attività di agente immobiliare con una propria ditta individuale, mentre il resistente un'attività autonoma di noleggio e vendita autoveicoli;
- i coniugi sino al mese di ottobre 2023 avevano condiviso il locale commerciale ove entrambi svolgevano le rispettive attività lavorative, condotto in locazione dal solo Sig. e per il quale in più occasioni la CP_1
Sig.ra attesa la morosità del marito, aveva dovuto sostenere il pagamento del canone Pt_1
mensile di locazione, senza aver mai ottenuto dal medesimo alcun rimborso;
il resistente, allontanatosi dalla casa coniugale, aveva omesso di versare le somme necessarie per il sostentamento dei minori.
Concludeva chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a)
Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della colpa a carico del marito, per quanto di ragione dedotto in narrativa;
b) La casa coniugale sita in Aprilia, Via Dover n.
41 condotta in locazione dalla Sig.ra resterà assegnata alla stessa, che vi Parte_1
abiterà con i figli e , con impegno della moglie a pagarne il canone mensile. c) I Per_1 Per_2 figli minori e , restano affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori e collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto sulle decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e salute dei minori. d) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli minori ogni qualvolta lo riterrà opportuno previo accordo con la madre e comunque i figli minori trascorreranno con il padre due Week-end alternati al mese, dalle ore 10,00 del sabato alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della genitrice, nonché due giorni infrasettimanali del
Martedì e Giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21,00 compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici e sociali dei minori, nonché nel rispetto delle esigenze della madre;
durante le festività natalizie – ad anni alterni – il 24 ed il 25 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio e la festività dell'Epifania; durante le festività pasquali, i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori Pasqua e Lunedì dell'Angelo secondo il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre nel periodo compreso tra giugno e agosto da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in relazione alle altre principali festività, i minori trascorreranno – ad anni alterni – con ciascuno dei genitori, l'8 dicembre, il 25 Aprile ed il 1° Maggio, salvo modifiche e migliori accordi che gli stessi genitori potranno sempre stabilire, tenendo conto della prevalente volontà, interesse ed esigenze degli stessi;
e) Il sig. Controparte_1 verserà, a titolo di contributo per mantenimento dei figli minori, l'importo mensile pari ad €
400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento in ragione del 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e debitamente documentate e ciò sino alla indipendenza economica dei figli ed a tal fine si rimanda alle linee guida approvate nel Protocollo d'Intesa sottoscritto presso il Tribunale di Latina, il tutto come meglio specificato nel piano genitoriale che si allega;
f) Disporre che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno per sé al proprio mantenimento;
g) il marito rifonderà alla moglie, in maniera retroattiva, tutti i contributi al mantenimento non versati dal rilascio della casa coniugale sino alla data dei provvedimenti temporanei ed urgenti che verranno emessi nel presente giudizio;
h) la Sig.ra continuerà a percepire per intero l'assegno Parte_1 universale dovuto per i figli minori;
i) i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza nonché a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e
Carta d'identità dei minori valida per l'espatrio; l) Vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre il rimborso delle spese generali 15%, IVA e CPA”.
Il resistente non si costituiva, nonostante regolarmente evocato in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia. All'esito della prima udienza venivano adottati i seguenti provvedimenti interinali e urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, ciascuno libero di fissare la propria residenza dove vorrà con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida congiuntamente a entrambi
i coniugi i figli minori e che vivranno con la madre;
Persona_1 Persona_2 il padre potrà recarsi a visitarli due giorni a settimana da concordare con la coniuge, preferibilmente martedì e giovedì' con weekend alternati e pernottamento dalla mattina del sabato alla sera della domenica per come esplicitato in seno al ricorso. Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere entro il 10 di ogni mese alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
a titolo di contribuzione per il mantenimento dei due figli minori la somma di euro
[...]
400,00 mensili (rivalutabile secondo gli indici Istat), salvo diversa rideterminazione della stessa all'esisto dell'espletamento dell'attività istruttoria. Somma che il sig. CP_1 corrisponderà nel conto corrente della ricorrente (IBAN [...]).
L'assegno universale per i due figli minori continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla ricorrente”.
