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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/05/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
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La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 9/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del
26/09/2024 e promossa in questo grado
Da con sede in (cod. fisc. Parte_1 Pt_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. S. Di Miceli che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA Controparte_1
) con sede in San Martino di Lupari (PD), rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2
procura in atti, dall' Avv. N. Scibilia presso il cui studio, in Vittoria, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26.09.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( : “L'Avv. Salvatore Di Miceli, per l'appellante CP_2
conclude come da atto di appello e chiede che la Parte_1 causa venga posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”. ( : “L'Avvocato Nicola Scibilia, per la contesta e CP_1 Controparte_1
contrasta tutto quanto dedotto ed eccepito ex adverso in quanto infondato in fatto e in diritto;
insiste in difesa;
precisa le conclusioni riportandosi al “Piaccia” di cui al proprio atto di comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto e chiede che la causa venga posta in decisione.”
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 06.02.1015, la evocava in giudizio la Parte_2
dinanzi al Tribunale di Caltanissetta e ne chiedeva Parte_1 la condanna al risarcimento del danno asseritamente patito e quantificato in € 133.564,00, ovvero al pagamento di quella somma che sarebbe stata ritenuta equa per via dell'illegittima condotta della convenuta.
La responsabilità della banca veniva invocata sotto un duplice profilo:
a) per omessa diligenza professionale nell'apertura del rapporto di c/c con tale Per_1
soggetto con il quale la società attrice aveva intrattenuto rapporti commerciali e
[...] che, dopo avere “onorato” le prime commesse (anche per importi ingenti che erano stati pagati tramite assegni tratti sul mentovato conto corrente), non aveva poi pagato quelle successive, in relazione alle quali aveva emesso assegni che si erano rivelati privi dei necessari fondi di copertura;
b) per avere alterato la data di emissione di un assegno bancario (n. 0863025599-7) dall'importo di € 16.643,15, emesso dal in data 26.03.2013 e non protestato per via Per_1 di tale irregolarità. L'attrice precisava al riguardo che al momento della presentazione per l'incasso il titolo anzidetto recava la data “26/06/2013” ma, allorquando veniva restituito
“dopo essere stato lavorato dalla banca per la negoziazione”, risultava alterato nell'indicazione della data da un'evidente modifica a penna dell'anno di emissione, la quale era diventata “26/06/2014”.
Invocando le disposizioni di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c., l'attrice concludeva per la condanna della convenuta nei termini che sono stati dianzi indicati.
Nel giudizio così promosso si costituiva la Parte_1 contestando le pretese avversarie e rilevando, con riferimento all'apertura del rapporto di conto corrente con il “di avere esaustivamente esperito tutti i controlli previsti dal Per_1 sistema per la corretta identificazione del cliente”.
In relazione invece al secondo profilo di responsabilità, legato all'alterazione della data dell'assegno di € 16.643,15, rilevava come la società attrice, a prescindere dalla correzione della data dell'assegno, “non aveva ancora perduto l'azione diretta contro il traente ”, al quale, peraltro, aveva già notificato un atto di precetto cui aveva Persona_1
fatto seguito un tentativo (non andato a buon fine) di esecuzione forzata.
Non necessitando di particolari cure istruttorie, la causa veniva istruita a mezzo della produzione di documentazione conferente e, all'esito, trovava il suo epilogo nella sentenza n° 204/2020, con la quale il Tribunale assumeva le seguenti statuizioni:
“-condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 17.764,16, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, di un mezzo delle spese di giudizio, pari nella misura già ridotta ad € 2.417,50, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, compensando il residuo mezzo”.
Avverso il succitato provvedimento ha interposto appello la Parte_1
con atto di citazione notificato il 05.01.2021, a mezzo del quale ne ha chiesto la
[...]
riforma per i motivi che in prosieguo verranno illustrati.
Si è costituita la contestando le doglianze avversarie e chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame.
