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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/10/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 328/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 328/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
27.02.2025, da
, nata in [...] il [...] (c.f. ), residente in [...] C.F._1
Bazzanese n. 3, elettivamente domiciliata in Castel Ritaldi, Via della Repubblica n. 42, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Montioni che la rappresenta e difende giusta procura in atti e
, nato in [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Spoleto, via Minervio n. 13 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Gentili che lo rappresenta e difende giusta procura in atti i quali hanno contratto matrimonio in Romania il 29/05/2010 trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Spoleto il 4 giugno 2021
con i figli: nata il [...] e nata il [...], minorenni CP_1 Per_1
FATTO pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale in comproprietà, ove i figli manterranno la residenza, viene assegnata in uso al marito, con i beni e gli arredi ivi contenuti.
3) La Sig.ra andrà a vivere presso un immobile sito a Spoleto, Via Risorgimento 14, già Parte_1 nella sua disponibilità.
4) I figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali CP_1 Per_1 dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
5) I minori, tenuto conto dell'età degli stessi, della vicinanza delle rispettive abitazioni dei genitori, degli impegni lavorativi dei coniugi, saranno collocati in maniera paritaria ed alternata presso ciascun genitore, tenendo, comunque, conto, non solo delle esigenze dei figli, ma anche della loro volontà. Le parti si impegnano a prestare reciproca collaborazione nella gestione dei minori e ciascuno dei coniugi si impegna a favorire i rapporti di ciascuno con l'altro genitore.
a) I minori trascorreranno la settimana con i genitori secondo la seguente regolamentazione, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse e delle esigenze dei figli:
Settimana 1):
- la madre terrà i figli con sé presso la propria abitazione dalla domenica sera alle 22,00 circa fino al mercoledì alle ore 13,30;
- il padre terrà i figli con sé presso la propria abitazione dal mercoledì alle ore 13,30 al venerdì alle ore 22,00;
- la madre terrà i figli con sé presso la propria abitazione dal venerdì sera alla domenica sera alle
22,00;
Settimana 2):
- il padre terrà i figli con sé presso la propria abitazione dalla domenica sera alle h 22,00 circa fino al mercoledì alle ore 13,30;
pagina 2 di 5 - la madre terrà i figli con sé presso la propria abitazione dal mercoledì alle ore 13,30 al venerdì alle ore 22,00;
- il padre terrà i figli con sé presso la propria abitazione dal venerdì sera alla domenica sera alle
22,00.
b) I figli, durante il periodo estivo, trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
c) per le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, si seguirà il criterio dell'alternanza;
d) per le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, si seguirà il criterio dell'alternanza.
6) Tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli minori, le parti convengono che non debba essere disposto un assegno di mantenimento dei figli a carico di un coniuge in favore dell'altro, provvedendo ciascun genitore direttamente a mantenere il minore per il tempo che quest'ultimo trascorre con ciascuno di loro, tali da intendersi, a titolo indicativo e non esaustivo, le spese per vitto, alloggio, vestiario, cancelleria, acquisto farmaci, ecc.
7) Le spese straordinarie, di natura medica, scolastica e ricreativa e sportive, saranno interamente sostenute dal padre, previo accordo tra i coniugi.
8) L'assegno unico e universale sarà interamente percepito dalla madre rinunciando, il padre, alla quota del 50%.
9) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
10) In merito agli aspetti di natura economica legati al pagamento del mutuo ipotecario e del finanziamento le parti convengono quanto segue:
a) si farà carico in via esclusiva del pagamento del rateo mensile pari ad € Controparte_1
582,62 relativo al mutuo ipotecario 761/00126992- NDG22235904 del 18.05.2011, attraverso pagamenti sul conto corrente attualmente cointestato, che resterà in uso al solo CP_1
e sul quale non potranno essere effettuate operazioni bancarie di alcun genere se non solo il
[...] pagamento del rateo di mutuo;
b) entrambi i coniugi provvederanno al pagamento del rateo mensile di € 358,50 relativo al prestito nella misura del 50% ciascuno. provvederà a corrispondere la somma di € 180 Parte_2 CP_1 mensili, pari al 50% del rateo, sul conto corrente intestato alla Sig.ra con IBAN: Parte_1
[...], entro il giorno 15 di ogni mese, fino all'estinzione del debito pagina 3 di 5 previsto per il mese di giugno 2032, come da piano di ammortamento, a decorrere dal mese di marzo
2025.
11) La vettura Mercedes tg DA317SJ intestata a , resterà in uso alla stessa. Parte_1
12) Le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra.
13) I coniugi si concedono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio”.
All'udienza del 24.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Controparte_1 Parte_1 contratto matrimonio, i quali hanno contratto matrimonio in Romania il 29/05/2010 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Spoleto il 4 giugno 2021;
pagina 4 di 5 - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 16.10.2025
Il Presidente est.