Escussi due testi per parte ricorrente, all'esito dell'udienza del 16/10/2025 fissata per la discussione, il Presidente Relatore rimetteva la decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale deve essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
È da escludere, infatti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione delle allegazioni di parte ricorrente in ordine all'irrimediabilità della crisi coniugale, avvalorate dal disinteresse manifestato dal resistente, che ha omesso di costituirsi.
Quanto all'addebito, le allegazioni difensive di parte ricorrente sono rimaste sfornite di prova.
Sul punto va detto che il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza (Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent. 2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del
2011, Cass. ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha chiarito come anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(Cass. Civ. n. 19328 del 2015).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, “secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859;
n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. 14 febbraio 2012, n.
2059, in senso conforme Cass. ord. n. 3923 del 2018, Cass. ord. n. 14591 del 2019).
Ne deriva che, nel caso di specie, non vi è prova della sussistenza dei requisiti per addebitare la separazione al resistente, non essendo stata data prova della causa della separazione né del nesso causale esclusivo rispetto alla fine del matrimonio, prova che non può desumersi dalla mancata costituzione del resistente né dalla testimonianza resa dalla madre della ricorrente, la quale dichiarava che la figlia le avesse riferito di aver dal telefonino del marito dell'esistenza di tale relazione extra-coniugale, Tanto detto, in ordine alle condizioni di separazione indicate da parte ricorrente, va rilevato che lo stesso non si è costituito così rinunciando a difendersi e a controdedurre in ordine ad esse.
Innanzitutto, quanto all'assegnazione della casa coniugale, visto che deve essere confermato l'affido condiviso ma il collocamento presso la madre, alla ricorrente deve essere assegnata la casa coniugale.
In ordine alla frequentazione del genitore non collocatario le condizioni indicate da parte ricorrente appaiono conformi ad un equo contemperamento degli interessi delle parti ad una genitorialità condivisa e nell'interesse della prole minorenne.
Esse saranno, quindi, le seguenti: a) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli minori ogni qualvolta lo riterrà opportuno previo accordo con la madre e comunque i figli minori trascorreranno con il padre due Week-end alternati al mese dalle ore 10,00 del sabato alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della genitrice, nonché due giorni infrasettimanali del Martedì e Giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici e sociali dei minori, nonché nel rispetto delle esigenze della madre;
b) durante le festività natalizie – ad anni alterni – il 24 ed il 25 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio e la festività dell'Epifania; durante le festività pasquali, i minori trascorreranno – ad anni alterni – con ciascuno dei genitori Pasqua e Lunedì dell'Angelo i figli le trascorreranno con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza; c) durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre nel periodo compreso tra giugno e agosto di ogni anno da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d) i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori, l'8 dicembre, il 25 Aprile ed il 1° Maggio, salvo modifiche e migliori accordi che gli stessi genitori potranno sempre stabilire, tenendo conto della prevalente volontà, interesse ed esigenze degli stessi”.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore dei minori, appare congrua la cifra disposta in sede presidenziale e richiesta da parte ricorrente.
In ordine alle condizioni economiche del resistente, esse devono desumersi sia dalla mancata costituzione del resistente, che in tal modo ha rinunciato a controdedurre sia dalle allegazioni e prove fornite da parte ricorrente.
La stessa in sede di prima udienza dichiarava: “Ribadisco ulteriormente che mio marito è andato via di casa nel 2022 non corrispondendo alcuna somma a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli minori considerando peraltro che io provvedo in maniera esclusiva al pagamento delle utenze e al canone di locazione dell'abitazione in cui io vivo con i miei due figli. Mio marito è titolare di un'attività commerciale di noleggio e vendita auto e attualmente si è messo in società con un'altra persona per l'attività di autoscuola. L'agenzia si trova in via
A. De GA n 80 ad Aprilia, denominata VE . Mio marito Controparte_2
oltre a disinteressarsi completamente del mantenimento dei figli, si pone nei miei confronti sempre con atteggiamento aggressivo. Solo stamattina mi ha apostrofato verbalmente insultandomi e ha cercato di bloccarmi con la macchina alla presenza di mia madre per non farmi recare in Tribunale.
La teste escussa su istanza di parte ricorrente all'udienza del 02.10.2024, Testimone_1
dichiarava: “mi risulta che il resistente lavori in un'agenzia di noleggio a lungo termine, la
CO Group o la CO VE, di cui è titolare ad Aprilia, alla quale io stessa mi sono rivolta per il noleggio di un'automobile”.
All'uopo si tenga conto che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (v. tra le molte Cass. ord. 20764 del 2022).
Ne deriva che va accolta la domanda in considerazione delle condizioni economiche delle parti e delle necessità correlate all'età delle minori, per cui il sig. Controparte_1
verserà, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo mensile pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento in ragione del 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e debitamente documentate e ciò sino alla indipendenza economica dei figli, come da
Protocollo d'Intesa sottoscritto presso il Tribunale di Latina.
La ricorrente percepirà, poi, gli assegni unici universali dovuti per i minori.
Quanto alla richiesta di rifusione, in maniera retroattiva, tutti i contributi al mantenimento non versati dal rilascio della casa coniugale, essi decorrono per legge dalla data della domanda, senza necessità di condanna al loro pagamento.
Infine, va disposto che i coniugi si impegnino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza nonché a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e carta d'identità dei minori valida per l'espatrio. Spese compensate per la metà in ragione della natura della domanda e della soccombenze reciproca in ordine alla domanda di addebito, mentre, per la restante metà, vanno poste a carico di parte resistente.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronunzia la separazione personale tra le parti coniugate in Anzio il 06/12/2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LATINA (LT) di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 2008 trascritto al n. 133, parte II, Serie B);
- dispone che i figli minori e siano affidati in modo condiviso ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori,
- dispone che i figli siano collocati presso l'abitazione della madre,
- dispone l'assegnazione della casa coniugale in Aprilia, Via Dover n. 41 alla ricorrente,
- dispone che la frequentazione con il genitore non collocatario sia regolamentata nei seguenti termini: a) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli minori ogni qualvolta lo riterrà opportuno previo accordo con la madre e comunque i figli minori trascorreranno con il padre due Week-end alternati al mese dalle ore 10,00 del sabato alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della genitrice, nonché due giorni infrasettimanali del
Martedì e Giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici e sociali dei minori, nonché nel rispetto delle esigenze della madre;
b) durante le festività natalizie – ad anni alterni – il 24 ed il 25 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio e la festività dell'Epifania; durante le festività pasquali, i minori trascorreranno – ad anni alterni – con ciascuno dei genitori Pasqua e Lunedì dell'Angelo i figli le trascorreranno con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza; c) durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre nel periodo compreso tra giugno e agosto di ogni anno da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d) i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori, l'8 dicembre, il 25
Aprile ed il 1° Maggio, salvo modifiche e migliori accordi che gli stessi genitori potranno sempre stabilire, tenendo conto della prevalente volontà, interesse ed esigenze degli stessi”.
- rigetta la domanda di addebito della separazione,
- pone a carico del resistente sig. l'obbligo di corrispondere entro il 10 Controparte_1
di ogni mese alla sig.ra a titolo di contribuzione per il mantenimento dei due Parte_1 figli minori la somma di euro 400,00 mensili (rivalutabile secondo gli indici Istat), da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Latina,
- dispone che i coniugi si impegnino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza nonché a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e carta d'identità dei minori valida per l'espatrio,
- dispone che l'assegno universale per i figli sia versato alla ricorrente,
- compensa le spese in ragione della metà,
- pone, per la restante metà, a carico del resistente le spese di lite che liquida che liquida in €
500,00 per la fase di studio, € 350,00 introduttiva, € 550,00 per la fase di trattazione e € 650,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a., da distrarsi.
LATINA, 31/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Rel. dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 589/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
ad Aprilia (LT), in Via Dover n. 41, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Marchetti e
MA NA CE - unitamente e disgiuntamente - ed elett.te dom.ta presso lo studio della prima in Latina, Via delle Medaglie d'oro n. 8,
RICORRENTE
Contro
nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
),
[...]
RESISTENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede. OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2024 la ricorrente in epigrafe indicata domandava la separazione personale allegando di aver contratto matrimonio con il resistente in data 06/12/2008 in Anzio (RM). Controparte_1
Deduceva che dalla loro unione erano nati due figli: nata a [...] Persona_1
l'08/09/2009 e , nato ad [...] il [...] e che a causa di una Persona_2
relazione extraconiugale del dapprima verso la fine del mese di Controparte_1
settembre 2022 e, successivamente in maniera definitiva, in data 02/12/2022, si allontanava da casa per intraprendere una convivenza more uxorio con una giovane ragazza, dalla quale attendeva anche un figlio.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: - la stessa svolgeva un'attività di agente immobiliare con una propria ditta individuale, mentre il resistente un'attività autonoma di noleggio e vendita autoveicoli;
- i coniugi sino al mese di ottobre 2023 avevano condiviso il locale commerciale ove entrambi svolgevano le rispettive attività lavorative, condotto in locazione dal solo Sig. e per il quale in più occasioni la CP_1
Sig.ra attesa la morosità del marito, aveva dovuto sostenere il pagamento del canone Pt_1
mensile di locazione, senza aver mai ottenuto dal medesimo alcun rimborso;
il resistente, allontanatosi dalla casa coniugale, aveva omesso di versare le somme necessarie per il sostentamento dei minori.
Concludeva chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a)
Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della colpa a carico del marito, per quanto di ragione dedotto in narrativa;
b) La casa coniugale sita in Aprilia, Via Dover n.
41 condotta in locazione dalla Sig.ra resterà assegnata alla stessa, che vi Parte_1
abiterà con i figli e , con impegno della moglie a pagarne il canone mensile. c) I Per_1 Per_2 figli minori e , restano affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori e collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto sulle decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e salute dei minori. d) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli minori ogni qualvolta lo riterrà opportuno previo accordo con la madre e comunque i figli minori trascorreranno con il padre due Week-end alternati al mese, dalle ore 10,00 del sabato alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della genitrice, nonché due giorni infrasettimanali del
Martedì e Giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21,00 compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici e sociali dei minori, nonché nel rispetto delle esigenze della madre;
durante le festività natalizie – ad anni alterni – il 24 ed il 25 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio e la festività dell'Epifania; durante le festività pasquali, i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori Pasqua e Lunedì dell'Angelo secondo il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre nel periodo compreso tra giugno e agosto da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in relazione alle altre principali festività, i minori trascorreranno – ad anni alterni – con ciascuno dei genitori, l'8 dicembre, il 25 Aprile ed il 1° Maggio, salvo modifiche e migliori accordi che gli stessi genitori potranno sempre stabilire, tenendo conto della prevalente volontà, interesse ed esigenze degli stessi;
e) Il sig. Controparte_1 verserà, a titolo di contributo per mantenimento dei figli minori, l'importo mensile pari ad €
400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento in ragione del 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e debitamente documentate e ciò sino alla indipendenza economica dei figli ed a tal fine si rimanda alle linee guida approvate nel Protocollo d'Intesa sottoscritto presso il Tribunale di Latina, il tutto come meglio specificato nel piano genitoriale che si allega;
f) Disporre che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno per sé al proprio mantenimento;
g) il marito rifonderà alla moglie, in maniera retroattiva, tutti i contributi al mantenimento non versati dal rilascio della casa coniugale sino alla data dei provvedimenti temporanei ed urgenti che verranno emessi nel presente giudizio;
h) la Sig.ra continuerà a percepire per intero l'assegno Parte_1 universale dovuto per i figli minori;
i) i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza nonché a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e
Carta d'identità dei minori valida per l'espatrio; l) Vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre il rimborso delle spese generali 15%, IVA e CPA”.
Il resistente non si costituiva, nonostante regolarmente evocato in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia. All'esito della prima udienza venivano adottati i seguenti provvedimenti interinali e urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, ciascuno libero di fissare la propria residenza dove vorrà con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida congiuntamente a entrambi
i coniugi i figli minori e che vivranno con la madre;
Persona_1 Persona_2 il padre potrà recarsi a visitarli due giorni a settimana da concordare con la coniuge, preferibilmente martedì e giovedì' con weekend alternati e pernottamento dalla mattina del sabato alla sera della domenica per come esplicitato in seno al ricorso. Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere entro il 10 di ogni mese alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
a titolo di contribuzione per il mantenimento dei due figli minori la somma di euro
[...]
