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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 866/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6461/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00372754 76 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5469/2025 depositato il
02/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n°295 2024 00372754 76 000, notificata in data 24.09.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €1.671,88. A titolo di tassa rifiuti per l'anno 2010, 2011 e 2012.
Eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto opposto in virtù della sentenza n°177/2019 del 20.12.2018 emessa dalla Commissione Tributaria di Messina nel procedimento RG 2327/2017, con la quale, è stata annullata l'intimazione di pagamento TIA n°226257 anni 2009 e 2010, per gli stessi tributi.
La nullità della cartella di pagamento per mancata notifica/consegna delle fatture presupposte e, per l'intervenuta prescrizione quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate SS si è costituita, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva con riguardo ai motivi che attengono al merito del ricorso, ed in particolare alla notifica delle prodromiche intimazioni di pagamento.
L'ATO si è costituita evidenziando che la cartella di pagamento è stata preceduta dalla notifica delle fatture prima da ultimo, è stata preceduta dall'Intimazione di pagamento 294921 del 29.07.2019 e spedita in data
17.09.2019 con raccomandata n 61634648532 - 5 e restituita al mittente dall'Ufficio Postale per compiuta giacenza, come da busta bianca allegata, con utile effetto interruttivo della prescrizione.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La produzione documentale effettuata dall'ATO resistente è invero idonea a dimostrare che le intimazioni prodromiche alla cartella impugnata sono state correttamente notificate.
Non è decorso il termine prescrizionale quinquennale, nelle more tra la notifica di esse intimazioni e quella della cartella impugnata.
Osserva tuttavia questo giudicante che la notifica dell'intimazione sarebbe però sostanzialmente priva di effetti, perché avvenuta nel 2019 e quindi in un momento in cui il termine di prescrizione quinquennale per la tassa dovuta per gli anni 2010, 2011 e 2012 era in ogni caso già ampiamente decorso
Ed invero si deve rilevare che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, comporta che, se l'atto non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto pre-cedente (così, anche da ultimo, Cass. 22 aprile
2024, n. 10820; Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre
2016, n. 23046).
Tuttavia il principio illustrato presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non una semplice facoltà, di impugnazione. L'intimazione di pagamento TIA, in quanto atto successivo alle fatture in essa indicate, è certamente una manifestazione della pretesa tributaria a fronte della quale al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19. Tuttavia essa, che è destinata a “valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza ai sensi e per gli effet-ti degli articoli 1219, 2943 e seguenti del codice civile”, e che contiene
“l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito”, non rientra in alcuna delle categorie espressamente indicate dalla norma.
Ne consegue che, pur essendo l'intimazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza
(v. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743).
In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinseca-zione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ( 2019) il termine quinquennale di prescrizione della tassa pretesa per gli anni 2010, 2011 e 2012 era già ampiamente decorso.
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione e del ricorso.
Si giustifica la compensazione delle spese, a fronte delle incertezze interpretative tuttora caratterizzanti la fattispecie in decisione, affrontata da molteplici pronunciamenti delle Corti di merito, ed anche di questa stessa Sezione, di segno tutt'altro che univoco.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Cosi è deciso in Messina li, 24 settembre 2025
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6461/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00372754 76 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5469/2025 depositato il
02/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.11.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n°295 2024 00372754 76 000, notificata in data 24.09.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €1.671,88. A titolo di tassa rifiuti per l'anno 2010, 2011 e 2012.
Eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto opposto in virtù della sentenza n°177/2019 del 20.12.2018 emessa dalla Commissione Tributaria di Messina nel procedimento RG 2327/2017, con la quale, è stata annullata l'intimazione di pagamento TIA n°226257 anni 2009 e 2010, per gli stessi tributi.
La nullità della cartella di pagamento per mancata notifica/consegna delle fatture presupposte e, per l'intervenuta prescrizione quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate SS si è costituita, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva con riguardo ai motivi che attengono al merito del ricorso, ed in particolare alla notifica delle prodromiche intimazioni di pagamento.
L'ATO si è costituita evidenziando che la cartella di pagamento è stata preceduta dalla notifica delle fatture prima da ultimo, è stata preceduta dall'Intimazione di pagamento 294921 del 29.07.2019 e spedita in data
17.09.2019 con raccomandata n 61634648532 - 5 e restituita al mittente dall'Ufficio Postale per compiuta giacenza, come da busta bianca allegata, con utile effetto interruttivo della prescrizione.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La produzione documentale effettuata dall'ATO resistente è invero idonea a dimostrare che le intimazioni prodromiche alla cartella impugnata sono state correttamente notificate.
Non è decorso il termine prescrizionale quinquennale, nelle more tra la notifica di esse intimazioni e quella della cartella impugnata.
Osserva tuttavia questo giudicante che la notifica dell'intimazione sarebbe però sostanzialmente priva di effetti, perché avvenuta nel 2019 e quindi in un momento in cui il termine di prescrizione quinquennale per la tassa dovuta per gli anni 2010, 2011 e 2012 era in ogni caso già ampiamente decorso
Ed invero si deve rilevare che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, comporta che, se l'atto non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto pre-cedente (così, anche da ultimo, Cass. 22 aprile
2024, n. 10820; Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre
2016, n. 23046).
Tuttavia il principio illustrato presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non una semplice facoltà, di impugnazione. L'intimazione di pagamento TIA, in quanto atto successivo alle fatture in essa indicate, è certamente una manifestazione della pretesa tributaria a fronte della quale al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19. Tuttavia essa, che è destinata a “valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza ai sensi e per gli effet-ti degli articoli 1219, 2943 e seguenti del codice civile”, e che contiene
“l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito”, non rientra in alcuna delle categorie espressamente indicate dalla norma.
Ne consegue che, pur essendo l'intimazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza
(v. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743).
In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinseca-zione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ( 2019) il termine quinquennale di prescrizione della tassa pretesa per gli anni 2010, 2011 e 2012 era già ampiamente decorso.
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione e del ricorso.
Si giustifica la compensazione delle spese, a fronte delle incertezze interpretative tuttora caratterizzanti la fattispecie in decisione, affrontata da molteplici pronunciamenti delle Corti di merito, ed anche di questa stessa Sezione, di segno tutt'altro che univoco.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Cosi è deciso in Messina li, 24 settembre 2025