Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:
1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;
2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
4) registro cronologico per i protesti cambiari;
5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
6) registro per i depositi di somme".
Il primo comma dell'articolo 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:
1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;
2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
4) registro cronologico per i protesti cambiari;
5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
6) registro per i depositi di somme".