400,00 mensili (rivalutabile secondo gli indici Istat), salvo diversa rideterminazione della stessa all'esisto dell'espletamento dell'attività istruttoria. Somma che il sig. CP_1 corrisponderà nel conto corrente della ricorrente (IBAN [...]).
L'assegno universale per i due figli minori continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla ricorrente”.
Escussi due testi per parte ricorrente, all'esito dell'udienza del 16/10/2025 fissata per la discussione, il Presidente Relatore rimetteva la decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale deve essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
È da escludere, infatti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione delle allegazioni di parte ricorrente in ordine all'irrimediabilità della crisi coniugale, avvalorate dal disinteresse manifestato dal resistente, che ha omesso di costituirsi.
Quanto all'addebito, le allegazioni difensive di parte ricorrente sono rimaste sfornite di prova.
Sul punto va detto che il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza (Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent. 2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del
2011, Cass. ord. 3923 del 2018).
La Suprema Corte ha chiarito come anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(Cass. Civ. n. 19328 del 2015).
Per quanto attiene, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, “secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859;
n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. 14 febbraio 2012, n.
2059, in senso conforme Cass. ord. n. 3923 del 2018, Cass. ord. n. 14591 del 2019).
Ne deriva che, nel caso di specie, non vi è prova della sussistenza dei requisiti per addebitare la separazione al resistente, non essendo stata data prova della causa della separazione né del nesso causale esclusivo rispetto alla fine del matrimonio, prova che non può desumersi dalla mancata costituzione del resistente né dalla testimonianza resa dalla madre della ricorrente, la quale dichiarava che la figlia le avesse riferito di aver dal telefonino del marito dell'esistenza di tale relazione extra-coniugale, Tanto detto, in ordine alle condizioni di separazione indicate da parte ricorrente, va rilevato che lo stesso non si è costituito così rinunciando a difendersi e a controdedurre in ordine ad esse.
Innanzitutto, quanto all'assegnazione della casa coniugale, visto che deve essere confermato l'affido condiviso ma il collocamento presso la madre, alla ricorrente deve essere assegnata la casa coniugale.
In ordine alla frequentazione del genitore non collocatario le condizioni indicate da parte ricorrente appaiono conformi ad un equo contemperamento degli interessi delle parti ad una genitorialità condivisa e nell'interesse della prole minorenne.
Esse saranno, quindi, le seguenti: a) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli minori ogni qualvolta lo riterrà opportuno previo accordo con la madre e comunque i figli minori trascorreranno con il padre due Week-end alternati al mese dalle ore 10,00 del sabato alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della genitrice, nonché due giorni infrasettimanali del Martedì e Giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici e sociali dei minori, nonché nel rispetto delle esigenze della madre;
b) durante le festività natalizie – ad anni alterni – il 24 ed il 25 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio e la festività dell'Epifania; durante le festività pasquali, i minori trascorreranno – ad anni alterni – con ciascuno dei genitori Pasqua e Lunedì dell'Angelo i figli le trascorreranno con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza; c) durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre nel periodo compreso tra giugno e agosto di ogni anno da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d) i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori, l'8 dicembre, il 25 Aprile ed il 1° Maggio, salvo modifiche e migliori accordi che gli stessi genitori potranno sempre stabilire, tenendo conto della prevalente volontà, interesse ed esigenze degli stessi”.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore dei minori, appare congrua la cifra disposta in sede presidenziale e richiesta da parte ricorrente.
In ordine alle condizioni economiche del resistente, esse devono desumersi sia dalla mancata costituzione del resistente, che in tal modo ha rinunciato a controdedurre sia dalle allegazioni e prove fornite da parte ricorrente.
La stessa in sede di prima udienza dichiarava: “Ribadisco ulteriormente che mio marito è andato via di casa nel 2022 non corrispondendo alcuna somma a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli minori considerando peraltro che io provvedo in maniera esclusiva al pagamento delle utenze e al canone di locazione dell'abitazione in cui io vivo con i miei due figli. Mio marito è titolare di un'attività commerciale di noleggio e vendita auto e attualmente si è messo in società con un'altra persona per l'attività di autoscuola. L'agenzia si trova in via
A. De GA n 80 ad Aprilia, denominata VE . Mio marito Controparte_2
oltre a disinteressarsi completamente del mantenimento dei figli, si pone nei miei confronti sempre con atteggiamento aggressivo. Solo stamattina mi ha apostrofato verbalmente insultandomi e ha cercato di bloccarmi con la macchina alla presenza di mia madre per non farmi recare in Tribunale.
