Decreto cautelare 30 luglio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03923/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3923 del 2025, proposto da Europolice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Campania Welfare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
- del provvedimento/comunicazione prot. 2047/2025 del 19.05.2025 di diniego della richiesta di revisione prezzi per il “ Servizio di vigilanza armata con pattugliamento fisso, gestione della centrale operativa di videosorveglianza, degli impianti di sicurezza, nonché del servizio di vigilanza al varco d'ingresso, relativo al complesso immobiliare sito in NA - Bagnoli, al viale della Liberazione n. 1, denominato “parco San Laise” (ex area Nato) per la durata triennale - CIG 9569882474 ” assunta al protocollo dell'ente in data 05.05.2025 al n. 1738/2025;
- di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della parte ricorrente.
Nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all'adeguamento del corrispettivo, relativamente al contratto in epigrafe, con incremento della tariffa oraria come da tabella e prospetto Excel allegati all'istanza di revisione prezzi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Campania Welfare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. EN AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 17.07.2025 e depositato il 29.07.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate, ed esponeva:
- che, con determina n. 3 del 09.01.2023, la Fondazione Campania Welfare – ASP aveva indetto la procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del “Servizio di vigilanza e pattugliamento del complesso immobiliare di Bagnoli in NA al viale della Liberazione n.1”, nonché del servizio di teleallarme presso la sede dell'ente sita in NA alla via Don Bosco n. 7 di proprietà della Fondazione Campania Welfare, Azienda pubblica di servizi alla persona, per la durata di 36 mesi, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo;
- che, con determina del 17.11.2023, la Fondazione aveva disposto l’aggiudicazione a favore della ricorrente e che, in data 01.12.2023, era stata effettuata la consegna del servizio;
- che, in data 08.02.2024, veniva sottoscritto il contratto tra le parti;
- che il Capitolato speciale prevedeva un importo presunto dell’appalto pari ad € 959.083,91, i.v.a. esclusa, ed un costo della manodopera presunto pari ad € 757.477,20;
- che l’aggiudicazione, a seguito di ribasso da parte della ricorrente, era avvenuta per un corrispettivo complessivo dell’appalto pari ad € 703.871,68, comprensivo degli oneri della sicurezza ed oltre i.v.a. al 22%;
- che tale ribasso era stato effettuato sulla scorta del personale impiegato, stimando un costo annuo effettivo della manodopera pari ad € 213.133,33, per un totale di € 639.399,99, il tutto in considerazione dell’aggiornamento contrattuale del CCNL di categoria intervenuto a maggio del 2023 e quindi nelle more dell’espletamento della gara;
- che, a febbraio 2024, interveniva un nuovo aggiornamento del CCNL di categoria con un notevole aumento delle retribuzioni per tutte le figure professionali impiegate nel servizio e con un conseguente impatto negativo sui costi della manodopera;
- che, alla luce della lievitazione di tali costi, veniva calcolato uno scostamento economico notevole non solo rispetto a quanto offerto dalla ricorrente in sede di gara, ma anche rispetto al valore calcolato per la manodopera posto a base di gara dalla stazione appaltante;
- di avere avanzato, in considerazione di tale aumento, in data 02.05.2025, formale richiesta di attivazione della procedura di revisione dei prezzi ex art. 106 D. Lgs. 50/2016, in quanto tale aggiornamento era stato sia oneroso sia imprevisto ed imprevedibile;
- che, a seguito del nuovo CCNL adottato nel febbraio del 2024, l’aumento della manodopera comportava un costo complessivo per la stessa pari ad € 852.009,51 [importo non solo superiore al valore complessivo di aggiudicazione dell’appalto, pari ad € 703.871,68 (comprensivo degli oneri di sicurezza ed oltre IVA), ma anche superiore al costo della manodopera previsto dalla stazione appaltante nel Capitolato speciale, pari ad € 757.477,20);
- che il costo della manodopera, rispetto a quanto offerto in sede di gara e contrattualizzato, aveva avuto un incremento del 25% per il 2024, del 35% per il 2025 e del 40% per il 2026;
- che, con nota prot. 2047/2025 del 19.05.2025, la stazione appaltante, senza avviare alcun procedimento o interlocuzione con la ricorrente, rigettava le richieste della ricorrente qualificando le circostanze rappresentate come non imprevedibili;
- che, con Determinazione n. 211 del 07.07.2025, SO.RE.SA., a conclusione di un procedimento di esame della richiesta di revisione prezzi in analoga fattispecie, teneva in considerazione la relazione finale del Responsabile della Convenzione, che esplicitava le seguenti conclusioni: « (…) si evidenzia che il rinnovo del contratto di maggio 2023 non può considerarsi come un fatto del tutto imprevisto e imprevedibile atteso che il contratto servizi fiduciari era fermo dal 2016 e pertanto, il rinnovo del contratto intervenuto a maggio 2023 era del tutto prevedibile; - il Responsabile della Convenzione rileva invece che le nuove condizioni definite dall’accordo del febbraio 2024 costituiscono, una significativa revisione della struttura retributiva del livello D e assumono rilevanza come circostanza imprevista ed imprevedibile ai fini dell'operatività dell'art. 106, co. 1, lett. 'c', n. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ».
2. Tanto premesso, la ricorrente impugnava gli atti suddetti sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 – Violazione e falsa applicazione L. n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1374, 1375 cc – Violazione del principio di leale cooperazione – Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Erroneità dei presupposti – Contraddittorietà – Illogicità manifesta – Carenza di motivazione – Ingiustizia manifesta – sviamento ”.