Con ordinanza del 20.09.2021, la Corte ha disatteso la richiesta di pronuncia di
“ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.” avanzata dalla parte appellata, e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Attraverso il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza del 26.09.2024 sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo rispetto al termine di cui all'art. 327 c.p.c. avanzata dalla parte appellata, la quale sostiene che, ai fini della decorrenza del c.d. “termine lungo” per impugnare, doveva considerarsi la data del 4 giugno 2020, apposta dal giudice di prime cure alla sentenza.
La tesi dell'appellata non può essere condivisa visto l'opposto orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte che, intervenendo in subiecta materia ha chiarito la sostanziale differenza tra il momento in cui il giudice deposita telematicamente la minuta della sentenza e l'accettazione del deposito da parte della cancelleria e che, a sua volta coincide, con la pubblicazione: “la data di pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale coincide non già con quella del deposito telematico ad opera del giudice, bensì con quella di attestazione dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere che, mediante il sistema informatico, attribuisce al provvedimento il numero identificativo
e la data;
tale attestazione costituisce un atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso, ed è pertanto dalla data ivi indicata che decorre il termine "lungo" per
l'impugnazione” (Cass. Civ., Sez. I, 31.1.2023, n. 2829).
Nella specie, quindi, il gravame è ammissibile dal momento che la pubblicazione della sentenza (mai notificata) è avvenuta il 9 giugno 2020, mentre la notifica dell'atto di appello si è avuta in data 5 gennaio 2021 e, quindi, prima della scadenza del c.d. “termine lungo” di cui all'art. 327 c.p.c. (tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini).
Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante censura l'affermazione della propria responsabilità per via dell'alterazione della data dell'assegno, avvenuta nel periodo in cui l'anzidetto titolo era da essa custodito.
Si assume in particolare che quest'ultima “era trassata e non negoziatrice, ragione per la quale, dopo aver ricevuto il titolo a stanza di compensazione, si era limitata a rifiutare il pagamento dell'assegno con la dicitura “errata indicazione della data”.
A suo dire nella fattispecie sussisterebbe “l'errore nella ricostruzione del fatto (art. 342,
1° co., n. 1, c.p.c.) per avere il giudice di primo grado addebitato alla CP_3
l'alterazione dell'assegno in questione, quando invece non vi era e non vi poteva essere alcuna prova al riguardo”.
Il motivo è infondato.
Giova infatti ricordare che, se da un lato, è vero che spetta al creditore fornire la prova del fatto costitutivo del credito, dall'altro, è pur vero che grava sul debitore e convenuto l'onere di prendere posizione specifica sui fatti allegati e posti a fondamento della domanda (art. 115 c.p.c.): dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti ulteriori dimostrazioni.
La mancata contestazione esplicita e specifica ha effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. n° 9439/2022). In particolare, con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che "il convenuto,
a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha
l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.".
Del resto, è significativo il tenore letterale ed imperativo appunto dell'art. 115 co. 1 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione…. i fatti non specificamente contestati”.
Dati questi riferimenti normativi e giurisprudenziali, si osserva che l'istituto appellante, nel costituirsi in giudizio, non ha avanzato contestazione alcuna sulla circostanza ex adverso dedotta secondo cui l'alterazione del titolo era avvenuta nel periodo in cui il contestato assegno si trovava in suo possesso al fine della negoziazione.
La nella comparsa di costituzione e risposta, si è limitata a negare genericamente la Pt_1
sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica sulla predetta circostanza, perciò da ritenersi come ammessa senza necessità di altra prova.
Di nessun rilievo è infine la circostanza dedotta dall'appellante e relativa alla possibilità di esperire l'azione diretta nei confronti del dal momento che essa (come già chiarito Per_1
dal giudice di prime cure) non vale ad interrompere il nesso eziologico esistente tra l'illegittima condotta della banca ed il pregiudizio patrimoniale subito dalla Parte_2
per via della “irregolare data di emissione”.
[...]
Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, l'appello non può essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 204/2020 emessa dal
Tribunale di Caltanissetta ed impugnata da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore.
Condanna la predetta a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 3.400,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva ed € 1800,00 per quella conclusionale) oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 27.02.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice