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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg5575 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5575 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. APREA CONCETTA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Matteo Renato Imbriani n. 123/A,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2
dall'avv. APREA CONCETTA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Matteo Renato Imbriani n. 123/A,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/03/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_2
Ercolano il 19/04/2010 e che dalla loro unione nasceva la figlia minore
1 il 06.12.2012, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_1
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
2) Il signor ha già trasferito la sua residenza in Roma (RM) alla Controparte_2
Via Dei Quattro Venti n. 267.
3) La casa coniugale, sita in Ercolano (NA) alla via Monaco Aiello n. 13, è una casa popolare di proprietà della è in godimento alla madre della signora Pt_2 [...]
dove dimora appunto con la propria madre e la propria figlia Parte_1 Per_1
tale dimora adibita a casa coniugale rimarrà nella esclusiva disponibilità della signora
Parte_1
4) La casa coniugale , in Ercolano (NA) alla via Monaco Aiello n. 13, resterà assegnata alla madre con la quale la figlia minore, continuerà a Persona_2
dimorare.
5) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_2
coniugi che collaboreranno nell'ambito di un comune progetto educativo nel pieno rispetto delle esperienze personali della figlia, scolastiche ed ambientali.
6) Il signor trascorrerà con la figlia un pomeriggio a settimana nel Controparte_2
rispetto sempre delle sue esigenze scolastiche e conciliando tale tempo con le sue esigenze lavorative.
7) I coniugi stabiliscono, altresì, che la figlia minore trascorrerà nel corso di ogni mese, in modo alternato, un fine settimana con la madre e un fine settimana con il padre, in
2 quest'ultimo caso la bambina soggiornerà con il padre presso la residenza della nonna paterna.
8) In merito alle vacanze natalizie, e sempre, nella primaria considerazione delle necessità di vita della minore, i coniugi decidono che i singoli giorni di ferie saranno distribuiti equamente tra gli stessi, ed in particolare, dispongono che la minore trascorra in modo alternato di anno in anno la vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale e di Santo Stefano con il padre, e successivamente al contrario, la vigilia di Natale con il padre ed i giorni di Natale e Santo Stefano con la madre, e così via;
9) Alla stessa maniera i coniugi decidono di trascorrere con i minori le ferie pasquali, in particolare, alternando nel corso degli anni il giorno di Pasqua con l'uno ed il lunedì di pasquetta con l'altra, e viceversa;
10) L'assegno Unico (e/o qualsiasi contributo statale e/o comunale e/o regionale) sarà percepito esclusivamente dalla signora con cui la figlia Parte_1
minore è collocata;
11) Il signor s'impegna a corrispondere, entro il 4 di ogni mese, Controparte_2
alla signora la somma di €. 350,00 (quattrocentocinquanta/00) Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia somma che dovrà essere Per_1
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
12) Il signor s'impegna a corrispondere, entro il 4 di ogni mese, Controparte_2
alla signora la somma di €. 100,00 (centocinquanta/00) a Parte_1
titolo di mantenimento, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT
13) Le spese scolastiche saranno totalmente a carico del padre mentre per le spese mediche non coperte dal SSN e quelle sportive gli istanti si impegnano a pagarle nella misura del 50% ciascuno, inoltre, in merito alle spese straordinarie i ricorrenti dichiarano di aderire al protocollo del Tribunale di Napoli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di
3 visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.14, Parte_3
parte I, s., reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5575 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. APREA CONCETTA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Matteo Renato Imbriani n. 123/A,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_2
dall'avv. APREA CONCETTA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Matteo Renato Imbriani n. 123/A,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/03/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_2
Ercolano il 19/04/2010 e che dalla loro unione nasceva la figlia minore
1 il 06.12.2012, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_1
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto.
2) Il signor ha già trasferito la sua residenza in Roma (RM) alla Controparte_2
Via Dei Quattro Venti n. 267.
3) La casa coniugale, sita in Ercolano (NA) alla via Monaco Aiello n. 13, è una casa popolare di proprietà della è in godimento alla madre della signora Pt_2 [...]
dove dimora appunto con la propria madre e la propria figlia Parte_1 Per_1
tale dimora adibita a casa coniugale rimarrà nella esclusiva disponibilità della signora
Parte_1
4) La casa coniugale , in Ercolano (NA) alla via Monaco Aiello n. 13, resterà assegnata alla madre con la quale la figlia minore, continuerà a Persona_2
dimorare.
5) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_2
coniugi che collaboreranno nell'ambito di un comune progetto educativo nel pieno rispetto delle esperienze personali della figlia, scolastiche ed ambientali.
6) Il signor trascorrerà con la figlia un pomeriggio a settimana nel Controparte_2
rispetto sempre delle sue esigenze scolastiche e conciliando tale tempo con le sue esigenze lavorative.
7) I coniugi stabiliscono, altresì, che la figlia minore trascorrerà nel corso di ogni mese, in modo alternato, un fine settimana con la madre e un fine settimana con il padre, in
2 quest'ultimo caso la bambina soggiornerà con il padre presso la residenza della nonna paterna.
8) In merito alle vacanze natalizie, e sempre, nella primaria considerazione delle necessità di vita della minore, i coniugi decidono che i singoli giorni di ferie saranno distribuiti equamente tra gli stessi, ed in particolare, dispongono che la minore trascorra in modo alternato di anno in anno la vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale e di Santo Stefano con il padre, e successivamente al contrario, la vigilia di Natale con il padre ed i giorni di Natale e Santo Stefano con la madre, e così via;
9) Alla stessa maniera i coniugi decidono di trascorrere con i minori le ferie pasquali, in particolare, alternando nel corso degli anni il giorno di Pasqua con l'uno ed il lunedì di pasquetta con l'altra, e viceversa;
10) L'assegno Unico (e/o qualsiasi contributo statale e/o comunale e/o regionale) sarà percepito esclusivamente dalla signora con cui la figlia Parte_1
minore è collocata;
11) Il signor s'impegna a corrispondere, entro il 4 di ogni mese, Controparte_2
alla signora la somma di €. 350,00 (quattrocentocinquanta/00) Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia somma che dovrà essere Per_1
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
12) Il signor s'impegna a corrispondere, entro il 4 di ogni mese, Controparte_2
alla signora la somma di €. 100,00 (centocinquanta/00) a Parte_1
titolo di mantenimento, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT
13) Le spese scolastiche saranno totalmente a carico del padre mentre per le spese mediche non coperte dal SSN e quelle sportive gli istanti si impegnano a pagarle nella misura del 50% ciascuno, inoltre, in merito alle spese straordinarie i ricorrenti dichiarano di aderire al protocollo del Tribunale di Napoli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di
3 visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.14, Parte_3
parte I, s., reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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