Articolo 1 della Legge 21 novembre 1967, n. 1149
Articolo 2
Versione
27 dicembre 1967
Art. 1.
Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonche' quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennita' di espropriazione, sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari.
Per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1967
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