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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/05/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
In persona del giudice monocratico dott. Marianna Lopiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al n. 5501/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 406/2020 resa pubblica in data 23.1.2020 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
(c.f. ) con sede in Milano al Corso Parte_1 P.IVA_1
Sempione n 39, in persona del procuratore speciale , elettivamente domiciliato in Sorrento Parte_2 alla Piazza Sant'Antonino, 19 – Villa Elisa, presso lo studio dell'Avv. Paola Motta (c.f.
) che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._1
Salvatore Gitto (c.f. ), giusta procura a margine della comparsa di risposta del C.F._2
primo grado di giudizio (per le comunicazioni: fax n. 06/4457218 e n. 081/19257909; indirizzo di p.e.c.: , Email_1 Email_2
Appellante
E
(c.f. ) residente in [...] e Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) residente in [...], entrambi Controparte_2 C.F._4
elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia (Na), al Corso V. Emanuele 106, presso lo studio dell'Avv. Siriana Cacace (C.F. ), che li rappresenta e difende giusta procura C.F._5
a margine dell'atto di citazione in primo grado (per le comunicazioni: fax n. 0810113189; indirizzo di p.e.c.: Email_3
Appellati NONCHE'
domiciliata ex lege presso l' Controparte_3 Parte_1
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 14.11.2023 le parti costituite hanno reso le seguenti conclusioni:
parte appellante: si riporta a tutte le deduzioni in fatto, tutte le contestazioni, le eccezioni e i motivi di appello contenuti ed ampiamente argomentati sia nell'atto introduttivo che nelle note di trattazione scritta, qui da intendersi interamente richiamati e trascritti, insistendo nell'accoglimento delle qui precisate CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 406/2020, pubblicata in data 23.01.2020: a) in via principale, accogliere l'appello proposto, accertando e dichiarando l'errata valutazione degli elementi di prova assunti nel primo giudizio e la palese carenza del nesso causale fra evento narrato e danno lamentato e la totale assenza di responsabilità del veicolo straniero nella causazione del sinistro occorso e, per l'effetto, condannare il Sig. CP_1 alla restituzione della complessiva somma di € 4.221,35 (sorte + interessi) allo stesso
[...] pagate dall' in ossequio alle statuizioni della sentenza gravata, comprensive di Parte_1
interessi e spese;
condannare, altresì, il Sig. alla restituzione della complessiva Controparte_2 somma di € 7.044,55 (sorte + interessi) allo stesso pagate dall' in ossequio alle Parte_1
statuizioni della sentenza gravata, comprensive di interessi e spese;
in ultimo, condannare il Sig.
e il Sig. in solido fra loro, alla restituzione dell'importo di € Controparte_1 Controparte_2
552,50 a titolo di spese di CTU;
b) in via subordinata, ove mai non fosse accolta la superiore richiesta, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine Parte_1
alla domanda spiegata dal Sig. , per tutte le giuste ragioni di cui al primo dei due Controparte_1 motivi di appello e, per l'effetto, condannare quest'ultimo alla restituzione della complessiva somma di € 4.221,35 (sorte + interessi) allo stesso indebitamente pagate dall' in conformità Parte_1
alle statuizioni della sentenza gravata, comprensive di interessi e spese;
c) sempre in via subordinata, in caso di accertata carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alla domanda Parte_1 spiegata dal Sig. , condannare il Sig. a restituire all' la Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 somma di € 3.052,00 (compresa IVA), indebitamente percepita in conseguenza dei danni materiali subiti alla parte anteriore del proprio veicolo, per effetto del successivo tamponamento del veicolo
Smart di proprietà del Sig. ; d) in via istruttoria, disporre la rinnovazione della Controparte_1
CTU tecnico-estimativa su entrambi i veicoli attorei, al fine di accertare e verificare la compatibilità dei danni riscontrati sugli stessi con la dinamica del sinistro narrata e, quindi, l'esistenza del nesso causale fra evento e danno;
e) il tutto con vittoria delle spese di lite, spese generali, competenze ed onorari, oltre IVA e C.A.P., per entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata: si riporta alle difese, allegazioni e richieste in atti e verbali di giudizio, qui per integralmente ripetute e trascritte, di cui chiede il completo accoglimento. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni e allegazioni nuove, siccome tardive e dunque inesorabilmente precluse. Precisa le seguenti conclusioni: Voglia l'On.lr Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: rigettare l'appello formulato, in quanto tardivo, improponibile, inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto .- - Confermare in toto la sentenza di primo grado.- - Condannare l'appellante alla refusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, oltre Iva e Cpa con attribuzione al procuratore antistatario.- Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione notificato in data 29.01.2018, e Controparte_1 Controparte_2 evocavano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata l' e Parte_1 [...]
per sentir a) dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Persona_1
Fiat KO recante targa rumena TL03ZZU nella produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni riportati dall'autovettura in proprietà del quantificati in € 4307,12 ed all'autovettura del quantificati in € 7.098,24, CP_1 Controparte_2
oltre iva, o in quella diversa misura da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo CTU, il tutto entro il limite di competenza per valore del giudice adito, con vittoria di spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatorio.
A fondamento della domanda gli attori allegavano: che in data 08.02.2017 alle ore 22.00 circa in
Torre Annunziata il veicolo Smart tg. EN699BR, di proprietà dell'istante percorreva a CP_1
moderata velocità di marcia la via Madonna del Principio in Torre Annunziata con direzione centro cittadino, seguito nella medesima direzione dal veicolo Fiat 00, tg. FF265DD di proprietà di
[...]
; che il veicolo Fiat 0L veniva tamponato dal veicolo Fiat KO con targa rumena TL03ZZU CP_2
che sopraggiungeva da tergo e non riusciva a rispettare la distanza di sicurezza;
che in conseguenza dell'urto, il veicolo Fiat 0L veniva sospinto contro l'auto Smart tg EN699BR, che lo precedeva e che, per effetto del tamponamento, finiva la propria corsa contro il muro posto lungo il margine destro della carreggiata;
che in conseguenza del sinistro, il veicolo Fiat 0L riportava danni da urto diretto alla parte posteriore e da urto indiretto alla parte anteriore per il cui ripristino era stato preventivato l'importo di € 7098,24, oltre IVA come da perizia di parte agli atti mentre il veicolo Smart riportava danni da urto diretto alla parte posteriore e da urto indiretto alla parte antero-laterale destra per il cui ripristino era stato preventivato l'esborso di €4307,12, oltre IVA come da perizia agli atti;
che la responsabilità dell'evento era da ascrivere alla condotta del conducente il veicolo Fiat KO tg
TL03ZZU in proprietà di e assicurata con la che Controparte_4 Controparte_5
Parte nonostante la richiesta inoltrata all' i danni non erano stati risarciti.
Part 1.2- Nel costituirsi in giudizio l' esisteva alla domanda attorea eccependo, per quel che qui ancora rileva: 1) il difetto di legittimazione passiva della convenuta rispetto alla domanda di CP_1
, atteso, trattandosi di tamponamento a catena con veicoli in movimento e non avendo avuto
[...]
il veicolo Smart di alcun contatto diretto con il veicolo straniero, il medesimo Controparte_1
avrebbe dovuto rivolgere la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti di dal Controparte_2
quale era stato tamponato;
2) nel merito, contestava la compatibilità dei danni lamentati, essendo localizzati ad altezze differenti e non coincidenti, differenti per sagome, colore e tipologia d'urto, il Parte tutto come risulta dall'indagine peritale eseguita dal fiduciario e il quantum debeatur richiesto non provato, eccessivo e non dovuto;
chiedeva pertanto, in via preliminare, accertarsi la carenza di Parte legittimazione passiva dell' con riferimento alla domanda spiegata da , nel Controparte_1
merito rigettarsi le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, con vittoria di spese di lite.
1.3- Disposta la rinnovazione dell'atto di citazione, all'esito dell'istruttoria (consistita nell'escussione di un teste di parte attrice e nell'espletamento della ctu tecnica), rimessa la causa sul ruolo per consentire la notifica dell'atto introduttivo nei confronti di presso la sua Controparte_3 residenza, e dell'assicurazione del veicolo straniero, gli attori, stante il mancato rinvenimento delle ricevute di ritorno dell'atto notificato, rinunciavano alla domanda proposta nei confronti di
[...]