CL NI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 328/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
27.02.2025, da
, nata in [...] il [...] (c.f. ), residente in [...] C.F._1
Bazzanese n. 3, elettivamente domiciliata in Castel Ritaldi, Via della Repubblica n. 42, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Montioni che la rappresenta e difende giusta procura in atti e
, nato in [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Spoleto, via Minervio n. 13 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Gentili che lo rappresenta e difende giusta procura in atti i quali hanno contratto matrimonio in Romania il 29/05/2010 trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Spoleto il 4 giugno 2021
con i figli: nata il [...] e nata il [...], minorenni CP_1 Per_1
FATTO pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale in comproprietà, ove i figli manterranno la residenza, viene assegnata in uso al marito, con i beni e gli arredi ivi contenuti.
3) La Sig.ra andrà a vivere presso un immobile sito a Spoleto, Via Risorgimento 14, già Parte_1 nella sua disponibilità.
4) I figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali CP_1 Per_1 dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
5) I minori, tenuto conto dell'età degli stessi, della vicinanza delle rispettive abitazioni dei genitori, degli impegni lavorativi dei coniugi, saranno collocati in maniera paritaria ed alternata presso ciascun genitore, tenendo, comunque, conto, non solo delle esigenze dei figli, ma anche della loro volontà. Le parti si impegnano a prestare reciproca collaborazione nella gestione dei minori e ciascuno dei coniugi si impegna a favorire i rapporti di ciascuno con l'altro genitore.
a) I minori trascorreranno la settimana con i genitori secondo la seguente regolamentazione, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse e delle esigenze dei figli:
Settimana 1):
- la madre terrà i figli con sé presso la propria abitazione dalla domenica sera alle 22,00 circa fino al mercoledì alle ore 13,30;
- il padre terrà i figli con sé presso la propria abitazione dal mercoledì alle ore 13,30 al venerdì alle ore 22,00;
- la madre terrà i figli con sé presso la propria abitazione dal venerdì sera alla domenica sera alle
22,00;
Settimana 2):
- il padre terrà i figli con sé presso la propria abitazione dalla domenica sera alle h 22,00 circa fino al mercoledì alle ore 13,30;
pagina 2 di 5 - la madre terrà i figli con sé presso la propria abitazione dal mercoledì alle ore 13,30 al venerdì alle ore 22,00;
- il padre terrà i figli con sé presso la propria abitazione dal venerdì sera alla domenica sera alle
22,00.
b) I figli, durante il periodo estivo, trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
c) per le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, si seguirà il criterio dell'alternanza;
d) per le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, si seguirà il criterio dell'alternanza.
6) Tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli minori, le parti convengono che non debba essere disposto un assegno di mantenimento dei figli a carico di un coniuge in favore dell'altro, provvedendo ciascun genitore direttamente a mantenere il minore per il tempo che quest'ultimo trascorre con ciascuno di loro, tali da intendersi, a titolo indicativo e non esaustivo, le spese per vitto, alloggio, vestiario, cancelleria, acquisto farmaci, ecc.
7) Le spese straordinarie, di natura medica, scolastica e ricreativa e sportive, saranno interamente sostenute dal padre, previo accordo tra i coniugi.
8) L'assegno unico e universale sarà interamente percepito dalla madre rinunciando, il padre, alla quota del 50%.
9) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
10) In merito agli aspetti di natura economica legati al pagamento del mutuo ipotecario e del finanziamento le parti convengono quanto segue:
a) si farà carico in via esclusiva del pagamento del rateo mensile pari ad € Controparte_1
582,62 relativo al mutuo ipotecario 761/00126992- NDG22235904 del 18.05.2011, attraverso pagamenti sul conto corrente attualmente cointestato, che resterà in uso al solo CP_1
e sul quale non potranno essere effettuate operazioni bancarie di alcun genere se non solo il
[...] pagamento del rateo di mutuo;
b) entrambi i coniugi provvederanno al pagamento del rateo mensile di € 358,50 relativo al prestito nella misura del 50% ciascuno. provvederà a corrispondere la somma di € 180 Parte_2 CP_1 mensili, pari al 50% del rateo, sul conto corrente intestato alla Sig.ra con IBAN: Parte_1
[...], entro il giorno 15 di ogni mese, fino all'estinzione del debito pagina 3 di 5 previsto per il mese di giugno 2032, come da piano di ammortamento, a decorrere dal mese di marzo
2025.
11) La vettura Mercedes tg DA317SJ intestata a , resterà in uso alla stessa. Parte_1
12) Le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra.
13) I coniugi si concedono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio”.
All'udienza del 24.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Controparte_1 Parte_1 contratto matrimonio, i quali hanno contratto matrimonio in Romania il 29/05/2010 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Spoleto il 4 giugno 2021;
pagina 4 di 5 - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 16.10.2025
Il Presidente est.
CL NI
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