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2 febbraio 1978
2 febbraio 1978
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 17 dell'accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 17 dell'accordo stesso.