, dichiarando di voler proseguire il giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti Controparte_3
Parte della sola v. verbale di udienza del 16.12.2019); quindi, con sentenza n. 406/2020 resa pubblica in data 23.01.2020, il Giudice di Pace di Torre Annunziata dichiarata la contumacia del responsabile civile e la ammissibilità della domanda, nel merito così decideva: “accoglie la domanda attorea, e per l'effetto dichiara la esclusiva responsabilità da parte del conducente dell'autovettura KO tg
TL03ZZU nel sinistro per cui è causa;
- per l'effetto condanna la convenuta al CP_6 pagamento in favore di della complessiva somma di € 6961,53 compreso Iva, ed Controparte_2 oltre interessi dall'evento e fino all'effettivo soddisfo, ed a favore di € 4171,68 Controparte_1 compreso iva, ed oltre interessi dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la predetta convenuta, al pagamento, in favore degli attori, delle competenze e spese di lite che liquida in € 2550,00 oltre € 254,00 per contributo, iva e cpa e rimborso forfettario, e con attribuzione in favore dell'Avv. Siriana Cacace;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU”. Pt_1
2.1- Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 26.10.2020 a mezzo pec nei confronti di
Parte
e per l'udienza del 10.05.2021, l' roponeva appello, per Controparte_1 Controparte_2
i motivi di seguito esaminati, chiedendo al tribunale, in riforma della impugnata sentenza: 1) in via principale, accogliere l'appello proposto dichiarando l'errata valutazione degli elementi di prova assunti nel primo giudizio e la carenza del nesso causale fra evento narrato e danno lamentato e l'assenza di responsabilità del veicolo straniero nella causazione del sinistro occorso e, per l'effetto, condannare alla restituzione della somma di € 4.221,35 (sorta + interessi) pagate Controparte_1
Parte dall' in esecuzione della sentenza impugnata;
condannare altresì alla Controparte_2
Parte restituzione della somma di € 7.044,55 (sorta + interessi) pagate dall' n esecuzione della sentenza impugnata;
condannare altresì gli appellati, in solido fra loro, alla restituzione dell'importo di €
552,50 a titolo di spese di CTU;
2) in via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alla domanda spiegata da e, per l'effetto, condannare Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo alla restituzione della complessiva di € 4.221,35 (sorta + interessi) versatagli in esecuzione della sentenza impugnata;
3) sempre in via subordinata, in caso di accertata carenza di
Parte legittimazione passiva dell' n ordine alla domanda spiegata da , condannare Controparte_1
a restituire all' la somma di € 3.052,00, indebitamente percepita in Controparte_2 Pt_1
conseguenza dei danni materiali subiti alla parte anteriore del proprio veicolo per effetto del successivo tamponamento del veicolo Smart di , il tutto con vittoria delle spese di Controparte_1
lite per entrambi i gradi di giudizio.
2.2.- Costituitisi (tardivamente) in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data
05.05.2021 e eccepivano preliminarmente la tardività del Parte_3 Controparte_2
proposto gravame e il passaggio in giudicato della sentenza gravata atteso che l'atto di citazione in appello era stato notificato in data 26.10.2020, oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza in data 23.12.2019, come riportato sul frontespizio del provvedimento e alla pagina n. 3; la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc per mancata indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nel merito, chiedevano Parte confermare la sentenza impugnata stante la legittimazione passiva dell' atteso che il sinistro stradale era da ascriversi alla responsabilità esclusiva del veicolo con targa straniera non rilevando il coinvolgimento di due o più veicoli, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. 2.3- Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 11.5.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 18.5.2024.
3.1- Preliminarmente va disattesa poiché infondata l'eccezione, sollevata dagli appellati, di tardività
e quindi di inammissibilità dell'appello in quanto notificato in data 26.10.2020 ossia dopo la scadenza del termine (lungo) di sei mesi previsto dall'art.327 c.p.c. decorrente dal 23.12.2019, data di deposito della sentenza riportata sul frontespizio del provvedimento e alla pagina n. 3.
Al riguardo si rammenta che in base al disposto dell'art. 133 c.p.c. “La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all' art. 325”.
Nel caso di specie la sentenza impugnata risulta depositata in cancelleria in data 23.01.2020 come emerge dal timbro con data e firma del cancelliere F4 apposto in calce alla Parte_4
sentenza medesima (alla quale del resto è stato attribuito il n. cronologico 406/2020); per contro, la diversa data di deposito indicata dagli appellati (23.12.2019) risulta stampigliata sul frontespizio della sentenza e non firmata ed altresì riportata su altro timbro apposto nel margine di destra in basso della terza pagina, firmato dall'assistente giudiziario dott.ssa e tuttavia sbarrato con tre linee Persona_2
trasversali.
Ma vi è di più. Anche a voler accreditare l'ipotesi che la sentenza rechi due date diverse di deposito
(il 23.12.2019 e il 20.1.2020), è sufficiente richiamare i principi a più riprese espressi al riguardo dai giudici di legittimità secondo cui «in tema di impugnazione, nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un'unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell'individuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell'intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l'attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell'eventualità che siano apposte due distinte date di deposito» (Cass. sez. III 13 aprile 2023, n. 9917, che richiama anche Corte Cost., 21 gennaio 2015 n. 3, nonché Cass., sez. un., 22 settembre 2016, n. 18569). In tale ultima ipotesi, di scissione tra il momento del deposito e quello della pubblicazione, tramite apposizione di due distinte date di deposito – …. - deve peraltro trovare applicazione il principio affermato dalla già richiamata Cass., sez. un., n. 18569/2016 (….), secondo la quale il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e richiederne copia autentica: da tale momento la sentenza “esiste” a tutti gli effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione;
nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a verificare la tempestività dell'impugnazione proposta deve accertare – attraverso un'istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – il momento di decorrenza del termine d'impugnazione, perciò il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo (cfr. anche Cass., 19 febbraio 2020, n. 4206; Cass., 30 giugno 2020, n. 12979).
In conclusione, tenendo conto delle risultanze documentali in precedenza richiamate (relative ai due timbri di deposito) e facendo applicazione dei principi appena richiamati, nella fattispecie in esame il termine di sei mesi utile per l'impugnazione della pronuncia deve farsi decorrere dal 23.1.2020 con scadenza in data 26.10.2020 (termine calcolato tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini processuali dal 09.03.2020 al 11.05.2020 disposta per far fronte all'emergenza coronavirus dall'art. 83 DL 18/2020 e dall'art 36 comma 1 DL 23/2020), per cui l'atto di appello notificato a mezzo pec in data 26.10.2020 deve ritenersi tempestivo.
3.2- Sempre in via preliminare va del pari disattesa poiché infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame principale per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. parimenti sollevata dagli appellati.
L'eccezione va invero verificata alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L.
83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 e che ha condotto alla riscrittura dell'art. 342
c.p.c., valevole per gli appelli introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, e cioè dal 11.09.2012. Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. è il seguente: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione”.
Ebbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 16.11.2017), intervenuta a comporre i contrastanti indirizzi interpretativi manifestatisi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo della norma in rassegna, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire forme particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Tutto ciò premesso, risulta evidente che l'atto introduttivo del presente giudizio di gravame non si è limitato a protestare una generica “ingiustizia” della decisione impugnata, ma riflette sul piano formale, in conformità alle riferite indicazioni della S.C., le prescrizioni della predetta norma, formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum del primo giudice, tutti adeguatamente enunciati ed argomentati.
L'impugnazione in rassegna, pertanto, non può ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Part 4.1- Con il primo motivo di impugnazione l' censura la decisione del primo giudice per aver valutato erroneamente gli atti e i documenti di causa nonché la prova testimoniale resa in corso di causa e la c.t.u. omettendo tuttavia di considerare l'assoluta carenza di legittimazione passiva Parte dell' ispetto alla domanda di . Controparte_1
Sostiene l'appellante che in base alla ricostruzione dei fatti emergente dagli scritti di parte attrice, dalle dichiarazioni contenute nel modello CAI e dalle conformi dichiarazioni del teste escusso, il sinistro per cui è causa è avvenuto tra tre veicoli in movimento per cui alla luce dei consolidati principi sanciti dalla Corte di Cassazione “in tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato) fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa” (cfr. ex multiis Cass. Civ., Sez. III,
19.02.2013, n. 4021). Di conseguenza, non essendovi stato alcun contatto diretto tra il veicolo straniero (ultimo della colonna) e il veicolo Smart di (primo della colonna), Controparte_1 quest'ultimo avrebbe dovuto rivolgere la propria domanda risarcitoria nei confronti di CP_2
quale proprietario del veicolo Fiat 0L dal quale era stato tamponato, per non aver
[...]
rispettato la distanza di sicurezza dal veicolo attoreo che lo precedeva (art. 149 CdS) non anche nei
Parte confronti del proprietario del veicolo con targa straniera e dell' Da qui, secondo l'appellante Parte l proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda spiegata da CP_1
e di conseguenza la domanda di riforma della sentenza impugnata con declaratoria della
[...]
Parte carenza di legittimazione passiva dell' rispetto alla domanda spiegata dal con CP_1
Parte condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme liquidate dall' in esecuzione della sentenza gravata e con condanna del alla restituzione delle somme pagate in più per i danni CP_2
riscontrati alla parte anteriore del proprio veicolo.
4.2- Il motivo di impugnazione in rassegna è fondato e va, pertanto, accolto.
Al riguardo giova in primo luogo rammentare che i danneggiati, odierni appellati, avevano citato in
Part giudizio , quale proprietario del veicolo Fiat KO TLK03ZZU, presso l' Persona_1
Part e l' chiedendo di
Fiat KO recante targa rumena TL03ZZU nella produzione del sinistro per cui è causa e per
l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti … >>, in tal modo esercitando l'azione sia ai sensi dell'art. 2054 commi 1 e 3 c.c., nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, sia ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005 nei confronti del soggetto che risponde per la impresa assicuratrice. La domanda ex art. 2054 c.c. proposta nei confronti di Controparte_3
è stata successivamente abbandonata dagli attori per difficoltà di notifica, per cui l'azione è proseguita Parte esclusivamente nei confronti dell'
Come è noto l' Italiano, ai sensi dell'art. 126 comma 2 lett. b), del d.lgs. 209/2005 Parte_1
(codice delle assicurazioni private) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
inoltre, ai sensi della lett. c) dello stesso comma 2, è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3, ed al comma 4, dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147.
Conseguentemente, per come ritenuto pacificamente in giurisprudenza, “I responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati “ex lege” Parte presso l' ( solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti Parte_1
necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 cod. civ., essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze. Stabilire se, nel caso specifico, l'attore che Parte abbia notificato la citazione dei responsabili stranieri presso l' bbia inteso o meno formulare nei loro confronti una domanda di risarcimento del danno è questione di fatto, riservata al giudice di merito, la quale va risolta anche tenendo conto del fatto che la domiciliazione “ex lege” dei
Parte responsabili presso l' prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza con il disposto dell'art. 111 cost.” (Cass. civ., sent. n. 7932 del 18-5-2012).
Tanto premesso in ordine all'oggetto ed all'ambito soggettivo del giudizio in esame, si osserva che con l'atto di citazione in primo grado gli attori hanno dedotto che
22.00 circa, l'autovettura Smart tg EN699BR percorreva a moderata velocità di marcia via Madonna del Principio, in Torre Annunziata, con direzione centro cittadino la seguiva, nella medesima direzione di marcia, il veicolo Fiat 0L tg FF265D; …l'autovettura Fiat 0L veniva tamponata dal veicolo Fiat KO recante targa rumena TL03ZZU che, sopraggiungeva da tergo e non riusciva
a rispettare la dovuta distanza di sicurezza>>.
Alla luce della prospettazione attorea e delle successivi conformi risultanze di causa, emerge dunque univocamente che al momento dell'incidente i veicoli coinvolti erano in movimento atteso che il veicolo Smart <<percorreva a moderata velocit di marcia>>, che il veicolo Fiat 0L seguiva, nella medesima direzione di marcia>> e che il veicolo Fiat KO tergo e non riusciva a rispettare la dovuta distanza di sicurezza>>. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che in assenza di prova dell'osservanza della distanza di sicurezza tra i veicoli in marcia, trova applicazione la presunzione ex art. 2054 c.c., comma 2, c.c. secondo cui "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
Invero l'art. 149 C.d.S., comma 1, dispone che "durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo
e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono" e secondo un consolidato insegnamento dei giudici di legittimità “Nel tamponamento a catena di autoveicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma cod. civ. con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”. (Cass. Civile 18/02/2021,
n.4304; Cassazione civile sez. VI, 01/06/2022, n.17896; Cass. sez. II n. 8646 del 29.5.2003, cfr nello stesso senso Cass. n. 4021 del 19/02/2013, n. 7020/99, n. 935/95, n. 1329 del 1976 e n. 358 del 1970).
Pertanto, per giurisprudenza costante, in ipotesi quale quella considerata, opera la presunzione di colpa in forza della quale devono ritenersi responsabili del sinistro, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (Cass. Civile, n. 4021/2013; Cass. Civile, sez. VI,
01/06/2022, n.17896), fatta salva la possibilità di fornire adeguata prova liberatoria e di essere così tenuto indenne all'addebito di responsabilità. Ne consegue che, in difetto di prova di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione nonché alle norme di comune prudenza, deve trovare applicazione il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro.
Parte Di qui la fondatezza del motivo di gravame proposto dall' tteso che, ricorrendo nella fattispecie un'ipotesi di sinistro a catena tra veicoli in movimento in cui il veicolo straniero (ultimo della catena) non ha, in concreto, tamponato il veicolo Smart di , primo della catena (tamponato Controparte_1
invece dal veicolo Fiat 0L del posto al centro della catena), i danni riportati dal predetto CP_2
veicolo Smart non possono essere ascritti alla condotta del conducente il veicolo straniero e, dunque,
Parte alla responsabilità dell'
Di qui, in accoglimento del motivo di gravame e in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della Parte domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell' er i danni riportati dal Controparte_1
proprio veicolo Smart, ma anche il rigetto della domanda risarcitoria proposta da Controparte_2
Parte nei confronti dell' n relazione ai danni subiti alla parte anteriore del veicolo Fiat 00 L di sua proprietà a causa del successivo tamponamento del medesimo veicolo Smart, danni che, tenendo conto del conteggio operato dal c.t.u. e recepito in sentenza (complessivi euro 6961,53 iva compresa,
Parte oltre interessi legali dal fatto al soddisfo), e dell'importo a tale titolo versato dall' non contestato dall'interessato, vengono quantificati in euro 3052,00 (compresa iva e interessi maturati alla data del versamento) .
5.1- Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la acritica adesione da parte del giudice di pace alle risultanze della Ctu – P.I. Polese – in ordine alla sussistenza del nesso causale fra evento e danno ed il conseguente accoglimento della domanda attorea. In particolare rileva che il c.t.u. ha svolto la propria indagine esclusivamente sulla base del materiale fotografico senza visionare i veicoli coinvolti nel sinistro e ha eseguito la comparazione dei veicoli sulla base di grafici errati o poco attendibili, senza valutare con attenzione se i danni riscontrati sui veicoli potessero risultare (o meno) compatibili con il triplo urto riferito e, quindi, con l'intera dinamica del sinistro prospettata in citazione.
Per contro, il consulente di parte, che ha eseguito la perizia visionando Persona_3
entrambi i veicoli di parte attrice, sin dalla fase stragiudiziale ha sempre evidenziato (anche al c.t.u.) che i danni riportati dai veicoli non erano compatibili tra loro, essendo localizzati a due altezze differenti e non coincidenti, risultando differenti per sagome, per colore e tipologia d'urto per cui i danni riscontrati sulle vetture attoree non potevano essere riconducibili al sinistro occorso con il veicolo KO del convenuto.
Con specifico riferimento ai danni procurati dall'urto diretto tra il veicolo KO con targa straniera e il veicolo Fiat 00 del , l'appellante richiama il rilievo del c.t.p. secondo cui “si riscontra CP_2
un lieve danno al parafango posteriore sinistro , a sinistra del fanalino ivi ubicato, non rapportabile al lamentato tamponamento. Sul paraurti post. si nota una tonalità di tinta leggermente diversa dalla presente carrozzeria”.
5.2- Il motivo di impugnazione è infondato.
Al riguardo va, in primo luogo, ribadito che l'accadimento del sinistro con le modalità e conseguenze indicate in citazione (in esse compresi anche i danni subiti dai veicoli degli attori) è stato accertato dal primo giudice, con la sentenza gravata, in forza dei riscontri probatori forniti dalla prova testimoniale assunta e dalla documentazione versata in atti (rilievi fotografici, dichiarazione di responsabilità del conducente della nel c.i.d.) – risultanze non specificamente censurate CP_7 dall'appellante – oltre che dagli esiti della c.t.u. relativi alla alla compatibilità e coerenza dei danni subiti dai veicoli coinvolti rispetto alla accertata dinamica del sinistro.
Parte Con l'atto di appello l' come già evidenziato) ha contestato essenzialmente l'inquadramento giuridico del fatto e della responsabilità operato dal primo giudice e, attraverso le censure mosse alla c.t.u., la sussistenza del nesso causale tra l'evento occorso (non contestato) ed i danni lamentati, in tali termini invocando il rigetto della domanda risarcitoria del (e dello stesso CP_2 CP_1
motivo di rigetto da reputarsi tuttavia subordinato rispetto a quello già esaminato ed accolto).
