Art. 15. (Indizione delle elezioni e liste elettorali) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione e' effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento. 2. L'indizione delle elezioni e' portata a conoscenza della collettivita' italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione. 3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettivita' composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila. 4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all' articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 , e non possono essere candidati. 5. Le firme di elettori che compaiono in piu' di una lista sono considerate nulle. 6. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa di 1.675.371 euro per l'anno 2003.
Versione
11 novembre 2003
11 novembre 2003
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