Sosteneva la ricorrente che la stazione appaltane avrebbe dovuto, prima dell’emissione del provvedimento di diniego, avviare un procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, onde avviare e garantire un contradditorio tra le parti, utile anche a poter dirimere eventuali errate interpretazioni.
Stigmatizzava inoltre l’assenza di una comunicazione di preavviso di diniego della richiesta, che avrebbe consentito alla ricorrente, eventualmente, di poter controdedurre alle considerazioni che hanno indotto la stazione appaltante ad adottare il diniego.
Assumeva che il provvedimento era viziato non solo nella forma, ma anche nella sostanza, avendo la stazione appaltante ritenuto che le motivazioni addotte dalla ricorrente non rientrassero tra le circostanze impreviste e imprevedibili di cui all’art. 106 comma 1, lett. c), D. lgs. 50/2016 ( ratione temporis applicato).
Precisava che, se il rinnovo contrattuale del 2023 ben poteva essere previsto, non ci si poteva aspettare un nuovo e notevole incremento già nel febbraio del 2024.
2.2. “ Violazione degli artt. 11 e 60 D. Lgs. n. 36/2023 – Difetto di istruttoria ed eccesso di potere ”.
La ricorrente richiamava i principi espressi sia dall’art. 60 D. lgs. n. 36/2023 (secondo cui gli aumenti disposti nei CCNL di categoria, dopo l’adozione delle nuove tabelle ministeriali, costituiscono gli indici da utilizzare per il calcolo della revisione prezzi), sia dall’ art. 11, che, essendo inserito tra i principi generali del nuovo Codice dei contratti, avrebbe dovuto trovare applicazione anche agli affidamenti anteriori alla sua data di entrata in vigore e ancora in corso.
Argomentava di avere debitamente documentato gli aumenti in questione, tramite l’ausilio di un prospetto “Excel” redatto da un consulente del lavoro, dal quale si evinceva che gli aumenti contrattuali avevano inciso sulle figure lavorative applicate al contratto in questione.
Deduceva che la stazione appaltante non aveva analizzato tali dettagliate prospettazioni.
3. Con memoria depositata in data 01.09.2025, si costituiva in giudizio la parte resistente per opporsi, sulla base di varie argomentazioni, all’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
5. Il ricorso è fondato nei limitati sensi che seguono.
Ritiene il Collegio che l’istanza della ricorrente non sia stata sufficientemente esaminata dall’Amministrazione alla stregua del parametro delle “circostanze impreviste e imprevedibili” di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), del D. lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis .
Ad avviso del Tribunale, l'interpretazione più avveduta di tale ultima disposizione (che di norma si riferisce ai casi di modifica nonché di variante del contratto in corso d’opera) ne consente l’applicazione anche alla richiesta di adeguamento dei prezzi dell’appalto, a condizione della prova, da parte dell'istante, della riconducibilità dell'aumento dei costi sostenuti alla ricorrenza di fatti eccezionali e imprevedibili (tali da abbattere l'alea contrattuale dell'imprenditore) e nei limiti in cui tali circostanze eccezionali abbiano comportato una modifica o implementazione delle prestazioni a carico dell’aggiudicatario.
Ciò premesso, gli atti gravati risultano carenti della verifica dell’effettiva natura, asseritamente imprevista e imprevedibile, delle circostanze di fatto allegate dalla parte ricorrente, con conseguente possibilità di eventuale sussunzione nella fattispecie disciplinata dall’art. 106, comma 1, lett. c), D. lgs. n. 50/2016.
Infatti, se è vero che, di norma, l'aumento del costo del lavoro costituisce elemento del tutto fisiologico – e quindi prevedibile – nei contratti di durata, è altrettanto indubitabile che le indicazioni della ricorrente, in merito all’eccezionalità e straordinarietà dell’ultimo rinnovo del CCNL, già rinnovato a maggio del 2023, avrebbero dovuto comunque essere adeguatamente approfondite dall'amministrazione resistente (cfr. T.A.R. Campania – NA, sez. IX, n. 3716 dell’11.02/12.05.2025).
Nel caso di specie, la nota impugnata, oltre ad una dissertazione circa l’utilizzabilità del rimedio civilistico previsto dall’art. 1467 cod. civ., contiene – per quanto qui specificamente rileva – la seguente espressione: « nella specie, l’incremento non può considerarsi imprevedibile poiché era normale addivenire ad un nuovo contratto collettivo nazionale per il settore dei dipendenti operanti nel settore della guardiania ».
Ritiene il Collegio che tale affermazione sia priva di una sufficiente motivazione e sia frutto di una valutazione non sufficientemente istruita, non avendo l’amministrazione resistente fatto alcun cenno alle concrete circostanze del caso di specie che consentirebbero di ritenere il rinnovo contrattuale del 2024 come previsto o prevedibile.
Se ne conclude che sussistono i deficit istruttori e motivazionali dedotti (sebbene in forma estremamente sintetica) in ricorso, fermo restando che la revisione dei prezzi in tanto è concepibile in quanto si riferisca alle annualità di contratto successive alla prima.
Per quest'ultima deve infatti presumersi che i prezzi utilizzati per raggiungere l'equilibrio contrattuale siano quelli attuali e che dunque nessuna onerosità eccessiva per la parte privata possa configurarsi, con la conseguenza che l'alterazione dell'equilibrio economico del contratto può configurarsi solo con il decorso del tempo e quindi a partire dalle annualità successive alla prima (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 dicembre 2024, n. 9611).
6. Nei limiti anzidetti, il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza della ricorrente, nei sensi indicati in motivazione.
7. Sussistono, nondimeno, in considerazione dell’esito della lite, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limitati sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GL AR Di NA, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
EN AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AS | GL AR Di NA |
IL SEGRETARIO