Posto, dunque, che l'appellante non ha contestato specificamente l'accadimento del sinistro come dedotto in citazione e riscontrato dalle risultanze di causa esaminate (accertamento che deve pertanto reputarsi ormai definitivo), bensì solo la riferibilità a tale accadimento dei danni oggetto della pretesa risarcitoria accolta in primo grado, e tenuto conto dell'estraneità all'indagine indotta dal motivo di appello, per i motivi dianzi esposti, della pretesa risarcitoria relativa al veicolo Smart del CP_1 ne consegue che l'accertamento demandato al tribunale è limitato ai danni soli subiti dal veicolo Fiat
00 L del e, specificamente, ai danni subiti dalla parte posteriore del suddetto veicolo ossia CP_2
i danni diretti procurati dal tamponamento ad opera della CP_7
Tanto premesso, ritiene il tribunale di poter in questa sede richiamare e fare proprie (al pari del giudice di primo grado) le risultanze della relazione di c.t.u. a firma del perito industriale
[...]
, comprensive della compiuta risposta alle osservazioni mosse alla bozza dal c.t.p. Persona_4
Parte dell' perito industriale , relazione da intendersi quindi per integralmente Persona_3 richiamata e trascritta in ragione della analiticità e esaustività dell'indagine, della correttezza dei criteri di valutazione adottati, della compiutezza e coerenza del percorso argomentativo seguito.
In particolare il tribunale si riporta alle risultanze della c.t.u. con specifico riferimento sia alla descrizione e quantificazione dei danni subiti dalla Fiat 00 L (descrizione: fine terza pagina – metà quarta pagina della relazione;
quantificazione : ottava pagina), sia alla valutazione della compatibilità degli stessi con la dinamica del sinistro accertata in primo grado (tamponamento da parte della KO
IA con targa straniera) e con le caratteristiche dei veicoli antagonisti emerse dalla comparazione virtuale con veicoli similari e schede tecniche (stante la indisponibilità di entrambi i suddetti veicoli poichè alienati a terzi al momento della indagine peritale).
Più specificamente il tribunale ritiene di richiamare e fare proprie le risposte fornite dal c.t.u. ai rilievi
Parte del c.t.p. dell' elativi alla contestata “compatibilità per altezza e morfologia” dei danni accertati.
Al riguardo rappresenta, infatti, che, nella indisponibilità degli autoveicoli coinvolti nel sinistro e, quanto alla anche di documentazione fotografica rappresentativa dei danni alla parte CP_8
anteriore riportati da detto veicolo a causa del tamponamento, assolutamente corretta e pertanto condivisibile si appalesa non solo la comparazione virtuale con veicoli similari o sagome DWG effettuata dal c.t.u. al fine di fornire una risposta ai quesiti postigli, ma anche l'esito positivo di tale indagine, ossia l'affermazione - in contrasto con l'assunto del c.t.p. - della compatibilità altimetrica e morfologica emersa da tale comparazione (v. prima e seconda pagina della Risposta alle osservazioni
Parte
Quanto poi all'ulteriore rilievo espresso dal c.t.p. nella fase stragiudiziale secondo cui, sempre in riferimento ai danni riportati dalla Fiat 00, “si riscontra un lieve danno al parafango posteriore sinistro , a sinistra del fanalino ivi ubicato, non rapportabile al lamentato tamponamento. Sul paraurti post. si nota una tonalità di tinta leggermente diversa dalla presente carrozzeria” è sufficiente rilevare che il c,t.u. non ha riconosciuto danni al parafango posteriore della Fiat 00 L;
che la differenza di tinta non emerge dalla documentazione fotografica allegata alla richiamata perizia stragiudiziale;
che, in ogni caso, entrambi i rilievi non hanno formato oggetto di specifiche osservazioni alla c.t.u. da parte del c.t.p. né di repliche da parte del c.t.u.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, quindi, il motivo di impugnazione in rassegna va rigettato.
Parte 6.- L'esito del giudizio (accoglimento del primo motivo di appello dell' conseguente esclusione della responsabilità del conducente dell'auto KO con targa straniera per i danni derivati dal successivo tamponamento della Smart del da parte della Fiat 00 L del , CP_1 CP_2
Parte conseguente rigetto della domanda risarcitoria del nei confronti dell' rigetto del CP_1
Parte secondo motivo di impugnazione) dà conto della fondatezza della domanda dell' diretta ad ottenere la restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado in questa sede riformata, e in specie la restituzione integrale degli importi pagati in favore del (euro CP_1
4221,35 compresa iva) e la restituzione parziale, limitata cioè agli importi versati per i soli danni subiti dalla parte anteriore della Fiat 00 L in conseguenza del tamponamento del veicolo Smart (euro
3052,00 compresi IVA e interessi maturati alla data del versamento).
Le domande di restituzione, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. I ordinanza n. 7144 del 15.3.2021), risultano invero tempestivamente proposte dall'istante nell'atto di appello. La società appellante ha inoltre dedotto sebbene non documentato
(ma entrambi gli appellati non hanno contestato) di aver provveduto al pagamento delle somme suindicate al riguardo versando in atti raccomandata inviata in data 11.2.2020 al legale degli odierni appellati (avv. Miriana Cacace) con cui riferiva di aver comunicato alla propria Banca i relativi ordini di pagamento.
Ciò posto all'appellante compete certamente il rimborso degli importi come dianzi indicati oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. Sez. III sentenza 12.11.2021 n.
34011).
7.- Le spese del doppio grado di giudizio, regolate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei
Parte rapporti tra il e l' vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 CP_1
disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della causa (euro 4307,12) , alla ridotta complessità delle questioni di giuridiche e di fatto dedotte in giudizio, al modesta complessità delle difese svolte con applicazione del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, ridotto del 50% per il secondo grado, oltre il 15% sul compenso per rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute;
resta altresì definitivamente a carico del il 50% delle spese della CP_1
c.t.u. espletata in primo grado.
Parte Avuto riguardo alla parziale soccombenza dell' ei confronti del , le spese del primo CP_2
Parte grado di giudizio restano per metà compensate tra le parti e per la restante metà a carico di
(compreso il restante 50% delle spese di c.t.u.) e vengono liquidate di ufficio, in difetto di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m.
147/2022 e, quindi, avuto riguardo al valore della causa (euro 3809,00), alla ridotta complessità delle questioni di giuridiche e di fatto dedotte in giudizio e delle difese svolte con applicazione del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento oltre il 15% sul compenso per rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute, con attribuzione in favore dell'avv. Siriana
Cacace, difensore del dichiaratasi antistataria;
spese del giudizio di appello interamente CP_2
compensate tra le parti.
Nulla per spese del presente grado nei confronti di , appellato contumace. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 406/2020 del Giudice di Pace di Torre Annunziata resa pubblica il 23.01.2020, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Parte_5 in persona del suo legale rappresentante pt., e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza: a) Parte Parte rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' b) condanna l' l Controparte_1
pagamento in favore di della complessiva somma di euro 3809,53 (compresa Controparte_2
IVA), oltre interessi legali dall'evento al soddisfo (importo pari ad euro 3992,55 già versato Parte dall'
Parte 2) condanna al pagamento in favore dell' delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 1265,00 per compensi, oltre il 15%per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, ponendo il 50% delle spese di c.t.u. definitivamente a carico del per il presente grado in complessivi euro 177,50 per spese CP_1
c.u. ed euro 1276,50 per compensi, oltre il 15%per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge;
Part 3) condanna l' l pagamento in favore di della metà delle spese del giudizio Controparte_2
di primo grado, che per tale quota liquida in euro 59,25 per spese (c.u.), in euro 632,50 per compenso, oltre il 15%per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, ponendo il restante Parte 50% delle spese di c.t.u. definitivamente a carico di con distrazione in favore dell'avv. Siriana
Cacace, difensore del , dichiaratasi antistataria;
spese compensate per la restante metà; CP_2
Parte dichiara le spese del giudizio di appello interamente compensate tra e non ripetibili CP_2
nei confronti di , appellato contumace;
Controparte_3
Parte 4) condanna alla restituzione in favore dell' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore della somma di euro 4221,35 (iva e interessi compresi), allo stesso versata in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'avvenuto pagamento;
Parte 5) condanna alla restituzione in favore dell' in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, della somma di euro 3052,00 (IVA e interessi compresi) allo stesso versata in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'avvenuto pagamento.
Così deciso in Torre Annunziata, il 16.5.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Marianna Lopiano