La teste escussa su istanza di parte ricorrente all'udienza del 02.10.2024, Testimone_1
dichiarava: “mi risulta che il resistente lavori in un'agenzia di noleggio a lungo termine, la
CO Group o la CO VE, di cui è titolare ad Aprilia, alla quale io stessa mi sono rivolta per il noleggio di un'automobile”.
All'uopo si tenga conto che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (v. tra le molte Cass. ord. 20764 del 2022).
Ne deriva che va accolta la domanda in considerazione delle condizioni economiche delle parti e delle necessità correlate all'età delle minori, per cui il sig. Controparte_1
verserà, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo mensile pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento in ragione del 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e debitamente documentate e ciò sino alla indipendenza economica dei figli, come da
Protocollo d'Intesa sottoscritto presso il Tribunale di Latina.
La ricorrente percepirà, poi, gli assegni unici universali dovuti per i minori.
Quanto alla richiesta di rifusione, in maniera retroattiva, tutti i contributi al mantenimento non versati dal rilascio della casa coniugale, essi decorrono per legge dalla data della domanda, senza necessità di condanna al loro pagamento.
Infine, va disposto che i coniugi si impegnino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza nonché a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e carta d'identità dei minori valida per l'espatrio. Spese compensate per la metà in ragione della natura della domanda e della soccombenze reciproca in ordine alla domanda di addebito, mentre, per la restante metà, vanno poste a carico di parte resistente.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronunzia la separazione personale tra le parti coniugate in Anzio il 06/12/2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LATINA (LT) di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. dell'anno 2008 trascritto al n. 133, parte II, Serie B);
- dispone che i figli minori e siano affidati in modo condiviso ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori,
- dispone che i figli siano collocati presso l'abitazione della madre,
- dispone l'assegnazione della casa coniugale in Aprilia, Via Dover n. 41 alla ricorrente,
- dispone che la frequentazione con il genitore non collocatario sia regolamentata nei seguenti termini: a) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli minori ogni qualvolta lo riterrà opportuno previo accordo con la madre e comunque i figli minori trascorreranno con il padre due Week-end alternati al mese dalle ore 10,00 del sabato alla domenica sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della genitrice, nonché due giorni infrasettimanali del
Martedì e Giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 21, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici e sociali dei minori, nonché nel rispetto delle esigenze della madre;
b) durante le festività natalizie – ad anni alterni – il 24 ed il 25 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio e la festività dell'Epifania; durante le festività pasquali, i minori trascorreranno – ad anni alterni – con ciascuno dei genitori Pasqua e Lunedì dell'Angelo i figli le trascorreranno con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza; c) durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre nel periodo compreso tra giugno e agosto di ogni anno da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
d) i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori, l'8 dicembre, il 25
Aprile ed il 1° Maggio, salvo modifiche e migliori accordi che gli stessi genitori potranno sempre stabilire, tenendo conto della prevalente volontà, interesse ed esigenze degli stessi”.
- rigetta la domanda di addebito della separazione,
- pone a carico del resistente sig. l'obbligo di corrispondere entro il 10 Controparte_1
di ogni mese alla sig.ra a titolo di contribuzione per il mantenimento dei due Parte_1 figli minori la somma di euro 400,00 mensili (rivalutabile secondo gli indici Istat), da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Latina,
- dispone che i coniugi si impegnino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza nonché a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto e carta d'identità dei minori valida per l'espatrio,
- dispone che l'assegno universale per i figli sia versato alla ricorrente,
- compensa le spese in ragione della metà,
- pone, per la restante metà, a carico del resistente le spese di lite che liquida che liquida in €
500,00 per la fase di studio, € 350,00 introduttiva, € 550,00 per la fase di trattazione e € 650,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a., da distrarsi.
LATINA, 31/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino